[Area] Sul ddl concorrenza: " no al socio - cliente"

Rosa & Ferrarese rosa-ferrarese a iol.it
Lun 8 Maggio 2017 12:41:09 CEST


Lo scorso 3 maggio il Senato ha approvato in seconda lettura con modifiche
il ddl concorrenza; due i punti di maggiore criticità che emergono dal testo
approvato e che ora ritorna alla Camera:

- l’art. 6  (comma 3-bis) laddove disattende il parere delle Commissioni
Giustizia di Camera e Senato sula previsione di inammissibilità della prova
testimoniale non indicato nella denuncia di sinistro o comunque dal primo
atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione; la
disposizione di cui al richiamato articolo appare lesiva del diritto di
difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Analogamente, per il
comma 3-ter - che richiama il comma modificato dalla Commissione –occorreva
(secondo il parere delle due Commissioni Giustizia) rimettere al giudice la
valutazione dell'attendibilità dei testi, limitatamente a quelli chiamati a
deporre sulla dinamica del sinistro stradale, in modo da attenuare i profili
di incostituzionalità della norma.

- l’art. 53 introduce la presenza del socio di capitale discostandosi
radicalmente dai princìpi ispiratori della legge professionale 247/2012, la
quale - anche per quanto concerne l’esercizio professionale in forma
societaria - riconosceva la specificità delle prestazioni rese dagli
avvocati, in quanto connesse alla protezione di diritti fondamentali e
pertanto non assimilabili a qualsiasi altra prestazione di servizi: 

Una riforma che vìola l’indipendenza del patrocinio legale e della difesa, e
i connessi princìpi di autonomia, in quanto non si prevede che la società
costituita per l'esercizio della professione forense non possa svolgere la
propria attività a favore o nell’interesse del socio di capitale o non
professionista, nonché di società dallo stesso controllate o allo stesso
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o comunque dallo
stesso, anche per interposta persona, partecipate. Non è neanche previsto
che il socio non professionista debba avere minimi requisiti di onorabilità,
né che non deve aver riportato condanne definitive per una pena pari o
superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non
colposo, né infine alcun divieto per la partecipazione un socio non
professionista che sia stato radiato o cancellato da un ordine o collegio
professionale per motivi disciplinari (senza dimenticare che non è previsto
in capo alla società, ma solo in capo al socio professionista, alcun divieto
di assumere incarichi quando tale incarico possa determinare un conflitto
con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque,
interferire con lo svolgimento dell'incarico).

Pertanto la neonata società forense avrà meno limiti rispetto a quelle
create con l. 183/2011 e col  d.m. 34/2013 (si pensi solo che il comma  3
dell’art. 6 prevede che il socio per finalità d'investimento può far parte
di una società professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti
di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la
società è iscritta; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena
pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non
colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato
cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Costituisce,
inoltre, requisito di onorabilità del socio investitore la mancata
applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o
reali).

Personalmente, ritengo che avere optato per il socio-cliente  in luogo di un
socio solo “finanziatore” sarà un grave vulnus non solo per l’indipendenza e
l’autonomia dell’avvocato. Una scelta politica (niente affatto voluta
dall’Europa – come si sostiene dal MISE e che non ha niente a che vedere con
la concorrenza e con la tutela del consumatore… anzi) destinata nei fatti a
compromettere quello che il Presidente del CNF aveva auspicato
all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio sul ruolo
dell’Avvocatura di sentinella della legalità e custode dei valori giuridici
della società; già difficile farlo con un socio finanziatore, impossibile
esserlo con un socio cliente….  Le conseguenze di questa scelta, ovviamente,
si vedranno poi nei Tribunali e negli atti di parte nelle cause.

Antnio Rosa

 



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