[Area] R: Fwd: [Nuovarea] legittimità costituzionale delle attuali modalità delle astensioni dalle udienze

Rosario Lupo rosario.lupo a giustizia.it
Ven 26 Maggio 2017 12:05:09 CEST


Questa è una mail che avevo mandato qualche tempo fa che non ha avuto alcuna risposta da parte di area, anm toscana e altri

 

 

Mi chiedo a proposito dell’ennesima astensione degli avvocati penalisti se non si possa configurare l’abuso del diritto.

 

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24653 del 3 dicembre 2015, ha dichiarato l’illegittimità dello sciopero le cui modalità di esecuzione erano state rimesse totalmente ai singoli lavoratori interessati, senza una loro predeterminazione e coordinamento, atteso che lo stesso aveva danneggiato potenzialmente la società datrice di lavoro, posta nell’impossibilità di prevenire i rischi sulla produttività aziendale con riferimento ai singoli reparti ove di volta in volta era stata attuata, anche all’improvviso, l’astensione dei lavoratori, con l’inevitabile insorgere di pericoli di vario genere.

I Giudici di legittimità hanno altresì precisato, ribadendo il proprio consolidato orientamento, che “anche le forme di interruzione o sospensione del lavoro parziali o temporanee (cosiddetti scioperi a scacchiera o a singhiozzo) possono rivelarsi illegittime allorquando importino pericoli o danni o alterazioni all’integrità e funzionalità degli impianti ovvero quando pregiudichino la produttività stessa dell’azienda, compromettendo, cioè, la stessa organizzazione istituzionale e di funzionalità produttiva dell’impresa”.

 

Mi chiedo se non vi sia analogicamente un danno all’integrità e funzionalità dell’attività giudiziaria sottesa a interessi di carattere pubblico fondamentali.

 

E ancora la Cassazione, proprio con riferimento al diritto di astensione, in una sentenza (la n. 20574/2008 - Abuso del diritto di sciopero) ha affermato che 

 

l'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze è stata regolata dall'ordinamento con la legge 11 aprile 2000, n. 83, che ha integrato la disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, dettata dalla legge 12 giugno 1990, n. 146. Tale innovazione era stata sollecitata dalla Corte costituzionale, prima con un monito (sentenza, 31 marzo 1994, n. 114), poi con una dichiarazione d'incostituzionalità parziale (sentenza, 27 maggio 1996, n. 171). 

La Corte spiegò che la legge sullo sciopero nei servizi essenziali, volta a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con altri diritti di rango costituzionale e a proteggere dall'«abuso del diritto di sciopero», non apprestava "una razionale e coerente disciplina che includa tutte le altre manifestazioni collettive capaci di comprimere valori primari" e che tale estensione non poteva essere operata con una interpretazione estensiva o analogica della normativa, ma richiedeva l'intervento del legislatore. In particolare, con riferimento alle astensioni nel settore forense, la Corte affermò che non rientrano nel diritto di sciopero, inscindibilmente connesso al lavoro subordinato, ma costituiscono anch'esse esercizio di "libertà sindacale" e godono della salvaguardia degli spazi di libertà riservati ai singoli e ai gruppi, che ispira la prima parte della Carta costituzionale. 

Al pari dello sciopero, anche questa espressione di libertà sindacale deve contemperarsi con gli altri valori costituzionali: con i "diritti fondamentali di azione e di difesa" e con "il buon andamento dell'amministrazione della giustizia" (oggi, si deve aggiungere il principio della "ragionevole durata del processo"). 

Per tali motivi la Corte dichiarò l'incostituzionalità del testo originario della legge 146 del 1990 "nella parte in cui non prevedeva, nel caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevedeva altresì strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza". 

L'omissione legislativa venne colmata con la legge n. 83 del 2000, che integrò la disciplina del 1990, regolando le "astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori", che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'art. 1 (fra i quali vi è l'amministrazione della giustizia). Da quel momento l'astensione degli avvocati dalle udienze, esercizio - come aveva spiegato la Corte costituzionale - del diritto di libertà sindacale, acquisì piena legittimazione nell'ordinamento giuridico, ma al tempo stesso trovò regole e limiti, fissati direttamente dal legislatore o dalle fonti ed istituzioni alle quali la legge rinvia (codici di autoregolamentazione valutati conformi alla legge, provvedimenti della Commissione di garanzia). 

"Se", nel caso concreto, queste regole e questi limiti risulteranno rispettati, il giudice accoglierà la richiesta di differimento dell'udienza formulata dal difensore che dichiari di aderire alla astensione collettiva, proclamata a norma di legge. 

 

Si tratta di pillole che ho appiccicato al termine diuna giornata lavorativa ma che potrebbero essere uno spunto di riflessione al fine di valutare se effettivamente non ci troviamo di fronte a una ipotesi di abuso del diritto e trovare quindi risposte efficaci a una prassi che sta veramente diventando poco sostenibile 

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Francesco Ponzetta
Inviato: venerdì 26 maggio 2017 08:50
A: Airo' Giuseppe; area a areaperta.it; coordinamentoarea a gmail.com; nuovarea a nuovarea.it
Oggetto: Re: [Area] Fwd: [Nuovarea] legittimità costituzionale delle attuali modalità delle astensioni dalle udienze

 

È stata proclamata una nuova astensione per la settimana dal 12 al 16 giugno. Sul sito delle camere penali si specifica che lo stato di agitazione viene mantenuto "anche a tutela del diritto costituzionale di astensione".

Forse sarebbe interessante una nuova ed approfondita riflessione della Corte costituzionale su limiti e confini del diritto di astensione.

Francesco Ponzetta

 

Il giorno ven 26 mag 2017 alle 08:17 Airo' Giuseppe <giuseppe.airo a giustizia.it> ha scritto:



Inviato da iPad


(Inizio messaggio inoltrato)

Da: Airo' Giuseppe <giuseppe.airo a giustizia.it>
Data: 26 maggio 2017 08:13:51 CEST
A: Sechi Elena <elena.sechi a giustizia.it>, Rossato Alessandro <alessandro.rossato a giustizia.it>, Pansini Silvia <silvia.pansini a giustizia.it>, POLLICINO MARTA <marta.pollicino a giustizia.it>, "mlborlone a tiscali.it" <mlborlone a tiscali.it>, MANCINI SONIA <sonia.mancini a giustizia.it>, MANCINI EMANUELE <emanuele.mancini a giustizia.it>, Lomazzi Susanna <susanna.lomazzi a giustizia.it>, Giuseppe Ragadali <gragadali a gmail.com>, Gerosa Giovanni <giovanni.gerosa a giustizia.it>, GUSSONI GUGLIELMO <guglielmovittorinocarlo.gussoni a giustizia.it>, Francesca Caldarini <caldarini a lawyer.com>, "elena.zanetti a unimi.it" <elena.zanetti a unimi.it>, COLELLA ANGELA <angela.colella a giustizia.it>, CAVALLINI STEFANO <stefano.cavallini a giustizia.it>, CARONNI SIMONA <simona.caronni a giustizia.it>, Brambilla Letizia <letizia.brambilla a giustizia.it>, Bianchetti Francesca <francesca.bianchetti a giustizia.it>, Andrea Turconi <andrea.turconi a iuris.net>, Gallucci Patrizia <patrizia.gallucci a giustizia.it>, Centonze Federica <federica.centonze a giustizia.it>, Renda Pierangela <pierangela.renda a giustizia.it>, Corbetta Manuela <manuela.corbetta a giustizia.it>, Di Censo Cristina <cristina.dicenso a giustizia.it>
Oggetto: I:⁨ [Nuovarea] legittimità costituzionale delle attuali modalità delle astensioni dalle udienze⁩

Questione sollevata da Venezia

Inviato da iPad


(Inizio messaggio inoltrato)

Da: "carlocitt a alice.it" <carlocitt a alice.it>
Data: 24 maggio 2017 17:59:11 CEST
A: <nuovarea a nuovarea.it>
Oggetto: [Nuovarea] legittimità costituzionale delle attuali modalità delle astensioni dalle udienze
Rispondi a: "carlocitt a alice.it" <carlocitt a alice.it>

Mi scuso, reinvio con l'oggetto per agevolare gli interessati

c.c.

----Messaggio originale----
Da: carlocitt a alice.it
Data: 24-mag-2017 17.57
A: <nuovarea a nuovarea.it>
Ogg: (Nessun oggetto)

 

Allego ordinanza odierna della Corte d'appello di Venezia che 

dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 5 legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, nella parte in cui non prevede che l’obbligo di congruo preavviso e di ragionevole durata delle astensioni degli avvocati difensori si applichino anche alle iniziative di astensioni dalle udienze, successive e coordinate per essere determinate dalle medesime ragioni e pertanto da doversi considerare unitariamente, per contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, nonché di efficienza del processo penale, e con gli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.

Era ed è difficile individuare il petitum per tentare di superare i paletti stretti dell'inammissibilità.

Carlo Citterio

 

 

 

 

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