[Area] Proposte di AreaDG sulle R.E.M.S

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Gio 27 Apr 2017 11:16:44 CEST


Proposte di AreaDG sulle R.E.M.S.

Ad ormai due anni dalla definitiva chiusura degli O.p.g. è tempo di
bilanci.
La recente pubblicazione dell’importante delibera del C.S.M. in materia di
R.E.M.S. (Delibera 19.4.2017 : “Direttive interpretative ed applicative in
materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e di
istituzione delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
(REMS), di cui alla legge n. 81 del 2014” correlatore Consigliere Ercole
Aprile) fornisce una preziosa occasione per avviare una riflessione
collettiva su un tema così delicato.
Il superamento dell’ O.p.g. ha rappresentato, senza ombra di dubbio, una
riforma epocale, di cui non possono non condividersi tanto gli obiettivi,
primo fra tutti il passaggio dalla custodia alla cura, l’inclusione
sociale, la parità di trattamento nel campo dell’assistenza sanitaria, la
presa in carico da parte dei servizi territoriali  e la continuità
terapeutica,  quanto i suoi prìncipi ispiratori, quali la residualità, la
flessibilità,  temporaneità e territorialità della misura di sicurezza
dell’O.p.g., nonché la stessa riperimetrazione della nozione di
 pericolosità sociale.
Ma è altrettanto indiscutibile come siano numerose le criticità  e le
disfunzioni che la riforma ha portato con sé e nella sua pratica
attuazione. Criticità e disfunzioni tanto serie che l’attuale sistema
 rischia di vanificare  gli stessi obiettivi e principi della riforma, con
gravi ricadute sui diritti dei malati psichiatrici, i più deboli, tra i
soggetti deboli, e di tradursi in un inaccettabile  aggravio di oneri e
responsabilità per i magistrati che le misure devono applicare e sugli
esperti psichiatri che sono chiamati a svolgere le valutazioni di capacità
e pericolosità ed a coadiuvare il magistrato nell’individuazione della
misura in concreto più idonea a  contemperare le esigenze di cura e
trattamento con quelle di sicurezza sociale.
Nelle discussioni che animano in questi mesi  il dibattito sul tema
all’interno della magistratura, sovente si afferma che il problema è
nell’esiguo  numero dei posti disponibili nelle R.E.M.S. e
nell’insufficienza di quelle esistenti.
In effetti, nella quotidiana pratica giudiziaria si constata come, a fronte
dell’alta incidenza del numero dei sofferenti psichici che vengono
coinvolti nel circuito giudiziario penale e per i quali è necessario
applicare una misura di sicurezza, il numero dei posti disponibili nelle
R.E.M.S. sono del tutto insufficienti. Ciò determina una grave lesione del
diritto costituzionalmente garantito alla salute, mentre non è chiarito nel
dettato normativo quale debba essere  la destinazione  di coloro che non
possono essere inseriti in R.E.M.S. per mancanza di posti disponibili; di
talchè, nella pratica,  specie per la provvisoria,  si assiste alle
soluzioni più disparate – dalla permanenza in  al carcere alla libertà
vigilata -, che di fatto creano un autentico  limbo  di incerta legalità.
Il principio di territorialità, inoltre,  non vale per le donne affette da
patologia psichiatrica, in quanto le REMS alle stesse dedicate sono
pochissime e non sono presenti in tutto il territorio nazionale
V’è poi l’esposizione del magistrato a responsabilità indebite, essendo
egli stretto tra  il tenere in carcere o agli arresti domiciliari un
soggetto che la sua condizione di malattia rende incompatibile, o
assegnarlo alla libertà vigilata con obbligo di cure, nonostante il serio e
concreto rischio di recidiva, rischio in assenza del quale la R.E.M.S.  non
avrebbe altrimenti ragione d’essere.
E pertanto:

1) Occorre con urgenza un intervento normativo volto all’implementazione
dei posti nelle R.E.M.S, anche, eventualmente, specie per la provvisoria,
autorizzando l’esecuzione della misura di sicurezza contenitiva  in
strutture residenziali ad alta valenza terapeutica che garantiscano i
requisiti previsti dall’ Allegato “A”  al D.M. 1.10.2012 .

Ma l’implementazione  da sola rischia di condurre ad una semplificazione
che non affronta il problema in radice e non lo risolve.
Il problema del trattamento dei sofferenti psichici autori di reato,
infatti,  richiede con urgenza un duplice piano di interventi strutturali,
tra loro intimamente correlati :
a) L’attuazione della rete di assistenza psichiatrica sul territorio e
l’istituzionalizzazione della sua interrelazione con la magistratura
b) La  radicale revisione del sistema delle misure di sicurezza personali.

2) E’  urgente e improcrastinabile la attuazione  della rete di assistenza
psichiatrica sul territorio e l’istituzionalizzazione della sua
interrelazione con la magistratura. Il momento di contatto tra il
sofferente psichico e l’autorità giudiziaria può  non essere  e non deve
essere una patologia nella patologia che amplifica lo stigma sociale che
purtroppo continua ad accompagnare il malato psichiatrico, ma un momento
 nel quale si deve favorire al massimo grado la presa in carico
territoriale o la prosecuzione di essa dell’autore di reato sofferente
psichico, che è l’ obiettivo di fondo del processo di superamento
dell’O.p.g..
Nella riforma assume, infatti, rilievo centrale il progetto terapeutico
riabilitativo che il servizio territoriale di competenza deve redigere e
che il magistrato deve vagliare per valutarne l’adeguatezza in relazione
alle esigenze del contenimento del rischio di recidiva. Questo presuppone
da un lato, la capacità dei servizi territoriali di fornire risposte
tempestive ed adeguate e, dall’altra, l’esistenza di forme collaudate e
procedimentalizzate di interrelazione tra la magistratura ed i servizi
territoriali, da attuarsi attraverso modelli operativi che il legislatore
 non ha indicato e  la cui  conformazione e realizzazione ha rimesso  ai
singoli uffici giudiziari ed alle Regioni. Di fatto è avvenuto che in
moltissime Regioni tali sistemi di interrelazione non esistono,  ciò che
vanifica il principio della extrema ratio e danneggia il malato, determina
gravi disfunzioni e spreco di risorse.
3) Difettano, poi, in molte realtà strutture intermedie tra le R.E.M.S. e
il territorio.
Per applicare correttamente i principi di residualità e flessibilità
affermati dalla riforma, sarebbe necessario poter disporre, specie nella
provvisoria e  nella fase dell’urgenza in funzione del raggiungimento
dell’obiettivo della  compensazione della fase acuta e di impostazione del
programma di cura, di strutture ad alta valenza terapeutica da destinare
per brevi periodi a quei soggetti  - e non sono pochi – per i quali
l’inserimento in R.E.M.S. è eccessivo, ma che non possono ancora  essere
adeguatamente curati sul territorio perché l’impostazione e l’avvio del
 progetto terapeutico riabilitativo richiede del tempo e un ambiente
protetto. Condizioni  che i  reparti ospedalieri non offrono.
4) V’è, infine, la necessità di una revisione complessiva del sistema delle
misure di sicurezza personali, che costituisce oggi il settore più
obsolescente  del codice penale.
La riforma, infatti, è avvenuta a codice invariato, sicchè le misure di
sicurezza che  il giudice può applicare sono nell’attualità, come in
passato, o quella di natura detentiva/contenitiva ossia l’O.p.g. e la casa
di cura e custodia, entrambe oggi da eseguirsi in R.E.M.S., sia nella
provvisoria, sia nella definitiva,  e quella alternativa della misura di
sicurezza della libertà vigilata con la prescrizione dell’obbligo di cure (
previsione quest’ultima creata dalla giurisprudenza e non scevra da
criticità). Perciò il giudice è stretto nella rigida alternativa tra il
tutto ( O.p.g. e casa di cura e custodia) o il poco ( o nulla) della
libertà vigilata.  Ciò a differenza di quanto avviene nella materia delle
misure cautelari, in cui v’è un ampio ventaglio di scelta, che consente di
applicare la misura  più adeguata e proporzionata e di  adattarla  nel
tempo. Poiché la malattia mentale è curabile, il sofferente psichico in
fase di compenso è in grado di comprendere le prescrizioni ed il loro
significato, mentre  la stessa pericolosità sociale ha possibilità di
remissione,  il legislatore dovrebbe approntare  un più moderno sistema di
misure di sicurezza che consenta di graduare la limitazione della libertà
personale in funzione dell’andamento del percorso terapeutico e di
adattarla alle mutevoli esigenze di cautela sociale.

Riteniamo che sia necessario  sviluppare  un confronto ed una riflessione
su temi tanto importanti,  anche all’esterno della magistratura, e a tal
fine  Area Democratica per la Giustizia, nell’esprimere soddisfazione per
il lavoro svolto dal gruppo in C.S.M.,   si impegna ad organizzare
nell’anno in corso  occasioni  di approfondimento sia  in ambito
distrettuale, sia centrale.
Il Coordinamento nazionale di Area Democratica per la Giustizia.
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