[Area] R: le ragioni del mio no

Ardigo' Mario mario.ardigo a giustizia.it
Mer 16 Nov 2016 05:21:27 CET


 Il contributo dell'avv. Stracuzzi è stato importantissimo.  Ha messo in luce due aspetti della riforma dei quali si fatica ad acquisire consapevolezza per il carattere super tecnico.
 Con una modifica di dettaglio del 2° comma dell'art.119 Cost l'autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali locali viene riportata sotto il controllo ravvicinato della legge, per di più "monocamerale," della Stato:
"I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario."
La posizione super garantita ed estesa delle Regioni a statuto speciale deriva da una delle disposizioni transitorie, all'art.39, 13° comma:
"13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale."
 In base a questa disposizione i poteri delle Regioni a statuto speciale, fino alle "intese" che consentano la revisione degli statuti speciali, possono solo essere estesi (nuovo art.116, 3° comma, Cost).
Mario Ardigò - Roma


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Da: Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Allegra Stracuzzi <a.stracuzzi a stracuzzi.it>
Inviato: martedì 15 novembre 2016 23:45
A: Imperato Marco; area a areaperta.it
Oggetto: [Area] R:  le ragioni del mio no

Ho letto le ragioni del No di Marco Imperato e le condivido in massima parte
ma dissento su un punto che reputo molto importante e che non posso non
sottolineare.
La "riforma" non "razionalizza" il rapporto Stato Regioni, la riforma
sovverte l'assetto stabilito dall'art. 5 e ci riporta, a detta dei
costituzionalisti fiorentini (De Siervo, Merlini, Grassi, Zaccaria, Caretti
e non solo), ad una organizzazione prerepubblicana, piu' o meno allo Statuto
Albertino.
Questa riforma innanzitutto crea una disparita' immensa tra regioni
ordinarie e speciali e di conseguenza tra cittadini residenti nelle prime e
quelli residenti nelle seconde.
Alle regioni ordinarie viene sostanzialmente tolta la potesta' legislativa
(si trasformano praticamente in enti di spesa) che viene avocata allo Stato
centrale ed i relativi cittadini non avranno piu' voce in capitolo su
questioni come l'assetto del territorio, sanita', urbanistica, beni
culturali, scuola ecc. Non solo ma, a parte la clausola di salvaguardia,
poiche' sono stati riscritti in modo vago anche i criteri di ripartizione su
cio' che rimane alle regioni, si prevede che ci vorranno altri 15 anni di
giurisprudenza della Corte Costituzionale per risolvere gli innumerevoli
conflitti di attribuzione che sorgeranno.
Si rischia la paralisi, con buona pace della tanto decantata
"semplificazione" e dell'efficienza.
Incredibilmente invece le regioni a statuto speciale, non solo mantengono la
attuale autonomia, ma questa e' stata addirittura rafforzata, essendo stato
previsto, nel testo della riforma e quindi costituzionalizzato, il loro
necessario accordo per qualsiasi eventuale modifica futura.
Quindi si e' disegnato uno Stato che, da regionalista, torna unitario, salvo
alcuni "staterelli" federati piu' forti di prima.
Il paradosso poi e' che questa scelta viene fatta nel momento in cui si
decide di creare un senato di consiglieri regionali e sindaci ( che peraltro
non rappresenteranno le autonomie locali ma le rispettive forze politiche)
che non ha competenza in materia di bilancio e quindi di spesa anche
regionale, ma si occupera' di altro (riforme costituzionali, trattati
internazionali ecc.).
Sfugge la logica istituzionale e la coerenza del sistema....
Aggiungo una piccola nota di colore: essendo stata eliminata la norma che
stabilisce l'eta' minima per l'eleggibilita' al Senato (40 anni), rischiamo
di avere un Senato composto teoricamente anche da diciottenni.
Si dovrebbero dire moltissime altre cose ma non e' la sede idonea e mi fermo
qui
A. Stracuzzi
Avv. in pensione

-----Messaggio originale-----
Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Imperato MArco
Inviato: lunedì 14 novembre 2016 12:53
A: area a areaperta.it
Oggetto: [Area] le ragioni del mio no

Per quel che potesse interessare, questo è il mio contributo al dibattito
sul referendum de 4 dicembre:



http://nonsologiustizia.blogspot.it/2016/11/le-ragioni-del-mio-no.html



buona settimana a tutti



Marco Imperato




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