[Area] R: [Nuovarea] R: "Procure: leoni ma non sotto il trono" : il problema qual è?

Polizzi Giovanni giovanni.polizzi a giustizia.it
Dom 19 Mar 2017 22:37:04 CET


Degli esempi proposti da Oliveri del Castillo mi rimane oscuro quello nel quale stigmatizza il pm che, in un procedimento delicato, a fronte di imputazione coatta, segue il dibattimento e conclude per l'assoluzione.
Cosa esattamente avrebbe dovuto fare di diverso?

Giovanni Polizzi



Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

-------- Messaggio originale --------
Da: roberto.oliveridelcastillo a giustizia.it
Data: 18/03/17 12:19 (GMT+01:00)
A: Gozzo Domenico <domenico.gozzo a giustizia.it>, Imperato Marco <marco.imperato a giustizia.it>
Cc: movgiust a yahoogroups.com, mailinglist-anm a associazionemagistrati.com, area a areaperta.it, nuovarea a nuovarea.it
Oggetto: [Nuovarea] R:   "Procure: leoni ma non sotto il trono" : il problema qual è?

L’errore che commettono alcuni colleghi è quello, come sempre, di applicare la propria etica  alla categoria. Purtroppo non funziona così. Non sempre abbiamo a che fare con colleghi professionisti impeccabili e instancabili lavoratori . Nella nostra esperienza credo che sia capitato a tutti di trovarci di fronte P.M. di primo grado non proprio, diciamo, professionali.
A me personalmente è capitato un P.M. che ha trattenuto una imputazione coatta per nove mesi, prima di chiedere “chiarimenti”. Oppure un altro,  dopo indagini suppletive effettuate, di trattenere il fascicolo per mesi prima di decidere cosa fare , e non perché fosse oberato di questioni urgenti, ma solo perché si trattava di indagini e di fascicoli scomodi .  O ancora dopo una imputazione coatta particolarmente delicata, di trattenere il fascicolo nel successivo dibattimento e insistere per l’assoluzione in dibattimento, con la benedizione del Capo. Sono tutti modi, più o meno occulti, di svilire il ruolo di controllo del g.i.p.. Modi, comunque, avallati più o meno consapevolmente dai diretti superiori che non controllano l’operato dei sostituti o sono addirittura daccordo. In questi casi sarebbe giusto addirittura aumentare  i poteri delle procure generali, ad esempio informando l’organo superiore  della “pigrizia”, diciamo cosi, del p.m. di primo grado (sempre che il collega della procura generale abbia cura professionale del fascicolo).
roberto oliveri del castillo

Da: Nuovarea [mailto:nuovarea-bounces a nuovarea.it] Per conto di Gozzo Domenico
Inviato: venerdì 17 marzo 2017 17:14
A: Imperato Marco
Cc: <movgiust a yahoogroups.com>; mailinglist-anm a associazionemagistrati.com; <area a areaperta.it>; <nuovarea a nuovarea.it>
Oggetto: Re: [Nuovarea] "Procure: leoni ma non sotto il trono" : il problema qual è?

Ciao a tutti.
Facendo parte di una Procura Generale da ormai due anni posso dire che la lettura della norma fornita dal collega De Nicolò e' quella giusta.
Tutti i problemi sollevati da Marco Imperato, che saluto, e che stimo, non sono a mio avviso fondati.
La norma già esiste, già l'avocazione è "obbligatoria" per il 412 comma primo, e il termine è tra l'altro molto più "capestro": allo scadere del termine delle indagini, senza nessuna possibilità di proroga.
Dunque, nulla quaestio a mio avviso.
Certo, da poco non sono PM di primo grado e ricordo bene la grande quantità di fascicoli, la necessità di svolgere indagini di tipo non "burocratico", e quasi certa scadenza delle indagini in molti casa. Ciò non vuol dire che non sia giusto porre dei limiti alla possibilità (vi assicuro spesso senza alcun limite..... anni e anni) che i fascicoli rimangano senza una definizione.

Questo non è accettabile, e dobbiamo comprenderlo ed adeguarci, senza per questo diventare burocrati.

Penso invece che non si dovrebbe continuare ad alimentare la visione della procura generale come luogo in cui le indagini vengono avocate o "scippate" - come hanno detto alcuni giornali - alle legittime "proprietarie" Procure di primo grado, con il sottinteso che ciò venga fatto per affossarle.
La disciplina della avocazione con il codice Vassalli è stata pienamente costituzionalizzata (andate a leggere la sentenza Nr.88/91 della Corte Cost) ed è disposta per FARE le indagini che le Procure non vogliono fare, talvolta. Non per affossarle. A tutela del principio costituzionale del "favor actionis".
Forse occorrerebbe invece ripensare un attimo a cosa sono divenute le procure di primo grado dopo il 2006.  Spesso sembrano dei regni autonomi convinti di non avere alcun limite e confine,  con un re monarca assoluto che non trova i necessari correttivi. È così non può essere proprio a tutela dei tanti interessi pubblici e del singolo che trovano tutela nella costituzione.

Un saluto

Nico Gozzo




Inviato da iPad

Il giorno 17 mar 2017, alle ore 16:50, Gozzo Domenico <domenico.gozzo a giustizia.it<mailto:domenico.gozzo a giustizia.it>> ha scritto:


Inviato da iPad

Il giorno 16 mar 2017, alle ore 20:48, Imperato Marco <marco.imperato a giustizia.it<mailto:marco.imperato a giustizia.it>> ha scritto:
Spero anche io che le preoccupazioni che ho espresso in questo articolo siano eccessive… MA:

1)      È chiaro, anche dall’iter parlamentare, come questa norma sia figlia della sfiducia verso i pubblici ministeri, come se questi tenessero fermi i fascicoli per sfizio o maliziosa strategia e non per il grave carico che pesa su quasi tutti gli uffici inquirenti (uguale sfiducia e pregiudizio sono all’origine di quel pessimo comunicato dell’UCPI di qualche giorno fa sul quale la politica è rimasta silente però)

2)      il rischio che questa nuova ed ulteriore norma porti a interpretazioni più restrittive e rigorose esiste e mi pare spinga davvero (e non solo sotto traccia) verso una magistratura produttivista, burocrate e normalizzata… e d’altronde a ciò fa il paio perfettamente e sinistramente il fatto che contemporaneamente si aumentino le pene per i reati di criminalità comune: il messaggio politico è chiaro. Occupatevi della criminalità da favelas piuttosto che dei colletti bianchi

3)      è scontato che tutti cerchiamo di rispettare i termini e di definire i fascicoli…peccato che se si sta facendo un’indagine su complessi reati di PA o economici con molti indagati diventa complicato gestire approfondimenti, interrogatori, memorie, stralci (io ad esempio ho tuttora un procedimento del 2014 da cui stanno nascendo mano a mano importanti e complessi filoni di investigazione che le limitate forze e risorse mie personali e della pg ci costringono a gestire per tronconi, anche per evitare di intasare il dibattimento… nessuna violazione delle regole, perché ci sono nuove iscrizioni ecc…, ma la necessità di poter gestire un fascicolo complesso e scendere nel profondo, e credo di parlare di esperienza comune a molti colleghi)

4)      l’ossessione è quella dei numeri e invece dovrebbe essere aumentare la professionalità e la qualità del nostro lavoro perché i numeri sono già altissimi come ci dimostra il CEPEJ ogni anno! Questo è il punto cruciale… si fa credere che ci teniamo le cose nel cassetto a oziare quando la realtà della maggior parte di noi è di non riuscire a fare tutto quello che vorremmo o di non riuscire a farlo come vorremmo. Perché sappiamo bene che più un PM lavora più ha da lavorare, più un PM si preoccupa invece di definire presto e meno avrà da preoccuparsi… è questo il modello che vogliamo perseguire? Io no (e ritengo di esprimere un punto di vista condiviso da molti, in particolare dentro Area)

5)      perché non si investe in un sistema più efficiente e razionale, che garantisca tempi ragionevoli??? Aumentare il decorso della prescrizione per salvare procedimenti lenti o minacciare i PM che ritardano la definizione mi sembrano entrambi approcci sbagliati, comodi per scaricare il problema sui capri espiatori (indagati e pubblici ministeri)

Quindi, ecco perché sono preoccupato. Delle norme ma ancor di più della prospettiva che queste perseguono: assecondare la pancia dei cittadini e guardare ai numeri, senza comprendere che il vero grande problema specifico dell’Italia non è tanto la criminalità comune ma la criminalità del potere (mafia, corruzione, terrorismo e tutti quei sistemi corrotti che inquinano anche il sistema economico)

Saluti
Marco Imperato

Da: mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com<mailto:mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com> [mailto:mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com] Per conto di Augusto Lama
Inviato: giovedì 16 marzo 2017 18:37
A: mailinglist-anm a associazionemagistrati.com<mailto:mailinglist-anm a associazionemagistrati.com>
Cc: <area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>> <area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>>; <nuovarea a nuovarea.it<mailto:nuovarea a nuovarea.it>> <nuovarea a nuovarea.it<mailto:nuovarea a nuovarea.it>>; <movgiust a yahoogroups.com<mailto:movgiust a yahoogroups.com>> <movgiust a yahoogroups.com<mailto:movgiust a yahoogroups.com>>
Oggetto: Re: R: [mailinglist-anm] Procure: leoni ma non...

Caro Antonio, credo che tu abbia assolutamente ragione nell'interpretazione delle norme processuali penali in oggetto e che questa volta forse stiamo scatenando la classica tempesta in un bicchiere d'acqua. D'altronde se un'indagine è davvero complessa o delicata si può sempre chiedere la proroga dei termini delle indagini preliminari, altrimenti la previsione di un termine massimo per le determinazioni del P. M. sull'azione penale risponde ad un'esigenza profonda di civiltà giuridica (io, quando ero un PM ho sempre cercato di rispettare il termine ordinario di sei mesi, salve le richieste di proroga sempre concessemi dal GIP). Cordiali saluti a tutti.

Inviato da iPhone

Il giorno 16/mar/2017, alle ore 10:37, Antonio De Nicolo <antonio.denicolo a giustizia.it<mailto:antonio.denicolo a giustizia.it>> ha scritto:
Cari colleghi, intervengo sul tema perché ho la (cauta) speranza che ci stiamo preoccupando inutilmente.

Il testo dell’art. 412 primo comma c.p.p. novellato dalla riforma in gestazione sarà il seguente:
«Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

Il testo attuale dell’art. 412 primo comma c.p.p. (risalente alla stesura originaria del codice 1988) è il seguente:
«Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione».

Il predicato verbale dei due testi è il medesimo: “dispone”.
La norma vigente configura già,dunque, un caso di avocazione obbligatoria, che proprio perché tale si distingue da quella di cui al secondo comma del medesimo articolo e da quelle di cui agli artt. 413 e 421 bis c.p.p., che sono invece ipotesi di  “avocazione facoltativa”.

Nella realtà, nonostante l’obbligatorietà per legge, sappiamo bene come vanno le cose: le Procure mandano alla Procura Generale gli elenchi dei fascicoli in cui è decorso il termine di sei mesi ex art. 127 disp. att. c.p.p.; la Procura Generale vista gli elenchi e, salvo casi eccezionalissimi, non chiede mai in visione il fascicolo e non esercita mai il potere-dovere di avocazione.

Che si tratti di un potere-dovere e non di un dovere, lo ha stabilito pure la giurisprudenza di legittimità.

Infatti vedi:
Cass. Sez. 6, n. 19833<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b642B3133%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=19833%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2009%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=73667&sele=&selid=&pos=&lang=it> del 20/03/2009 Ud. (dep. 09/05/2009) Rv. 243839, che ha affermato: “Il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non determina la decadenza del pubblico ministero dal potere di esercitare l'azione penale, salva l'ipotesi che il procuratore generale abbia esercitato il suo potere di avocazione ai sensi dell'art. 412, comma primo, cod. proc. pen.”;
Cass. Sez. 3, n. 2691 del 07/07/1995 Cc. (dep. 27/09/1995) Rv. 203474, che ha affermato: “Nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale e il procuratore generale non abbia esercitato il suo potere di avocazione il pubblico ministero procedente, anche dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, può richiedere il sequestro preventivo e il giudice per le indagini preliminari è competente a provvedere sulla richiesta”;
Cass. Sez. 3, n. 12294<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b642B3133%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=12294%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=50961&sele=&selid=&pos=&lang=it> del 16/02/2001 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 218755, che ha affermato “La scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività processuale, ma solo di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse, ovvero l'acquisizione delle prove, con la conseguenza che anche a termine scaduto, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale ed il procuratore generale quello di avocazione, il P. M. può richiedere ed il giudice provvedere all'applicazione delle misure cautelari ed, in particolare, del sequestro preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria”.

Ma se le cose stanno così, forse ci stiamo preoccupando inutilmente. Invieremo gli elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p. dopo nove mesi anziché dopo sei mesi (non so se abbia senso inviarli una prima volta dopo sei mesi ed una seconda volta dopo gli ulteriori tre: ma poiché le norme processuali sono infarcite di assurdità, non escludo a priori che sia necessaria la ripetizione; devo studiare il problema) e … attenderemo fiduciosi le determinazioni del Procuratore Generale.

Non mi pare, infine, che il nuovo comma 3 bis dell’art. 407 c.p.p. dica qualcosa di più dal punto di vista del dovere di avocazione.

Questo è il testo: «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello».

Ebbene, a parte la stranezza della proroga del termine concessa dal Procuratore Generale anziché dal GIP – ed a parte la ridda di problemi che ne conseguiranno per i casi ex art. 407 lett. b): sarà vietata la richiesta al GIP o permarrà cumulativamente con quella al P.G.? si deve dare l’avviso a qualcuno? il Procuratore Generale fissa un’udienza? tutte questioni che bisognerà studiare –, il testo del nuovo comma 3 bis dell’art. 407 non dice nulla per rendere più “stringente” il potere-dovere di avocazione.

Ed allora, forse non è cambiato molto. Da 26 anni il verbo “dispone” viene tranquillamente interpretato come “può disporre” da tutte le Procure Generali. Il legislatore mantiene questo verbo, cambiando solo il dies a quo: non più dopo sei mesi, ma dopo nove mesi.

Ci stiamo, allora, preoccupando inutilmente?

Ditemi di sì e fatemi capire che non si tratta solo di miei vaneggiamenti infondati.

Cari saluti

Antonio De Nicolo – Procuratore della Repubblica di Udine


________________________________
Da: mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com<mailto:mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com> [mailto:mailinglist-anm-request a associazionemagistrati.com] Per conto di Giordano Bruno
Inviato: giovedì 16 marzo 2017 09:52
A: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>; areadistrettomilano a googlegroups.com<mailto:areadistrettomilano a googlegroups.com>; nuovarea a nuovarea.it<mailto:nuovarea a nuovarea.it>; movgiust a yahoogroups.com<mailto:movgiust a yahoogroups.com>; mailinglist-anm a associazionemagistrati.com<mailto:mailinglist-anm a associazionemagistrati.com>
Oggetto: [mailinglist-anm] Procure: leoni ma non...


Sulla rivista on line del Movimento per la Giustizia-art. 3 http://www.giustiziainsieme.it segnalo l'articolo di Marco Imperato PROCURE: LEONI MA NON SOTTO IL TRONO.



L'Autore commenta la norma del c.d. DDL Penale che vuole imporre al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale entro 3 mesi dalla fine delle indagini, a pena di avocazione automatica delle stesse da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello.
_______________________________________________
Nuovarea mailing list
Nuovarea a nuovarea.it<mailto:Nuovarea a nuovarea.it>
http://mail.nuovarea.it/mailman/listinfo/nuovarea_nuovarea.it
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20170319/e7f26777/attachment.html>


Maggiori informazioni sulla lista Area