[Area] Ancora di decennalità e Tribunale delle imprese

Roberto Braccialini roberto.braccialini a giustizia.it
Lun 29 Maggio 2017 10:48:41 CEST


Cari/e tutti/e,

 

faccio seguito alla lettera/provocazione di qualche tempo fa con cui
chiedevo a queste liste (e dunque ad AREA) di rimeditare sul valore della
decennalità, ringraziando per prima cosa coloro che sono intervenuti nel
dibattito con argomenti sempre puntuali e condivisibili, che ho in parte
fatto miei e che mi hanno ulteriormente convinto della consistenza e serietà
del problema posto sul tappeto. Una questione che si pone oggi, in una
prospettiva inter-temporale, per le sezioni imprese, ma si riprodurrà in
futuro per tutte le sezioni specializzate create per legge e alimentate con
magistrati provenienti dalle sezioni “ordinarie”.

Ho dunque sottoposto oggi il sottostante quesito al CSM.

Ribadisco che non si tratta di un caso personale: io mi considero già con le
valigie in mano, pronto al trasloco a fine anno, ed infatti non chiedo
provvedimenti “ad personam” e neppure la proroga semestrale di cui al
Regolamento del 2008. Da qui, l’opzione per il quesito al Consiglio.

Ritengo infatti che si tratti di una questione organizzativa di taglio ed
interesse generale, perché nella stragrande maggioranza dei tribunali delle
imprese circondariali si assisterà alla progressiva (e poco utile)
decimazione degli organici prima che maturi la decennalità nella sezione
specializzata: proprio quando si avrebbe il meglio da dire e da dare in
queste materie, che non ho mai considerato “le più importanti” del
tribunale, come ho sempre pensato e  scritto, ma che hanno una loro
specificità e richiedono tempi decisionali prioritari.

Spero che lo spunto offerto con il quesito sia raccolto dal Consiglio  e si
arrivi ad una normativa secondaria (transitoria) che faccia gli interessi
dell’utenza, e delle sezioni imprese, risolvendo il nodo ordinamentale
costituito dalla non prevista sovrapposizione delle nuove organizzazioni
specializzate all’art. 19 della riforma Castelli.

 

Un caro abbraccio rbrcc

 

 

Al Consiglio Superiore 

della Magistratura

in Roma 

e, p.c.:

Al Consiglio Giudiziario del Distretto

della Corte di Appello di Genova

 

Al Presidente del Tribunale di Genova

 

QUESITO sul rapporto intercorrente tra l’art. 19 d.lgs. 160 del 2006 e la
normativa istitutiva del “Tribunale delle imprese”

 

Il sottoscritto Roberto BRACCIALINI, giudice presso il Tribunale di Genova
nominato con d.m. 20.11.1986, domiciliato per la presente istanza presso
l’Ufficio giudiziario  di appartenenza, 

premesso;

·               di essere assegnato dall’1.4.2017 alla Prima sezione civile
del Tribunale stesso, che tratta (tra l’altro) le materie della r.c.
magistrati, compravendita, contenzioso della navigazione, societario (in
riferimento alle società di persone) e o.s.a.;

·               che con provvedimenti consiliari del 2009 lo scrivente ha
subito la decurtazione di 9 mesi di anzianità per effetto dell’aspettativa
parentale chiesta ed ottenuta per le necessità di cura e assistenza del
proprio figlio Lorenzo, rimasto vittima in data 25.2.2008 di incidente
sciistico e  portatore di tetraplegia “alta” con invalidità permanente del
100%;

·               di essere stato assegnato dal 22 settembre 2012, a domanda e
previa valutazione dei titoli acquisiti rispetto al contenzioso societario
ed industriale, anche alla Nona sezione civile che opera nella sua
dimensione distrettuale  quale “Tribunale delle Imprese”: sezione
specializzata con competenze ampliate rispetto alla precedente competenza a
trattare il solo contenzioso della proprietà industriale di  cui al d.lgs.
168/2003, in applicazione della riforma del settore operata con il D.L.  n.
1 del 2012;

rilevato:

che alla data del 31.12.2017 maturerebbe per l’esponente, a seguito della
decurtazione dell’anzianità di cui sopra ed ai sensi dell’art. 19 del d.lgs.
160 del 2006, il periodo di dieci anni previsto come termine di permanenza
massimo nella sezione ordinaria (Prima civile); ma non maturerebbe lo stesso
limite  presso la Sezione Specializzata, ove lo scrivente opera da meno di
un quinquennio;

che, dal punto di vista numerico, la attività della sezione specializzata  –
per quanto indubbiamente e notoriamente assai  impegnative  - non possono
definirsi “prevalenti” in termini quantitativi, essendo la pendenza attuale
di procedimenti  presso la Nona sezione di 197 fascicoli, a fronte delle 983
pendenze della Prima sezione;

ritenuto:

che la regola dell’ordinamento giudiziario riformato (art. 19 d.lgs. 160 del
2006)  che ha introdotto il vincolo della decennalità non sia stata (e non
potesse essere)  coordinata con le disposizioni successive che hanno
introdotto per legge le sezioni distrettuali specializzate come, nella
specie, il “Tribunale delle Imprese”; ma anche, assai recentemente, come la
sezione specializzata sulla protezione umanitaria: tutte sezioni, alle quali
si accede previa valutazione delle precedenti esperienze professionali
acquisite nella gestione del  contenzioso  relativo proprio alle materie ad
esse affidate.

La questione, ovviamente, non si pone per i magistrati che siano entrati a
far parte della sezione specializzata (e della sezione ordinaria ad essa
collegata, che la alimenta con il proprio organico) dopo l’entrata in vigore
della normativa istitutiva del “Tribunale delle Imprese”:  per questi
ultimi, è chiaro che la decennalità non potrà che essere unica e decorrere
dal momento del loro contemporaneo accesso alla sezione specializzata ed
alla collegata sezione ordinaria.

Il problema nasce invece per quanti magistrati, come lo scrivente, al
momento istitutivo delle sezioni specializzate si trovassero ad operare
nelle sezioni ordinarie che con il loro organico sono andate ad alimentare
le sezioni specializzate, per i quali  l’ordinamento giudiziario riformato
nel 2006, come pure le norme istitutive delle nuove specializzazioni, nulla
dicono rispetto ai termini di permanenza massima nella posizione di lavoro.

Osservato:

che, a sommesso avviso dello scrivente, ed a prescindere dal dato numerico
delle pendenze/sopravvenienze, l’appartenenza di un magistrato ad una
sezione specializzata distrettuale vada considerata  in ogni caso come
“prevalente” rispetto alla contemporanea assegnazione ad altra sezione
ordinaria, e sia dunque la permanenza alla sezione specializzata a dover
determinare la decorrenza del termine decennale che qui si discute, per le
seguenti ragioni.

Va premesso che per altri uffici specializzati previsti per legge (quali ad
esempio le sezioni lavoro o gli uffici minorili) non è previsto alcun
effetto caducatorio per il decorso del termine decennale, il che costituisce
un preciso segnale di conferma di una chiara opzione normativa per una
significativa stabilità delle funzioni specializzate. Pertanto, la
cessazione anticipata, prima di un decennio,  da una sezione specializzata
sembra in contrasto con l’esigenza (prevista per legge) di assegnazione  ad
essa per un periodo sufficientemente lungo di magistrati portatori di una
particolare professionalità: professionalità, che non si vuole certo
definire “superiore”, secondo desuete e inaccettabili concezioni di
“primazia” delle funzioni giudiziarie, ma semplicemente “diversa” e
“specifica”. 

L’esigenza di specializzazione e di una stabilità almeno decennale per
determinate funzioni, richiesta dalla legge,  porta a ravvisare
l’inapplicabilità nei casi considerati della disciplina ordinaria dell’art.
19 citato prima che sia interamente decorso il termine decennale di
assegnazione alla sezione specializzata.

A questi fini non si possono ignorare i riflessi negativi della non
contestuale decorrenza della decennalità, in termini di prolungamento delle
cause per i necessari avvicendamenti, che si generano nei casi di doppia
assegnazione contemporanea a sezioni specializzate di nuovo conio
legislativo ed a sezioni ordinarie. In particolare, i disservizi che si
determinano nella dimensione intertemporale considerata, ove l’assegnazione
alla nuova sezione specializzata sia intervenuta  nel mentre il magistrato
era già da qualche tempo addetto alla sezione ordinaria, che forniva
l’organico occorrente per costituire la nuova organizzazione del “Tribunale
delle Imprese”.

Nel contesto lavorativo considerato, con la cessazione dalla Sezione Imprese
prima della scadenza del decennio,  verrebbe meno anzitempo la possibilità
di un contributo da parte di risorse già attrezzate e rodate nella gestione
del contenzioso specializzato, in tempi che spesso non consentono
l’immediato ricambio con magistrati che nel medesimo periodo abbiano
maturato l’esperienza professionale necessaria per accedere alle sezioni
specializzate in questione.

L’avvicendamento causato dalla decennalità, in altri termini, non sarebbe
mai “a costo zero” ma comporterebbe una perdita di sapere sia in riferimento
allo “specifico professionale”, che sul versante organizzativo per il
contributo che poteva essere fornito da parte del magistrato,
anticipatamente “perdente posto” dalla sezione specializzata. Quest’ultimo
verrebbe sostituito presumibilmente da altro collega il quale – quando anche
avesse le medesime esperienze specialistiche –  si troverebbe comunque a
gestire un ruolo non prima conosciuto, il che richiederebbe tempi di
avvicendamento che si riflettono sulla durata dei procedimenti. 

Sono certamente noti a codesto Consiglio gli studi
ordinamental/organizzativi che hanno determinato in una media di 7 mesi, il
costo che difensori e parti processuali pagano all’avvicendamento dei
magistrati nella gestione dei ruoli contenziosi. Non vi è dubbio che tali
tempi si dilatano quando si abbia a che fare con il contenzioso  decisamente
specialistico delle Sezioni Imprese.

Peraltro,  il saldo negativo della situazione appena delineata  non va
apprezzato dall’angolo visuale del magistrato interessato a rimanere nella
sezione specializzata, ma sui riflessi pregiudizievoli che comporta per
l’utenza l’interruzione anticipata della prestazione lavorativa di un
giudice nella sezione imprese prima del decorso del decennio,  e quindi
proprio quando il titolare del ruolo specializzato  sarebbe stato in grado
di apportare il maggiore contributo tecnico in materie di sicura e
riconosciuta complessità. 

Si determina in questo modo un effetto diametralmente  opposto rispetto
all’intendimento della legge di riforma del 2012, che stabilisce
testualmente la priorità nella trattazione e gestione delle cause del
“Tribunale Imprese”. 

Da notare che questa problematica organizzativa non è certamente
circoscritta al solo Tribunale genovese, ma riguarda tutte i tribunali
ubicati nei capoluoghi di distretto, in cui le nuove sezioni specializzate
per le imprese sono state costituite attingendo contemporaneamente dalle
sezioni ordinarie preesistenti. Si sta parlando della stragrande maggioranza
degli  assetti organizzativi dei tribunali “distrettuali”, con la sola
esclusione di quelle pochissime sedi in cui il dato numerico delle
sopravvenienze consentiva la creazioni di “sezioni imprese” ad hoc che
trattassero il solo contenzioso di cui al d.lgs. 168/2003 per come integrato
nel 2012.

Ovviamente, non è pensabile che il magistrato interessato possa recare seco
il carico di lavoro  della sezione imprese, nel momento in cui scade la
decennalità presso la sezione ordinaria e sia trasferito a domanda o
d’ufficio a gestire altro contenzioso che, quanto più lontano dalla materia
industrial/societaria, tanto più determinerebbe ricadute organizzative
negative sui turni cautelari, l’articolazione dei collegi e, più in
generale, per la proficua gestione delle materie specializzate e di quelle
trattate presso la nuova sezione di assegnazione.

 

In  conclusione, il principio organizzativo di cui si chiede con il presente
quesito la sottolineatura in sede di normazione secondaria, con riguardo
alle situazioni soggettive in esaurimento dei magistrati assegnati alle
Sezioni specializzate istituite con D.L. 1/2012 ma contestualmente operanti
al momento dell’entrata in vigore del provvedimento nelle sezioni ordinarie
che forniscono l’organico dello stesso “Tribunale delle Imprese”, è che in
difetto di alcuna previsione in proposito nell’ordinamento giudiziario
riformato (art. 19 d.lgs. 160/2006) e nelle leggi istitutive delle sezioni
specializzate imprese (d.lgs. 168 del 2003; d.l. 1 del 2012), la decennalità
di cui all’art. 19 D.Lgs. 160 del 2006 si debba determinare in relazione
alla sezione “prevalente”;  e che  quest’ultima sia necessariamente la
sezione specializzata imprese, in forza della priorità nei tempi gestionali
e decisionali stabilita per legge. Ciò, a prescindere dal rapporto numerico
tra i procedimenti trattati da quest’ultima e quelli in carico alla sezione
ordinaria che la alimenta con il suo organico.

L’immediato riflesso organizzativo sarebbe quindi che la decennalità nella
sezione ordinaria, che fornisce il suo organico alla sezione specializzata,
rimarrebbe sospesa e non dovrebbe maturare fino al completo esaurimento del
decennio di assegnazione alla sezione istituita con il D.L. 1/2012. 

Per queste ragioni, lo scrivente sottopone a codesto Consiglio il quesito
sull’esattezza delle precedenti considerazioni e suggerisce di considerare
l’opportunità di una corrispondente integrazione  nel Regolamento del 13
marzo 2008 per le situazioni transitorie determinate dall’istituzione del
“Tribunale delle Imprese” nel 2012. Quanto sopra, nell’interesse
(ultraindividuale) di tutta l’organizzazione giudiziaria  alla definizione
di regole che assicurino la piena funzionalità, per il secondo quinquennio
di vita, delle sezioni specializzate imprese, le quali stanno nel frattempo
perdendo quote di organici per la progressiva maturazione della decennalità
dei loro componenti nelle sezioni ordinarie.

 
Genova, 29 maggio 2017

 

Con distinti ossequi

 

                                                   Roberto Braccialini

 

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