OGGETTO: PLENUM E LAVORI DI COMMISSIONE
Modifica alla circolare sui trasferimenti: il 2 aprile il plenum ha
approvato la proposta di III Commissione che formalizza il principio per cui
in caso di domande di trasferimento la graduatoria delle preferenze espressa
dal magistrato opera solo all’interno del singolo concorso. Ciò impedisce
che in caso di plurime pubblicazioni il magistrato possa chiedere di
soprassedere all’accettazione di una proposta in attesa della definizione di
altra procedura quando questa si colloca in diverso "bollettino".
Si tratta di scelta obbligata, per quanto non priva di rischi. Il rischio
principale è costituito, accanto alla inevitabile casualità dei tempi di
definizione delle diverse procedure concorsuali, dalla possibilità che quei
tempi vengano gestiti in modo finalizzato. Se ci si perdona un rinvio ad
altre tematiche, ci è sembrato necessario in questa fase far prevalere le
esigenze di efficienza su quelle di garanzia. Infatti, solo operando con
questa logica sarà possibile procedere alla pubblicazione ravvicinata dei
concorsi per posti semidirettivi, di appello e di cassazione evitando che
gli accantonamenti incrociati comportino tempi di definizione incompatibili
con le esigenze di mobilità verticale che pi volte abbiamo richiamato.
Approvata così la integrazione alla circolare, sarà possibile procedere alle
pubblicazioni, cercando di evitare ulteriori slittamenti rispetto al
programma per i prossimi tramutamenti.
Collocamenti fuori ruolo: sempre il 2 aprile il plenum ha disposto il
collocamento fuori ruolo di alcuni magistrati con destinazioni diverse:
commissione parlamentare Telekom-Serbia; Ministero degli
Esteri/cooperazione; Unione Europea; Organizzazione Internazione del Lavoro
(Nazioni Unite). Le delibere sono state precedute da una prima riflessione
sui problemi posti dalla legge n.48/2001 nella parte in cui fissa in 200 il
numero massimo dei magistrati destinabili a funzioni non giudiziarie e dai
successivi interventi normativi che hanno previsto deroghe al tetto di 50
unità per i magistrati destinabili al Ministero della giustizia. Si tratta
di tema complesso tecnicamente (l’Ufficio Studi è stato investito dei
problemi di raccordo fra le diverse norme ed ha espresso un parere che ci
convince solo in parte) e delicato sul piano politico.
Per adesso il numero di 200 non viene in gioco, ma solo per poche unità.
Abbiamo quindi richiesto, e sul punto il plenum ha espresso consenso, che il
Consiglio sia investito in modo organico della materia e assuma
tempestivamente determinazioni generali.
La delegazione di MD si è astenuta (seduta del 19/3) sulla proposta di
trasferimento di ufficio del dr. Spirito dal Tribunale di San Remo. Al dr.
Spirito erano infatti addebitati comportamenti risalenti al 1989/90 e non
risultavano accertamenti successivi, pure sollecitati in Commissione,
finalizzati a valutare l’attuale persistenza di una lesione degli interessi
alla cui tutela è preposto l’art. 2 della L.G. Non si è dunque contestata la
rilevanza dei fatti posti a fondamento del trasferimento d’ufficio: si
trattava dell’acquisto e della immediatamente successiva vendita di due
immobili in edilizia convenzionata, ad un prezzo notevolmente superiore;
operazione per la quale si ipotizzavano legami con imprenditori e
sollecitazione agli uffici amministrativi, oltre ad aspetti di carattere
tributario. Si è invece sottolineato con preoccupazione che il mancato
accertamento dell’attualità della lesione del prestigio dell’o.g.
determinava una torsione dell’istituto del trasferimento d’ufficio da
strumento garantito di tutela di quell’interesse a sanzione disciplinare
atipica.
E’ stato affrontato il problema dell’incidenza dell’iscrizione alla
massoneria risalente nel tempo sulla progressione in carriera.
Il Consiglio nel passato si è pi volte dovuto occupare di magistrati
iscritti alla massoneria, basterà ricordare i numerosi procedimenti
disciplinari conclusisi alcuni con la destituzione (nel caso di iscrizione
alla P2) o con sanzioni meno gravi (nel caso di semplice iscrizione alla
massoneria) ed i numerosi avanzamenti in carriera negati per l’offuscamento
dei requisiti di autonomia ed indipendenza derivanti dall’iscrizione ad una
associazione che impone un giuramento di fedeltà, una vera e propria
"carriera interna" con obbligo di rispetto della gerarchia, un ordinamento
interno incompatibile con quello statale, la irrevocabilità dell’iscrizione.
In definitiva, l’esistenza di diffusi aspetti di segretezza ed il vincolo
interno particolarmente intenso hanno pi volte indotto il consiglio a
ritenere che l’iscrizione alla massoneria menoma all’esterno la
considerazione che un magistrato deve godere, rendendo possibile un uso
strumentale della giurisdizione con danni per l’immagine di terzietà che il
magistrato deve offrire.
Il primo problema che andava affrontato era quello dell’influenza
sull’orientamento del Consiglio della sentenza con cui la Corte Europea dei
diritti dell’uomo nel 2001 ha ritenuto che prima della delibera del luglio
1993 (con cui il Consiglio affrontava compiutamente il problema) un
magistrato poteva legittimamente ritenere compatibile con il proprio status
l’iscrizione alla massoneria. Non è questa la sede per contestare
specificamente il ragionamento della corte europea, ma è sufficiente
ricordare che nella opinione dissenziente di uno dei (tre su sette) giudici
che hanno votato contro ben si mettono in luce la sostanziale
incompatibilità dell’iscrizione alla massoneria con lo status di magistrato
e come già con una prima delibera del marzo del 1990 ("osteggiata"
dall’allora presidente della Repubblica Cossiga) il CSM avesse ben espresso
tale orientamento rendendolo noto a tutti i magistrati.
Possiamo affermare che il Consiglio oggi, avendo confermato una delibera di
non idoneità alla progressione in carriera annullata dal TAR per motivi di
ordine formale, ha ribadito il proprio orientamento.
Il secondo problema era relativo alla concreta incidenza dell’iscrizione
alla massoneria risalente nel tempo sull’avanzamento in carriera. I casi che
si stanno esaminando sono tutti relativi a dimissioni presentate tra il 1990
ed il 1993 ed in cui già vi è stata una valutazione negativa ad una
progressione in carriera. L’orientamento emerso è quello di verificare in
concreto, sulla base del tempo e della modalità di iscrizione alla
massoneria, oltre che del comportamento successivamente tenuto, quanto oggi
possano ritenersi offuscati i requisiti di autonomia ed indipendenza del
magistrato. E’ appena il caso di rilevare che in concreto si profilano
orientamenti pi o meno rigorosi.
La nomina di due Presidenti di Sezione del Tribunale di Roma. Tra i ventuno
candidati con il punteggio massimo di anzianità (che, come è noto, è fissato
nel tetto massimo di dieci) la maggioranza della 3 Commissione ha ritenuto
di attribuire il massimo dei punteggi per merito ed attitudini a Giovanni
Garofoli (concorso 15 gennaio 1970), Marina Attenni (concorso 28 maggio
1971), Claudio Cavallo (concorso 7 giugno 1972) e Gustavo Barbalinardo
(concorso 13 ottobre 1975). La proposta di maggioranza, a parità di
punteggi, era a favore dei primi due in ordine di anzianità. A Enrico De
Simone (concorso 20 aprile 1967), primo per anzianità tra coloro che avevano
il punteggio massimo di dieci, la maggioranza della commissione ha
attribuito il punteggio massimo di quattro per il merito e tre punti per
attitudini, "in considerazione della positiva esperienza maturata
nell’ambito della sola giurisdizione civile, in particolare nel settore
delle tutele".
Ora noi non abbiamo contestato l’attribuzione dei punteggi agli altri
candidati, che abbiamo ritenuto pienamente meritevoli del massimo dei
punteggi per merito e attitudini, ma abbiamo ritenuto profondamente errata
la valutazione di De Simone, collega stimatissimo nell’ambiente giudiziario
romano, che aveva il solo torto di avere un carattere schivo e quindi di
essere privo di quella che appare essere una dote decisiva, la "visibilità".
L’errore era di un duplice ordine: non erano stati valutati fatti rilevanti,
anzi decisivi, ed era stata affermata la sussistenza di fatti contrari alla
realtà.
Non è vero, infatti, che il dott. De Simone abbia esclusivamente esperienza
in campo civile e in particolare delle tutele (a parte che per altri
candidati, incomprensibilmente, questo dato della esperienza esclusiva in un
solo ramo del servizio non è stato messo in evidenza) perch sia come
Pretore di Milano che come Pretore di Latina egli ha svolto anche funzioni
penali. A Latina e a Roma, inoltre, De Simone ha svolto funzioni di giudice
del lavoro e funzioni civili in diversi campi (responsabilità civile,
esecuzioni).
Ma quello che è pi grave è che non sia stata messa in evidenza e sia
sfuggita a ogni valutazione la lunga e positiva esperienza dirigenziale e
organizzativa di De Simone, che pure emergeva con evidenza dalle "carte". A
parte, infatti, la dirigenza di fatto della Pretura di Latina in epoca
remota (nel 1976), dal 1994 ha diretto la Sezione Tutele della Pretura di
Roma e, dopo l’unificazione degli uffici, ha coordinato i giudici del
Tribunale di Roma addetti all’Ufficio Tutele. Per rendersi conto della
rilevanza di questa esperienza bastava considerare che l’ Ufficio Tutele è
composto da quattro magistrati togati e quattro magistrati onorari e si
avvale di un’ampia e articolata cancelleria che ha contatti con un pubblico
molto numeroso. D’altra parte risultava dalle "carte" anche quanto ampia e
delicata sia la competenza dell’Ufficio Tutele romano, che non si occupa
certo solo di nomine di tutori e approvazione di conti, ma tratta un numero
rilevantissimo di procedimenti ex art. 337 c.c. e di affidamenti familiari,
di trattamenti sanitari obbligatori, di autorizzazioni a interruzioni di
gravidanza di minorenni, di trapianti d’organo e, da ultimo, di tutta la
materia dei provvedimenti in materia di immigrazione (ricorsi contro
espulsioni e convalide dei trattenimenti nei centri di permanenza
temporanei). Anzi questo servizio è stato organizzato ex novo proprio da De
Simone. E quanto alla qualità dell’esperienza dirigenziale il Presidente
della Prima Sezione civile così si è espresso "l’ufficio, nel suo complesso
ha sempre funzionato in modo eccellente, soddisfacendo pienamente alle
esigenze ed alle richieste delle parti e dei loro legali, tanto da poter
essere considerato un ufficio "modello" nell’ambito della Pretura.".
E se poi le attitudini organizzative, che costituiscono, o meglio dovrebbero
costituire, il parametro pi importante ai fini della valutazione delle
attitudini a svolgere funzioni semidirettive, dovessero essere valutate non
in assoluto ma comparativamente, ancora una volta De Simone non ne uscirebbe
certo penalizzato, perch l’esperienza organizzativa di Garofoli consisteva
nella direzione del Gabinetto di un sottosegretario del Ministero della
giustizia e dal 2001 nelle funzioni di cosegretario generale della Corte
d’appello, quella della Attenni e di Barbalinardo nella presidenza di
collegi giudicanti.
A tutti questi argomenti la maggioranza (Unicost, salvo Meliadò, Mi, laici
della Cdl) al plenum del 20/3 non ha neppure replicato e quindi a De Simone
sono andati solo i voti di Md, del Movimento, di Berlinguer e di Meliadò.
Nel rispondere ad un quesito volto a conoscere l’ambito dei poteri del
Presidente di Sezione e del Presidente del Tribunale in ordine alla
fissazione del calendario delle udienze dibattimentali e l’ambito dei poteri
del Presidente del collegio in relazione all’indicazione delle date di
udienza di prosecuzione necessarie per la celebrazione dei processi, alla
seduta del 19/3 il CSM ha stabilito che:
a) il presidente del collegio penale (o il giudice, in caso di giudizio
monocratico) deve, in linea di massima, adeguarsi alle indicazioni del
calendario delle udienze predisposto annualmente;
b) il presidente del collegio penale (o il giudice, in caso di giudizio
monocratico) ha il potere di fissare udienze straordinarie, in giorni
diversi da quelli previsti dal calendario, ma tale potere dev’essere
esercitato sempre che ricorrano presupposti di necessità, che ben possono
individuarsi nell’esigenza di rapida definizione per lo stato di detenzione
di taluno o pi degli imputati e/o per scongiurare il rischio che maturino i
tempi di prescrizione dei reati in contestazione;
c) al dirigente dell’ufficio giudiziario, su cui grava la responsabilità
organizzativa dell’intero ufficio, deve riconoscersi un potere di
intervento, con atto di assenso o di dissenso, sulle scelte del presidente
del collegio di fissazione di udienze straordinarie, al fine di evitare che
tali scelte possano determinare disservizi o inefficienze nella complessiva
organizzazione dell’ufficio;
d) ragioni di correttezza procedimentale suggeriscono che l’intervento del
dirigente dell’ufficio, salvi casi eccezionali, preceda la decisione del
presidente del collegio, e quindi la comunicazione alle parti in udienza, e
si esprima su un progetto di calendario, magari articolato tenendo conto
delle esigenze delle parti;
e) la decisione sull’individuazione delle udienze straordinarie spetta, come
detto, al presidente del collegio, ma questi deve determinarsi nell’ambito
delle indicazioni organizzative del dirigente dell’ufficio, indicazioni che,
in caso di insanabile contrasto con quelle del presidente del collegio, sono
destinate a prevalere.
Nel rispondere ad un quesito è stato ribadito che le ferie devono
normalmente essere fruite nel periodo feriale, anche se per esigenze di
servizio è possibile una diversa articolazione, ma con tendenziale
continuità e tenendo conto delle esigenze dei magistrati. E’ consentito
concedere le ferie in modo frazionato ed anche prima del periodo feriale per
esigenze personali e familiari del magistrato.
Nella medesima risposta è stato ribadito che il giudice che non debba
assicurare la propria presenza in ufficio per turni o per tenere udienza
deve comunque garantire la reperibilità (consistente in una pronta e
concreta disponibilità) per fare fronte a situazioni eccezionali che possano
eventualmente verificarsi.
Il dott. Giacomo Bodero Maccabeo è stato nominato Procuratore della
Repubblica di Trapani, con un ampio consenso (Arbasino, Civinini, Marini,
Menditto, Salvi, Salmè, Lo Voi, Mammone, Favara, Marvulli, Berlinguer,
Schietroma, Buccico, Di Federico, Marotta, Spangher, Ventura Sarno; astenuti
Aghina , Fici e Rognoni).
La chiara prevalenza del dott. Bodero Maccabeo, Presidente del Tribunale di
Tortona, sul dott. Trainito (votato solo dai 6 consiglieri di Unicost)
emergeva, tra l’altro, dallo svolgimento di funzioni direttive e
semidirettive, dall’avere ricoperto plurime funzioni giudiziarie, ivi
comprese per un lungo periodo quelle inquirenti di giudice istruttore, dalla
conoscenza acquisita del fenomeno mafioso nella conduzione di numerosi
dibattimenti, tra cui il processo Borsellini ter celebrato presso la Corte
d’Assise d’Appello di Caltanissetta ove lo stesso dott. Bodero Maccabeo è
stato a lungo applicato con provvedimento del Csm.
Per la nomina del Presidente del Tribunale di Tolmezzo si contrapponevano
due candidati. Il dott. De Alessandri, nei cui confronti erano state
avanzate accuse di stacanovismo che avevano provocato disservizi, ma per il
quale il Consiglio Giudiziario di Torino aveva espresso parere favorevole,
anche perch l’episodio segnalato era risalente nel tempo, e il dott.
Coppari, nei cui confronti veniva rilevato che, come dirigente di fatto del
Tribunale di Belluno, aveva formulato una proposta di tabella dell’ufficio
respinta dal Consiglio Giudiziario perch non prevedeva criteri obbiettivi e
predeterminati per l’assegnazione degli affari. Anche per il dott. Coppari
il Consiglio Giudiziario di Venezia aveva ritenuto superato l’aspetto di
criticità.
La preferenza dei consiglieri del Movimento e di Md (nonch del dott.
Tenaglia di Unicost) è stata per De Alessandri (che ha riportato nove voti),
avendo il dott. Coppari dimostrato coi fatti di non avere capacità
organizzativa, essendo gravemente carente di una adeguata cultura tabellare.
L’argomento non ha avuto alcuna replica da parte dei sostenitori della
candidatura del dott. Coppari, che ha avuto undici voti (Buccico, De Nunzio,
Lo Voi, Mammone, Marotta, Primicerio, Riello, Schietroma, Spangher, Stabile
e Ventura Sarno). Si sono astenuti Berlinguer, Di Federico, Favara, Meliadò
e Rognoni.
E’ stato nominato Presidente del tribunale di Modena il dott. Mauro Lugli.
Sono stati conferiti all’unanimità i seguenti incarichi direttivi:
Presidente del Tribunale di Brescia, dott. Roberto Mazzoncini;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, dott.
Michele di Lecce;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, dott. Adriano
Padula.
E’ stata modificata la circolare in tema di autorizzazione degli incarichi
di insegnamento conferiti dalle scuole per le professioni legali: i
componenti del comitato direttivo di una scuola potranno essere autorizzati
per insegnamenti conferiti da altra scuola (in precedenza era possibile
autorizzare solo nel limite di 9 ore conferite dalla stessa scuola), purchè
d’impegno temporale ragionevolmente contenuto.
Attualmente i componenti del comitato direttivo di una scuola non potevano
essere autorizzati ai suddetti incarichi di insegnamento se non nei limiti
temporali indicati.
La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di
attribuzione sollevato dal Consiglio nei confronti del Ministro della
Giustizia che si era rifiutato di procedere alla nomina del dott. Galizzi a
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.
E’ stato superato, così, il primo vaglio della Corte su una questione che,
come abbiamo pi volte evidenziato, coinvolge i rapporti tra Consiglio e
Ministro e, in particolare, la posizione culturale di chi vuole estendere i
poteri dell’esecutivo ai danni dell’organo di autogoverno.
La decisione sul merito è attesa tra due-tre mesi.
Sono stati nominati i referenti per la formazione decentrata di Firenze:
ALBAMONTE Eugenio, DE FRANCO Luigi, DRAGO Fabio Massimo, PRODOMO Fernando,
TERRUSI Francesco;
di Venezia:
BALLETTI Cinzia, CELENTANO Aldo, CORDER Paolo, NAPOLITANO Luisa; distretti
per i quali il numero dei formatori è stato portato da 4 a 5 in relazione
alla conformazione geografica e al numero dei tribunali del distretto;
di Milano:
BORGONOVO Daniela, DE SAPIA Cesare, GATTO Maria Carla, Gatto Nunzia, IELO
Paolo e RIVA CRUGNOLA Elena.
Tutte le nomine sono avvenute all’unanimità ad eccezione di quella del
collega Ielo, proposto in commissione (due voti) in alternativa a Luerti (4
voti).
Per Ielo hanno votato, tenuto conto della sua professionalità, della
partecipazione attiva alle azioni di formazione in sede centrale e
decentrata, dell’ampia attività didattica e scientifica, i consiglieri di
MD, dei Movimenti, di MI, il Presidente e il Procuratore Generale della
Corte di Cassazione, il prof. Berlinguer, l’avv.to Schietroma. Hanno invece
sostenuto la nomina di Luerti (giovane collega con esperienza formativa
essenzialmente nel campo della magistratura onoraria) i consiglieri del Polo
e di Unicost, che hanno posto l’accento sul fatto che essendo Ielo da poco
passato dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti avrebbe dovuto lui
stesso essere formato, sottacendo il pregresso esercizio di funzioni
giudicanti e le approfondite conoscenze di diritto sostanziale del collega.
E’ stata approvata la conclusione di una convenzione con l’Ecole Nazionale
de la Magistrature francese che prevede lo svolgimento di semirari
bilaterali da tenersi ad anni alterni in Italia e in Francia, la possibilità
per circa 20 magistrati di ogni paese di prendere parte a 4 azioni formative
(5 per ogni corso), l’elaborazione di progetti comunitari.
Per l’anno in corso i magistrati italiani parteciperanno a corsi per la
criminalità organizzata (già svolto), le vendite immobiliari, il diritto
delle società, l’imparzialità del giudice.
DALLE COMMISSIONI
Collocamento fuori ruolo e requisiti: la III Commissione ha varato (con
l’astensione del nostro rappresentante) una proposta di modifica della
circolare sul fuori ruolo che riduce il termine minimo di funzioni
necessario perch il magistrato possa essere collocato fuori ruolo. In
pratica, il termine di 5 anni varrebbe, ma solo per Presidenza della
Repubblica, Corte costituzionale (per gli assistenti di studio) e organismi
internazionali, a decorrere dal decreto di nomina quale magistrato e non
dall’inizio dello svolgimento effettivo delle funzioni giudiziarie, con una
anticipazione di circa 18 mesi. La modifica, originata dai problemi posti da
alcune domande pendenti, non è priva di argomenti a favore (come il
carattere fiduciario diretto delle scelte compiute da organi costituzionali
o parificati), ma si colloca al di fuori di un ripensamento ampio e completo
del tema del fuori ruolo, dei suoi scopi e dei suoi limiti. Essa, inoltre,
potrebbe costituire un inizio di scardinamento di "paletti" che il Consiglio
si è dato faticosamente nel tempo per regolare una materia piena di
implicazioni delicate e segnata da vicende discutibili. Di qui l’astensione.
V Commissione
Sono stati proposti:
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d’appello di Roma:
Salvatore Vecchione (Menditto, Aghina, Riello), Renato Calderone (Mammone,
Schietroma), Riccardo Di Bitonto (Buccico);
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni: Mario Scipio
(Buccico, Riello, Schietroma), Fausto Cardella (Menditto, Mammone, Aghina)
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso: Antonio
Fojadelli (all’unanimità);
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara: Nicola
Trifuoggi (all’unanimità);
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto: Carmine Pinelli
(all’unanimità).
L’incontro con i referenti per l’informatica: la VII Commissione ha
programmato per il 4 aprile un incontro con i magistrati referenti per
l’informatica, allargato ai rappresentanti del Ministero e dei Cisia. Si
tratta di iniziativa resa ancor pi necessaria dalle difficoltà di bilancio
e di iniziativa che l’apposita Direzione generale del Ministero sta
incontrando. Degli esiti dell’incontro riferiremo pi avanti.
Misurazione dell’efficienza: il "gruppo misto" Ministero-Csm coordinato
dal presidente della VII Commissione ha potuto (dopo che il 20 febbraio il
Ministro ha nominato i propri rappresentanti) riprendere i lavori terminati
nel giugno scorso. La perdita di oltre sei mesi di tempo mon è fatto privo
di rilievo, a cui si è cercato di porre rimedio, come Consiglio, proseguendo
in proprio nello sviluppo del lavoro già fatto.
La prima iniziativa comune è rappresentata dalla sperimentazione presso gli
uffici bolognesi del sistema di indicatori realizzato nella precedente
sessione. La cosa sarà seguita per il Ministero dai consulenti nominati, con
la collaborazione del locale referente per l’informatica, il collega
Liccardo.