[Area] Solo per chi è interessato alle indagini in materia sanitaria - Note sul disegno di legge sulla riforma della responsabilità sanitaria in materia civile e penale

mario ardigo marioardigo a yahoo.com
Gio 19 Gen 2017 06:21:18 CET


  Il disegno di legge atto Camera 259 - Fucci,dal 16-1-17, sulla riforma della disciplina della responsabilità sanitaria inmateria civile e penale, al  nuovo esamedella Camera dei deputati - 12° Commissione Affari sociali in sede referente,dopo che il testo precedentemente approvato dalla Camera era stato approvatocon modificazioni dal Senato, è estremamente importante sia per il buonfunzionamento della sanità italiana sia per l'attività giudiziaria in materiadi sanità e in particolare per le indagini penali.  Non si sa se lalegislatura avrà vita abbastanza lunga per portare a termine i processo per l’approvazionedefinitiva, e sarebbe bene che si riuscisse ad ottenere questo risultato.

 Nel campogiudiziario la riforma segnerebbe una conquista culturale che metterebbe finealla pretesa di autosufficienza del processo cognitivo basato sulla logicagiuridica, da cui derivano concetti poco affidabili, oggi correnti nellagiurisprudenza, come quello di "alta probabilità logica" o di"elevata credibilità razionale" e lo stesso giudizio controfattuale. In particolare si integrano nel ragionamento giuridico i risultaticognitivi della medicina basata sulle prove di efficacia, vale a dire le lineeguida in medicina, stabilendone un catalogo per così dire "ufficiale"(la tecnologia delle linee guida in medicina è stato un progresso enorme, chesta salvando milioni di persone malate, in particolare nella parte del mondo,prevalentemente in Occidente, ma ora anche in altre parti del globo, dove lasanità di massa si è diffusa) e stabilendo l’obbligo giuridico dei sanitari di attenervisi, salvo specificità del casoclinico concreto. Inoltre prescrive, nei giudizi sulla responsabilitàsanitaria, di valersi di collegi di consulenti tecnici, mentre molti di noisono ancora convinti che a valutazioni affidabili basti la scienza del nostromediatore culturale, il medico legale. Questo è il nucleo fondamentale dellalegge proposta per quanto riguarda l'attività giudiziaria e le nuovenorme, se approvate,  produrranno una vera e propria rivoluzione culturalenel campo delle indagini nel campo della valutazione penale dell'attivitàclinica. 

 Superficialmente la riforma viene presentata come una restrizione dellaresponsabilità giuridica dei sanitari per gli eventi clinici avversi, inparticolare nelle ipotesi di imperizia, ma  non si tratta di questo,anche se le nuove fattispecie di responsabilità colposa per omicidio e lesionipersonali colpose, art.590 ter del codice penale, limiterebbero alla colpagrave la responsabilità sanitaria per imperizia, escludendo che la colpa graveper imperizia sanitaria possa essere ritenuta, salvo rilevanti specificità deicasi clinici concreti, se ci si sia attenuti a linee guida e buone prassicliniche. Semplicemente la valutazione giudiziaria verrebbe ancorata, e oggipurtroppo non lo è ancora a sufficienza, ai risultati dell'osservazione clinicadi un gran numero di casi analizzati con metodi statistici (in particolare converifiche randomizzate), vale a dire sugli studi clinici sistematici sulla praticasanitaria con esposizione dei risultati in termini di efficacia su basestatistica e le conseguenti raccomandazioni. Nella prassi giudiziaria penalequesta documentazione, che superficialmente viene indicata in genere come"letteratura" come quella dei tradizionali manuali di medicina, vienedi solito considerata distrattamente, senza uno sforzo da parte nostra perapprofondire i problemi, per cui poi i giudicanti non riescono a districarsitra i pareri opposti di periti e consulenti tecnici e se ne escono introducendonei ragionamenti la loro scienza personale a sfondo giuridico, come l'antico  "quelloche di solito accade" e simili, che al confronto delle sofisticatevalutazioni cliniche vale quanto uno scongiuro stregonesco, e sospettoqualche dilettantesca ricerca in camera di consiglio su enciclopedie online, che semmai dovrebbe essere il punto di partenza di un'indagine,nella prima fase in cui si accosta un caso clinico-giudiziario. 

 La portata dellenuove norme è molto rilevante anche nel campo civilistico. Ma su questo lasciola parola ai colleghi civilisti.

 Di solito sisostiene che l'attività giudiziaria nel campo della sanità, sia quella penaleche quella civile, ha generato la "medicina difensiva", ma non ècosì. La medicina difensiva, quella in cui il sanitario, in particolare ilmedico di ultraspecializzazioni chirurgiche e dell'emergenza sanitaria, rifiutadi impegnarsi in certe procedure per il rischio troppo elevato che comportano,non in relazione ai benefici per il paziente, ma in termini di affanniprocessuali, è in realtà generata da procedure giudiziarie basate su giudizipoco affidabili, perché culturalmente arretrati, ciò che appunto ha prodottoespressioni come "alta probabilità logica" ed "elevatacredibilità razionale", che anch'io utilizzo pur non essendone soddisfatto(e non lo sono in fondo neppure gli autori della giurisprudenza di legittimitàche li hanno accreditati) e la poca fiducia nella statistica scientifica,ma, in definitiva, nelle scienze biologiche e mediche, e, al dunque, piùin generale per le scienze naturali.  Ecco perché ho scritto di"conquista culturale" e di "rivoluzione culturale".

Mario Ardigò - Procura Roma


 
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