[Area] R: [Nuovarea] R: "Procure: leoni ma non sotto il trono" : il problema qual è?

Luca Poniz luca.poniz a giustizia.it
Sab 18 Mar 2017 16:46:31 CET


Leggo qualche mail sorprendente.

Alcune mi suscitano anche una curiosità sotto il profilo logico-giuridico;
tra esse quella di Nico Gozzo.

“Forse occorrerebbe invece ripensare un attimo a cosa sono divenute le
procure di primo grado dopo il 2006.  Spesso sembrano dei regni autonomi
convinti di non avere alcun limite e confine,  con un re monarca assoluto
che non trova i necessari correttivi. È così non può essere proprio a tutela
dei tanti interessi pubblici e del singolo che trovano tutela nella
costituzione”.

Le Procure Generali  sono sottratte alla riforma dell’ordinamento
giudiziario del 2006?  Se no – come mi pare si possa pacificamente convenire
- che cosa le sottrarrebbe al virus monarchico che ha infestato le “Procure
di primo grado”? La saggezza di una più accentuata vetustà dei colleghi che
vi ascendono?  I ritmi meno serrati, al riparo dalle contaminazioni del
lavoro investigativo? Altro che non comprendo?

Luca Poniz

 

 

Da: Nuovarea [mailto:nuovarea-bounces a nuovarea.it] Per conto di Sciarretta
Luca
Inviato: sabato 18 marzo 2017 15:16
A: Oliveri Del Castillo Roberto <roberto.oliveridelcastillo a giustizia.it>
Cc: area a areaperta.it; mailinglist-anm a associazionemagistrati.com;
nuovarea a nuovarea.it; movgiust a yahoogroups.com
Oggetto: Re: [Nuovarea] R: "Procure: leoni ma non sotto il trono" : il
problema qual è?

 

 

Caro collega (o forse ex, visto che io sono un Pubblico Ministero, e quindi
per definizione non sono sicuro di essere un professionista impeccabile e
instancabile lavoratore, e non sono certo di essere in grado e degno di
condividere l'etica della categoria) potrei farti un elenco dei
comportamenti non proprio professionali, da me direttamente riscontrati o a
me riferiti, di G.I.P., G.U.P. giudici monocratici, collegi, ecc. 

Ma non lo faccio, anzitutto perché non credo sia utile in questa sede e
opportuno in questo contesto (e comunque se lo facessi inizierei prima
elencando le mie mancanze e quelle dei P.M. in generale, così, per stile
diciamo), e poi perché quando sono entrato in magistratura nel 2002 con
funzioni di P.M. ero convinto, anche perché così mi avevano insegnato i miei
maestri, di essere diventato un magistrato e non un P.M. (se non erro la
Costituzione lo afferma ancora, ma per molti evidentemente è un dettaglio).

Ecco, io sogno ancora una categoria in cui quando vi sono cattive riforme
che incidono sul lavoro e la professionalità (anche) dei P.M. siano i
giudici i primi ad evidenziarlo, e viceversa, nel caso di brutte riforme che
riguardano l'attività dei giudici siano i P.M. a sentirsi i primi coinvolti
e a far sentire la loro voce.

Esistono riforme buone e riforme meno buone.

Chi conosce nel profondo la funzione e l'attività del P.M. (Io dopo 15 anni
sto ancora imparando) sa benissimo che la cosa più semplice che c'è è
definire un procedimento in 3 mesi: è sufficiente (nella maggior parte dei
casi) non fare indagini oppure fare indagini apparenti, in una parola essere
poco professionali. 

Questo aspetto della riforma, a mio parere, disincentiva la professionalità
del P.M.

Io credo che i miei tanti maestri giudici condividano il mio pensiero. 

Buon fine settimana 

 

Luca Sciarretta 


Inviato da iPhone


Il giorno 18 mar 2017, alle ore 12:19,
"roberto.oliveridelcastillo a giustizia.it
<mailto:roberto.oliveridelcastillo a giustizia.it> "
<roberto.oliveridelcastillo a giustizia.it
<mailto:roberto.oliveridelcastillo a giustizia.it> > ha scritto:

L’errore che commettono alcuni colleghi è quello, come sempre, di applicare
la propria etica  alla categoria. Purtroppo non funziona così. Non sempre
abbiamo a che fare con colleghi professionisti impeccabili e instancabili
lavoratori . Nella nostra esperienza credo che sia capitato a tutti di
trovarci di fronte P.M. di primo grado non proprio, diciamo, professionali. 

A me personalmente è capitato un P.M. che ha trattenuto una imputazione
coatta per nove mesi, prima di chiedere “chiarimenti”. Oppure un altro,
dopo indagini suppletive effettuate, di trattenere il fascicolo per mesi
prima di decidere cosa fare , e non perché fosse oberato di questioni
urgenti, ma solo perché si trattava di indagini e di fascicoli scomodi .  O
ancora dopo una imputazione coatta particolarmente delicata, di trattenere
il fascicolo nel successivo dibattimento e insistere per l’assoluzione in
dibattimento, con la benedizione del Capo. Sono tutti modi, più o meno
occulti, di svilire il ruolo di controllo del g.i.p.. Modi, comunque,
avallati più o meno consapevolmente dai diretti superiori che non
controllano l’operato dei sostituti o sono addirittura daccordo. In questi
casi sarebbe giusto addirittura aumentare  i poteri delle procure generali,
ad esempio informando l’organo superiore  della “pigrizia”, diciamo cosi,
del p.m. di primo grado (sempre che il collega della procura generale abbia
cura professionale del fascicolo). 

roberto oliveri del castillo

 

Da: Nuovarea [mailto:nuovarea-bounces a nuovarea.it] Per conto di Gozzo
Domenico
Inviato: venerdì 17 marzo 2017 17:14
A: Imperato Marco
Cc: <movgiust a yahoogroups.com <mailto:movgiust a yahoogroups.com> >;
mailinglist-anm a associazionemagistrati.com
<mailto:mailinglist-anm a associazionemagistrati.com> ; <area a areaperta.it
<mailto:area a areaperta.it> >; <nuovarea a nuovarea.it
<mailto:nuovarea a nuovarea.it> >
Oggetto: Re: [Nuovarea] "Procure: leoni ma non sotto il trono" : il problema
qual è?

 

Ciao a tutti.

Facendo parte di una Procura Generale da ormai due anni posso dire che la
lettura della norma fornita dal collega De Nicolò e' quella giusta.

Tutti i problemi sollevati da Marco Imperato, che saluto, e che stimo, non
sono a mio avviso fondati.

La norma già esiste, già l'avocazione è "obbligatoria" per il 412 comma
primo, e il termine è tra l'altro molto più "capestro": allo scadere del
termine delle indagini, senza nessuna possibilità di proroga.

Dunque, nulla quaestio a mio avviso.

Certo, da poco non sono PM di primo grado e ricordo bene la grande quantità
di fascicoli, la necessità di svolgere indagini di tipo non "burocratico", e
quasi certa scadenza delle indagini in molti casa. Ciò non vuol dire che non
sia giusto porre dei limiti alla possibilità (vi assicuro spesso senza alcun
limite..... anni e anni) che i fascicoli rimangano senza una definizione. 

 

Questo non è accettabile, e dobbiamo comprenderlo ed adeguarci, senza per
questo diventare burocrati.

 

Penso invece che non si dovrebbe continuare ad alimentare la visione della
procura generale come luogo in cui le indagini vengono avocate o "scippate"
- come hanno detto alcuni giornali - alle legittime "proprietarie" Procure
di primo grado, con il sottinteso che ciò venga fatto per affossarle.

La disciplina della avocazione con il codice Vassalli è stata pienamente
costituzionalizzata (andate a leggere la sentenza Nr.88/91 della Corte Cost)
ed è disposta per FARE le indagini che le Procure non vogliono fare,
talvolta. Non per affossarle. A tutela del principio costituzionale del
"favor actionis".

Forse occorrerebbe invece ripensare un attimo a cosa sono divenute le
procure di primo grado dopo il 2006.  Spesso sembrano dei regni autonomi
convinti di non avere alcun limite e confine,  con un re monarca assoluto
che non trova i necessari correttivi. È così non può essere proprio a tutela
dei tanti interessi pubblici e del singolo che trovano tutela nella
costituzione. 

 

Un saluto

 

Nico Gozzo

 

 



Inviato da iPad


Il giorno 17 mar 2017, alle ore 16:50, Gozzo Domenico
<domenico.gozzo a giustizia.it <mailto:domenico.gozzo a giustizia.it> > ha
scritto:



Inviato da iPad


Il giorno 16 mar 2017, alle ore 20:48, Imperato Marco
<marco.imperato a giustizia.it <mailto:marco.imperato a giustizia.it> > ha
scritto:

Spero anche io che le preoccupazioni che ho espresso in questo articolo
siano eccessive… MA:

1)      È chiaro, anche dall’iter parlamentare, come questa norma sia figlia
della sfiducia verso i pubblici ministeri, come se questi tenessero fermi i
fascicoli per sfizio o maliziosa strategia e non per il grave carico che
pesa su quasi tutti gli uffici inquirenti (uguale sfiducia e pregiudizio
sono all’origine di quel pessimo comunicato dell’UCPI di qualche giorno fa
sul quale la politica è rimasta silente però)

2)      il rischio che questa nuova ed ulteriore norma porti a
interpretazioni più restrittive e rigorose esiste e mi pare spinga davvero
(e non solo sotto traccia) verso una magistratura produttivista, burocrate e
normalizzata… e d’altronde a ciò fa il paio perfettamente e sinistramente il
fatto che contemporaneamente si aumentino le pene per i reati di criminalità
comune: il messaggio politico è chiaro. Occupatevi della criminalità da
favelas piuttosto che dei colletti bianchi

3)      è scontato che tutti cerchiamo di rispettare i termini e di definire
i fascicoli…peccato che se si sta facendo un’indagine su complessi reati di
PA o economici con molti indagati diventa complicato gestire
approfondimenti, interrogatori, memorie, stralci (io ad esempio ho tuttora
un procedimento del 2014 da cui stanno nascendo mano a mano importanti e
complessi filoni di investigazione che le limitate forze e risorse mie
personali e della pg ci costringono a gestire per tronconi, anche per
evitare di intasare il dibattimento… nessuna violazione delle regole, perché
ci sono nuove iscrizioni ecc…, ma la necessità di poter gestire un fascicolo
complesso e scendere nel profondo, e credo di parlare di esperienza comune a
molti colleghi)

4)      l’ossessione è quella dei numeri e invece dovrebbe essere aumentare
la professionalità e la qualità del nostro lavoro perché i numeri sono già
altissimi come ci dimostra il CEPEJ ogni anno! Questo è il punto cruciale…
si fa credere che ci teniamo le cose nel cassetto a oziare quando la realtà
della maggior parte di noi è di non riuscire a fare tutto quello che
vorremmo o di non riuscire a farlo come vorremmo. Perché sappiamo bene che
più un PM lavora più ha da lavorare, più un PM si preoccupa invece di
definire presto e meno avrà da preoccuparsi… è questo il modello che
vogliamo perseguire? Io no (e ritengo di esprimere un punto di vista
condiviso da molti, in particolare dentro Area)

5)      perché non si investe in un sistema più efficiente e razionale, che
garantisca tempi ragionevoli??? Aumentare il decorso della prescrizione per
salvare procedimenti lenti o minacciare i PM che ritardano la definizione mi
sembrano entrambi approcci sbagliati, comodi per scaricare il problema sui
capri espiatori (indagati e pubblici ministeri)

 

Quindi, ecco perché sono preoccupato. Delle norme ma ancor di più della
prospettiva che queste perseguono: assecondare la pancia dei cittadini e
guardare ai numeri, senza comprendere che il vero grande problema specifico
dell’Italia non è tanto la criminalità comune ma la criminalità del potere
(mafia, corruzione, terrorismo e tutti quei sistemi corrotti che inquinano
anche il sistema economico)

 

Saluti

Marco Imperato

 

Da: mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com
<mailto:mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com>
[mailto:mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com] Per conto di
Augusto Lama
Inviato: giovedì 16 marzo 2017 18:37
A: mailinglist-anm a associazionemagistrati.com
<mailto:mailinglist-anm a associazionemagistrati.com> 
Cc: <area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it> > <area a areaperta.it
<mailto:area a areaperta.it> >; <nuovarea a nuovarea.it
<mailto:nuovarea a nuovarea.it> > <nuovarea a nuovarea.it
<mailto:nuovarea a nuovarea.it> >; <movgiust a yahoogroups.com
<mailto:movgiust a yahoogroups.com> > <movgiust a yahoogroups.com
<mailto:movgiust a yahoogroups.com> >
Oggetto: Re: R: [mailinglist-anm] Procure: leoni ma non...

 

Caro Antonio, credo che tu abbia assolutamente ragione nell'interpretazione
delle norme processuali penali in oggetto e che questa volta forse stiamo
scatenando la classica tempesta in un bicchiere d'acqua. D'altronde se
un'indagine è davvero complessa o delicata si può sempre chiedere la proroga
dei termini delle indagini preliminari, altrimenti la previsione di un
termine massimo per le determinazioni del P. M. sull'azione penale risponde
ad un'esigenza profonda di civiltà giuridica (io, quando ero un PM ho sempre
cercato di rispettare il termine ordinario di sei mesi, salve le richieste
di proroga sempre concessemi dal GIP). Cordiali saluti a tutti.

Inviato da iPhone


Il giorno 16/mar/2017, alle ore 10:37, Antonio De Nicolo
<antonio.denicolo a giustizia.it <mailto:antonio.denicolo a giustizia.it> > ha
scritto:

Cari colleghi, intervengo sul tema perché ho la (cauta) speranza che ci
stiamo preoccupando inutilmente.

 

Il testo dell’art. 412 primo comma c.p.p. novellato dalla riforma in
gestazione sarà il seguente:

«Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico
ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel
termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto
motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

 

Il testo attuale dell’art. 412 primo comma c.p.p. (risalente alla stesura
originaria del codice 1988) è il seguente:

«Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto
motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero
non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale
svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste
entro trenta giorni dal decreto di avocazione».

 

Il predicato verbale dei due testi è il medesimo: “dispone”. 

La norma vigente configura già,dunque, un caso di avocazione obbligatoria,
che proprio perché tale si distingue da quella di cui al secondo comma del
medesimo articolo e da quelle di cui agli artt. 413 e 421 bis c.p.p., che
sono invece ipotesi di  “avocazione facoltativa”.

 

Nella realtà, nonostante l’obbligatorietà per legge, sappiamo bene come
vanno le cose: le Procure mandano alla Procura Generale gli elenchi dei
fascicoli in cui è decorso il termine di sei mesi ex art. 127 disp. att.
c.p.p.; la Procura Generale vista gli elenchi e, salvo casi
eccezionalissimi, non chiede mai in visione il fascicolo e non esercita mai
il potere-dovere di avocazione.

 

Che si tratti di un potere-dovere e non di un dovere, lo ha stabilito pure
la giurisprudenza di legittimità.

 

Infatti vedi:

Cass. Sez. 6, n. 19833
<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&p
ort=-1&_sid=%7b642B3133%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20
decisione%5d=19833%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2009%20AND%20%5bsezione%5d
=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&
cquery=73667&sele=&selid=&pos=&lang=it>  del 20/03/2009 Ud. (dep.
09/05/2009) Rv. 243839, che ha affermato: “Il decorso del termine per il
compimento delle indagini preliminari non determina la decadenza del
pubblico ministero dal potere di esercitare l'azione penale, salva l'ipotesi
che il procuratore generale abbia esercitato il suo potere di avocazione ai
sensi dell'art. 412, comma primo, cod. proc. pen.”; 

Cass. Sez. 3, n. 2691 del 07/07/1995 Cc. (dep. 27/09/1995) Rv. 203474, che
ha affermato: “Nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora
esercitato l'azione penale e il procuratore generale non abbia esercitato il
suo potere di avocazione il pubblico ministero procedente, anche dopo la
scadenza del termine per le indagini preliminari, può richiedere il
sequestro preventivo e il giudice per le indagini preliminari è competente a
provvedere sulla richiesta”;

Cass. Sez. 3, n. 12294
<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&p
ort=-1&_sid=%7b642B3133%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20
decisione%5d=12294%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d
=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&
cquery=50961&sele=&selid=&pos=&lang=it>  del 16/02/2001 Cc. (dep.
28/03/2001) Rv. 218755, che ha affermato “La scadenza del termine stabilito
per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività
processuale, ma solo di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano
le indagini stesse, ovvero l'acquisizione delle prove, con la conseguenza
che anche a termine scaduto, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia
ancora esercitato l'azione penale ed il procuratore generale quello di
avocazione, il P. M. può richiedere ed il giudice provvedere
all'applicazione delle misure cautelari ed, in particolare, del sequestro
preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria”.  

Ma se le cose stanno così, forse ci stiamo preoccupando inutilmente.
Invieremo gli elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p. dopo nove mesi anziché
dopo sei mesi (non so se abbia senso inviarli una prima volta dopo sei mesi
ed una seconda volta dopo gli ulteriori tre: ma poiché le norme processuali
sono infarcite di assurdità, non escludo a priori che sia necessaria la
ripetizione; devo studiare il problema) e … attenderemo fiduciosi le
determinazioni del Procuratore Generale.

Non mi pare, infine, che il nuovo comma 3 bis dell’art. 407 c.p.p. dica
qualcosa di più dal punto di vista del dovere di avocazione.

Questo è il testo: «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a
esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine
di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e
comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di
cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata
dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso
la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non
più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine
di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di
cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove
non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine
stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva
comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello».

Ebbene, a parte la stranezza della proroga del termine concessa dal
Procuratore Generale anziché dal GIP – ed a parte la ridda di problemi che
ne conseguiranno per i casi ex art. 407 lett. b): sarà vietata la richiesta
al GIP o permarrà cumulativamente con quella al P.G.? si deve dare l’avviso
a qualcuno? il Procuratore Generale fissa un’udienza? tutte questioni che
bisognerà studiare –, il testo del nuovo comma 3 bis dell’art. 407 non dice
nulla per rendere più “stringente” il potere-dovere di avocazione.

Ed allora, forse non è cambiato molto. Da 26 anni il verbo “dispone” viene
tranquillamente interpretato come “può disporre” da tutte le Procure
Generali. Il legislatore mantiene questo verbo, cambiando solo il dies a
quo: non più dopo sei mesi, ma dopo nove mesi.

Ci stiamo, allora, preoccupando inutilmente?

Ditemi di sì e fatemi capire che non si tratta solo di miei vaneggiamenti
infondati.

Cari saluti

Antonio De Nicolo – Procuratore della Repubblica di Udine

 

 

  _____  

Da: mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com
<mailto:mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com>
[mailto:mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com] Per conto di
Giordano Bruno
Inviato: giovedì 16 marzo 2017 09:52
A: area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it> ;
areadistrettomilano a googlegroups.com
<mailto:areadistrettomilano a googlegroups.com> ; nuovarea a nuovarea.it
<mailto:nuovarea a nuovarea.it> ; movgiust a yahoogroups.com
<mailto:movgiust a yahoogroups.com> ;
mailinglist-anm a associazionemagistrati.com
<mailto:mailinglist-anm a associazionemagistrati.com> 
Oggetto: [mailinglist-anm] Procure: leoni ma non...

 

Sulla rivista on line del Movimento per la Giustizia-art. 3
http://www.giustiziainsieme.it segnalo l'articolo di Marco Imperato PROCURE:
LEONI MA NON SOTTO IL TRONO.

 

L'Autore commenta la norma del c.d. DDL Penale che vuole imporre al Pubblico
Ministero di esercitare l'azione penale entro 3 mesi dalla fine delle
indagini, a pena di avocazione automatica delle stesse da parte della
Procura Generale presso la Corte d'Appello. 

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