[Area] DL richiedenti asilo

thorgiov thorgiov a libero.it
Lun 20 Feb 2017 17:06:36 CET


Personalmente abolirei l'appello e l'udienza per tutti i processi 
civili. Non ha senso oggi l'oralità della trattazione. Accolgo dunque 
con favore la previsione di un rito semplificato e mi auguro che questa 
linea sia seguita dal legislatore anche per i processi che non 
riguardano gli extracomunitari. Anzi, mi auguro che pure per il processo 
penale venga superato una volta per tutte il codice Vassalli e si torni 
al rito inquisitorio, ovviamente previa abolizione del principio del 
giusto processo, che si è rivelato una autentica rovina per la giustizia 
italiana.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 20/02/2017 14:38, Albano Silvia ha scritto:
>
> Il decreto legge pubblicato oggi sulla gazzetta ufficiale tradisce le 
> motivazioni per le quali è stato approvato in tutta fretta. Lo stato 
> non può o non vuole più permettersi di offrire accoglienza ai 
> richiedenti asilo per i tempi lunghi necessari per l’esame delle domande.
>
> Più volte i giudici della protezione internazionale e la stessa ANM 
> avevano lanciato un grido di dolore chiedendo mezzi e risorse per 
> affrontare il numero in continuo aumento ed ormai ingestibile delle 
> controversie in tale materia.
>
> Non credo però che la questione possa risolversi con la compressione 
> dei diritti fondamentali delle persone coinvolte e del fondamentale 
> principio del contraddittorio.
>
> Il fenomeno è epocale e non può essere trattato in termini 
> emergenziali. La politica dell’accoglienza è fondamentale per 
> garantire la possibilità di queste persone di integrarsi e di non 
> alimentare la piccola criminalità o finire vittime di forme di vera e 
> propria schiavitù (dalla prostituzione, al lavoro nero, al caporalato).
>
> Già una banale riforma del TU dell’immigrazione ridurrebbe credo di 
> molto le domande di protezione ed eviterebbe di gettare migliaia di 
> persone nell’invisibilità e nell’illegalità (posto che i trattati per 
> i rimpatri sono per il momento con soli tre paesi, gli altri a cui 
> viene rifiutata la domanda di protezione restano in Italia e divengono 
> irregolari ): permettere a chi è già sul territorio italiano di 
> regolarizzarsi senza aspettare le sempre più rare sanatorie e senza 
> essere sottoposti alla giagulatoria dei flussi. Le organizzazioni che 
> lavorano nel campo dell’accoglienza vedono spesso vanificato il loro 
> sforzo per inserire i richiedenti asilo nel mondo del lavoro, per 
> fargli seguire corsi di Italiano, ecc. Per cui persone che dopo avere 
> proficuamente effettuato un percorso di inserimento in Italia, al 
> rigetto del ricorso, si trovano gettati nell’irregolarità e 
> nell’illegalità. Chi lavora dovrebbe poter avere un permesso di 
> soggiorno per motivi di lavoro, favorendo l’emersione del lavoro nero 
> con misure speciffiche, senza dover rientrare nel proprio paese ad 
> aspettare la chiamata nominativa, sempre che possa rientrare nei 
> flussi (anche, ma non solo, attraverso la conversione del permesso di 
> soggiorno per richiedenti asilo in permesso di soggiorno per motivi di 
> lavoro o di studio, ad esempio).
>
> Ma veniamo al DL. Già l’abolizione dell’appello per questo genere di 
> controversie, che hanno ad oggetto, non dobbiamo mai dimenticarlo, 
> diritti fondamentali è un segnale di politica giudiziaria davvero 
> bruttissimo, che rischia di avallare un sentire pericolosamente comune 
> anche tra i magistrati: che si tratti controversie di serie B, in 
> ragione dei soggetti coinvolti. Liberiamo piuttosto risorse nelle 
> Corti d’appello da appelli inutili relativi a controversie bagatellarie.
>
> Il rito camerale e l’udienza solo eventuale sono misure credo 
> assolutamente inaccettabili in questo genere di controversie, in 
> contrasto con l’art 111 della Costituzione e con l’art. 6 della CEDU.
>
> Già la sezione ANM della Cassazione ricordava nel suo comunicato  come 
> in una recente pronuncia della Corte di cassazione (Sez. VI, ord. 
> 10.1.2017 n. 395) si sia precisato che il principio di pubblicità 
> dell'udienza è di rilevanza costituzionale - in quanto connaturato ad 
> un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti 
> internazionali, appunto dall'art. 6 CEDU - e che tale principio può 
> essere derogato nel giudizio di cassazione (previsto anch’esso 
> camerale dal DL in questione), in ragione della conformazione 
> complessiva del procedimento, _a fronte della pubblicità del giudizio 
> assicurata in prima o seconda istanza_.
>
> Si trasforma di fatto la Commissione territoriale in un giudice di 
> prima istanza. Un organo amministrativo presieduto da un prefetto e 
> dipendente dal Ministero dell’Interno che diventerebbe una sorta di 
> Tribunale speciale e che è invece parte nel giudizio innanzi al 
> Giudice civile. Si sta delineando un giudizio che crea un grave vulnus 
> ai principi di parità delle parti e della centralità del 
> contraddittorio  che sono a base del processo civile (e dovrebbero 
> esserlo anche del processo penale). Oggi Ministro dell’Interno è 
> Minniti (che ha preso iniziative senz’altro criticabili, come la 
> circolare sulla caccia ai nigeriani), ma non penso possa dubitarsi 
> della sua connotazione democratica. Che succederebbe se ministro 
> dell’interno diventasse Salvini? Non può dimenticarsi che la sua 
> essenza di organo amministrativo, dipendente direttamente dal 
> ministero dell’interno, fa sì che la decisione della commissione 
> territoriale inevitabilmente risponda a logiche più vicine alla 
> politica del governo in materia di immigrazione che alle ragioni del 
> diritto. Credo, quindi, che noi dobbiamo assolutamente tenere la barra 
> dritta ed essere inflessibili sulla salvaguardia dei principi che 
> governano il processo, soprattutto in materia di diritti fondamentali, 
> a garanzia di tutti i cittadini.
>
> La videoregistrazione dell’audizione innanzi alla Commissione 
> Territoriale, può senz’altro essere uno strumento importante per il 
> giudice, con le garanzie che sottolineava Consolandi in una sua mail, 
> ma non può sostituire l’esame diretto e l’udienza innanzi al giudice.
>
> Con questi termini così stringenti, imposti per legge, quanti saranno 
> i giudici che per non incorrere in possibili incolpazioni disciplinari 
> eviteranno comunque di fissare l’udienza? Tenuto conto che con i 
> numeri relativi a tali procedimenti non sarà comunque possibile stare 
> nei termini imposti dal legislatore.
>
> La concentrazione di questi procedimenti in pochi tribunali, senza un 
> aumento della pianta organica dei tribunali coinvolti, aumenterà la 
> drammaticità del problema e le difficoltà per il richiedente di 
> raggiungere il Tribunale ove si deciderà della sua vita.
>
> La previsione dell’udienza di convalida del trattenimento in 
> videoconferenza con il trattenuto, potrà porre anch’essa problemi di 
> garanzia del diritto di difesa. Il trattenuto potrebbe non avere 
> l’avvocato di fianco a sé, e come potranno consigliarsi? Non 
> dimentichiamoci che lì si discute di libertà personale ed i CIE sono 
> spesso dei luoghi molto peggiori delle carceri, ove viene rinchiusa 
> gente che non ha commesso alcun reato e la cui unica colpa è quella di 
> essere irregolare. Non mi dilungo , perché i problemi sono gli stessi 
> che si pongono per il processo penale, solo che in tale contesto la 
> video conferenza è prevista solo (se non sbaglio) per gli imputati di 
> associazione mafiosa.
>
> Scusate la lunghezza.
>
> Silvia Albano - Tribunale di Roma
>
>
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