[Area] Solo per chi è interessato alle indagini in materia sanitaria - Note sul disegno di legge sulla riforma della responsabilità sanitaria in materia civile e penale

thorgiov thorgiov a libero.it
Gio 19 Gen 2017 18:18:24 CET


Mario, sono d'accordo con te su tutto . Sarebbe ora di prendere atto che 
noi magistrati di medicina non sappiamo nulla e cionostante attraverso 
la via giurisprudenziale creiamo delle nuove regole che non hanno alcuna 
base scientifica. Considera però che in punto di fatto  la nuova 
disciplina porterà ad una diminuzione delle controversie di risarcimento 
del danno da colpa medica. E la diminuzione dei processi porterà un 
notevole decremento dei redditi degli avvocati e dei consulenti tecnici 
di ufficio. Considera sempre che la giustizia in Italia serve 
essenzialmente da ammortizzatore sociale. Che cosa accadrà se verrà meno 
questa fondamentale fonte di guadagno ?

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 19/01/2017 06:21, mario ardigo ha scritto:
>   Il disegno di legge atto Camera 259 - Fucci, dal 16-1-17, sulla 
> riforma della disciplina della responsabilità sanitaria in materia 
> civile e penale, al  nuovo esame della Camera dei deputati - 12° 
> Commissione Affari sociali in sede referente, dopo che il testo 
> precedentemente approvato dalla Camera era stato approvato con 
> modificazioni dal Senato, è estremamente importante sia per il buon 
> funzionamento della sanità italiana sia per l'attività giudiziaria in 
> materia di sanità e in particolare per le indagini penali.  Non si sa 
> se la legislatura avrà vita abbastanza lunga per portare a termine i 
> processo per l’approvazione definitiva, e sarebbe bene che si 
> riuscisse ad ottenere questo risultato.
>  Nel campo giudiziario la riforma segnerebbe una conquista culturale 
> che metterebbe fine alla pretesa di autosufficienza del processo 
> cognitivo basato sulla logica giuridica, da cui derivano concetti poco 
> affidabili, oggi correnti nella giurisprudenza, come quello di "alta 
> probabilità logica" o di "elevata credibilità razionale" e lo stesso 
> giudizio controfattuale.  In particolare si integrano nel ragionamento 
> giuridico i risultati cognitivi della medicina basata sulle prove di 
> efficacia, vale a dire le linee guida in medicina, stabilendone un 
> catalogo per così dire "ufficiale" (la tecnologia delle linee guida in 
> medicina è stato un progresso enorme, che sta salvando milioni di 
> persone malate, in particolare nella parte del mondo, prevalentemente 
> in Occidente, ma ora anche in altre parti del globo, dove la sanità di 
> massa si è diffusa) e stabilendo l’obbligo /giuridico/ dei sanitari di 
> attenervisi, salvo specificità del caso clinico concreto. Inoltre 
> prescrive, nei giudizi sulla responsabilità sanitaria, di valersi di 
> collegi di consulenti tecnici, mentre molti di noi sono ancora 
> convinti che a valutazioni affidabili basti la scienza del nostro 
> mediatore culturale, il medico legale. Questo è il nucleo fondamentale 
> della legge proposta per quanto riguarda l'attività giudiziaria e le 
> nuove norme, se approvate,  produrranno una vera e propria rivoluzione 
> culturale nel campo delle indagini nel campo della valutazione penale 
> dell'attività clinica.
> Superficialmente la riforma viene presentata come una restrizione 
> della responsabilità giuridica dei sanitari per gli eventi clinici 
> avversi, in particolare nelle ipotesi di imperizia, ma  non si tratta 
> di questo, anche se le nuove fattispecie di responsabilità colposa per 
> omicidio e lesioni personali colpose, art.590 ter del codice penale, 
> limiterebbero alla colpa grave la responsabilità sanitaria per 
> imperizia, escludendo che la colpa grave per imperizia sanitaria possa 
> essere ritenuta, salvo rilevanti specificità dei casi clinici 
> concreti, se ci si sia attenuti a linee guida e buone prassi cliniche. 
> Semplicemente la valutazione giudiziaria verrebbe ancorata, e oggi 
> purtroppo non lo è ancora a sufficienza, ai risultati 
> dell'osservazione clinica di un gran numero di casi analizzati con 
> metodi statistici (in particolare con verifiche randomizzate), vale a 
> dire sugli studi clinici sistematici sulla pratica sanitaria con 
> esposizione dei risultati in termini di efficacia su base statistica e 
> le conseguenti raccomandazioni. Nella prassi giudiziaria penale questa 
> documentazione, che superficialmente viene indicata in genere come 
> "letteratura" come quella dei tradizionali manuali di medicina, viene 
> di solito considerata distrattamente, senza uno sforzo da parte 
> nostra per approfondire i problemi, per cui poi i giudicanti non 
> riescono a districarsi tra i pareri opposti di periti e consulenti 
> tecnici e se ne escono introducendo nei ragionamenti la loro scienza 
> personale a sfondo giuridico, come l'antico  "quello che di solito 
> accade" e simili, che al confronto delle sofisticate valutazioni 
> cliniche vale quanto uno scongiuro stregonesco, e sospetto qualche 
> dilettantesca ricerca in camera di consiglio su enciclopedie on line, 
> che semmai dovrebbe essere il punto di partenza di un'indagine, nella 
> prima fase in cui si accosta un caso clinico-giudiziario.
>  La portata delle nuove norme è molto rilevante anche nel campo 
> civilistico. Ma su questo lascio la parola ai colleghi civilisti.
>  Di solito si sostiene che l'attività giudiziaria nel campo della 
> sanità, sia quella penale che quella civile, ha generato la "medicina 
> difensiva", ma non è così. La medicina difensiva, quella in cui il 
> sanitario, in particolare il medico di ultraspecializzazioni 
> chirurgiche e dell'emergenza sanitaria, rifiuta di impegnarsi in certe 
> procedure per il rischio troppo elevato che comportano, non in 
> relazione ai benefici per il paziente, ma in termini di affanni 
> processuali, è in realtà generata da procedure giudiziarie basate su 
> giudizi poco affidabili, perché culturalmente arretrati, ciò che 
> appunto ha prodotto espressioni come "alta probabilità logica" ed 
> "elevata credibilità razionale", che anch'io utilizzo pur non 
> essendone soddisfatto (e non lo sono in fondo neppure gli autori della 
> giurisprudenza di legittimità che li hanno accreditati) e la poca 
> fiducia nella statistica scientifica, ma, in definitiva, nelle scienze 
> biologiche e mediche, e, al dunque, più in generale per le scienze 
> naturali.  Ecco perché ho scritto di "conquista culturale" e di 
> "rivoluzione culturale".
> Mario Ardigò - Procura Roma
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