[Area] R: spunti sulla legge 229 2016 'terremoto'

Umberto Monti gioele.monti a tiscali.it
Gio 19 Gen 2017 15:09:31 CET


  

------- 
 Riguardo al tema evidenziato da Giovanni Giorgio (che
saluto) allego la disposizione da me emanata per la Procura della
Repubblica di Ascoli Piceno (e provo comunque ad incollarla qui sotto
nel caso di "rifiuto" degli allegati

Ho ritenuto che la sospensione dei
termini di cui al comma 7 dell'art 49 riguardo solo la fase
"processuale" e non anche la fase delle indagini preliminari e del
procedimento di esecuzione.
Ho tratto qiesta conclusione sia dal dato
letterale del comma 7 in cui si parla appunto solo di "processo" sia dal
confronto con quanto invece previsto dal precedente comma 6 (che
riguarda solo gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui
all'elenco allegato 1 , e non riguarda dunque Ascoli , nè Macerata ....)
in cui viene prevista na discplina di sospensione termini/rinvii non
solo per il "processo" ma anche specificaente per la fase delle indagini
preliminari, per il procedimento di esecuzione, per quello di
sorveglianza.
Tale dato (secondo me) rafforza in modo decisivo
l'interpretazione del termine "processo" di cui al comma 7) in senso
tecnico e come frutto di una precisa e consapevple scelta (posto che
invece qualche riga sopra, al comma 6 venivano ben indicate le altre
fasi pre e post processo accanto a quella propriamente processuale.

La
previsione di cui al comma 8 si riferisce tanto alla disciplina di cui
al comma 6 che a quella del comma 7; e dunque le previsioni di fasi
pre-processuali in tale comma 8 vale appunto per la disciplina delle
situazioni di cui al comma 6, e non costituisce a mio parere argomento
per interpetare in senso "esteso" la disciplina che il comma 7) prevede
per la fase "processuale".

 Umberto
Monti

****************************************************

oggetto :
legge 15.12.2016 n. 229 di conversione con modifiche del DL 16.10.2016
n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016" - sospensione termini - criteri di
interpretazione  

_ 

Dal 17 dicembre 2016 è vigente il testo del DL
189/16 come convertito dalla l. 229/2016. 

 L'art. 49 prevede i vari
casi di sospensione dei termini processuali e sostanziali . 

 Gli
Uffici Giudiziari di Ascoli Piceno NON rientrano nelle previsioni di cui
al comma 1) e 2) ( in materia civile e amministrativa) e comma 6) ( in
materia penale) dell'art. 49), non facendo parte Ascoli Piceno
dell'elenco di cui all'allegato 1) al DL . 

 Rientrano invece nelle
previsioni di cui ai commi 3), 4), 5), e 9 ter) per la materia civile e
nelle previsioni di cui ai commi 7), 8), 9, 9 ter), e 9 quater) per la
materia penale  

 Per le udienze civili  in cui le parti o i loro
difensori erano residenti o avevano sede nei comuni di cui agli allegati
1) e 2) alla data rispettivamente del 24.8.16 e del 30.10.16, si applica
la disciplina prevista dai commi 3), 4), 5), 9 bis e 9 ter dell'art. 49.


 IN MATERIA PENALE PER LA NOSTRA SEDE GIUDIZIARIA TROVANO APPLICAZIONE
I COMMI 7), 8), 9), 9 TER) , 9 QUATER) DELL'ART. 49. 

IL SISTEMA CHE NE
DERIVA È IL SEGUENTE: 

	* 

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI RIGUARDA
ESCLUSIVAMENTE IL "PROCESSO PENALE" E DUNQUE RIGUARDA SOLO IL MOMENTO
SUCCESSIVO ALL'ESERCIZIO DELLA AZIONE PENALE (MOMENTO SUCCESSIVO A:
RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO, EMISSIONE DECRETO CITAZIONE DIRETTA A
GIUDIZIO, RICHIESTA EMISSIONE DECRETO PENALE DI CONDANNA, RICHIESTA
EMISSIONE DECRETO GIUDIZIO IMMEDIATO, RICHIESTA FISSAZIONE UDIENZA PER
LA DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO);   

DUNQUE LA DISCIPLINA DI
SOSPENSIONE DEI TERMINI PREVISTA DAL DL NON RIGUARDA NÉ LA FASE DELLE
INDAGINI PRELIMINARI NÉ IL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE:   

TUTTI I
CORRISPONDENTI TERMINI (RIGUARDANTI AD ES. L'AVVISO 415 BIS, GLI
INTERROGATORI, L'OPPOSIZIONE ALLA ARCHIVIAZIONE ECC.) NON AVRANNO ALCUNA
SOSPENSIONE E NON RIENTRANO NELLE PREVISIONI DI CUI AL CITATO ART. 49.


Traggo questa conclusione non solo dal dato letterale del comma 7 _(
"Nei processi penali in cui …… ")_ ma anche dal tenore del precedente
comma 6 (che si applica solo agli Uffici Giudiziari aventi sede nei
Comuni di cui all'allegato 1 e che non si applica dunque agli Uffici
Giudiziari di Ascoli Piceno): in tale comma viene testualmente prevista
una specifica disciplina di sospensione dei termini stabiliti dalle
legge _"per la fase delle indagini preliminari" , "per proporre
querela", _per i_ "processi penali" , _per il_ "procedimento di
esecuzione" _e per il_ "procedimento di sorveglianza"_. 

Dunque
certamente se nel successivo comma 7 è stata prevista una disciplina per
la sospensione dei termini "solo" per il "processo" penale (senza
indicare in alcun modo gli altri contesti giuridici) ciò discende da una
evidente e univoca scelta legislativa e impone la soluzione
interpretativa indicata . 

 	* PER LA FASE "PROCESSUALE" (e successiva
dunque all'esercizio della azione penale), è invece prevista e
regolamentata la sospensione dei termini e il rinvio di ufficio delle
udienze in relazione alle parti o ai difensori (nominati prima
rispettivamente del 24.8.2016 e del 30.10.2016) residenti in uno dei
comuni di cui agli allegati 1) (sospensione fino/rinvio a data
successiva al 31.5.2017) e 2) (sospensione fino al/rinvio a data
successiva al 31.7.2017) .

Va notato tra l'altro: 

	* 

a differenza
della disciplina per i procedimenti civili, per i difensori assume
(esclusivo) rilievo il criterio della "residenza" in uno dei comuni di
cui agli elenchi allegati alla data degli eventi sismici;  
	* 

la
sospensione riguarda _"i termini previsti a pena di inammissibilità o
decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione
di reclami o impugnazioni_"(comma 7) lettera a) )   
	* 

è previsto
(comma 7) lettera b) ) che il giudice disponga d'ufficio il rinvio a
data successiva al 31.5.2017 (comuni elenco 1) o 31.7.2017 (comuni
elenco 2) sol che una delle parti o uno dei difensori (residenti in uno
dei comuni di cui agli elenchi allegati) non si presenti in udienza ; 

	* 

la sospensione prevista dal comma 7 non opera per il giudizio
direttissimo e nei processi con imputati in custodia cautelare (comma
8);   
	* 

può esservi rinuncia alla sospensione dei termini ( comma 8)
ultimo periodo); non è necessario che la rinuncia sia "espressa" (come
invece per il civile/amministrativo: comma 3) ) ;  
	* 

per il periodo
di sospensione dei termini e sospesa la prescrizione (comma 9)  


Ascoli Piceno 3 gennaio 2016 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA _f.f._


(_ Umberto G. Monti) _ 

Il 18.01.2017 12:47 giorgiopm a libero.it ha
scritto: 

>> ----Messaggio originale----
>> Da: "giorgiopm a libero.it"

>> Data: 17/01/2017 17.43
>> A: "carsabati a tin.it"
>> Ogg: R: [Area]
spunti sulla legge 229 2016 'terremoto'
>> 
>> sono procuratore a
Macerata . 
>> la questione di cui si discute qui è quella relativa
all'applicabilità dell'art. 49,comma 7, lett-.a) al termine difensivo di
venti giorni ex art. 415-bis, comma 3 c.p.p.(tecnicamente procedimentale
,fuori dalle indagini preliminari, ma non processuale)ed all'art. 656,
comma 5, c.p.p., in fase esecutiva sempre che si tratti di imputati o
condannati o residenti nei comuni dei due crateri (alle date
differenziate per ciascun sisma) o di difensori nella medesima
situazione di cui al comma 7. 
>> sI sostiene che - in realtà-
riferendosi il comma 8 anche ad attività che si svolgono fuori dal
processo in senso stretto( convalida arresti e sino alla convalida di
sequestri), nonostante il comma 7 dell'art. 49 si riferisca
letteralmente ai PROCESSI , in realtà l'ambito di applicabilità
dell'art. 49, comma 7 lettera a) si estende anche alle attività
difensive sopra citate, pur se non attinenti al processo in senso
tecnico. 
>> Altro problema aperto : il riferimento agli avvocati è al
luogo di residenza. ma se hanno lo studio - e non la residenza- in un
comune dei crateri? Si propende per un'interpretazione estensiva della
norma, a mente dell'art. 24 Cost.Un avvocato che ha lo studio inagibile
anche se risiede fuori dai comuni dei crateri è in obiettiva difficoltà
operativa. che ne pensate? giovanni giorgio 
>> 
>>> ----Messaggio
originale----
>>> Da: "carsabati a tin.it" 
>>> Data: 16/01/2017 20.46
>>>
A: , , 
>>> Ogg: [Area] spunti sulla legge 229 2016 'terremoto'
>>> 
>>>
Con i colleghi di Rieti abbiamo provato a mettere nero su bianco, e in
forma sistematica, alcune riflessioni sulla legge 229/16, che ha
introdotto ipotesi di sospensione e rinvio dei processi che riguardano
in varia misura le zone colpite dagli eventi sismici del 24/8, 26 e
30/8: normativa tutt'altro che chiara, foriera di molte incertezze
interpretative e di appesantimenti organizzativi degli Uffici. 
>>> Non
sono risposte chiuse, ma spunti frutto di elaborazione collettiva sui
quali sollecitiamo l'intervento di tutti, in particolare dei colleghi
che operano nelle altre zone del 'cratere'. 
>>> 
>>> Un saluto 
>>>

>>> Carlo Sabatini

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