[Area] Sole 24 ore, 9 dicembre 2016 -Genitori in conflitto con l’obbligo di percorso di aiuto- Tribunale di Roma, 7 ottobre 2016

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Sab 10 Dic 2016 09:05:39 CET


  

Saluti a Voi Tutti.
Donatella Salari

Tribunale di Roma. A
vantaggio del figlio
Genitori in conflitto con l'obbligo di percorso di
aiuto
È SPECIFICO CONTENUTO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE L'ONERE DI
SEGUIRE UN IDONEO PERCORSO DI SOSTEGNO AL CORRETTO ESERCIZIO DI QUESTA,
QUANDO IL FIGLIO MOSTRI UNA EVIDENTE SOFFERENZA EMOTIVA. CIÒ VALE SIA
PER IL PADRE SIA PER LA MADRE. LO HA STABILITO IL TRIBUNALE DI ROMA,
PRIMA SEZIONE, NEL DECRETO CAMERALE DEL 7 OTTOBRE 2016 (GIUDICE
ESTENSORE VELLETTI).
Benchè non si possano imporre "trattamenti
psicologici", l'eventuale rifiuto di uno dei genitori a seguire quanto
disposto dai servizi sociali come sostegno si potrà valutare come
«condotta ostativa alla corretta crescita del figlio», in quanto lontana
dai canoni della bigenitorialità. Il principio è centrale per rilevare
come la giurisprudenza stia quotidianamente riempiendo di contenuti il
concetto - inserito col nuovo testo dell'articolo 316 del Codice civile
dal Dlgs 154/2013 - di responsabilità genitoriale che ha, di fatto,
sostituito la potestà genitoriale.
Il decreto del Tribunale riguarda la
richiesta della madre di modificare in senso massimamente restrittivo il
provvedimento della Corte d'appello sulla regolamentazione del rapporto
figlio-padre, in applicazione dell'articolo 337-ter del Codice civile.
Dalla relazione della Ctu non erano emerse difficoltà del minore di
riferirsi né al padre né alla madre, ma gravi e diretti danni alla sua
crescita, tanto da portare il giudice a sottolineare come il consulente
rilevi che il minore mostrasse «capacità grafiche inferiori alla sua età
cronologica» ed eseguisse disegni da cui «emerge una realtà psicologica
segnata da … rabbia, bisogno di stabilità e sensazione di vuoto,
difficoltà di identificazione». C'è «l'immagine di un bambino lacerato
dalla conflittualità esistente tra i due genitori, i quali vivono il
proprio ruolo in modo competitivo e sopratutto fanno passare le
comunicazioni (tra loro ndr) attraverso il figlio medesimo, secondo
quindi una evidente simmetricità, sia nei conflitti che nel
coinvolgimento del figlio».
Il Tribunale ha così rigettato ogni
contrapposta istanza di affido del figlio (10 anni) e rilevato che «la
conflittualità tra le parti viene attuata secondo un continuo attribuire
all'altro le colpe di tutto» senza che nessuno dei genitori si renda
conto che nel bimbo questo s'inducono adultizzazione, conflitto di
lealtà ed autorepressione. Le più autentiche tracce comportamentali di
vera e propria sofferenza emotiva.
Ciò posto, lungi dal far propria la
richiesta materna di ridurre le modalità di frequentazione tra figlio e
padre, ritenuta inadeguata anche la comportamentalità paterna (per aver
coinvolto il figlio nella guerra contro l'altro ramo genitoriale), il
Tribunale ordina con precisione, le modalità di esercizio del diritto
del figlio a «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori» (articolo 337-ter del Codice civile) regolando le
alternanze della vita settimanale, dei week end, della settimana bianca,
delle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Così assicurata al figlio
la pienezza del proprio diritto, il decreto del Tribunale ha disposto
come sia onere di entrambi i genitori quello di seguire il percorso di
sostegno che verrà suggerito dai servizi sociali, disponendo che questi
ultimi debbono «vigilare sulle condotte dei genitori» segnalando poi
alla Procura presso il Tribunale per i minorenni quelle condotte che
siano contrarie all'interesse del minore rispetto alle disposizioni
impartite.
 Per leggere il provvedimento integrale 


https://centroantiviolenzabigenitoriale.com/2016/12/09/genitori-in-conflitto-con-lobbligo-di-percorso-di-aiuto-leventuale-rifiuto-di-una-o-dellaltra-parte-allo-stesso-potra-essere-valutato-come-condotta-ostativa-alla-corretta-crescita-del-figlio/
 


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