Impedire la paralisi e ridare credibilità alla giurisdizione costituiscono un obiettivo democratico minimo che deve essere perseguito.
Uno dei settori vitali sui quali è necessario riflettere con maggiore specificità rispetto a quanto sinora si è fatto è indubbiamente quello della magistratura onoraria, che con l'istituzione e l'affermazione del giudice di pace costituisce ormai il reticolo di base della giurisdizione, complementare e integrativo, che può dare vita a una giustizia conciliativa vicina ai cittadini. I giudici di pace sono giudici a tutti gli effetti, a cui bisogna assicurare garanzie di indipendenza e autonomia.
Vi sono già alcuni punti fermi: la necessità di un riordino e di una semplificazione delle troppo diverse tipologie di magistratura onoraria, così da mettere al centro la figura del giudice di pace (riducendo a casi di effettiva necessità i magistrati onorari di tribunale e dando una chiara connotazione e specificità ai vice procuratori onorari, ruolo irrinunciabile per la stessa funzionalità delle Procure); l'esigenza di dare ai giudici di pace canali istituzionali per far sentire la loro voce e le loro proposte sui profili di gestione e di organizzazione che li riguardano; la necessità di valorizzare la specificità della loro figura (la natura onoraria, temporanea, di stampo conciliativo) che non li riduca ad una magistratura di serie B.
Occorre, infine, ragionare sulla possibilità di creare una vera "giustizia di prossimità" e sulla realizzazione di strumenti differenziati di intervento, ma anche verificare la possibilità di qualificare lo strumento dell'A.D.R. in base ad una specificità del ruolo della magistratura onoraria attraverso una loro particolare riqualificazione professionale ed il decollo dell'ufficio della conciliazione preconteziosa previsto presso il giudice di pace (art. 322 c.p.c.).
Allo stesso tempo si rende indispensabile un coordinamento con le forme conciliative, di mediazione e di arbitrato che sono già attive in settori delicati, quali la sanità , il lavoro, i rapporti commerciali, in una visione complessiva e integrata del sistema delle tutele che miri a non depotenziare le garanzie dei soggetti pi deboli.
Se occorre dunque investire in termini di fiducia e mezzi per consolidare una giustizia civile e penale pi efficace, non solo in termini cronologici, appare preoccupante una situazione in cui brilla l'assenza di chiare strategie politiche di impiego di questa delicata e preziosa risorsa, che ha garantito, almeno fino ad oggi, nonostante una critica talora superficiale e ingenerosa, l'obiettivo della rapidità delle decisioni : e le statistiche parlano di un livello di impugnazioni fisiologico. Questo non significa ignorare i limiti di questa esperienza, segnalati in particolare dalle organizzazioni forensi, che subisce però le ricadute di un modello di attuazione che si è progressivamente distaccato dall'impostazione originaria prevista per la magistratura onoraria dall'art. 106 Costituzione .
Per rivitalizzare la stessa funzione conciliativa in sede non contenziosa occorre però un serio impegno diretto a creare le condizioni materiali, culturali e professionali entro le quali tal funzione possa crescere ed affermarsi; approntando idonee misure - con riferimento al reclutamento ed ai controlli - per garantire e verificare che il giudice di pace risponda ad adeguati standards di professionalità e di credibilità, magari ipotizzando soluzioni organizzative innovative per la direzione degli uffici, attraverso l'utilizzazione di un magistrato togato con funzioni semidirettive: ciò che varrebbe tra l'altro a realizzare il coordinamento giurisprudenziale cui fa riferimento l'art. 47 quater dell'ordinamento giudiziario.
Appare possibile ipotizzare un proficuo coinvolgimento degli enti locali nei problemi concreti della giustizia ed un modo di realizzazione del decentramento che non nasca soltanto dall'urgenza di governo della complessità e dall'esigenza di tener conto anche della specificità della domanda presente sul territorio, ma concorra ad una prospettiva di arricchimento pluralistico e democratico della vita istituzionale.
La crescita di consapevolezza intorno al ruolo innovativo del giudice di pace potrebbe passare anche attraverso l'organizzazione, di intesa con il Consiglio giudiziario, di corsi di aggiornamento professionale per i giudici di pace; l'adeguamento delle sedi e la dotazione degli uffici con moderne attrezzature tecniche informatiche; i corsi di formazione permanente per il personale amministrativo; il sostegno fornito, con la messa a disposizione di personale particolarmente qualificato, all'attività di mediazione delle strutture pubbliche o private presenti sul territorio; la stipula di convenzioni con organizzazioni o enti di assistenza sociale e di volontariato per l'applicazione della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità; la realizzazione di convegni di studio sulla conciliazione e sui reati devoluti alla sua competenza; la realizzazione di borse di studio postlaurea per attività di ricerca n materia di giudice di pace e dottorati di ricerca.
Per quanto concerne i g.o.t., sembra necessario uscire dalla caotica situazione attuale e disegnare con chiarezza le funzioni che ad essi si ritiene di poter attribuire, con la previsione di un organico ex lege che fissi per ciascun ufficio un tetto numerico al fine di arginare l'indiscriminato aumento cui neppure il CSM è riuscito a disciplinare in modo soddisfacente , anche per ciò che riguarda la loro utilizzazione. In una prospettiva tesa a recuperare la funzione conciliativa come metodo di risoluzione dei conflitti, e nel contesto di un ufficio adeguatamente organizzato per lo svolgimento dei relativi compiti, non appare astratto considerare l'ipotesi di un impiego dei g.o.t. in questa direzione.
Perch la "galassia" dei giudici onorari ci appaia meno sconosciuta, occorre delineare con maggiore chiarezza le direttrici da percorrere per una sua organica riforma,partendo dal dato indiscutibile che le due realtà di magistrati onorari oggi esistenti (i GOT e VPO nei Tribunali e Procure da un lato e, dall'altro, i GdP), continuano comunque ad esprimere due modelli radicalmente diversi ed irriducibili a soluzioni di semplicistica omogeneizzazione.
Il modello del magistrato onorario di Tribunale resta incentrato su un ruolo di integrazione suppletoria rispetto alle diffuse e frequenti mancanze, assenze, impedimenti di magistrati professionali, secondo la scelta del legislatore del 1998 nonostante che negli anni sia venuto ad assumere negli uffici un ruolo sempre pi indispensabile, quale risorsa aggiuntiva preziosa di fronte alle croniche insufficienze delle strutture. Ma ora, scaduto il quinquennio previsto dalla legge per la sua eliminazione, sono già due le proroghe che il legislatore ha effettuato lasciando così il destino di questa figura onoraria ancora avvolto nell'incertezza.
Ora, a prescindere dai giudizi di valore sulle varie proposte in campo, oscillanti tra stabilizzazione e soppressione, e sulle quali appare urgente riflettere, ciò che appare necessario è proprio l'obiettivo di evitare di continuare a legiferare in modo disorganico e sotto le spinte particolaristiche di interessi infracategoriali, essendoci bisogno nel settore solo di una riforma organica che sappia delineare un assetto complessivo equilibrato tra il ruolo e le competenze dei magistrati professionali e quello della magistratura onoraria incentrata attorno al giudice di pace.