[Area] [Nuovarea] Proposte di AreaDG sulle R.E.M.S

elisabetta pierazzi dr.pierazzi a gmail.com
Gio 27 Apr 2017 14:04:06 CEST


Sono molto, molto contenta del comunicato del Coordinamento sulle REMS.
Dopo l'intervento del CSM, che avevo trovato un po' deludente nella misura
in cui, pur in parte comprensibilmente, passa la palla al giudice ed al PM
senza sbilanciarsi su quali, in concreto, siano le strade che questi devono
seguire nel caso di misure concretamente ineseguibili per mancanza di
posti, il comunicato chiarisce quali sono i punti dolenti ed
avanza richieste precise al legislatore ed alle amministrazioni.
Non risolve i problemi, ma fa chiarezza e li individua senza alibi e senza
ideologismi, e così pone le basi per un lavoro serio dell'Amministrazione,
se vorrà farsene carico.
A Roma avevamo discusso a lungo di questi temi in un convegno ad ottobre.
Dopo di allora sono seguite le disposizioni sulle REMS contenute nella
legge delega e la relazione del Commissario per il superamento degli
OPG; il problema delle misure più adeguate e di quelle ineseguite, e delle
ragioni per le quali spesso l'alternativa alla REMS in molte Regioni
semplicemente non esiste, non è stato risolto in quelle sedi, ma adesso se
ne parla con comune consapevolezza ed il merito credo sia anche della
magistratura.
Elisabetta Pierazzi


Il giorno 27 aprile 2017 11:16, Coordinamento AreaDG <
coordinamentoarea a gmail.com> ha scritto:

> Proposte di AreaDG sulle R.E.M.S.
>
> Ad ormai due anni dalla definitiva chiusura degli O.p.g. è tempo di
> bilanci.
> La recente pubblicazione dell’importante delibera del C.S.M. in materia di
> R.E.M.S. (Delibera 19.4.2017 : “Direttive interpretative ed applicative in
> materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e di
> istituzione delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
> (REMS), di cui alla legge n. 81 del 2014” correlatore Consigliere Ercole
> Aprile) fornisce una preziosa occasione per avviare una riflessione
> collettiva su un tema così delicato.
> Il superamento dell’ O.p.g. ha rappresentato, senza ombra di dubbio, una
> riforma epocale, di cui non possono non condividersi tanto gli obiettivi,
> primo fra tutti il passaggio dalla custodia alla cura, l’inclusione
> sociale, la parità di trattamento nel campo dell’assistenza sanitaria, la
> presa in carico da parte dei servizi territoriali  e la continuità
> terapeutica,  quanto i suoi prìncipi ispiratori, quali la residualità, la
> flessibilità,  temporaneità e territorialità della misura di sicurezza
> dell’O.p.g., nonché la stessa riperimetrazione della nozione di
>  pericolosità sociale.
> Ma è altrettanto indiscutibile come siano numerose le criticità  e le
> disfunzioni che la riforma ha portato con sé e nella sua pratica
> attuazione. Criticità e disfunzioni tanto serie che l’attuale sistema
>  rischia di vanificare  gli stessi obiettivi e principi della riforma, con
> gravi ricadute sui diritti dei malati psichiatrici, i più deboli, tra i
> soggetti deboli, e di tradursi in un inaccettabile  aggravio di oneri e
> responsabilità per i magistrati che le misure devono applicare e sugli
> esperti psichiatri che sono chiamati a svolgere le valutazioni di capacità
> e pericolosità ed a coadiuvare il magistrato nell’individuazione della
> misura in concreto più idonea a  contemperare le esigenze di cura e
> trattamento con quelle di sicurezza sociale.
> Nelle discussioni che animano in questi mesi  il dibattito sul tema
> all’interno della magistratura, sovente si afferma che il problema è
> nell’esiguo  numero dei posti disponibili nelle R.E.M.S. e
> nell’insufficienza di quelle esistenti.
> In effetti, nella quotidiana pratica giudiziaria si constata come, a
> fronte dell’alta incidenza del numero dei sofferenti psichici che vengono
> coinvolti nel circuito giudiziario penale e per i quali è necessario
> applicare una misura di sicurezza, il numero dei posti disponibili nelle
> R.E.M.S. sono del tutto insufficienti. Ciò determina una grave lesione del
> diritto costituzionalmente garantito alla salute, mentre non è chiarito nel
> dettato normativo quale debba essere  la destinazione  di coloro che non
> possono essere inseriti in R.E.M.S. per mancanza di posti disponibili; di
> talchè, nella pratica,  specie per la provvisoria,  si assiste alle
> soluzioni più disparate – dalla permanenza in  al carcere alla libertà
> vigilata -, che di fatto creano un autentico  limbo  di incerta legalità.
> Il principio di territorialità, inoltre,  non vale per le donne affette da
> patologia psichiatrica, in quanto le REMS alle stesse dedicate sono
> pochissime e non sono presenti in tutto il territorio nazionale
> V’è poi l’esposizione del magistrato a responsabilità indebite, essendo
> egli stretto tra  il tenere in carcere o agli arresti domiciliari un
> soggetto che la sua condizione di malattia rende incompatibile, o
> assegnarlo alla libertà vigilata con obbligo di cure, nonostante il serio e
> concreto rischio di recidiva, rischio in assenza del quale la R.E.M.S.  non
> avrebbe altrimenti ragione d’essere.
> E pertanto:
>
> 1) Occorre con urgenza un intervento normativo volto all’implementazione
> dei posti nelle R.E.M.S, anche, eventualmente, specie per la provvisoria,
> autorizzando l’esecuzione della misura di sicurezza contenitiva  in
> strutture residenziali ad alta valenza terapeutica che garantiscano i
> requisiti previsti dall’ Allegato “A”  al D.M. 1.10.2012 .
>
> Ma l’implementazione  da sola rischia di condurre ad una semplificazione
> che non affronta il problema in radice e non lo risolve.
> Il problema del trattamento dei sofferenti psichici autori di reato,
> infatti,  richiede con urgenza un duplice piano di interventi strutturali,
> tra loro intimamente correlati :
> a) L’attuazione della rete di assistenza psichiatrica sul territorio e
> l’istituzionalizzazione della sua interrelazione con la magistratura
> b) La  radicale revisione del sistema delle misure di sicurezza
> personali.
>
> 2) E’  urgente e improcrastinabile la attuazione  della rete di assistenza
> psichiatrica sul territorio e l’istituzionalizzazione della sua
> interrelazione con la magistratura. Il momento di contatto tra il
> sofferente psichico e l’autorità giudiziaria può  non essere  e non deve
> essere una patologia nella patologia che amplifica lo stigma sociale che
> purtroppo continua ad accompagnare il malato psichiatrico, ma un momento
>  nel quale si deve favorire al massimo grado la presa in carico
> territoriale o la prosecuzione di essa dell’autore di reato sofferente
> psichico, che è l’ obiettivo di fondo del processo di superamento
> dell’O.p.g..
> Nella riforma assume, infatti, rilievo centrale il progetto terapeutico
> riabilitativo che il servizio territoriale di competenza deve redigere e
> che il magistrato deve vagliare per valutarne l’adeguatezza in relazione
> alle esigenze del contenimento del rischio di recidiva. Questo presuppone
> da un lato, la capacità dei servizi territoriali di fornire risposte
> tempestive ed adeguate e, dall’altra, l’esistenza di forme collaudate e
> procedimentalizzate di interrelazione tra la magistratura ed i servizi
> territoriali, da attuarsi attraverso modelli operativi che il legislatore
>  non ha indicato e  la cui  conformazione e realizzazione ha rimesso  ai
> singoli uffici giudiziari ed alle Regioni. Di fatto è avvenuto che in
> moltissime Regioni tali sistemi di interrelazione non esistono,  ciò che
> vanifica il principio della extrema ratio e danneggia il malato, determina
> gravi disfunzioni e spreco di risorse.
> 3) Difettano, poi, in molte realtà strutture intermedie tra le R.E.M.S. e
> il territorio.
> Per applicare correttamente i principi di residualità e flessibilità
> affermati dalla riforma, sarebbe necessario poter disporre, specie nella
> provvisoria e  nella fase dell’urgenza in funzione del raggiungimento
> dell’obiettivo della  compensazione della fase acuta e di impostazione del
> programma di cura, di strutture ad alta valenza terapeutica da destinare
> per brevi periodi a quei soggetti  - e non sono pochi – per i quali
> l’inserimento in R.E.M.S. è eccessivo, ma che non possono ancora  essere
> adeguatamente curati sul territorio perché l’impostazione e l’avvio del
>  progetto terapeutico riabilitativo richiede del tempo e un ambiente
> protetto. Condizioni  che i  reparti ospedalieri non offrono.
> 4) V’è, infine, la necessità di una revisione complessiva del sistema
> delle misure di sicurezza personali, che costituisce oggi il settore più
> obsolescente  del codice penale.
> La riforma, infatti, è avvenuta a codice invariato, sicchè le misure di
> sicurezza che  il giudice può applicare sono nell’attualità, come in
> passato, o quella di natura detentiva/contenitiva ossia l’O.p.g. e la casa
> di cura e custodia, entrambe oggi da eseguirsi in R.E.M.S., sia nella
> provvisoria, sia nella definitiva,  e quella alternativa della misura di
> sicurezza della libertà vigilata con la prescrizione dell’obbligo di cure (
> previsione quest’ultima creata dalla giurisprudenza e non scevra da
> criticità). Perciò il giudice è stretto nella rigida alternativa tra il
> tutto ( O.p.g. e casa di cura e custodia) o il poco ( o nulla) della
> libertà vigilata.  Ciò a differenza di quanto avviene nella materia delle
> misure cautelari, in cui v’è un ampio ventaglio di scelta, che consente di
> applicare la misura  più adeguata e proporzionata e di  adattarla  nel
> tempo. Poiché la malattia mentale è curabile, il sofferente psichico in
> fase di compenso è in grado di comprendere le prescrizioni ed il loro
> significato, mentre  la stessa pericolosità sociale ha possibilità di
> remissione,  il legislatore dovrebbe approntare  un più moderno sistema di
> misure di sicurezza che consenta di graduare la limitazione della libertà
> personale in funzione dell’andamento del percorso terapeutico e di
> adattarla alle mutevoli esigenze di cautela sociale.
>
> Riteniamo che sia necessario  sviluppare  un confronto ed una riflessione
> su temi tanto importanti,  anche all’esterno della magistratura, e a tal
> fine  Area Democratica per la Giustizia, nell’esprimere soddisfazione per
> il lavoro svolto dal gruppo in C.S.M.,   si impegna ad organizzare
> nell’anno in corso  occasioni  di approfondimento sia  in ambito
> distrettuale, sia centrale.
> Il Coordinamento nazionale di Area Democratica per la Giustizia.
>
>
> _______________________________________________
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