Dopo l'approvazione delle delibere sulle nomine dei dirigenti degli uffici
(risoluzione sui tempi, modifiche alla circolare, nuova circolare sui pareri
attitudinali) abbiamo presentato in commissione un progetto organico diretto
a disciplinare il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi,
frutto dell'esperienza e dell'elaborazione di questi anni.
Le proposte dei consiglieri di MD consentiranno un confronto sui punti da
tempo oggetto di dibattito in materia di nomine e sui quali potremo
verificare la reale volontà di innovazione dei consiglieri degli altri
gruppi in un momento in cui, pur se è ormai in corso di approvazione la
legge sull'ordinamento giudiziario, rimane inalterata la necessità di
proseguire nell'opera di modifica ed aggiornamento della disciplina
consiliare al fine di dimostrare la capacità dell'autogoverno di affrontare
e risolvere le problematiche di un settore che è stato oggetto di aspri
confronti e "scontri".
Rinviando per il compiuto esame alla proposta allegata si riassumono le
linee direttive della proposta:
a) unificazione della disciplina per il conferimento degli uffici direttivi
(ad eccezione di quelli per i quali è richiesta l'idoneità alle funzioni
direttive superiori) e semidirettivi alla luce del nuovo ruolo assunto da
questi ultimi dopo la riforma del giudice unico di primo grado che ha
valorizzato la figura semidirettiva mettendo in evidenza l'essenzialità dell
'apporto collaborativo alla direzione degli uffici giudiziari;
b) maggiore trasparenza alle attività consiliare di conferimento degli
incarichi direttivi e semidirettivi, attraverso la fissazione di specifici
parametri valutativi e l'articolazione di un sistema di punteggi (analogo a
quello oggi vigente per i semidirettivi) per i giudizi attitudinali, di
merito e di anzianità, ad eccezione dei soli uffici direttivi superiori;
c) riduzione del peso dell'anzianità complessiva attraverso l'eliminazione
della c.d. fascia di anzianità oggi prevista per gli uffici direttivi e
ridimensionamento dell punteggio oggi attribuito per gli uffici
semidirettivi.
Da un lato si prevede che il punteggio massimo sia pari a quello stabilito
per attitudini e per merito, perciò pari ad 1/3 dei punteggi complessivi
ordinari (attualmente per i semidirettivi il punteggio per anzianità - 10- è
superiore alla somma di quello per merito ed attitudini - 8 - ). In tale
modo l'opportuna graduazione dei diversi punteggi per attitudini e merito
consentirà pi facilmente di "scavalcare" magistrati con maggiore anzianità
"base".
Dall'altro si prevede che il massimo punteggio per anzianità sia raggiunto
in un tempo non lungo per consentire ad una ampia fascia di magistrati di
concorrere con un eguale punteggio "base".
In concreto si raggiungerà il massimo punteggio per gli incarichi per i
quali occorre la qualifica di magistrato d'appello al settimo anno dal
conseguimento della qualifica (vale a dire quando si matura il passaggio in
cassazione, età stimata media di circa 48-49 anni); per gli incarichi per i
quali occorre la qualifica di magistrato di cassazione all'ottavo anno (vale
a dire quando si matura il passaggio alle funzioni direttive superiori, età
stimata intorno ai 56-57 anni).
d) incentivazione di percorsi professionali specifici, in modo che i
magistrati possano correttamente vedere in tali incarichi non il
riconoscimento, intermedio o finale, alla loro carriera giudiziaria, ma i
momenti di un impegno organizzativo, che pur partecipando della natura
giudiziaria delle funzioni ha peculiarità che richiedono una preparazione di
tipo attitudinale.
Nel respingere il sistema della costruzione di carriere separate all'
interno della magistratura e, fermo restando che ciascun magistrato,
qualunque sia la funzione svolta, deve essere titolare della capacità
organizzativa necessaria per il migliore svolgimento del proprio ruolo, si
prevede:
- l' accessibilità a tutti i magistrati, che dall'ingresso in magistratura
sono coinvolti nel circuito organizzativo secondo il modello di un reale
autogoverno;
- la possibilità di scelta anche nel corso della carriera per assecondare
vocazioni organizzative in qualche modo tardive.
In concreto si prevede l'attribuzione di un punto aggiuntivo per il profilo
attitudinale nel caso di precedente positivo svolgimento di funzioni
direttive o semidirettive, ma solo per il conferimento degli uffici
direttivi. Per gli uffici semidirettivi, infatti, il punto aggiuntivo
avrebbe l'effetto di restringere la platea degli aspiranti, che invece nella
prospettiva della libertà ed uguaglianza di accesso al percorso
professionale della dirigenza va mantenuta quanto pi possibile ampia.
e) specificazione dei criteri di valutazione attitudinale su tre profili:
1. Capacità organizzative desunte da specifici elementi (ad es.: precedente
svolgimento positivo di funzioni direttive o semidirettive, anche quale f.f.
per un congruo periodo, svolgimento di incarichi tabellari di coordinamento,
partecipazione a progetti organizzativi dell'ufficio, etc.);
2. Conoscenze tecniche nei vari campi in cui si articola l'attività del
direttivo o semidirettivo ( conoscenze ordinamentali, amministrative e
deontologiche, frequentazione di corsi in materia organizzativa);
3. conoscenza specifica dell'ufficio richiesto.
Sotto tale profilo sarà valutata l'omologia funzionale, intesa secondo la
bipartizione fondamentale tra funzione giudicante e funzione inquirente, che
perderà l'attuale forte incidenza sulla valutazione comparativa, che si
esprime per i semidirettivi con il riconoscimento di un autonomo punteggio.
Nell'ambito di tale criterio, prevedendo comunque un punteggio ad hoc al
pari di quanto dispone la vigente circolare per il conferimento degli uffici
semidirettivi, saranno valorizzate le pregresse esperienze in materia di
lavoro, minorile e sorveglianza nel caso di conferimento di tali uffici
semidirettivi o direttivi
f) migliore specificazione dei parametri rilevanti per il punteggio di
merito e della loro graduazione
A titolo esemplificativo e con opportune specificazioni:
- 4 solo eccezionale
- 3 al di sopra della media
- 2 media
- 1 al di sotto della media
g) Migliore specificazione degli elementi valutabili, sulla scia di quanto
previsto dalle delibere recentemente approvate;
h) Obbligo di comparazione tra i candidati, con predisposizione di programmi
informatici per l' acquisizione dei dati rilevanti per l'attribuzione dei
singoli punteggi.
i) Semplificazione del procedimento con ulteriore riduzione degli oneri a
carico dell'interessato, sulla scia di quanto previsto dalla delibera del 22
giugno.
Civinini, Marini, Menditto, Salmè, Salvi
(il testo completo della proposta di riforma è consultabile qui)