OGGETTO: PLENUM 12, 13, 19 maggio e 3 giugno 2004 E LAVORI DI COMMISSIONE
Sommario
A) Dal Plenum :
1. Le pratiche in Prima Commissione su Paolo Mancuso;
2.. Il trasferimento ex art.2 del dr. Puliga;
3.. Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità;
4.. Conferimenti di incarichi semidirettivi;
5.. Presidente di sezione C.A. Torino: ancora un tentativo di "forzare" la
circolare sui semidirettivi;
6.. La nomina del Presidente aggiunto della Cassazione;
7.. Progressioni in carriera: un caso di non avanzamento;
8.. Cordova e le tabelle della Procura della Repubblica di Napoli;
9.. I trasferimenti dei GOA;
10.. La proposta di una commissione referente per l'attribuzione dei
posti di organico che comportino esercizio di funzioni di legittimità.
B) Dalle commissioni:
1. Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi.
C) La nascita della Rete europea dei Consigli della giustizia.
Plenum
1. Le pratiche in Prima Commissione su Paolo Mancuso.
Si è conclusa l'annosa vicenda delle pratiche aperte su Paolo Mancuso,
Procuratore aggiunto di Napoli. Il Plenum del 19 maggio 2004 ha infatti
adottato una delibera di archiviazione per tutte le pratiche riunite; essa è
già stata trasmessa in rete.
La prima vicenda concerne la pubblicazione sull'edizione napoletana della
Repubblica di un articolo a firma di Mancuso, con il quale si replicava agli
articoli e alle dichiarazioni del Procuratore. La questione aveva già
formato oggetto di esame nel contesto della delibera che aveva portato al
trasferimento di ufficio del dr. Cordova.
Tuttavia, dopo una lunga discussione in Commissione, tra quanti ritenevano
che anche la pubblicazione dell'articolo di replica avesse aspetti
negativamente valutabili (in particolare, si sottolineavano la "politicità"
dell'articolo e le accuse a Cordova in tal senso) e quanti invece ritenevano
che Mancuso si fosse limitato a replicare a interventi pesantemente
delegittimanti per l'intera Procura da parte del suo dirigente e che
rientrasse pienamente nell'esercizio della libertà di manifestazione del
pensiero, si era giunti a una prima decisione - condivisa dai membri togati
e dal Cons. Berlinguer - di archiviazione, con una motivazione che escludeva
la ricorrenza dei presupposti di una procedura ex art. 2 L.G., rilevando la
competenza del titolare dell'azione disciplinare per gli aspetti di
eventuale violazione dei limiti e criteri di esercizio della libertà di
espressione (occorre infatti ricordare che la procedura ex art.2 non è
finalizzata a tale ultimo genere di valutazioni). Il PG e il Ministro,
peraltro, non avevano ritenuto di promuovere l'azione.
Il plenum, tuttavia, a richiesta dei consiglieri del Polo, appoggiata dai
membri togati di Unicost e di MI, deliberò il ritorno in commissione della
pratica, perch i fatti fossero valutati unitamente a quelli concernenti la
segnalazione di una vicenda relativa al Comitato di disoccupati.
Il Procuratore Generale di Napoli, infatti, aveva segnalato i comportamenti
del dr. Mancuso, ma anche del reggente dr. D'Aiello, in relazione da una
parte alla decisione del primo di riceve una delegazione di quel Comitato e
dall'altra alla deliberazione del secondo di comunicare alla stampa che
avrebbe proibito tale incontro.
In Prima Commissione, infine, si deliberò di trattare congiuntamente anche
la vicenda della prospettata partecipazione del dr. Mancuso e di altri
colleghi ad un convegno sulle forme del dissenso, in coincidenza con una
fase particolarmente acuta del procedimento a carico di alcuni funzionari e
agenti di polizia, per fatti verificatisi durante una manifestazione.
Crediamo utile segnalare che la delibera, risultato dal lungo e non sempre
facile confronto in Commissione, è importante anche per i profili, per così
dire, omissivi.
Infatti, nonostante una richiesta dei Consiglierti del Polo, in tal senso
sfociata in una proposta di apertura di procedura ex art. 2 L.G., la
delibera ha infine escluso che la partecipazione all'organizzazione del
Convegno potesse essere valutata negativamente, apprezzandosi invece la
decisione - assunta autonomamente dai colleghi - di tener conto del clima
particolare determinatosi a seguito di attacchi ai magistrati della Procura,
che conducevano le indagini, da parte di esponenti politici e di settori
della stampa. La delibera, per questa parte, va infatti letta insieme alla
"delibera a tutela" dei colleghi Mancuso, Del Gaudio e Cascini, adottata dal
Plenum del 13 maggio e, prima ancora, alla delibera di trasferimento del dr.
Cordova.
Ancora di notevole rilevanza è che il Plenum non abbia ritenuto di accedere
ad un'interpretazione del ruolo del P.m. che escludesse la legittimità in
radice di incontri tra il Procuratore Aggiunto ed esponenti della società
civile, al di là di ogni valutazione di opportunità nel caso concreto. Di
tale prospettazione, presente sia nella fase del dibattito in Commissione,
sia nella proposta di apertura di procedura di trasferimento, vi sono echi
anche nel dibattito in Plenum.
Non è invece data risposta alla precisa segnalazione del Procuratore
generale, relativa alla valutazione della sussistenza del potere di veto,
esercitabile dal Procuratore nei confronti degli Aggiunti.
2. Il trasferimento ex art.2 del dr. Puliga.
La delibera, già trasmessa in rete, dispone il trasferimento del collega,
all'epoca dei fatti in servizio quale giudice presso il tribunale di
Firenze, sezione fallimentare. Per la ricostruzione della vicenda, assai
complessa, si rinvia alla delibera.
Qui vanno invece sottolineati alcuni aspetti di rilievo circa l'applicazione
dell'art.2 L.G.
Innanzitutto va rilevato che il CSM ha concluso la valutazione della
procedura in tempi certamente non brevi, ma comunque molto pi rapidi tanto
del procedimento penale quanto di quello disciplinare.
Da quest'ultimo punto di vista, la vicenda porta a valutare la necessità che
anche in Procura Generale si affermino criteri di carattere obiettivo e
predeterminato per la valutazione dell'esercizio di poteri discrezionali,
quali ad esempio quelli in materia cautelare. Si tratta di un tema assai
delicato, ma di notevolissima rilevanza.
La pendenza del procedimento penale, ancora in fase di indagini, ha portato
poi il CSM alla necessità di operare con grande chiarezza una distinzione
tra i fatti da porre a fondamento della delibera di trasferimento e quelli
oggetto di accertamento penale. Ciò ha comportato da un lato la necessità di
restringere il materiale da utilizzarsi ai soli fatti accertati
indipendentemente dal procedimento penale e dall'altro la valutazione di
quei fatti sotto il profilo della credibilità dell'esercizio della funzione
da parte del magistrato con il necessario prestigio
3. Monitoraggio delle situazioni di potenziale incompatibilità.
E' stata adottata una delibera di sospensione dei termini per la
presentazione della dichiarazione ex artt.18 e 19 O.G. per i magistrati che,
beneficiari di trasferimenti entro il 31/5/2004, non abbiano preso ancora
possesso nella sede di nuova destinazione, assegnando agli stessi un termine
di trenta giorni dalla presa di possesso per la compilazione della predetta
dichiarazione.
La delibera scaturisce dalle segnalazioni di alcuni magistrati, che avevano
in corso un trasferimento ad altra sede e chiedevano di sapere se l'obbligo
della dichiarazione dovesse avere riguardo alla sede nella quale attualmente
operavano e da cui erano già stati trasferiti o a quella di ormai prossima
destinazione; essendo venuto meno l'interesse per l'incompatibilità nella
sede ancora occupata dai magistrati trasferiti, occorre, invece, che il
monitoraggio sia riferito alla posizione del magistrato in tempo reale e,
quindi, alla sede di destinazione.
Da qui la necessità di rapportare il termine per la presentazione della
dichiarazione ex artt.18 e 19 O.G. al momento della presa di possesso nell'
ufficio ove quei magistrati sono stati trasferiti.
4. Conferimenti di incarichi semidirettivi.
Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi semidirettivi:
- Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Torino al dott. Pier Giorgio
Gosso, Presidente di Sezione del Tribunale di Torino;
- Presidente di sezione del Tribunale di Bologna al dott. Bruno Gillotta,
consigliere della Corte d'Appello di Bologna;
- Presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria al dott. Salvatore
Laganà, sostituto procuratore della Repubblica di Messina;
- Presidente di sezione del Tribunale di Potenza al dott. Tommaso Marrese,
consigliere della Corte d'Appello di Lecce;
- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano ai dott.ri Giacomo
Deodato e Clotilde Maria Calia (due posti);
- Presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Catanzaro al
dott. Renato Greco, Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza;
- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Catania alla dott.ssa
Giulia Cristina Caruso, Presidente di sezione del Tribunale di Catania.
E' stato nominato Presidente di sezione del Tribunale di Livorno, il dott.
Vincenzo Martorano, giudice del Tribunale di Livorno con 12 voti (Unicost,
MI, laici del Polo). Il dott. Claudio Lo Curto (8 voti: Movimento, MD),
titolare dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Lanusei da
oltre nove anni, a nostro avviso prevaleva sul dott. Martorano, privo di
esperienze direttive o semidirettive, giudice a Livorno da quasi 20 anni. La
netta prevalenza sotto il profilo delle attitudini del dott. Lo Curto ha
fatto concentrare i sostenitori del dott. Martorano sulla valorizzazione di
alcune precedenti vicende relative allo stesso dott. Lo Curto, tutte
definite con archiviazione.
Presidente di sezione presso la Corte d'Appello di Napoli è stato nominato
il dott. Giuseppe De Falco Giannone (consigliere presso la stessa Corte d'
Appello) con 11 voti (Unicost, MI, Cdl) voti, rispetto agli 8 (MD Movimenti)
riportati dal dott. Giovanni Fragola Rabuano (Presidente di sezione del
Tribunale di Napoli). Indipendentemente dalle positive qualità professionali
del dott. De Falco Giannone, anche in questo caso la maggioranza consiliare
non ha ritenuto di valorizzare adeguatamente il parametro della attitudini
atteso che il dott. Fragola Rabuano vantava precedenti positive esperienze
semidirettive da 13 anni in diversi tribunali.
Sono stati nominati Presidenti di sezione della Corte d'Appello di Milano la
dott. ssa Clotilde Maria Calia - Consigliere di Corte d'Appello a Roma - ed
il dott. Giacomo Diodato - Presidente di sezione del Tribunale di Milano -
con il solo voto contrario dei consiglieri Tenaglia e Ventura Sarno
(astenuti Arbasino e Rognoni).
La proposta unanime della commissione era stata già contrastata in un
precedente plenum dal consigliere Tenaglia che aveva espressamente chiesto
di riesaminare la posizione del dott. Adamo Rocco - Consigliere di Corte d'
Appello a Milano - che, a suo avviso, poteva ottenere il massimo del
punteggio. Ritornata la pratica in commissione, all'esito di una discussione
in cui era stato nuovamente sostenuto dal consigliere Tenaglia il dott.
Adamo, tutti i componenti della commissione avevano ritenuto di tenere ferma
l'originaria proposta (Calia, Diodato), scaturente dal fatto che il dott.
Amato non risultava in possesso di precedenti professionali tali da potere
ottenere il massimo del punteggio per attitudini, anche in considerazione
del fatto che non risultavano significative presidenze di collegi.
Nel corso del plenum il cons. Tenaglia ha avanzato una proposta alternativa
in cui, questa volta, ha proposto la nomina del dott. Antonino Di Leo -
Consigliere della Corte d'Appello di Milano- e del dott. Giacomo Diodato.
La proposta, nell'abbassare il punteggio per attitudini alla dott.ssa Calia,
si poneva in contrasto con i criteri fino ad oggi seguiti dalla commissione
e dal plenum, in particolare nell'attribuire rilievo alle presidenze dei
collegi, tenute in gran numero dalla dott. ssa Calia ed in modo tale da
evidenziare, come sottolineato nel parere del consiglio giudiziario,
attitudini organizzative. Il nostro sforzo costante, unitamente ai colleghi
dei Movimenti, è sempre stato quello di evitare le "regole del caso del
caso" e, per questa volta, il tentativo è stato respinto.
Nessun margine di dubbio, dunque, poteva esservi sul punteggio attribuito
dalla commissione alla dott.ssa Calia che, perciò, andava proposta.
Per il secondo posto da attribuire abbiamo ritenuto di tenere ferma la
proposta per il dott. Diodato, non potendo dubitarsi delle qualità
professionali del collega, desunte anche dallo svolgimento delle funzioni
semidirettive di Presidente di sezione del Tribunale di Milano e non potendo
convenirsi sulla richiesta di innalzamento del punteggio avanzata per la
prima volta in plenum in favore del dott. di Leo che, pur in presenza di
elevate attitudini semidirettive, queste non apparivano tali da fargli
conseguire il massimo del punteggio anche in considerazione della mancanza
di significative presidenze di collegi.
5. Presidente di sezione C.A. Torino: ancora un tentativo di "forzare" la
circolare sui semidirettivi.
Il conferimento dell'incarico di Presidente di sezione della Corte d'Appello
di Torino ha impegnato il plenum.in un lungo dibattito.
In commissione avevamo proposto (unitamente ai Movimenti) il dott. Gianluigi
Ambrosini, candidato pi anziano, al quale doveva essere attribuito il
massimo del punteggio in virt degli univoci precedenti di carriera e che
per questo non era superabile nella graduatoria dagli altri aspiranti,
prevalendo, in caso di parità l'anzianità di servizio,
I consiglieri di Unicost proponendo il dott. Antonio Baglivo (presidente del
Tribunale di Casale Monferrato) hanno dovuto attribuire al dott. Ambrosini
un punteggio attitudinale di merito inferiore al massimo motivato sulla base
di un lontano precedente disciplinare, peraltro conclusosi con assoluzione,
e di una generica capacità attitudinale non elevata.
Si erano astenuti i consiglieri laici Buccico e Schietroma.
Nella proposta presentata in plenum abbiamo motivato le ragioni del
punteggio attribuito per attitudini sulla base, tra l'altro, della varietà
delle funzioni esercitate dal dott. Ambrosini, di merito - di primo e
secondo grado -, di legittimità e semidirettive.(giudice, consigliere di
corte d'appello e presidente di sezione di Tribunale dal 90 al 98,
attualmente Consigliere della Corte di Cassazione). Abbiamo anche
evidenziato le ottime capacità organizzative risultanti nell'esercizio delle
funzioni semidirettive, già svolte e confermate presso la Corte di
Cassazione.
In definitiva era evidente la particolare attitudine a ricoprire il posto di
presidente di sezione di corte d'appello da parte del dott. Ambrosini,
portatore di una specifica professionalità, non solo semidirettiva, ma anche
di conoscitore della materia e della tecnica del giudice d'appello, oltre
che di quelle del giudice di legittimità, cui sono sottoposte le sentenze
provenienti proprio dal secondo grado.
A fronte di questo incontestabile profilo professionale, la proposta in
favore del dott. Baglivo riduceva al dott. Ambrosini: il punteggio per
attitudini perch "sebbene sia stato presidente di sezione del Tribunale di
Torino, non esercita ormai da qualche anno le funzioni direttive nella
giurisdizione di merito, peraltro svolte in primo grado, esercitando al
momento lo stesso funzioni di legittimità".
Abbandonato, perch evidentemente non "spendibile" l'argomento relativo al
lontano precedente disciplinare (risalente alla fine degli anni 70) proposto
in commissione, questa volta si sosteneva la penalizzazione del dott.
Ambrosiani perch da 5 anni svolgeva funzioni di legittimità, con
conseguente dispersione della specifica professionalità semidirettiva
acquisita dal 90 al 98.
La gravità del principio affermato ci ha spinto a chiedere un confronto
specifico e chiaro su questo punto, inaccettabile e in contrasto con la
visione espressa in astratto in pi occasioni anche dai sostenitori del
dott. Baglivo di evitare di creare una separazione tra il giudice di merito
ed il giudice di legittimità. L'insostenibilità dell'unico argomento
utilizzato, diretto esclusivamente a penalizzare il dott. Ambrosini e
sostenere altro candidato, è stata svelata anche leggendo in plenum casi,
anche recenti, in cui invece è stato attribuito il massimo del punteggio per
attitudini a magistrati che da anni ricoprivano il ruolo di giudici di
cassazione e che, peraltro, in precedenza mai avevano svolto funzioni
semidirettive, ricoperte invece dal dott. Ambrosini per un lungo periodo e
riportando giudizi lusinghieri.
La difficoltà di votare una proposta fondata su un unico argomento, a dir
poco fragile e in netto contrasto con i precedenti, ha indotto a votare il
ritorno della pratica in commissione, proposta da noi comunque contrastata
(unitamente ai consiglieri dei movimenti) convinti che tutti i consiglieri
in plenum fossero in condizione di scegliere l'una o l'altra tesi, con
conseguente assunzione di responsabilità.
6. La nomina del Presidente Aggiunto della Cassazione.
Il dott. Vincenzo Carbone è stato nominato Presidente Aggiunto della Corte
di Cassazione con 22 voti. Il dott. Mario Delli Priscoli ha riportato un
voto (Primicerio). Si sono astenuti Favara e Rognoni.
Si è conclusa una vicenda di cui abbiamo già riferito ampiamente nel
notiziario n. 27 circa i fatti ed i lavori della Commissione.
Successivamente con sentenza del 16 aprile 2004 la sezione disciplinare con
un'articolata motivazione ha assolto dall'addebito il dott. Carbone "perch
il fatto non costituisce illecito disciplinare".
Ottenuto in seguito il concerto ministeriale, la V commissione ha proposto
nuovamente il dott. Carbone con il solo voto contrario (in favore del dott.
Delli Priscoli) del Cons. Primicerio, avendo il Cons. Stabile modificato il
proprio voto a seguito dell'esito del giudizio disciplinare.
In plenum il cons. Primicerio ha chiesto il ritorno della pratica in
commissione per consentire una nuova richiesta di "concerto" al Ministro che
aveva espresso la sua determinazione non conoscendo il testo della
motivazione della sentenza disciplinare.
Abbiamo contrastato la richiesta avendo il Ministro ritenuto di esprimere
il concerto dopo avere acquisito il solo dispositivo della decisione della
sezione disciplinare e senza attendere il deposito della motivazione. D'
altra parte ci ha stupito una richiesta diretta ad ottenere una nuova
determinazione del Ministro Castelli, che ha dimostrato pi volte non solo
di esercitare i suoi poteri senza alcuna cautela istituzionale, ma anche di
espanderli ai danni del CSM (come nel caso del conflitto di attribuzioni
vinto dal Consiglio sulla Procura della Repubblica di Bergamo) o svelando
una chiara insofferenza nei confronti dell'organo di autogoverno (proroga
del dott. Cordova e ritardato concerto per il nuovo Procuratore della
Repubblica di Napoli).
La richiesta, votata solo dal cons. Primicerio e dal P.G. Favara, è stata
respinta.
Il cons. Primicerio ha sostenuto il dott. Delli Priscoli a suo avviso
prevalente sul dott. Carbone "macchiato" dai fatti oggetto della sentenza
disciplinare, perciò dall'avere svolto un incarico di insegnamento senza l'
autorizzazione del CSM.
Tutti gli interventi in plenum hanno evidenziato le eccezionali qualità
professionali del dott. Carbone, nominato Presidente di sezione di
Cassazione all'unanimità bench fuori fascia, il suo notevole apporto all'
elaborazione della giurisprudenza della Cassazione, i significativi
interventi scientifici e dottrinali, l'irrilevanza dei fatti oggetto della
sentenza disciplinare di assoluzione in considerazione dell'affidabilità del
dott. Carbone, fondata su precisi atti consiliari che gli avevano fatto
ritenere non soggetto ad ulteriore autorizzazione l'incarico espletato.
Abbiamo evidenziato che i fatti esaminati dalla disciplinare erano stati
denunciati in una interrogazione parlamentare in cui si citava espressamente
la circostanza dell'essere il dott. Carbone candidato alla nomina di
presidente aggiunto della cassazione e con cui, perciò, si voleva
indirettamente intervenire su una nomina che spettava esclusivamente al
Consiglio.
7. Progressioni in carriera: un caso di non avanzamento.
E' stato votato il non avanzamento in carriera del dott. Elio Maria Amato,
P.M. ad Arezzo (Md, Movimenti, Cdl, Meliadò; contrari Stabile, Marvulli e
Favara; astenuti Mammone, Lo Voi, Tenaglia, Riello, Di Nunzio, Rognoni). La
delibera è stata motivata, in particolare, da mancanza di diligenza
(accertata in sede disciplinare), manifestata dal collega nell'omettere di
adottare provvedimenti urgenti di sua competenza diretti a tutelare le
condizioni di salute di una detenuta, poi suicidatasi, nonostante il
"suggerimento" del GIP e le plurime segnalazioni del Direttore della Casa
Circondariale che rappresentavano la gravità della situazione.
Ci sembra che il Consiglio in questa occasione abbia semplicemente applicato
le regole vigenti in materia di avanzamento in carriera, evitando
inaccettabili automatismi, pur in presenza di fatti rilevanti. Di diverso
avviso il consigliere Stabile che ha espressamente dichiarato "di non
condividere la linea di rigore" assunta in questo caso.
8. Cordova e le tabelle della Procura della Repubblica di Napoli.
A seguito di richiesta da noi avanzata (Menditto) alla seduta del 3/6 u.s. è
stata esaminata nell'ordine del giorno ordinario una nota del dott. Cordova,
con la quale veniva richiesto al Consiglio di prorogare il termine per il
deposito dei criteri organizzativi della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli.
E' stata l'occasione per sottolineare (Menditto, Salvi, Marini) la
particolare situazione creatasi
presso la Procura di Napoli ove, per determinazione del Ministro il dott.
Cordova continua ad esercitare le funzioni di Procuratore. Proprio il
comportamento del Ministro, che in questi giorni ha ritenuto di richiedere
al Consiglio nuovi chiarimenti ritardando il "concerto" per il nuovo
Procuratore di Napoli indicato all'unanimità, determina una gravissima
situazione in cui lo stesso dott. Cordova, trasferito per avere dato prova
di scarso rispetto per le delibere del CSM in materia di criteri
organizzativi e di non essere in grado di gestire il rapporto con i
magistrati dell'ufficio anche in occasione della predisposizione di tali
criteri, dovrebbe fissare le linee della nuova organizzazione dell'ufficio.
Abbiamo, perciò, chiesto una modifica della delibera proposta dalla
commissione diretta ad evitare un esplicito invito al Procuratore da parte
del Consiglio di predisporre il programma organizzativo nel pi breve tempo
possibile. La pratica è stata rinviata al prossimo plenum.
9. I trasferimenti dei GOA.
E' giunta in plenum dalla Ottava Commissione la proposta di negare ad un GOA
in servizio presso la sezione stralcio del Tribunale di Roma la sua
richiesta di partecipare al bando per incarico di GOA in altro tribunale.
I fatti: il GOA aveva, con riferimento all'incarico in atto, chiesto la
proroga di 1 anno per portare a termine alcuni processi. Successivamente, ha
chiesto di poter rinunciare alla proroga e, nello stesso tempo, presentato
domanda di partecipazione al bando per GOA presso altro tribunale. Fermo
restando che la legittimità di una rinuncia all'incarico è evidente e
indiscussa, ciò che interessava il Consiglio era la possibilità che la
rinuncia fosse effettuata al fine di concorrere per altro incarico di GOA,
con decorrenza di un ulteriore periodo quinquennale.
L'Ufficio studi del Consiglio, investito del quesito sul raccordo fra i
diversi aspetti della vicenda, ha concluso che la partecipazione del GOA al
nuovo concorso è ammissibile, ma che il termine massimo di esercizio delle
funzioni onorarie per il singolo giudice non può comunque superare i sei
anni, neppure nel caso di secondo incarico.
La Commissione e il Consiglio hanno ritenuto che il GOA, che non ha ancora
concluso il proprio lavoro e che non ha visto per questo sopprimere il
proprio posto, non possa aspirare ad un nuovo incarico; la legge istitutiva,
infatti, prevede un'unica ipotesi in cui il giudice può assumere servizio in
altro tribunale, quella in cui, esauriti nel quinquennio tutti i processi
assegnatigli, il giudice chieda di proseguire l'incarico presso altro
tribunale che ne abbia bisogno, fermo restando il termine massimo di sei
anni.
Dietro la domanda presentata dal GOA sussisteva, a giudizio del Consiglio,
il rischio di consentire prassi per cui il giudice onorario, esauriti i
processi pi semplici, si dimettesse dall'incarico abbandonando le cause pi
complesse per partecipare ad un diverso concorso (bandito, evidentemente,
per un tribunale che ha ancora molte cause da definire e presenta vacanze di
GOA) nel quale usufuirebbe dei punteggi dati proprio dal periodo di servizio
già prestato proprio come GOA.
Inoltre, il Consiglio ha ritenuto che la legge istitutiva, quando per il
concorso di GOA parla di punteggi da attribuirsi per il periodo svolto come
"magistrato onorario" si riferisca a diverse attività onorarie (GOT, VPO,
giudice di pace, conciliatore).
10. La proposta di una commissione referente per l'attribuzione dei posti di
organico che comportino esercizio di funzioni di legittimità.
Nei plenum del 6 e del 12 maggio scorso è stata esaminata la delibera della
Seconda commissione referente che (con tre voti a favore: Salmè, Arbasino e
Mammone, un voto contrario, Tenaglia, e due astenuti: Di Federico e
Spangher) che ha prospettato al Comitato di presidenza l'opportunità di
proporre al Presidente del CSM di aggiungere all'elenco annuale delle
commissioni referenti una nuova commissione per elaborare le proposte di
conferimento dei posti di organico che comportino l'esercizio di funzioni di
legittimità (escluse quelle direttive e semidirettive).
Premessa sulla quale la delibera si fonda è che le funzioni di legittimità
hanno nel nostro ordinamento una propria specificità, anche se dall'art. 107
della Costituzione deriva che tale specificità non comporta alcuna posizione
di preminenza della Corte di cassazione diversa da quella che le deriva dall
'essere collocata al vertice del sistema dei mezzi di impugnazione. Come è
generalmente condiviso, e come è stato esplicitamente affermato dall'
assemblea generale della Corte di cassazione del 23 aprile 1999, la
specifica idoneità all'esercizio di funzioni di legittimità richiede un
affinamento e un'integrazione degli strumenti di valutazione dei candidati,
privilegiando i requisiti attitudinali e professionali. L'istituzione di una
nuova commissione referente consentirebbe di avere un "luogo" appositamente
destinato alla valutazione dei candidati alle funzioni di legittimità sia
per quanto riguarda l'attività svolta nell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali che per quella di studio e di ricerca. Della commissione
referente di cui si tratta dovrebbe far parte almeno uno dei componenti del
Consiglio superiore eletti nell'ambito dei magistrati di legittimità.
Il dibattito ha riproposto la pluralità di orientamenti già espressi in
commissione. L'orientamento favorevole (rappresentato nel dibattito in
plenum dagli interventi di Mammone, Salmè, Civinini, Marini, Fici, Aghina,
Marvulli e Favara) sostanzialmente ha sottolineato la specificità delle
funzioni, la necessità di garantire l'adempimento dei compiti nomofilattici,
l'esclusione di ogni carattere di superiorità o gerarchia tra le funzioni di
legittimità e quelle di merito, ma anzi la necessità di garantire l'osmosi
tra i due tipi di funzione; l'opportunità che le valutazioni attitudinali,
che comportino un approfondito esame dei lavori giudiziari e scientifici,
sia concentrato in una sola commissione per evitare ciò che in concreto è
accaduto e cioè che i lavori della terza commissione siano bloccati per
diversi mesi per definire il concorso per il conferimento di funzioni di
legittimità.
L'orientamento contrario (rappresentato nel dibattito in plenum dagli
interventi di Lo Voi, Stabile, Riello, De Nunzio, Marotta, Meliadò,
Spangher, Buccico) ritiene che il problema di una migliore selezione degli
aspiranti alle funzioni di legittimità debba essere risolto con una
elaborazione di criteri di valutazione pi accurati e che la creazione di
una nuova commissione possa comportare difficoltà organizzative.
In sintesi, a parte le contraddizioni interne agli orientamenti espressi
(nel corso del dibattito è stato letto il programma elettorale di Unicost
per le elezioni del C.d.c. dell'ANM del maggio 2003, p. 22 "Di qui l'
opportunità, acutamente suggerita, di prevedere che la valutazione
attitudinale sia affidata ad una commissione interna al c.s.m. della quale
dovrebbero fare parte i due componenti del Consiglio aventi la qualifica di
magistrati di cassazione, ai cui lavori prendono parte, sia pure con facoltà
di intervento, il Primo presidente e il Procuratore generale") è stato
osservato, negli interventi favorevoli alla istituzione della commissione,
che la diversità di opinioni verte esclusivamente sulla validità o meno
della proposta dal punto di vista organizzativo, perch entrambi gli
orientamenti condividono le affermazioni fondamentali secondo cui: a) le
funzioni di legittimità hanno una loro specificità; b) l'art. 107 Cost.
impone di ritenere che tale specificità non implica anche superiorità n
restaurazione di una struttura gerarchica all'interno dell'ordine
giudiziario nel quale il giudice è soggetto soltanto alla legge; c) la
valutazione dei requisiti attitudinali per lo svolgimento delle funzioni di
legittimità, per norma costituzionale, è competenza esclusiva del Consiglio
superiore della magistratura. Su tali affermazioni il CSM ha già
ripetutamente registrato l'unanimità dei consensi dei componenti togati come
risulta dai pareri espressi sul d.d.l. di modifica dell'ordinamento
giudiziario e quello sul cosiddetto maxi- emendamento.
Dal punto di vista organizzativo i benefici conseguibili (pi accurata e
omogenea valutazione dei candidati, derivante dalla limitazione dei compiti
della commissione; possibilità per la terza commissione di incrementare la
propria produttività e quindi la mobilità) sono largamente superiori a
eventuali costi derivanti dal sovraccarico di impegno dei componenti, anche
perch ogni anno i trasferimenti in cassazione non sono superiori a venti o
trenta.
Dalle commissioni:
1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
La Quinta commissione ha proposto all'unanimità per il conferimento dei
seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:
- Procuratore della Repubblica di Vicenza al dott.Nelson Salvarani,
Presidente di sezione del Tribunale di Venezia;
- Presidente di sezione del Tribunale di Forlì al dott. Orazio Pescatore,
giudice del Tribunale di Bologna;
- Presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Roma ai dott.ri
Grazia Castaldi e Maurizio Pacioni (due posti).
In quinta commissione si è posto nuovamente il problema dell'attuale stato
di definizione del bando relativo ai 108 posti semidirettivi pubblicati nel
maggio dello scorso anno.
Abbiamo sostenuto che il ritmo di definizione è ampiamente insoddisfacente e
che solo un particolare impegno potrà consentire di definire tutti i posti
semidirettivi in plenum entro il mese di luglio; termine a nostro avviso
non superabile in considerazione del fatto che in moltissimi uffici le
vacanze dei posti semidirettivi risalgono anche a due anni or sono, con
inevitabili ricadute sull'efficienza del servizio.
Tutti i consiglieri si sono impegnati a formulare le proposte in commissione
entro la fine del mese di giugno proprio per consentire la definizione entro
luglio.
La nascita della Rete europea dei Consigli della giustizia.
Il 20 maggio è stata sottoscritta a Roma presso la sede del Consiglio
Superiore della Magistratura la Carta istitutiva della Rete europea dei
Consigli della giustizia.
Le finalità della Rete sono di rendere effettivo lo spazio europeo di
libertà, sicurezza e giustizia attraverso la buona comprensione delle
caratteristiche dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e
degli strumenti di cooperazione, perch la collaborazione tra gli Stati dell
'Unione è condizione essenziale per il mantenimento dell'indipendenza del
giudiziario e per il rafforzamento dello stato di diritto.
Obiettivi della Rete sono, quindi, quelli di perseguire una migliore
collaborazione sui seguenti punti:
- analisi delle strutture e delle competenze dei consigli
di giustizia;
- scambio di esperienze sui tipi di organizzazioni e sul
funzionamento dei diversi poteri giudiziari;
- studio dei temi relativi all'indipendenza nel potere
giudiziario;
- formulazione di pareri e di proposte alle istituzioni
europee e alle altre organizzazione nazionali e internazionali sui temi di
interesse.
La qualità di membro della Rete può essere riconosciuta soltanto alle
istituzioni nazionali indipendenti dal potere esecutivo e legislativo o alle
autorità indipendenti responsabili dell'appoggio al potere giudiziario
(Court service). I ministri della giustizia, nei paesi nei quali non
esistono istituzioni in possesso dei requisiti necessari per il
riconoscimento della qualità di membro della rete, possono ottenere lo
statuto di osservatori.
Al momento della nascita hanno lo statuto di membri il Belgio, la Danimarca
, la Francia, l'Ungheria, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il
Portogallo, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna e il Regno Unito. Hanno lo
statuto di osservatori l'Austria, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, Cipro, l'
Estonia, Finlandia, la Germania, la Grecia, la Lettonia, la Lituania, il
Lussemburgo, Malta, la Romania, la Svezia e la Turchia.
Gli organi della rete sono:
- il Presidente, che oltre a presiedere l'Assemblea
generale, ha il potere di convocazione della stessa e del comitato esecutivo
e inoltre ha la rappresentanza della Rete. Dura in carica due anni.
Presidente della Rete è stato nominato il componente del C.S.M., Prof. Luigi
Berlinguer.
- L'Assemblea generale che determina la politica e le
attività della Rete costituendo comitati e gruppi di lavoro su questioni
specifiche.
- Il comitato esecutivo, che adotta le misure necessarie
per il funzionamento della Rete nell'intervallo di due riunioni e dà
direttive al Segretario generale. Il comitato dura in carica due anni ed è
attualmente composto da sette membri Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi,
Belgio, Irlanda e Polonia.
- Il Segretario generale,che è responsabile dell'
amministrazione della rete, è stato designato nella persona di Bert Van
Delden, membro del Consiglio superiore dei Paesi Bassi.
Sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro:
- sviluppo del sito web e tecnologia informatica,
coordinato dalla Spagna;
- compiti finalità e regolamenti interni dei consigli di
giustizia, coordinato dall'Italia (Salmè e De Nunzio)
- case administration system, coordinato dal Regno Unito;
- valutazione dei giudici, coordinato dalla Francia;
- relazioni esterne, coordinato dai Paesi Bassi.
Il progetto di lavoro proposto e approvato dal gruppo coordinato dall'Italia
prevede in prima battuta una ricerca diretta a individuare i diversi modelli
di consigli di giustizia attraverso un'indagine sulla collocazione
istituzionale, la struttura, le competenze e la natura delle norme interne
dei consigli stessi. Come successivo oggetto di lavoro sono stati proposti
diversi altri temi tra i quali quello della deontologia e disciplina dei
magistrati, dei rapporti tra associazionismo giudiziario e governo autonomo
della magistratura e quello del ruolo dei consigli di giustizia nella
cooperazione giudiziaria.