[Area] R: Re: I: Corte Costituzionale n. 164/2017 (RESP. CIVILE MAGISTRATI)

giudegregorio giudegregorio a alice.it
Mer 12 Lug 2017 22:57:22 CEST


Però la sentenza secondo me va meditata con attenzione, perché dice cose molto importanti sulla diversità tra la responsabilità dello Stato e quella del magistrato; e considerando quanto emerge dalle ordinanze di rimessione, mi sembra contenga spunti di riflessione importanti e positivi.Saluti Giuseppe De Gregorio 


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-------- Messaggio originale --------Da: thorgiov <thorgiov a libero.it> Data: 12/07/17  20:12  (GMT+01:00) A: area a areaperta.it Oggetto: Re: [Area] I: Corte Costituzionale n. 164/2017 (RESP. CIVILE MAGISTRATI) 

    A me invece viene in mente la politicità dell'ANM che ha deciso
      di non reagire in alcun modo alla nuova normativa. Il Governo
      Renzi aveva evidentemente stipulato un patto di non belligeranza (
      o meglio di sudditanza, nel senso che l'ANM ha deciso che non era
      il caso di contrastare in nessun modo il sovrano, come dimostra
      anche l'ultimo comunicato di AREA a proposito della decisione di
      Autonomia e Indipendenza di uscire dalla Giunta Unitaria ) con il
      nostro sindacato, che infatti non ha reagito neppure contro il
      taglio delle ferie e l'anticipo dell'età pensionabile. Ora, io mi
      chiedo : a che cosa serve un sindacato di questo tipo ?
    FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli
      Nord )

    
    

    Il 12/07/2017 18:51, Siddi Massimiliano
      ha scritto:

    
    
      
      E qualcuno ancora crede nella "apoliticità" di questo
        organismo.....
      

      
               Massimiliano Siddi

        

        Inviato da iPhone
      

        Il giorno 12 lug 2017, alle ore 17:34, "carlocitt a alice.it"
        <carlocitt a alice.it>
        ha scritto:

        

      
      
        
          
          
          Corte Costituzionale
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            http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do
            
              
                Corte Costituzionale
                SENTENZA N. 164 
                ANNO 2017 
                 
                REPUBBLICA ITALIANA 
                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
                LA CORTE COSTITUZIONALE 
                composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI;
                  Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo
                  CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
                  Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA,
                  Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
                  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
                 
                ha pronunciato la seguente 
                SENTENZA 
                nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.
                  2, comma 1, lettere a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della
                  legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della
                  responsabilità civile dei magistrati), e degli artt.
                  2, commi 2 e 3, 4, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della
                  legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
                  cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e
                  responsabilità civile dei magistrati), come modificati
                  dalla legge n. 18 del 2015, promossi dal Tribunale
                  ordinario di Verona con ordinanza del 12 maggio 2015,
                  dal Tribunale ordinario di Treviso con ordinanza
                  dell’8 maggio 2015, dal Tribunale ordinario di Catania
                  con ordinanza del 6 febbraio 2016, dal Tribunale
                  ordinario di Enna con ordinanza del 25 febbraio 2016 e
                  dal Tribunale ordinario di Genova con ordinanza del 10
                  maggio 2016, rispettivamente iscritte ai nn. 198 e 218
                  del registro ordinanze 2015, e ai nn. 113, 126 e 130
                  del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella
                  Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 43, prima
                  serie speciale, dell’anno 2015 e nn. 23 e 27, prima
                  serie speciale, dell’anno 2016. 
                Visti gli atti di intervento del Presidente del
                  Consiglio dei ministri; 
                udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016
                  il Giudice relatore Franco Modugno.
                  
                 
                Ritenuto in fatto 
                1.– Con ordinanza del 12 maggio 2015 (r.o. n. 198 del
                  2015), il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato
                  questioni di legittimità costituzionale:
                  
                a) degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 4, comma 1,
                  della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della
                  responsabilità civile dei magistrati), nella parte in
                  cui – sostituendo, rispettivamente, l’art. 2, comma 3,
                  e l’art. 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117
                  (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle
                  funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei
                  magistrati) – includono il «travisamento del fatto o
                  delle prove» tra le ipotesi di colpa grave che possono
                  dar luogo a responsabilità civile dello Stato e del
                  magistrato, per contrasto con gli artt. 101, secondo
                  comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;
                  
                b) dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n.
                  18 del 2015, per contrasto con l’art. 3 Cost.;
                  
                c) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015,
                  per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 101,
                  secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.;
                  
                d) dell’art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988,
                  come modificato dall’art. 6 della legge n. 18 del
                  2015, per contrasto con gli artt. 25, primo comma,
                  101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.;
                  
                e) dell’art. 4 della legge n. 18 del 2015, nella
                  parte in cui, sostituendo l’art. 7, comma 1, della
                  legge n. 117 del 1998, prevede che il Presidente del
                  Consiglio dei Ministri ha l’obbligo di esercitare
                  l’azione di rivalsa verso il magistrato, per contrasto
                  con gli artt. 3 e 24 Cost.; 
                f) dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e
                  dell’art. 4 della legge n. 18 del 2015, quest’ultimo
                  nella parte in cui prevede che il Presidente del
                  Consiglio dei Ministri ha l’obbligo di esercitare
                  l’azione di rivalsa verso il magistrato, per contrasto
                  con l’art. 81, terzo comma, Cost. 
                1.1.– Il giudice a quo premette di essere investito
                  dell’opposizione proposta da una società cooperativa
                  avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto
                  il pagamento della somma di euro 142.292,53, oltre
                  interessi, in favore di una impresa agricola, quale
                  corrispettivo di forniture di prodotti documentate da
                  fatture. A sostegno dell’opposizione, la cooperativa
                  ingiunta aveva dedotto una serie di motivi, tutti
                  contestati dall’impresa ingiungente, la quale –
                  rilevato che l’opposizione non era fondata su prova
                  scritta, né di pronta soluzione – aveva chiesto, ai
                  sensi dell’art. 648, primo comma, del codice di
                  procedura civile, che il decreto ingiuntivo opposto
                  fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo.
                  
                Secondo il rimettente, ai fini della decisione su
                  tale istanza assumerebbero rilievo alcune delle
                  disposizioni in materia di responsabilità civile dei
                  magistrati introdotte dalla legge n. 18 del 2015, in
                  quanto «concretamente e immediatamente produttiv[e] di
                  una responsabilità potenziale» di esso giudice a quo.
                  
                Al riguardo, il rimettente ricorda come la Corte
                  costituzionale, con la sentenza n. 18 del 1989,
                  decidendo su una serie di questioni relative alla
                  pregressa disciplina della responsabilità civile dei
                  magistrati di cui alla legge n. 117 del 1988, abbia
                  rilevato che l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
                  87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
                  Corte costituzionale) esige, ai fini della
                  proposizione dell’incidente di costituzionalità, che
                  il giudizio principale non possa essere definito
                  indipendentemente dalla risoluzione della questione di
                  legittimità costituzionale: sicché, di regola, la
                  rilevanza della questione resta strettamente correlata
                  all’applicabilità della norma impugnata nel giudizio a
                  quo. Tuttavia – come già ritenuto implicitamente dalla
                  stessa Corte costituzionale in precedenti occasioni
                  (sentenze n. 196 del 1982, n. 125 del 1977 e n. 128
                  del 1974) e, secondo il rimettente, anche nella più
                  recente sentenza n. 237 del 2013 – «debbono ritenersi
                  influenti sul giudizio anche le norme che, pur non
                  essendo direttamente applicabili nel giudizio a quo,
                  attengono allo status del giudice, alla sua
                  composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai
                  doveri che riguardano il suo operare. L’eventuale
                  incostituzionalità di tali norme è destinata ad
                  influire su ciascun processo pendente davanti al
                  giudice del quale regolano lo status, la composizione,
                  le garanzie e i doveri: in sintesi, la “protezione”
                  dell’esercizio della funzione, nella quale i doveri si
                  accompagnano ai diritti».
                  
                Occorrerebbe inoltre considerare – secondo il giudice
                  a quo – che la nuova legge ha ampliato le ipotesi che
                  possono dar luogo a responsabilità civile dello Stato
                  e del magistrato, includendovi, in particolare, le
                  fattispecie del travisamento del fatto o delle prove
                  (artt. 2, comma 3, e 7 della legge n. 117 del 1988,
                  come novellati dagli artt. 2, comma 1, lettera c, e 4,
                  comma 1, della legge n. 18 del 2015). Almeno le citate
                  disposizioni troverebbero immediata applicazione in
                  tutti i giudizi in corso potenzialmente causativi di
                  danno, giacché i giudici che li trattano, per non
                  incorrere in responsabilità (anche disciplinare),
                  dovrebbero attenersi ai criteri di valutazione da esse
                  stabiliti.
                  
                1.2.– Ciò premesso, il giudice a quo dubita della
                  legittimità costituzionale dei citati artt. 2, comma
                  1, lettera c), e 4, comma 1, della legge n. 18 del
                  2015, osservando come, nell’originario assetto della
                  legge n. 117 del 1988, la valutazione dei fatti e
                  delle prove – costituente, assieme all’interpretazione
                  delle norme di diritto, l’essenza stessa della
                  funzione giurisdizionale – non potesse mai dar luogo a
                  responsabilità, in virtù della cosiddetta clausola di
                  salvaguardia enunciata dall’art. 2, comma 2, della
                  stessa legge. Come rilevato tanto dalla Corte
                  costituzionale nella sentenza n. 18 del 1989, quanto
                  dalla giurisprudenza di legittimità, detta clausola
                  era funzionale alla tutela dell’indipendenza del
                  giudice, che, a propria volta, costituisce garanzia di
                  apprezzamento imparziale delle risultanze istruttorie.
                  
                La legge n. 18 del 2015 – pur riproponendo, nel suo
                  art. 2, comma 1, lettera b), la clausola di
                  salvaguardia – ne avrebbe, di fatto, sensibilmente
                  ridotto l’àmbito di operatività. La lettera c) del
                  medesimo art. 2, comma 1, ha infatti ampliato i casi
                  di colpa grave generativi di responsabilità
                  risarcitoria tanto sul piano numerico, con l’aggiunta
                  dell’ipotesi del travisamento del fatto o delle prove,
                  quanto sotto il profilo soggettivo, con l’eliminazione
                  del riferimento alla negligenza inescusabile (la
                  quale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n.
                  117 del 1988, come sostituito dall’art. 4 della legge
                  n. 18 del 2015, costituisce ora condizione solo per
                  l’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del
                  magistrato).
                  
                Ad avviso del giudice a quo, il nuovo regime si
                  porrebbe in contrasto con gli artt. 101, secondo
                  comma, e 111, secondo comma, Cost., apparendo le
                  nozioni di travisamento del fatto o delle prove
                  equivoche ed indefinibili. Esse non coinciderebbero
                  con le ipotesi – già contemplate dall’art. 2, comma 3,
                  della legge n. 117 del 1988 – dell’affermazione di un
                  fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa
                  dagli atti del procedimento, o della negazione di un
                  fatto la cui esistenza risulti incontrastabilmente
                  dagli atti del procedimento, per la semplice ragione
                  che sono state aggiunte, e non già sostituite, a
                  queste ultime. Nessuna indicazione utile fornirebbero,
                  peraltro, i lavori parlamentari, dai quali
                  emergerebbe, anzi, l’estrema difficoltà di definire
                  gli esatti confini della nuova fattispecie di
                  illecito. 
                La formula in esame si rivelerebbe, quindi, del tutto
                  inidonea a delimitare l’àmbito della responsabilità
                  del magistrato, come invece esigerebbero i parametri
                  costituzionali evocati. In effetti, erano state
                  proprio la limitatezza e la tassatività delle ipotesi
                  di colpa grave, originariamente prefigurate dalla
                  legge n. 117 del 1988, ad indurre la Corte
                  costituzionale ad escludere, con la sentenza n. 18 del
                  1989, che la loro previsione potesse compromettere la
                  serenità e l’imparzialità di giudizio del giudice.
                  
                In difetto di una sufficiente tipizzazione, la nuova
                  fattispecie offrirebbe, di contro, ampie possibilità
                  di condizionare l’esercizio della funzione
                  giurisdizionale: qualsiasi valutazione dei fatti o del
                  materiale probatorio potrebbe essere, infatti,
                  censurata semplicemente qualificandola come
                  travisamento, con ulteriori ricadute negative in
                  termini di ampliamento indefinito della possibilità di
                  sindacato disciplinare sui provvedimenti giudiziari e
                  di estrema incertezza sull’àmbito applicativo
                  dell’azione obbligatoria di rivalsa. 
                Peraltro, nemmeno la sfera applicativa della clausola
                  di salvaguardia –formalmente ribadita dall’art. 2,
                  comma 1, lettera b), della legge n. 18 del 2015 –
                  risulterebbe individuabile con esattezza relativamente
                  all’attività di valutazione del fatto o delle prove,
                  tanto da potersi dubitare che la clausola stessa
                  conservi un reale spazio operativo. Sotto tale
                  profilo, la norma da ultimo citata risulterebbe
                  irragionevole e, quindi, in contrasto con l’art. 3
                  Cost.
                  
                1.3.– Il rimettente censura, altresì, l’art. 3, comma
                  2, della legge n. 18 del 2015, che, abrogando l’art. 5
                  della legge n. 117 del 1988, ha soppresso la fase
                  preliminare del giudizio risarcitorio comunemente
                  definita «filtro di ammissibilità».
                  
                In forza del citato art. 5, il tribunale investito di
                  una domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per
                  fatto illecito del magistrato doveva deliberare,
                  preventivamente e in tempi ristretti, sulla sua
                  ammissibilità. A tal fine, il giudice istruttore
                  doveva, alla prima udienza, rimettere le parti dinanzi
                  al collegio, che era tenuto a decidere entro quaranta
                  giorni dalla rimessione. La domanda era dichiarata
                  inammissibile con decreto motivato quando non fossero
                  stati rispettati i termini previsti a pena di
                  decadenza per l’esercizio dell’azione o non
                  sussistessero i presupposti stabiliti dagli artt. 2, 3
                  e 4 della stessa legge n. 117 del 1988, ovvero quando
                  la domanda risultasse manifestamente infondata. Ove,
                  invece, il tribunale avesse ritenuto la domanda
                  ammissibile, doveva disporre la prosecuzione del
                  giudizio e la trasmissione di copia degli atti al
                  titolare dell’azione disciplinare.
                  
                Tale meccanismo – rileva il giudice a quo –
                  perseguiva il duplice obiettivo di impedire la
                  proliferazione di inutili giudizi di merito e,
                  soprattutto, di tutelare «la serenità del singolo
                  magistrato, che, al riparo da azioni pretestuose e
                  temerarie, poteva veder limitato il peso
                  dell’esposizione processuale a casi e tempi
                  razionalmente circoscritti». In questa prospettiva, la
                  Corte costituzionale aveva riconosciuto il «rilievo
                  costituzionale» del filtro di ammissibilità, quale
                  strumento di salvaguardia dei valori di autonomia e
                  indipendenza della funzione giurisdizionale (sentenza
                  n. 468 del 1990), rilevando anche come esso impedisse
                  che si creassero con malizia i presupposti per
                  l’astensione e la ricusazione (sentenza n. 18 del
                  1989).
                  
                Nell’abolire l’istituto, la disposizione censurata si
                  porrebbe, quindi, in contrasto non solo con gli artt.
                  101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., ma
                  anche con l’art. 25, primo comma, Cost. Proponendo una
                  domanda risarcitoria palesemente infondata o
                  inammissibile, la parte potrebbe, infatti, sottrarre
                  il processo dal quale si assume danneggiata al giudice
                  naturale che ne è investito, il quale – nel caso di
                  instaurazione di un giudizio di responsabilità per
                  provvedimenti a lui attribuiti – non potrebbe non
                  ravvisare le gravi ragioni di convenienza per
                  astenersi ai sensi dell’art. 51, secondo comma, cod.
                  proc. civ., o dell’art. 36, comma 1, lettera h), del
                  codice di procedura penale.
                  
                L’esposizione del giudice alle conseguenze ora
                  indicate risulterebbe, altresì, protratta nel tempo,
                  diversamente da quanto accadeva nel regime anteriore.
                  Ogni giudizio di responsabilità, per quanto
                  inammissibile, deve ora svolgersi nelle forme del
                  giudizio ordinario di cognizione ed essere deciso con
                  sentenza, soggetta ad impugnazione nei termini
                  ordinari, molto più ampi di quelli previsti in
                  precedenza per l’impugnazione del decreto di
                  inammissibilità emesso ai sensi dell’art. 5 della
                  legge n. 117 del 1988 (dieci giorni dalla
                  comunicazione per l’appello, quaranta giorni per il
                  ricorso per cassazione).
                  
                Non rappresenterebbero, d’altronde, una sufficiente
                  remora alla proposizione di giudizi risarcitori
                  temerari né la possibile applicazione – futura e
                  remota – dell’istituto della responsabilità aggravata,
                  previsto dall’art. 96 cod. proc. civ., né gli oneri
                  relativi all’iscrizione a ruolo della causa, posto
                  che, per effetto della modifica dell’art. 15 della
                  legge n. 117 del 1988 disposta dall’art. 300, comma 6,
                  del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo
                  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
                  in materia di spese di giustizia (Testo A)», i giudizi
                  promossi ai sensi di detta legge sono esenti dal
                  pagamento del contributo unificato.
                  
                L’eliminazione del filtro di ammissibilità si
                  porrebbe in contrasto anche con l’art. 3 Cost.,
                  risultando contraddittoria rispetto alle scelte che lo
                  stesso legislatore ha operato con riguardo al giudizio
                  di appello e al giudizio di cassazione, in relazione
                  ai quali sono stati viceversa recentemente introdotti
                  meccanismi di filtro (artt. 342, primo comma, numero
                  2, 348-ter e 360-bis cod. proc. civ.).
                  
                1.4.– Il rimettente osserva, altresì, che, in
                  correlazione all’abolizione del filtro di
                  ammissibilità, l’art. 6 della legge n. 18 del 2015 ha
                  soppresso l’inciso dell’art. 9, comma 1, della legge
                  n. 117 del 1988 che ricollegava l’inizio del
                  procedimento disciplinare, per i fatti che avessero
                  «dato causa all’azione di risarcimento», alla
                  comunicazione, da parte del tribunale, del
                  provvedimento che aveva dichiarato ammissibile la
                  domanda. È rimasta, invece, invariata la parte della
                  disposizione che obbliga il titolare dell’azione
                  disciplinare a procedere per i predetti fatti. 
                In base alla nuova disciplina, pertanto, l’attore
                  potrebbe rendere note al titolare dell’azione
                  disciplinare le doglianze esposte nel giudizio
                  risarcitorio, per quanto manifestamente infondate,
                  costringendolo, per ciò solo, a promuovere l’azione
                  disciplinare. Anche l’art. 9, comma 1, della legge n.
                  117 del 1988, come novellato, si porrebbe, quindi, in
                  contrasto con gli artt. 25, primo comma, 101, secondo
                  comma, e 111, secondo comma, Cost., consentendo ad una
                  parte processuale di influire indebitamente sul corso
                  del giudizio e sulla serenità del giudice, senza una
                  preventiva verifica dei suoi assunti.
                  
                1.5.– Il Tribunale veronese sottopone, ancora, a
                  scrutinio di legittimità costituzionale l’art. 4 della
                  legge n. 15 del 2018, nella parte in cui, sostituendo
                  l’art. 7, comma 1, della legge n. 117 del 1988,
                  prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri
                  ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei
                  confronti del magistrato. 
                  
                La disposizione sottrarrebbe, infatti, al Presidente
                  del Consiglio dei ministri il diritto di valutare la
                  convenienza di detta azione, sulla base di un
                  raffronto tra i costi del giudizio risarcitorio nei
                  confronti dello Stato e quelli del giudizio nei
                  confronti del magistrato, nonché delle probabilità di
                  successo di quest’ultimo. In questo modo, essa
                  violerebbe tanto l’art. 24, primo comma, Cost. – che,
                  nel garantire il diritto di difesa, riconoscerebbe
                  implicitamente anche il diritto di non agire in
                  giudizio – quanto il principio di ragionevolezza (art.
                  3 Cost.). Al riguardo, si dovrebbe considerare che –
                  diversamente da quanto accadeva nel sistema originario
                  della legge n. 117 del 1988 – i presupposti per
                  l’esercizio dell’azione nei confronti dello Stato non
                  sono i medesimi dell’azione di rivalsa, occorrendo,
                  per questa, che i comportamenti individuati dalla
                  norma siano connotati da negligenza inescusabile. Il
                  Presidente del Consiglio dei ministri si troverebbe,
                  di conseguenza, a dover esercitare l’azione di rivalsa
                  “al buio”, ossia senza che si sia avuta una positiva
                  verifica dell’esistenza di quel presupposto.
                  
                Irragionevole apparirebbe anche l’assimilazione,
                  operata dalla norma censurata, delle ipotesi del
                  risarcimento sulla base di transazione e sulla base di
                  sentenza di condanna, quali presupposti dell’esercizio
                  dell’azione obbligatoria di rivalsa. Diversamente
                  dalla condanna, la transazione sarebbe, infatti,
                  frutto di una scelta discrezionale del Presidente del
                  Consiglio dei ministri, basata su ragioni di
                  convenienza: scelta che potrebbe risultare viziata da
                  un errore di valutazione riguardo all’ammissibilità o
                  alla fondatezza della domanda risarcitoria. Anche in
                  tale evenienza, tuttavia, il magistrato subirebbe
                  l’azione di rivalsa, destinata ad un insuccesso per lo
                  Stato.
                  
                L’art. 3 Cost. risulterebbe violato anche sotto il
                  profilo della ingiustificata disparità di trattamento
                  dell’azione in discorso rispetto all’azione di
                  regresso nei confronti degli altri dipendenti
                  pubblici. Tale ultima azione – in base ai principi
                  generali in tema di azione di garanzia personale (art.
                  1950 del codice civile), non derogati dall’art. 22,
                  primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
                  unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
                  impiegati civili dello Stato) – non è, infatti,
                  obbligatoria, pur presupponendo che nel giudizio nei
                  confronti dello Stato sia stato accertato il dolo o la
                  colpa grave del funzionario danneggiante: e ciò anche
                  nel caso di transazione della lite, come si
                  evincerebbe dal disposto dell’art. 30 del d.P.R. n. 3
                  del 1957.
                  
                La denunciata disparità di trattamento non potrebbe
                  essere spiegata facendo leva sulla differente entità
                  economica della rivalsa (limitata, per i magistrati,
                  ad una somma pari alla metà dello stipendio annuale al
                  momento in cui l’azione di risarcimento è proposta, ai
                  sensi dell’art. 5 della legge n. 18 del 2015). Tale
                  limitazione dovrebbe costituire, al contrario, un
                  ulteriore motivo per rendere discrezionale l’azione di
                  rivalsa contro il magistrato, posto che la ridotta
                  entità della somma recuperabile potrebbe sconsigliare
                  l’iniziativa. 
                1.6.– Da ultimo, il rimettente denuncia il contrasto
                  con l’art. 81, terzo comma, Cost. dell’art. 2, comma
                  1, lettere a), b) e c), e dell’art. 4 della legge n.
                  18 del 2015, quest’ultimo nella parte in cui prevede
                  che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
                  l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei
                  confronti del magistrato. 
                  
                La novella non indicherebbe, infatti, i mezzi per far
                  fronte ai maggiori oneri derivanti, a carico dello
                  Stato, dall’applicazione delle norme che ampliano le
                  ipotesi di responsabilità (art. 2, comma 1, lettere b
                  e c), di quella che riconosce la risarcibilità anche
                  del danno non patrimoniale conseguente ad un atto o
                  provvedimento del magistrato (art. 2, comma 1, lettera
                  a) e di quella che prevede l’obbligatorietà
                  dell’azione di rivalsa (art. 4, comma 2). Ciò, sebbene
                  la stima di tali oneri fosse ben possibile sulla base
                  dell’esperienza applicativa della legge n. 117 del
                  1988, come emerge dalla relazione al disegno di legge
                  n. 1626, di iniziativa governativa, che conteneva, in
                  effetti, una norma sulla copertura finanziaria (art.
                  4).
                  
                1.7.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei
                  ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
                  generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
                  dichiarate inammissibili o infondate.
                  
                1.7.1.– La difesa dell’interveniente eccepisce, in
                  via preliminare, l’inammissibilità delle questioni per
                  difetto di rilevanza.
                  
                Le norme censurate verrebbero, infatti, in rilievo
                  solo nell’ipotesi, teorica ed eventuale, in cui il
                  giudice a quo adottasse un provvedimento errato con
                  dolo o con colpa grave, costituenti il presupposto
                  della responsabilità civile dei magistrati (o, meglio,
                  della responsabilità dello Stato per l’attività dei
                  magistrati). Si dovrebbe, inoltre, trattare di errore
                  non emendabile tramite i mezzi ordinari di
                  impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i
                  provvedimenti cautelari e sommari, al cui preventivo
                  esaurimento è subordinata l’azione risarcitoria (art.
                  4, comma 2, della legge n. 117 del 1988). Le
                  disposizioni in esame non avrebbero, pertanto, alcuna
                  incidenza sulla decisione che il rimettente è chiamato
                  ad assumere nel caso di specie, attinente alla
                  concessione della provvisoria esecuzione di un decreto
                  ingiuntivo: decisione che implica semplicemente la
                  verifica del fumus della fondatezza dell’opposizione e
                  dell’esistenza di eventuali vizi procedurali, e che è
                  destinata, comunque sia, a rimanere assorbita dalla
                  sentenza di merito. 
                Le questioni risulterebbero, dunque, formulate in
                  termini astratti, facendo leva su ipotetici
                  condizionamenti psicologici da ritenere inidonei, in
                  relazione all’alta professionalità che caratterizza la
                  funzione giurisdizionale del magistrato, ad influire
                  sulla sua serenità di giudizio. 
                Del tutto privo di consistenza risulterebbe, altresì,
                  l’argomento del rimettente basato sull’avvenuta
                  introduzione, tra le ipotesi che possono dar luogo a
                  responsabilità dello Stato e del magistrato, della
                  fattispecie del «travisamento del fatto o delle
                  prove». Sarebbe, infatti, evidente che, a prescindere
                  dalla censurata innovazione, il giudice non debba,
                  comunque sia, travisare i fatti di causa e le prove
                  offerte dalle parti: senza considerare, poi, che, data
                  la natura eclatante dell’ipotetico errore, esso
                  sarebbe rimediabile dallo stesso giudice (in sede di
                  revoca del provvedimento o di pronuncia della
                  sentenza), ovvero dal giudice di appello, cui la
                  questione andrebbe devoluta come motivo di
                  impugnazione.
                  
                Il giudice a quo non avrebbe neppure prospettato
                  l’esistenza di elementi di particolare complessità
                  della materia del contendere sottoposta al suo esame,
                  sicché, anche sotto tale profilo, l’ipotizzata
                  “pericolosità” della nuova disciplina sulla
                  responsabilità civile risulterebbe meramente astratta.
                  
                Ove si seguisse il ragionamento del rimettente,
                  d’altro canto, ogni modifica della legge n. 117 del
                  1988 diverrebbe rilevante in tutti i giudizi – civili,
                  penali e amministrativi – «con effetti distorsivi sul
                  funzionamento dell’intero sistema giudiziario».
                  
                1.7.2.– Nel merito, le questioni sarebbero, in ogni
                  caso, infondate. 
                Quanto all’inserimento dell’ipotesi del «travisamento
                  del fatto o delle prove» tra i casi di colpa di grave,
                  detta fattispecie presenterebbe – contrariamente a
                  quanto sostenuto dal rimettente – i caratteri della
                  «limitatezza» e della «tassatività», atti ad escludere
                  la ventilata compromissione della serenità e
                  imparzialità di giudizio del magistrato. L’ipotesi in
                  discorso si porrebbe, infatti, al di fuori
                  dell’attività valutativa cui fa riferimento la
                  clausola di salvaguardia tuttora presente nell’art. 2,
                  comma 2, della legge n. 117 del 1988 (in base alla
                  quale «non può dar luogo a responsabilità l’attività
                  di interpretazione di norme di diritto né quella di
                  valutazione del fatto e delle prove»),
                  rappresentandone un grave ed ingiustificato sviamento
                  determinato da un errore di tale gravità da escluderne
                  la scusabilità. 
                Pur in presenza di possibili «spazi di
                  sovrapposizione» con il cosiddetto errore revocatorio
                  – ossia con le ipotesi dell’affermazione di un fatto
                  escluso e della negazione di un fatto risultante
                  incontestabilmente dagli atti – il concetto di
                  travisamento conserverebbe un proprio autonomo e
                  definito àmbito di operatività. Il travisamento
                  potrebbe, infatti, consistere non solo nella «“svista”
                  rappresentativa» che integra l’errore revocatorio, ma
                  anche nello stravolgimento del dato fattuale, dovuto
                  ad una macroscopica omissione nella percezione di
                  fatti secondari decisivi, ovvero della regola di
                  inferenza logica applicata.
                  
                Nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente
                  orientata, il travisamento dovrebbe risultare,
                  altresì, di assoluta evidenza: prospettiva nella quale
                  la soluzione adottata dal legislatore si sottrarrebbe
                  a censure anche sul piano della ragionevolezza.
                  
                1.7.3.– Quanto, poi, all’abrogazione del filtro di
                  ammissibilità previsto dall’art. 5 della legge n. 117
                  del 1988, la ratio dell’intervento andrebbe rinvenuta
                  nella volontà del legislatore – esplicitata nell’art.
                  1 della legge n. 18 del 2015 – di rendere effettiva la
                  disciplina della responsabilità civile dello Stato e
                  dei magistrati, anche alla luce dell’appartenenza
                  dell’Italia all’Unione europea. Con l’eliminazione
                  della fase del filtro, si è inteso consentire, in
                  specie, l’accesso diretto del danneggiato all’azione
                  risarcitoria, tenuto conto di quanto emerso nei
                  ventisette anni di esperienza applicativa della legge
                  n. 117 del 1988, durante i quali solo un esiguo numero
                  di domande risarcitorie era approdato ad un esame nel
                  merito a cognizione piena.
                  
                Non decisivi risulterebbero i richiami del rimettente
                  alle affermazioni delle sentenze n. 468 del 1990 e n.
                  18 del 1989, circa il «rilievo» costituzionale del
                  filtro, le quali non equivarrebbero al riconoscimento
                  della sua indispensabilità. Al riguardo, si dovrebbe
                  sempre tenere conto del fatto che l’azione del
                  danneggiato è diretta contro lo Stato (unico
                  legittimato passivo), essendo rimasta ferma, anche
                  dopo la novella legislativa, l’impossibilità di agire
                  direttamente contro il magistrato. Rientrerebbe,
                  quindi, nella discrezionalità del legislatore regolare
                  le modalità procedurali dell’azione di responsabilità,
                  senza che le relative scelte incidano sul principio di
                  autonomia e indipendenza della funzione
                  giurisdizionale, adeguatamente salvaguardato dalla
                  posizione differenziata del magistrato rispetto alla
                  responsabilità dei pubblici dipendenti prevista
                  dall’art. 28 Cost.
                  
                Le citate sentenze della Corte costituzionale sono
                  state, d’altro canto, emesse all’indomani dell’entrata
                  in vigore della legge n. 117 del 1988 e non potevano
                  tener conto, quindi, né della concreta applicazione
                  della legge da parte della giurisprudenza interna, né
                  degli approdi della giurisprudenza comunitaria in
                  punto di responsabilità dello Stato per l’esercizio
                  delle funzioni giudiziarie (Corte di giustizia, 30
                  settembre 2003, causa C-224/01, Gerhard Köbler; Corte
                  di giustizia, Grande Sezione, 12 giugno 2006, causa
                  C-173/03, Traghetti del Mediterraneo; Corte di
                  giustizia, 24 novembre 2011, causa C-379/10,
                  Commissione contro Italia).
                  
                Privo di fondamento risulterebbe, inoltre, il timore
                  che, in mancanza del filtro, possano trovare ingresso
                  azioni palesemente inammissibili o infondate, idonee a
                  provocare l’astensione del giudice o a minarne la
                  serenità. L’azione risarcitoria si propone, infatti,
                  contro lo Stato ed è prevista soltanto una facoltà di
                  intervento volontario del magistrato del giudizio, con
                  la conseguenza che non sussisterebbe un obbligo di
                  astensione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 51,
                  primo comma, cod. proc. civ. (l’astensione per gravi
                  ragioni di convenienza, prevista dal secondo comma
                  dello stesso articolo, è meramente facoltativa ed è
                  subordinata ad autorizzazione del capo dell’ufficio).
                  Il magistrato non potrebbe, quindi, neppure essere
                  ricusato dalla parte che si assume danneggiata, dato
                  che la ricusazione può essere proposta solo nei casi
                  in cui l’astensione è obbligatoria. La proposizione di
                  cause pretestuose risulterebbe, per altro verso,
                  scoraggiata dal meccanismo della «condanna aggravata»
                  del litigante temerario, previsto dall’art. 96 cod.
                  proc. civ. 
                Il paventato rischio della sovrapposizione temporale
                  dei due giudizi – quello da cui deriva il presunto
                  danno e quello di responsabilità – sussisteva,
                  d’altronde, anche in presenza del filtro, posto che i
                  termini di definizione di tale fase non erano
                  perentori e che i decreti di inammissibilità erano
                  soggetti a reclamo davanti alla corte d’appello e indi
                  a ricorso per cassazione.
                  
                Quanto, infine, all’asserita contraddittorietà
                  dell’eliminazione del filtro rispetto all’avvenuta
                  introduzione di meccanismi processuali di valutazione
                  semplificata dell’ammissibilità o della fondatezza in
                  rapporto al giudizio di appello e al giudizio di
                  cassazione, sarebbe sufficiente osservare che tali
                  meccanismi attengono ai giudizi di impugnazione,
                  mentre il filtro previsto dall’art. 5 della legge n.
                  117 del 1988 ineriva al giudizio di primo grado. La
                  comparazione andrebbe semmai operata con le altre
                  controversie disciplinate dal rito ordinario di
                  cognizione davanti al tribunale in composizione
                  collegiale, rispetto alle quali nessuna previa
                  delibazione di ammissibilità è prevista.
                  
                1.7.4.– Riguardo alle censure inerenti alle ricadute
                  dell’abolizione del filtro sull’azione disciplinare,
                  risulterebbe assorbente il rilievo che, in precedenza,
                  l’azione disciplinare non era affatto subordinata
                  all’esito positivo della fase di filtro. L’art. 9
                  della legge n. 117 del 1988 prevedeva, infatti, che
                  l’azione disciplinare fosse obbligatoriamente
                  esercitata entro due mesi dalla comunicazione
                  dell’ammissibilità della domanda, «salvo che non sia
                  stata già proposta». Il superamento della fase di
                  filtro rappresentava, dunque, un impulso obbligatorio
                  all’azione disciplinare, ma non una condizione di
                  ammissibilità della stessa.
                  
                L’art. 6 della legge n. 18 del 2015 si sarebbe
                  limitato a modificare il citato art. 9 della legge n.
                  117 del 1988 per renderlo coerente con l’abolizione
                  del filtro, non avendo più senso, dopo di questa, la
                  ricordata previsione relativa al termine di
                  attivazione del procedimento disciplinare. 
                Il timore di procedimenti disciplinari di fronte a
                  domande manifestamente infondate non avrebbe, quindi,
                  ragion d’essere, posto che simili procedimenti si
                  concluderebbero con un’archiviazione.
                  
                1.7.5.– Per quel che attiene all’obbligatorietà
                  dell’azione di rivalsa nei confronti del magistrato,
                  la difesa dell’interveniente osserva come già nella
                  previgente disciplina la doverosità dell’azione di
                  rivalsa apparisse indubbia, alla luce delle previsioni
                  degli artt. 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, della legge
                  n. 117 del 1988. Non avrebbe avuto senso, infatti, far
                  carico allo Stato di valutare se agire o meno in
                  ripetizione di quanto corrisposto a causa dell’errore
                  del magistrato (peraltro entro i limiti di
                  responsabilità previsti dall’art. 8 di detta legge). 
                Sarebbe, d’altra parte, arduo ipotizzare casi di
                  manifesti errori di diritto, gravi violazioni di legge
                  o travisamenti dei fatti o delle prove idonei a
                  determinare una condanna dello Stato, ma non ad
                  integrare la negligenza inescusabile del magistrato.
                  
                Nessun pregio avrebbe, altresì, l’assunto del
                  rimettente, secondo il quale l’obbligo di rivalsa
                  sarebbe ingiustificato nel caso di transazione tra lo
                  Stato e il danneggiato, essendo evidente che il
                  Presidente del Consiglio dei ministri non
                  concluderebbe mai delle transazioni su cause
                  manifestamente infondate, con sicuro insuccesso, poi,
                  dell’azione di rivalsa.
                  
                Nessuna irragionevole disparità di trattamento
                  sarebbe poi ravvisabile rispetto agli altri dipendenti
                  pubblici, la cui posizione è palesemente diversa da
                  quella dei magistrati, potendo i primi essere
                  convenuti direttamente in giudizio dai danneggiati
                  senza alcuna limitazione della responsabilità dal
                  punto di vista economico. 
                1.7.6.– Quanto, infine, alla censura relativa alla
                  mancata previsione dei mezzi di copertura finanziaria
                  dei maggiori oneri derivanti dall’ampliamento delle
                  ipotesi di responsabilità, essa risulterebbe generica
                  e assiomatica, basandosi su una stima del tutto
                  ipotetica dell’impatto delle nuove disposizioni in
                  termini di aumento delle cause contro lo Stato.
                  
                2. – Con ordinanza dell’8 maggio 2015 (r.o. n. 218
                  del 2015), il Tribunale ordinario di Treviso ha
                  sollevato questioni di legittimità costituzionale:
                  
                a) dell’art. 7 della legge n. 117 del 1988, nella
                  parte in cui non prevede che «non può dar luogo a
                  responsabilità personale del singolo magistrato
                  l’attività di interpretazione di norme di diritto né
                  quella di valutazione del fatto e delle prove in tutti
                  i casi di azione di rivalsa dello Stato nei confronti
                  del magistrato stesso», per contrasto con gli artt.
                  101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.;
                  
                b) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015,
                  nonché degli artt. «4 e/o 7» della legge n. 117 del
                  1988, come modificati dalla legge n. 18 del 2015,
                  nella parte in cui «non prevedono che il Tribunale
                  competente a decidere sull’azione di risarcimento
                  proposta contro lo Stato e/o il Tribunale competente a
                  decidere sull’azione di rivalsa dello Stato nei
                  confronti del magistrato verifichi con rito camerale
                  la non manifesta infondatezza della domanda ai fini
                  della sua ammissibilità», per contrasto con gli artt.
                  25, 101, 104 e 113 Cost.; 
                c) dell’art. 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988,
                  come sostituito dall’art. 5 della legge n. 18 del
                  2015, «nella parte in cui prevede che l’esecuzione
                  della rivalsa nei confronti del magistrato, quando
                  viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio,
                  può comportare il pagamento per rate mensili fino ad
                  un importo corrispondente ad un terzo, anziché ad un
                  quinto, dello stipendio netto», per contrasto con gli
                  artt. 3 e «101 e seguenti» Cost.
                  
                2.1.– Il giudice a quo premette di essere investito
                  del processo penale nei confronti di una persona
                  imputata del reato di illegale detenzione, nel
                  territorio dello Stato, di un rilevante quantitativo
                  di tabacco lavorato estero.
                  
                Riferisce, altresì, che, alla luce delle risultanze
                  dell’istruzione dibattimentale, l’esito del giudizio
                  dipenderebbe da un’unica questione: se si possa, cioè,
                  ritenere provato che l’imputato sapesse che
                  all’interno di un capannone da lui locato era
                  custodito il tabacco di cui al capo di imputazione.
                  Sul punto non sarebbero state acquisite prove dirette,
                  ma solo semplici elementi indiziari. La valutazione di
                  elementi di tal fatta risulterebbe, tuttavia, sempre
                  particolarmente difficile e “rischiosa”, tanto che lo
                  stesso legislatore ha subordinato la possibilità di
                  desumere un fatto da indizi ai requisiti della
                  gravità, precisione e concordanza di questi ultimi
                  (art. 192 cod. proc. pen.).
                  
                Proprio nei procedimenti nei quali i risultati
                  probatori sono meramente indiziari – e, dunque, di più
                  problematico apprezzamento – si manifesterebbero i
                  riflessi negativi della nuova disciplina della
                  responsabilità civile dei magistrati introdotta con la
                  legge n. 18 del 2015. Alcune previsioni della novella
                  inciderebbero, infatti, sul principio del libero
                  convincimento del giudice, il quale, per essere
                  indipendente, deve poter valutare le prove senza
                  temere conseguenze negative secondo l’esito del suo
                  giudizio. La nuova disciplina, di contro, esporrebbe
                  il giudice alle pressioni delle parti e, prevedendo
                  come possibile fonte di responsabilità civile anche la
                  valutazione dei fatti e delle prove, minerebbe «il
                  cuore dell’attività giurisdizionale». Di fronte alla
                  prospettiva di una responsabilità per danni, il
                  giudice sarebbe portato, «per forza di cose»,
                  soprattutto nei casi più difficili, ad assumere la
                  decisione per lui meno “rischiosa”: decisione che, nel
                  processo penale, si identifica quasi sempre
                  nell’assoluzione dell’imputato.
                  
                Le questioni sarebbero, dunque, rilevanti, in quanto
                  le norme censurate inciderebbero, nei sensi indicati,
                  anche sulla valutazione che il rimettente è chiamato
                  ad operare nel giudizio a quo: conclusione che
                  troverebbe, d’altra parte, puntuale conforto nelle
                  indicazioni della sentenza della Corte costituzionale
                  n. 18 del 1989 in precedenza ricordate.
                  
                2.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il
                  giudice a quo dubita, in primo luogo, della
                  legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n.
                  117 del 1988, come sostituito dall’art. 4 della legge
                  n. 18 del 2015, nella parte in cui non prevede che
                  «non può dar luogo a responsabilità personale del
                  singolo magistrato l’attività di interpretazione di
                  norme di diritto né quella di valutazione del fatto e
                  delle prove in tutti i casi di azione di rivalsa dello
                  Stato nei confronti del magistrato stesso».
                  
                Il rimettente rileva come la novella del 2015, nel
                  sostituire il comma 2 dell’art. 2 della legge n. 117
                  del 1988, abbia mantenuto fermo solo formalmente il
                  principio per cui «nell’esercizio delle funzioni
                  giudiziarie non può dar luogo a responsabilità
                  l’attività di interpretazione di norme di diritto né
                  quelle di valutazione del fatto e delle prove». La
                  nuova disposizione si apre, infatti, con una
                  «eccezione totalizzante» («fatti salvi i commi 3 e
                  3-bis ed i casi di dolo»), per effetto della quale la
                  clausola di salvaguardia non opera in tutti i casi di
                  colpa grave in cui scatta la responsabilità dello
                  Stato e, in sede di rivalsa, del magistrato: sicché,
                  nella sostanza – secondo il giudice a quo – «è come se
                  la clausola non ci fosse».
                  
                Rendere civilmente responsabile il giudice pure per
                  la sua attività di interpretazione di norme giuridiche
                  e di valutazione del fatto e delle prove
                  comporterebbe, peraltro, una evidente lesione dei
                  principi di soggezione del giudice solo alla legge
                  (art. 101, secondo comma, Cost.) e di indipendenza
                  della magistratura (art. 104, primo comma, Cost.). Un
                  simile regime genererebbe, infatti, il concreto
                  pericolo che il giudice sia portato a preferire, tra
                  due opzioni ermeneutiche o tra due ricostruzioni
                  probatorie dei fatti, quella che appare meno rischiosa
                  sul piano di una eventuale responsabilità
                  risarcitoria, tenuto conto anche del “peso” delle
                  parti in causa. Sul piano interpretativo, inoltre, il
                  giudice sarebbe indotto – sempre per limitare i rischi
                  – ad uniformarsi agli indirizzi della Corte di
                  cassazione e della giurisprudenza europea, con una
                  surrettizia elusione della regola, desumibile dal
                  citato art. 101, secondo comma, Cost., che esclude
                  l’efficacia vincolante dei precedenti
                  giurisprudenziali.
                  
                Al fine di rendere conforme a Costituzione la nuova
                  disciplina, sarebbe necessario – secondo il rimettente
                  – reintrodurre la clausola di salvaguardia in rapporto
                  all’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del
                  magistrato: operazione che risulterebbe pienamente
                  rispettosa delle indicazioni della Corte di giustizia
                  dell’Unione europea, che hanno costituito il
                  principale stimolo alla riforma. È ben vero, infatti,
                  che la Corte di Lussemburgo ha ritenuto incompatibile
                  con il diritto comunitario l’esclusione della
                  responsabilità civile nei casi in cui il danno
                  connesso all’esercizio di funzioni giudiziarie sia
                  dovuto ad una errata interpretazione di norme di
                  diritto o ad una errata valutazione del fatto o delle
                  prove (sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03,
                  Traghetti del Mediterraneo), ma tale affermazione –
                  come precisato espressamente dalla sentenza 30
                  settembre 2003, causa C-224/01, Köbler – si riferisce
                  solo alla responsabilità dello Stato, e non anche alla
                  responsabilità personale del magistrato. Alcuni
                  passaggi delle pronunce della Corte di giustizia
                  parrebbero, anzi, evocare necessari limiti alla
                  responsabilità personale del giudice.
                  
                2.3.– Il Tribunale trevigiano dubita, in secondo
                  luogo, della legittimità costituzionale dell’art. 3,
                  comma 2, della legge n. 18 del 2015, che, abrogando
                  l’art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato
                  qualunque filtro sulla domanda risarcitoria, nonché
                  degli artt. «4 e/o 7» della legge n. 117 del 1988,
                  come riformulati, «nella parte in cui non prevedono,
                  per l’appunto, alcun meccanismo di filtro volto a
                  delibare la manifesta infondatezza della domanda di
                  risarcimento».
                  
                Il rimettente denuncia innanzitutto il contrasto
                  delle norme censurate con gli artt. 101, 104 e 113
                  Cost., ricordando come il «rilievo costituzionale» del
                  meccanismo di filtro – quale strumento di salvaguardia
                  dei valori dell’indipendenza e dell’autonomia della
                  magistratura – fosse stato specificamente affermato
                  dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 468 del
                  1990 e n. 18 del 1989. Il filtro apparirebbe,
                  peraltro, ancora più necessario nel nuovo regime,
                  essendo tutt’altro che remota la possibilità che
                  l’azione di responsabilità venga esercitata quando il
                  giudizio in cui si sarebbe verificato il danno pende
                  ancora dinanzi al giudice “accusato” dell’illecito
                  civile. È vero, infatti, che l’art. 4, comma 2, della
                  legge n. 117 del 1988, come novellato, subordina
                  l’esercizio dell’azione risarcitoria contro lo Stato
                  all’esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione o
                  dei rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari
                  e sommari, ovvero – se tali rimedi non sono previsti –
                  all’esaurimento del grado di giudizio nell’àmbito del
                  quale si è verificato il fatto che ha cagionato il
                  danno. Il successivo comma 3 aggiunge, tuttavia, che
                  «l’azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla
                  data del fatto che ha cagionato il danno se in tal
                  termine non si è concluso il grado del procedimento
                  nell’ambito del quale il fatto stesso si è
                  verificato». 
                La possibile sovrapposizione dei due giudizi – quello
                  che si assume produttivo di danno e quello
                  risarcitorio – provocherebbe, peraltro, un «grave
                  “cortocircuito giudiziario”», che aprirebbe la strada
                  a ricusazioni e astensioni, con conseguente lesione
                  anche del principio del giudice naturale precostituito
                  per legge (art. 25 Cost.). 
                  
                Il rimettente lascia alla Corte costituzionale il
                  compito di stabilire se, ai fini della tutela dei
                  valori costituzionali evocati, il filtro debba
                  riguardare, ab origine, la domanda di risarcimento
                  proposta dal danneggiato contro lo Stato oppure la
                  successiva domanda di rivalsa dello Stato nei
                  confronti del magistrato. 
                2.4.– Il giudice a quo censura, infine, l’art. 8,
                  comma 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito
                  dall’art. 5 della legge n. 18 del 2015, «nella parte
                  in cui prevede che l’esecuzione della rivalsa da parte
                  dello Stato nei confronti del magistrato, quando viene
                  effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, può
                  comportare il pagamento per rate mensili fino ad un
                  importo corrispondente ad un terzo dello stipendio».
                  
                Il rimettente rileva come la norma tratti i
                  magistrati in modo deteriore rispetto a tutti gli
                  altri dipendenti pubblici, i cui emolumenti – in forza
                  dell’art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
                  (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti
                  il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
                  stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
                  Pubbliche Amministrazioni) e dell’art. 33, ottavo
                  comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
                  delle disposizioni concernenti lo statuto degli
                  impiegati civili dello Stato) – possono formare
                  oggetto di sequestro e di pignoramento solo nei limiti
                  del quinto del rateo mensile.
                  
                Tale disparità di trattamento, oltre a violare
                  anch’essa gli artt. «101 e seguenti» Cost., togliendo
                  serenità al magistrato, si porrebbe in contrasto con
                  l’art. 3 Cost., risultando priva di ogni ragionevole
                  giustificazione. Quest’ultima non potrebbe essere
                  rinvenuta, in specie, nell’ammontare dello stipendio,
                  essendovi notoriamente dipendenti pubblici che
                  percepiscono stipendi più elevati di quello dei
                  magistrati.
                  
                2.5.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei
                  ministri, rappresentato e difeso dell’Avvocatura
                  generale dello Stato, il quale ha eccepito
                  l’inammissibilità delle questioni per difetto di
                  rilevanza sulla base di considerazioni analoghe a
                  quelle svolte in rapporto all’ordinanza r.o. n. 198
                  del 2015, contestandone, in ogni caso, la fondatezza
                  nel merito.
                  
                Quanto alle questioni aventi ad oggetto l’art. 7
                  della legge n. 117 del 1988, la difesa
                  dell’interveniente rileva che la cosiddetta clausola
                  di salvaguardia non è stata eliminata dal legislatore,
                  ma solo ridisegnata anche al fine di renderla conforme
                  alle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione
                  europea. L’«erosione» della clausola sarebbe stata,
                  d’altra parte, ragionevolmente circoscritta ai casi di
                  «manifesto e ingiustificato esercizio non corretto
                  dell’attività di interpretazione delle norme e di
                  valutazione dei fatti e delle prove». 
                Infondate sarebbero anche le questioni inerenti
                  all’abolizione del filtro di ammissibilità, previsto
                  dall’art. 5 della legge n. 117 del 1988, per le stesse
                  ragioni indicate in rapporto all’ordinanza r.o. n. 198
                  del 2015. Con particolare riguardo all’assunto del
                  rimettente, secondo il quale la Corte costituzionale
                  dovrebbe valutare se il filtro sia indispensabile in
                  relazione alla causa contro lo Stato ovvero solo per
                  l’azione di rivalsa, l’Avvocatura generale dello Stato
                  aggiunge che la presenza del filtro nell’azione di
                  rivalsa non avrebbe, in realtà, alcun senso, tanto da
                  non essere prevista neppure nella previgente
                  disciplina.
                  
                Quanto, infine, alle questioni inerenti alla misura
                  della rivalsa, nel caso di esecuzione mediante
                  trattenuta sullo stipendio, le posizioni poste a
                  confronto dal rimettente – quella del magistrato e
                  quella degli altri dipendenti pubblici – sarebbero
                  palesemente diverse e non comparabili. 
                3.– Con ordinanza del 6 febbraio 2016 (r.o. n. 113
                  del 2016), il Tribunale ordinario di Catania ha
                  sollevato questioni di legittimità costituzionale:
                  
                a) dell’art. 7 della legge n. 117 del 1988, come
                  sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge n. 18 del
                  2015, nella parte in cui prevede che l’azione di
                  rivalsa sia esperibile anche nelle ipotesi di ritenuto
                  «travisamento del fatto o delle prove di cui all’art.
                  2, commi 2, 3», per contrasto con gli artt. 3, 24, 28
                  e «101-113» Cost.; 
                b) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015,
                  che ha abrogato l’art. 5 della legge n. 117 del 1988,
                  per contrasto con gli artt. 3 e «101-113» Cost.;
                  
                c) dell’art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988,
                  come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge n.
                  18 del 2015, nella parte in cui prevede l’obbligo del
                  titolare dell’azione disciplinare di procedere nei
                  confronti del magistrato per i fatti che hanno dato
                  causa all’azione di risarcimento, a seguito della
                  proposizione dell’azione risarcitoria,
                  indipendentemente dall’esito della domanda, per
                  contrasto con gli artt. 3, e «101-113» Cost.;
                  
                d) dell’art. 4, comma 3, della legge n. 117 del 1988,
                  per contrasto con gli artt. 3 e «101-113» Cost.;
                  
                e) dell’art. 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988,
                  come sostituito dall’art. 5, comma 1, della legge n.
                  18 del 2015, nella parte in cui prevede che la
                  rivalsa, ove effettuata mediante trattenuta sullo
                  stipendio, possa comportare il pagamento per rate
                  mensili fino ad importo corrispondente ad un terzo
                  dello stipendio netto, anziché ad un quinto, per
                  contrasto con gli artt. 3, 101 e 111 Cost.
                  
                3.1.– Il giudice a quo riferisce di essere investito
                  dell’opposizione proposta da un datore di lavoro
                  avverso l’ordinanza – emessa dallo stesso Tribunale,
                  nella medesima composizione monocratica – con la
                  quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto
                  da una lavoratrice contro il licenziamento per giusta
                  causa, era stata disposta la reintegrazione della
                  medesima nel posto di lavoro a norma dell’art. 18
                  della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
                  della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
                  sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul
                  collocamento). 
                L’ordinanza opposta, pur dando atto dell’esistenza di
                  elementi indiziari a carico della lavoratrice, li
                  aveva ritenuti non sufficienti per considerare provati
                  gli addebiti a questa mossi (impossessamento illecito
                  di beni commercializzati dal datore di lavoro), per
                  difetto dei caratteri dell’univocità e della
                  concordanza (art. 2729 cod. civ.).
                  
                L’opponente aveva censurato aspramente l’ordinanza,
                  sostenendo che essa avesse disatteso risultanze
                  decisive dell’istruttoria con affermazioni contrarie
                  «alla logica e al buon senso, prima ancora che ai
                  principi di diritto», dovendo l’ordinanza stessa,
                  «all’evidenza», «smontare tutte le prove raccolte per
                  dar credito alla tesi dell’opposta». 
                  
                Alla prima udienza di discussione, lo stesso
                  opponente, rilevata l’identità fisica tra il giudice
                  della fase sommaria e il giudice dell’opposizione,
                  aveva proposto istanza di ricusazione ai sensi
                  dell’art. 51, numero 4), cod. proc. civ.: istanza
                  rigettata, tuttavia, dal collegio, sul rilievo che la
                  fase di opposizione, prevista dall’art. 1, comma 51,
                  della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in
                  materia di riforma del mercato del lavoro in una
                  prospettiva di crescita), non costituisce un giudizio
                  di impugnazione, ma un giudizio ordinario di
                  cognizione in materia di lavoro. 
                Riassunta la causa, le parti avevano chiesto un
                  rinvio per la discussione, ritenendo esaustiva
                  l’istruttoria già espletata nella fase sommaria. Nelle
                  more, era entrata, peraltro, in vigore la legge n. 18
                  del 2015.
                  
                Tanto premesso, il rimettente rileva come l’oggetto
                  del giudizio di cui è investito sia costituito dalla
                  conferma, o meno, della decisione assunta nella fase
                  preliminare, sulla base di una nuova valutazione dello
                  stesso materiale probatorio. Rileva, altresì, come i
                  vizi che l’opponente addebita all’ordinanza opposta
                  possano essere ricondotti alla nozione,
                  particolarmente generica, di «travisamento del fatto o
                  delle prove». Sarebbe, quindi, del tutto verosimile
                  che il medesimo addebito verrebbe mosso dalla parte
                  opponente alla decisione di conferma del
                  provvedimento. La stessa lavoratrice, peraltro, in
                  caso di accoglimento delle tesi avversarie, potrebbe a
                  sua volta ravvisare un omologo vizio. Sussisterebbe,
                  dunque, la «reale e tangibile probabilità» che
                  qualsiasi decisione possa essere contestata «per
                  ritenuto “travisamento del fatto o delle prove”»:
                  ipotesi, questa, oggi rientrante nei casi di «colpa
                  grave», costituenti presupposto tanto dell’azione
                  risarcitoria nei confronti dello Stato per i danni
                  cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie,
                  quanto della successiva azione di rivalsa nei
                  confronti del magistrato.
                  
                La novella legislativa del 2015 ha anche stabilito
                  che l’azione risarcitoria dia subito luogo ad un
                  giudizio a cognizione piena, essendo stato abolito il
                  filtro di ammissibilità già previsto dall’art. 5 della
                  legge n. 117 del 1988; che il titolare dell’azione
                  disciplinare debba attivarsi indipendentemente da un
                  esito della domanda risarcitoria; che la misura delle
                  somme ripetibili dallo Stato attraverso la trattenuta
                  sullo stipendio del magistrato sia elevata ad un terzo
                  (art. 8 della legge n. 117 del 1988, come novellato);
                  che l’azione risarcitoria, decorsi tre anni, sia
                  esperibile ove il grado di giudizio nel quale il fatto
                  si è verificato non risulti esaurito (art. 4, comma 3,
                  della legge n. 117 del 1988, come novellato).
                  
                Tale complesso di disposizioni sarebbe direttamente
                  rilevante nel giudizio a quo – considerati i termini
                  della controversia – in quanto idoneo a pregiudicare
                  la serenità del giudizio, l’imparzialità ed il libero
                  convincimento di esso rimettente: il timore di poter
                  subire svantaggi – anche solo sul piano dell’esigenza
                  di svolgere «una considerevole attività difensiva» –
                  potrebbe indurre, infatti, il giudice, «anche
                  inconsapevolmente o in maniera del tutto istintiva, ad
                  adottare una decisione, anziché un’altra, non perché
                  ritenuta più corretta […], ma solo perché, per lui,
                  meno rischiosa». 
                  
                Né varrebbe obiettare che la decisione emananda è
                  suscettibile di impugnazione, posto che, nel caso di
                  conferma della sentenza nei successivi gradi di
                  giudizio, l’eventuale domanda risarcitoria
                  riguarderebbe, comunque sia, anche e innanzitutto,
                  l’operato del giudice di primo grado. 
                Le conclusioni ora esposte sarebbero, d’altronde,
                  conformi – anche secondo il Tribunale di ordinario di
                  Catania – alle affermazioni contenute nella sentenza
                  n. 18 del 1989 della Corte costituzionale.
                  
                3.2.– Ciò posto, il giudice a quo dubita, anzitutto,
                  della legittimità costituzionale dell’art. 7 della
                  legge n. 117 del 1988, come sostituito dall’art. 4,
                  comma 1, della legge n. 18 del 2015, nella parte in
                  cui prevede che l’azione di rivalsa sia esperibile
                  anche nelle ipotesi di ritenuto «travisamento del
                  fatto o delle prove di cui all’art. 2, commi 2, 3».
                  
                Ad avviso del rimettente, la disposizione violerebbe
                  l’art. 3 Cost., riducendo irragionevolmente, se non
                  addirittura eliminando, «il carattere tassativo delle
                  ipotesi per le quali il magistrato, nell’attività di
                  valutazione del fatto o delle prove, può essere
                  convenuto civilmente in sede di rivalsa»: carattere di
                  fronte al quale la giurisprudenza costituzionale (e,
                  in particolare, la sentenza n. 18 del 1989) aveva
                  escluso che l’originario impianto della legge n. 117
                  del 1988 si esponesse a rilievi sul piano della
                  legittimità costituzionale. 
                La formula «travisamento del fatto o delle prove» –
                  evidentemente non riferibile alle ipotesi
                  dell’affermazione o della negazione di un fatto
                  incontrastabilmente escluso o emergente dagli atti del
                  procedimento, già originariamente contemplate dalla
                  legge n. 117 del 1988 e da essa tuttora menzionate –
                  risulterebbe, infatti, generica ed ambigua, apparendo
                  idonea a ricomprendere un numero indefinito di casi e
                  prestandosi, perciò, a letture soggettive e opinabili.
                  
                L’ipotesi di responsabilità in questione
                  rischierebbe, quindi, di instaurare «una sorta di
                  “contro-processo”», sovrapponendo al giudizio del
                  giudice naturale precostituito per la definizione
                  della controversia quello di altro giudice, con
                  sostanziale soppressione della clausola di
                  salvaguardia pure formalmente ribadita dall’art. 2,
                  comma 2, della legge n. 117 del 1988, volta a tutelare
                  «l’indipendenza del giudice nel cuore della propria
                  attività» (quella di valutazione del fatto e delle
                  prove).
                  
                La norma censurata violerebbe anche il «principio di
                  legalità» desumibile dalle previsioni degli artt. 28 e
                  101 Cost., in forza del quale dovrebbe essere il
                  legislatore a stabilire in quali casi il giudice è
                  civilmente responsabile. Con l’adozione di formule
                  così generiche quale quella censurata, il predetto
                  compito verrebbe, di fatto, delegato al giudice
                  dell’azione risarcitoria, con conseguente rischio di
                  affermazioni di responsabilità basate semplicemente
                  sulla mancata condivisione dei criteri valutativi e
                  interpretativi applicati nel giudizio che si assume
                  produttivo di danno. 
                Sarebbero violati, ancora, i principi di indipendenza
                  ed autonomia del giudice «di cui agli artt. 101-113
                  Cost.». La mera possibilità che il giudice sia
                  sottoposto ad azione di rivalsa per aver “travisato”
                  il materiale probatorio o il fatto genera il pericolo
                  che egli sia indotto a scegliere, tra più opzioni
                  disponibili, non quella ritenuta più giusta, ma quella
                  che appare «meno rischiosa», favorendo così – in
                  contrasto con il principio del libero convincimento –
                  «atteggiamenti remissivi o conformisti».
                  
                In questo modo, il giudice verrebbe anche privato –
                  in contrasto con l’art. 111 Cost. – della sua
                  terzietà, perdendo la propria necessaria
                  “indifferenza” rispetto alle parti e alla causa. Il
                  timore di pregiudizi personali lo porterebbe, infatti,
                  «istintivamente» ad adottare soluzioni “accomodanti”,
                  tanto più quando taluna delle parti vanti particolari
                  risorse economiche od ostenti «atteggiamenti audaci
                  ovvero velatamente minacciosi».
                  
                Il pericolo di condizionamenti non è escluso dal
                  fatto che, in base alla norma denunciata, l’azione di
                  rivalsa deve essere esercitata solo se il travisamento
                  del fatto o delle prove siano stati determinati da
                  dolo o da «negligenza inescusabile». Tale condizione
                  non è, infatti, prevista dall’art. 2, comma 3, della
                  legge n. 117 del 1988, nel testo vigente, ai fini
                  della proponibilità dell’azione risarcitoria nei
                  confronti dello Stato. Di conseguenza, il mero
                  risarcimento del danno per ritenuto travisamento
                  assoggetterebbe il giudice alla decisione del
                  Presidente del Consiglio dei ministri di attivare
                  l’azione di rivalsa, potendo ogni ulteriore
                  valutazione dell’elemento soggettivo rilevare in tale
                  sede. In ogni caso, il presunto travisamento potrebbe
                  attenere ad una attività di valutazione che il giudice
                  ha svolto con perfetta consapevolezza,
                  nell’adempimento del suo dovere di decidere secondo il
                  proprio convincimento: sicché egli potrebbe essere
                  chiamato a rispondere addirittura per aver travisato
                  il fatto con dolo.
                  
                Per superare gli esposti rilievi non si potrebbe far
                  leva sugli indirizzi della giurisprudenza comunitaria,
                  secondo i quali l’esclusione della responsabilità
                  civile, nei casi di danno determinato da un’errata
                  interpretazione di norme di diritto o di valutazione
                  del fatto o delle prove, non è compatibile con il
                  diritto dell’Unione europea. L’affermazione riguarda,
                  infatti, la sola responsabilità dello Stato e non
                  investe la responsabilità del singolo giudice,
                  rispetto alla quale, anzi, lo stesso Comitato dei
                  ministri del Consiglio d’Europa – con la
                  raccomandazione CM/Rec(2010) 12 del 17 novembre 2010 –
                  ha sollecitato gli Stati aderenti ad evitare
                  aggravamenti suscettibili di minacciare un esercizio
                  della funzione giurisdizionale conforme ai principi
                  dello Stato di diritto. Le limitazioni apposte dalla
                  legge n. 18 del 2015 alla clausola di salvaguardia
                  («Fatti salvi i commi 3 e 3-bis») sarebbero quindi
                  giustificabili in rapporto alla responsabilità dello
                  Stato, ma non in relazione alla responsabilità del
                  giudice.
                  
                3.3.– Il Tribunale etneo dubita, altresì, della
                  legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della
                  legge n. 18 del 2015, che abroga l’art. 5 della legge
                  n. 117 del 1988.
                  
                L’eliminazione, «senza […] appositi bilanciamenti»,
                  del filtro di ammissibilità sulla domanda risarcitoria
                  previsto dalla norma abrogata violerebbe i principi di
                  ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di indipendenza e
                  autonomia della magistratura (artt. «101-113» Cost.).
                  In occasione dello scrutinio dell’impianto originario
                  della legge n. 117 del 1988, la Corte costituzionale
                  aveva, infatti, posto in rilievo come il meccanismo
                  fosse indispensabile al fine di garantire i valori
                  costituzionali evocati, ponendo al riparo il
                  magistrato da azioni temerarie e intimidatorie
                  (sentenze n. 468 del 1990 e n. 18 del 1989).
                  
                La soppressione del filtro non potrebbe essere
                  logicamente giustificata con la supposizione che
                  l’istituto abbia favorito, in passato, atteggiamenti
                  «di tipo corporativo», posto che analoghi
                  atteggiamenti potrebbero, comunque sia, manifestarsi,
                  dopo la sua scomparsa, nelle sedi di merito.
                  L’intervento sarebbe contrario, per converso, alle
                  esigenze di deflazione e di efficienza del sistema,
                  creando fenomeni di congestione degli uffici
                  giudiziari competenti sulle domande risarcitorie.
                  
                Nell’attuale sistema, d’altro canto, qualsiasi
                  domanda risarcitoria, indipendentemente dalla sua
                  fondatezza, esporrebbe il giudice a pregiudizi di
                  carattere non patrimoniale, dovendo egli preoccuparsi
                  di predisporre un’adeguata difesa, eventualmente già
                  come interveniente nel giudizio risarcitorio ai sensi
                  dell’art. 6 della legge n. 117 del 1988. Di qui un
                  ulteriore possibile stimolo a scelte accomodanti e
                  arrendevoli.
                  
                3.4.– Il rimettente censura ancora, per violazione
                  dei medesimi parametri costituzionali, l’art. 9, comma
                  1, della legge n. 117 del 1988, come sostituito
                  dall’art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015,
                  nella parte in cui prevede l’obbligo del titolare
                  dell’azione disciplinare di procedere nei confronti
                  del magistrato per i fatti che hanno dato causa
                  all’azione di risarcimento, a seguito della mera
                  proposizione di quest’ultima, indipendentemente
                  dall’esito della domanda.
                  
                Tale modifica – conseguente alla soppressione del
                  filtro di ammissibilità – violerebbe anch’essa i
                  principi di indipendenza, terzietà ed imparzialità del
                  giudice, facendo sì che quest’ultimo possa risultare
                  esposto contemporaneamente, a seguito della mera
                  proposizione della domanda risarcitoria, «a più oneri
                  difensivi, sia in sede risarcitoria che in sede
                  disciplinare, anche in chiave meramente preventiva»,
                  con conseguenti rischi di condizionamento della sua
                  serenità di giudizio.
                  
                La norma violerebbe, altresì, l’art. 3 Cost.,
                  apparendo irragionevole imporre l’avvio del
                  procedimento disciplinare a prescindere da ogni
                  valutazione di fondatezza della domanda risarcitoria,
                  con il risultato di provocare intuibili disfunzioni
                  sia presso l’ufficio del giudice coinvolto (le cui
                  energie verrebbero distolte dall’esigenza di curare le
                  proprie difese), sia presso l’ufficio titolare
                  dell’azione disciplinare.
                  
                3.5.– Il rimettente ventila, poi, l’illegittimità
                  costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n.
                  117 del 1988, ove si stabilisce – in deroga alla
                  regola generale enunciata dal comma 2 dello stesso
                  articolo – che l’azione risarcitoria può essere
                  esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che
                  ha cagionato il danno, se in tale termine non si è
                  concluso il grado del procedimento nell’àmbito del
                  quale il fatto stesso si è verificato.
                  
                La norma denunciata violerebbe gli artt. 3 e
                  «101-113» Cost., in quanto idonea «a turbare la
                  serenità, l’indipendenza e, dunque, l’imparzialità del
                  giudice». Questi, nell’ipotesi di prolungamento del
                  giudizio nel medesimo grado oltre i tre anni,
                  potrebbe, infatti, veder promossa un’azione
                  risarcitoria riferita ad un proprio provvedimento
                  interinale, pur essendo ancora investito della causa.
                  In questo modo, la serenità del giudicante – chiamato
                  a confermare le valutazioni interinali cui è riferita
                  la domanda risarcitoria – risulterebbe del tutto
                  compromessa. Il condizionamento dell’autonomia di
                  giudizio – acuito dall’avvenuta abolizione del filtro
                  di ammissibilità su detta domanda – potrebbe,
                  peraltro, estendersi anche al giudice del grado
                  successivo, chiamato a verificare la correttezza
                  dell’operato del primo giudice. 
                La soluzione costituzionalmente corretta – anche in
                  un’ottica di bilanciamento degli interessi
                  contrapposti – sarebbe, per converso, quella di
                  differire, in ogni caso, l’esperibilità dell’azione
                  risarcitoria al momento in cui il provvedimento che si
                  assume dannoso non sia più modificabile. 
                3.6.– Con i medesimi parametri costituzionali si
                  porrebbe in contrasto, da ultimo, anche l’art. 8,
                  comma 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito
                  dall’art. 5, comma 1, della legge n. 18 del 2015,
                  nella parte in cui prevede che la rivalsa, ove
                  effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, possa
                  comportare il pagamento per rate mensili fino ad un
                  importo corrispondente ad un terzo dello stipendio
                  netto, anziché ad un quinto.
                  
                La norma censurata discriminerebbe, infatti,
                  irragionevolmente i magistrati rispetto agli altri
                  dipendenti pubblici – le cui retribuzioni, a mente
                  degli artt. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 e 3, ottavo
                  comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, sono sequestrabili e
                  pignorabili solo fino a concorrenza di un quinto –
                  perturbando, una volta ancora, con il timore di una
                  così rilevante compressione dei propri emolumenti, il
                  sereno svolgimento delle loro funzioni.
                  
                3.7.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei
                  ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
                  generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità
                  delle questioni per difetto di rilevanza, sulla base
                  di considerazioni analoghe a quelle già svolte in
                  rapporto alle precedenti ordinanze di rimessione. 
                Le questioni sarebbero, in ogni caso, infondate. 
                Con riguardo alle prime tre delle cinque norme
                  censurate, la difesa dell’interveniente ripropone
                  argomenti similari a quelli prospettati nei precedenti
                  atti di intervento. In particolare, con riguardo alle
                  questioni concernenti l’art. 7 della legge n. 117 del
                  1988, ribadisce che il concetto di «travisamento» non
                  sarebbe affatto ambiguo e generico e, soprattutto,
                  esulerebbe dall’àmbito dell’attività valutativa,
                  rappresentandone un grave e ingiustificato sviamento.
                  La circostanza, poi, che l’azione di rivalsa
                  presupponga, a mente della disposizione censurata, il
                  dolo o la negligenza inescusabile del magistrato
                  escluderebbe senz’altro il rischio che questi possa
                  essere chiamato a rispondere civilmente per la mera
                  «non condivisione» dei criteri valutativi e
                  interpretativi da lui applicati. Del tutto infondato
                  sarebbe, altresì, l’assunto del rimettente stando al
                  quale la consapevole scelta della decisione da parte
                  del giudice potrebbe addirittura integrare il «dolo».
                  Quest’ultimo si configurerebbe, infatti, solo nei casi
                  di scelte contra legem perché frutto di interessi o di
                  accordi illeciti, e non perché si tratti di scelte
                  «consapevoli».
                  
                Riguardo, poi, alle questioni che investono l’art. 4,
                  comma 3, della legge n. 117 del 1988, l’Avvocatura
                  generale dello Stato rileva come sia comprensibile e
                  ragionevole che, a tutela del danneggiato, sia
                  prevista la possibilità di agire per il risarcimento
                  quando il grado di giudizio non si sia concluso nel
                  termine di tre anni. Il riconoscimento di tale facoltà
                  – peraltro di rara esplicazione pratica – trova,
                  infatti, giustificazione nella irragionevole durata
                  del grado del procedimento in cui si è verificato il
                  fatto dannoso. La circostanza che penda una causa
                  risarcitoria contro lo Stato non dovrebbe, d’altra
                  parte, in alcun modo intaccare la serenità di giudizio
                  del magistrato che ha operato secondo diligenza.
                  
                Infondate, da ultimo, risulterebbero anche le
                  questioni relative all’esecuzione della rivalsa, per
                  le stesse ragioni già indicate in rapporto alle
                  omologhe questioni sollevate dal Tribunale ordinario
                  di Treviso.
                  
                4.– Con ordinanza del 25 febbraio 2016 (r.o. n. 126
                  del 2016), il Tribunale ordinario di Enna ha sollevato
                  questioni di legittimità costituzionale:
                  
                a) dell’art. 2, comma 3, della legge n. 117 del 1988,
                  come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera c),
                  della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui,
                  secondo il diritto vivente, configurerebbe come «colpa
                  grave» del magistrato, per «violazione manifesta del
                  diritto», l’adozione di un’interpretazione di norme di
                  diritto contrastante con quella adottata dalla Corte
                  costituzionale in una pronuncia interpretativa di
                  rigetto, resa in un diverso processo, per violazione
                  degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, 107,
                  terzo comma, e 134 Cost.; 
                b) dell’art. 2, comma 2, della legge n. 117 del 1988,
                  come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b),
                  della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui,
                  secondo il diritto vivente, non estenderebbe la
                  clausola di esclusione della responsabilità per
                  l’«interpretazione delle norme di diritto» anche
                  all’ipotesi in cui l’interpretazione accolta dal
                  giudice sia in contrasto con quella adottata dalla
                  Corte costituzionale in una pronuncia interpretativa
                  di rigetto, resa in un diverso processo, per
                  violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo
                  comma, 107, terzo comma, e 134 Cost. 
                4.1.– Il giudice a quo premette di essere investito
                  del giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo,
                  emesso per il pagamento della somma di euro 13.679,92
                  a titolo di regresso nell’àmbito di un contratto di
                  fideiussione.
                  
                Il debitore ingiunto aveva dedotto, a fondamento
                  dell’opposizione, l’usurarietà degli interessi
                  applicati dalla banca garantita sulle rate di mutuo
                  rimaste inadempiute, per il cui pagamento era stato
                  escusso il fideiussore ingiungente. Quest’ultimo, nel
                  costituirsi in giudizio, aveva contestato le avverse
                  deduzioni, aveva chiesto di chiamare in causa la banca
                  e, infine, aveva fatto istanza per la concessione
                  della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
                  opposto.
                  
                Con riguardo a tale ultima istanza, il rimettente
                  rileva che l’opposizione – oltre a non apparire di
                  pronta soluzione – non risulta neppure fondata su
                  prova scritta. Alla luce del tenore letterale
                  dell’art. 648, primo comma, cod. proc. civ., ciò
                  dovrebbe portare all’accoglimento della richiesta
                  dell’ingiungente, impedendo una rivalutazione in fase
                  di opposizione della prova documentale da questi
                  offerta in sede monitoria: soluzione che risulterebbe
                  conforme al principio di ragionevole durata del
                  processo, apparendo «superfluo» e illogico sottoporre
                  a due diversi giudici la valutazione delle stesse
                  prove, in un ristretto arco temporale.
                  
                La Corte costituzionale, tuttavia, con una pronuncia
                  interpretativa di rigetto – l’ordinanza n. 295 del
                  1989 – ha offerto una diversa lettura della
                  disposizione, affermando che anche «nel procedimento
                  di opposizione a decreto ingiuntivo, non fondata su
                  prova scritta, la concessione della provvisoria
                  esecuzione […] deve ovviamente essere esercitata –
                  come in ogni ipotesi di misura avente (anche) natura
                  cautelare – attraverso la congiunta valutazione del
                  fumus boni iuris e del periculum in mora». La
                  riconduzione del provvedimento previsto dall’art. 648
                  cod. proc. civ. nell’alveo dei provvedimenti lato
                  sensu cautelari, quindi, legittimerebbe – secondo la
                  Corte – una rivalutazione dell’intero materiale
                  offerto dalla parte creditrice anche di fronte a
                  un’opposizione non fondata su prova scritta. 
                In una simile situazione, verrebbero in rilievo, ai
                  fini della decisione che il giudice a quo è chiamato
                  ad assumere, alcune delle disposizioni della legge n.
                  117 del 1988 – e, in particolare, il suo art. 2, commi
                  2 e 3 – «così come interpretate dal diritto vivente
                  della Corte di cassazione». 
                Secondo il rimettente, le sezioni unite civili della
                  Corte di cassazione avrebbero infatti affermato, con
                  la sentenza 16 dicembre 2013, n. 27986, che le
                  pronunce interpretative di rigetto della Corte
                  costituzionale hanno effetto vincolante nei confronti
                  di tutti i giudici comuni, e non solo del giudice che
                  ha sollevato l’incidente di costituzionalità. Con
                  altra pronuncia (sezione terza civile, 5 novembre
                  2013, n. 24798), la Corte di cassazione avrebbe,
                  altresì, ritenuto che l’adozione di una soluzione
                  interpretativa rifiutata dalla Corte costituzionale in
                  una pronuncia interpretativa di rigetto costituisca,
                  per il giudice, una «grave violazione di legge
                  determinata da negligenza inescusabile», ai sensi
                  dell’originario testo dell’art. 2, comma 3, lettera
                  a), della legge n. 117 del 1988: affermazione riferita
                  proprio a fattispecie nella quale il giudice si era
                  discostato dall’interpretazione adottata dalla citata
                  ordinanza della Corte costituzionale n. 295 del 1989,
                  in punto di presupposti per la concessione della
                  provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 
                Sulla ricordata conclusione non inciderebbero le
                  modifiche normative operate dalla legge n. 18 del
                  2015: la nozione di «manifesta violazione della
                  legge», utilizzata dalla novella, sarebbe infatti
                  sovrapponibile a quella di «grave violazione di
                  legge», da essa sostituita. 
                Di conseguenza, per non incorrere in responsabilità,
                  il giudice a quo dovrebbe – a suo avviso – scartare a
                  priori una delle possibili opzioni interpretative
                  dell’art. 648 cod. proc. civ. (la prima dianzi
                  prospettata). Una motivazione che disattendesse
                  expressis verbis l’interpretazione accolta
                  dall’ordinanza n. 295 del 1989 esporrebbe il
                  rimettente – sempre secondo la sua ricostruzione –
                  addirittura ad una responsabilità diretta nei
                  confronti delle parti, potendosi configurare una
                  ipotesi di dolo.
                  
                Di qui, dunque, la rilevanza delle questioni, anche
                  alla luce dei principi affermati dalla Corte
                  costituzionale nella sentenza n. 18 del 1989 e
                  implicitamente ribaditi – a parere del rimettente –
                  nella sentenza n. 237 del 2013.
                  
                4.2.– In punto di non manifesta infondatezza, il
                  Tribunale di Enna assume che le norme censurate –
                  nella parte in cui, secondo il «diritto vivente»,
                  configurano come ipotesi di «colpa grave» del giudice
                  l’adozione di una interpretazione contrastante con
                  quella adottata dalla Corte costituzionale in una
                  pronuncia interpretativa di rigetto resa in un diverso
                  processo – violerebbero i principi di soggezione del
                  giudice soltanto alla legge e di indipendenza della
                  magistratura, espressi dagli artt. 101, secondo comma,
                  104, primo comma, e 107, terzo comma, Cost. 
                Detti principi, sottraendo il giudice ad ogni vincolo
                  gerarchico, escluderebbero che possa attribuirsi
                  efficacia vincolante ad interpretazioni di
                  disposizioni di legge provenienti da giurisdizioni
                  superiori, compresa la Corte costituzionale.
                  Diversamente opinando, si attribuirebbe alla Corte –
                  in violazione dell’art. 134 Cost. – una «funzione
                  nomofilattica», riconoscendo a tale organo, non solo
                  il potere di dichiarare erga omnes l’incompatibilità
                  della legge con la Costituzione, ma anche il
                  «monopolio interpretativo della compatibilità tra
                  legge e Costituzione». 
                4.3.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del
                  Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
                  dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo
                  l’inammissibilità della questione per difetto di
                  rilevanza.
                  
                Le norme della cui compatibilità costituzionale si
                  dubita verrebbero, infatti, in rilievo solo in linea
                  teorica ed eventuale, qualora il giudice a quo
                  decidesse di disattendere il richiamato orientamento
                  della Corte costituzionale. Peraltro, il Tribunale
                  rimettente non avrebbe neppure indicato le ragioni che
                  dovrebbero indurlo ad una simile opzione.
                  
                Ove pure, poi, il giudice a quo si ritenesse
                  vincolato all’interpretazione della Corte
                  costituzionale riguardo alla natura del giudizio sulla
                  concessione della provvisoria esecuzione del decreto
                  ingiuntivo, potrebbe pur sempre sollevare questione di
                  legittimità costituzionale dell’art. 648 cod. proc.
                  civ. Questa soltanto sarebbe, in effetti, la norma
                  rilevante nel giudizio a quo, e non già le
                  disposizioni sulla responsabilità civile dei
                  magistrati. Nella stessa sentenza delle sezioni unite
                  civili della Corte di cassazione citata dal rimettente
                  si afferma specificamente, del resto, che il vincolo
                  che deriva, sia per il giudice a quo che per tutti i
                  giudici comuni, dalle pronunce interpretative di
                  rigetto è solo negativo, consistendo nell’imperativo
                  di non applicare la “norma” ritenuta non conforme al
                  parametro scrutinato dalla Corte costituzionale. Non è
                  preclusa, invece, la possibilità di seguire “terze
                  interpretazioni” ritenute compatibili con la
                  Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in
                  diversi gradi dello stesso processo a quo o in diversi
                  processi, la questione di legittimità costituzionale
                  della medesima disposizione sulla base
                  dell’interpretazione rifiutata dalla Corte
                  costituzionale.
                  
                Non pertinente risulterebbe, altresì, il richiamo del
                  giudice a quo alla sentenza della Corte di cassazione
                  n. 24798 del 2013, concernente una fattispecie nella
                  quale il giudice aveva negato l’esistenza del fumus
                  boni iuris, concedendo, ciò nondimeno, la provvisoria
                  esecuzione del decreto opposto. 
                Nel merito, la questione sarebbe, ad ogni modo,
                  infondata. La clausola di salvaguardia, in base alla
                  quale «non può dar luogo a responsabilità l’attività
                  di interpretazione di norme di diritto né quella di
                  valutazione del fatto e delle prove», sarebbe rimasta
                  inalterata nell’impianto della legge n. 117 del 1988
                  anche dopo le modifiche di cui alla legge n. 18 del
                  2015, «salva la sua erosione derivante anche dagli
                  interventi della Corte di Giustizia dell’Unione
                  Europea». In ogni caso, tale clausola cesserebbe di
                  operare nei casi di «manifesto ed ingiustificato
                  esercizio non corretto dell’attività di
                  interpretazione delle norme», quale quello del giudice
                  che si discostasse immotivatamente dal diritto vivente
                  e dall’unica opzione ermeneutica suggerita dalla Corte
                  costituzionale come legittima, senza sollevare un
                  nuovo incidente di costituzionalità. 
                5.– Con ordinanza del 10 maggio 2016 (r.o. n. 130 del
                  2016), il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato
                  questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3,
                  comma 2, della legge n. 18 del 2015, che ha abrogato
                  l’art. 5 della legge n. 117 del 1988, per contrasto
                  con gli artt. 3, 25, 101, 104 e 111 Cost. 
                5.1.– Il Tribunale premette di essere investito della
                  causa civile per risarcimento del danno promossa nei
                  confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
                  con ricorso depositato il 2 aprile 2015, da una
                  persona che si assume danneggiata dall’operato di
                  alcuni giudici del Tribunale di Firenze e della Corte
                  d’appello di Firenze. Il ricorrente si era lamentato
                  del fatto che il Tribunale fiorentino, con sentenza
                  poi confermata dalla Corte d’appello, avesse
                  dichiarato il fallimento di una società in accomandita
                  semplice e del ricorrente stesso, quale socio
                  illimitatamente responsabile, senza che gli fosse
                  stato dato valido avviso dell’udienza a seguito della
                  quale il fallimento era stato pronunciato. Il ricorso
                  per cassazione dell’interessato era stato accolto con
                  sentenza del maggio 2013, che aveva annullato la
                  sentenza di fallimento rimettendo gli atti al giudice
                  di primo grado. Nel 2011, peraltro – e, dunque, prima
                  ancora della pronuncia della Corte di cassazione – il
                  fallimento era stato chiuso per mancanza di attivo.
                  
                L’Avvocatura dello Stato, nel giudizio a quo, aveva
                  contestato la pretesa del ricorrente, eccependo
                  l’inammissibilità della domanda sotto un duplice
                  profilo: da un lato, per tardività, in quanto,
                  trattandosi di fallimento chiuso nel 2011, il ricorso
                  sarebbe stato depositato oltre il termine previsto a
                  pena di decadenza dalla legge n. 117 del 1988;
                  dall’altro, per mancato esperimento di tutti i mezzi
                  di impugnazione, non avendo il ricorrente riassunto il
                  giudizio dopo l’annullamento con rinvio della
                  decisione della Corte d’appello. Nel merito, la difesa
                  dello Stato aveva negato la sussistenza dei vizi
                  procedurali denunciati dal ricorrente.
                  
                Il giudice istruttore – sul presupposto che
                  l’abolizione del filtro di ammissibilità, disposta
                  dall’art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015,
                  dovesse ritenersi inoperante in rapporto alle domande
                  risarcitorie proposte dopo l’entrata in vigore della
                  novella, ma per illeciti anteriori ad essa (quale
                  quella in esame) – aveva rimesso le parti davanti al
                  collegio per la deliberazione preliminare di
                  ammissibilità ai sensi del previgente art. 5 della
                  legge n. 117 del 1988.
                  
                Il collegio rimettente ritiene, tuttavia, di dover
                  aderire alle opposte indicazioni della giurisprudenza
                  di legittimità, secondo le quali la soppressione del
                  filtro opera anche rispetto alle domande relative agli
                  illeciti pregressi: circostanza che gli imporrebbe di
                  restituire la causa al giudice istruttore per la
                  prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. Di
                  qui, dunque, la rilevanza delle questioni di
                  legittimità costituzionale della citata norma
                  abrogatrice.
                  
                5.2.– Ciò premesso, il rimettente denuncia, in primo
                  luogo, la violazione dell’art. 111 Cost., assumendo
                  che il filtro di ammissibilità costituisca strumento
                  imprescindibile per l’attuazione del «giusto processo»
                  sia nell’àmbito del giudizio risarcitorio promosso dal
                  danneggiato contro lo Stato, sia nell’àmbito del
                  giudizio in cui si è verificato il fatto che si assume
                  dannoso.
                  
                Sul primo versante, il filtro risulterebbe essenziale
                  al fine di assicurare la ragionevole durata del
                  giudizio risarcitorio. In virtù di esso, il collegio
                  era chiamato a valutare in limine litis
                  l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza della
                  domanda, nel comune interesse del soggetto che si
                  pretendeva danneggiato e dello Stato, dichiarando
                  immediatamente l’eventuale inammissibilità con
                  decreto, la cui procedura di impugnazione era «snella
                  e compressa» e, soprattutto, «alleggerita della
                  valutazione del merito». A seguito dell’abolizione del
                  filtro, i tempi per pervenire ad una pronuncia
                  sull’ammissibilità sono invece quelli del processo
                  ordinario, di «lunghezza eccessiva ed irragionevole»,
                  senza considerare, poi, i maggiori tempi
                  dell’impugnazione, «appesantita dalla commistione tra
                  profili di ammissibilità e profili di merito». 
                Tali effetti negativi della riforma sarebbero bene
                  apprezzabili nel caso sottoposto all’esame del
                  rimettente, nel quale potrebbero rivelarsi fondate
                  alcune delle eccezioni di inammissibilità formulate
                  dalla difesa del Presidente del Consiglio dei
                  ministri, con la conseguenza che la pronuncia
                  immediata su di esse consentirebbe uno svolgimento
                  della causa «adeguato ai principi di effettività e
                  celerità della tutela».
                  
                L’intervento considerato si porrebbe, d’altra parte,
                  in frizione con la recente introduzione, da parte del
                  legislatore, di «pronunce semplificate di
                  inammissibilità» in rapporto alle impugnazioni
                  ordinarie, quali quelle previste dagli artt. 360-bis e
                  375, primo comma, numeri 1) e 5), cod. proc. civ.,
                  riguardo al ricorso per cassazione, e dagli artt.
                  348-bis e 348-ter cod. proc. civ., in relazione
                  all’appello. Per questo verso, la soppressione del
                  filtro di ammissibilità disposta dalla legge n. 18 del
                  2015 si porrebbe in contrasto anche con i principi di
                  ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3 Cost.), posto
                  che il giudizio sulla responsabilità civile del
                  giudice assumerebbe assai spesso il carattere di un
                  “processo sul processo”, presentando, perciò, evidenti
                  «comunanze logiche» con le impugnazioni. 
                L’abolizione del filtro pregiudicherebbe, peraltro,
                  l’attuazione del giusto processo anche nel giudizio
                  nel quale si assume essersi verificato il fatto
                  dannoso. Le peculiarità dell’attività giurisdizionale
                  – in particolare, la circostanza che ogni processo
                  comporti un pregiudizio per almeno una delle parti – e
                  la difficoltà che la parte soccombente incontrerebbe
                  nel comprendere quando vi sia stato realmente un
                  cattivo esercizio della giurisdizione
                  incentiverebbero, infatti, la proposizione di azioni
                  di responsabilità anche inammissibili o palesemente
                  infondate. Un meccanismo di filtro che blocchi sul
                  nascere iniziative di tal fatta assumerebbe, quindi,
                  una essenziale funzione di tutela della serenità di
                  giudizio del magistrato.
                  
                Per converso, l’assenza del filtro genererebbe il
                  rischio della cosiddetta «giurisprudenza “difensiva”»,
                  ossia che il giudice si curi – già nel processo “a
                  monte” – del proprio interesse e della propria difesa,
                  abdicando alla propria posizione di terzietà ed
                  imparzialità. Tale atteggiamento potrebbe manifestarsi
                  in varie forme, dal semplice ricorso a motivazioni
                  ridondanti e poco aderenti al caso concreto, sino al
                  vero e proprio “snaturamento” del contenuto delle
                  decisioni, secondo quale fra le parti possa più
                  facilmente proporre un’azione di responsabilità: e ciò
                  specie in presenza di parti «agguerrite o già
                  larvatamente minacciose».
                  
                L’abolizione del meccanismo in questione – impedendo
                  l’immediata declaratoria di inammissibilità della
                  domanda per mancato esaurimento dei mezzi di
                  impugnazione – favorirebbe, altresì, la contemporanea
                  pendenza del giudizio di responsabilità intentato nei
                  confronti dello Stato e di quello che vi ha dato
                  origine, con conseguente lesione anche del principio
                  del contraddittorio. Sarebbe, infatti, ben difficile
                  che la controparte di un soggetto che ha proposto
                  azione di responsabilità civile «possa essere certa di
                  non avere un trattamento diverso da parte di un
                  giudice “coinvolto”». 
                Risulterebbero violati anche i principi di soggezione
                  del giudice solo alla legge (art. 101 Cost.) e di
                  autonomia e indipendenza della magistratura (art. 104
                  Cost.). La giurisprudenza costituzionale, infatti,
                  avrebbe posto in evidenza a più riprese come la
                  presenza di un filtro, che ponga il giudice al riparo
                  da domande temerarie o intimidatorie, debba ritenersi
                  indispensabile per la salvaguardia di detti valori
                  (sono citate le sentenze n. 468 del 1990, n. 18 del
                  2015 e n. 2 del 1968).
                  
                Da ultimo, il giudice a quo ravvisa la violazione del
                  principio del giudice naturale precostituito per legge
                  (art. 25 Cost.).
                  
                Secondo il rimettente, sarebbe condivisibile
                  l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in
                  base al quale la proposizione di un’azione di
                  responsabilità, ai sensi della legge n. 117 del 1988,
                  quando è ancora pendente il primo giudizio non
                  comporta automaticamente un obbligo di astensione per
                  il giudice di quest’ultimo, né consente alle parti di
                  ricusarlo. In mancanza del filtro, tuttavia, il
                  magistrato sarebbe incentivato ad esercitare la
                  facoltà di intervento nel giudizio risarcitorio, non
                  essendo più nettamente distinto l’esame dei profili di
                  ammissibilità della domanda da quello del merito:
                  opzione che, rendendolo parte di quel giudizio,
                  farebbe scattare l’obbligo di astensione nel processo
                  originario ai sensi dell’art. 51, primo comma, numero
                  3), cod. proc. civ. Anche laddove non sussista tale
                  obbligo, il giudice potrebbe ravvisare, comunque sia,
                  gravi ragioni di convenienza per un’astensione
                  facoltativa, «che difficilmente gli verrebbe negata».
                  
                La proposizione dell’azione di responsabilità
                  potrebbe, pertanto, costituire uno strumento per
                  distogliere la causa dal suo giudice naturale, specie
                  nei casi in cui il magistrato assegnatario della
                  stessa abbia assunto decisioni interinali che facciano
                  presagire la soccombenza di una delle parti. 
                5.3.– Intervenuto a ministero dell’Avvocatura
                  generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
                  ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni
                  per difetto di rilevanza.
                  
                Il collegio rimettente non avrebbe, infatti,
                  considerato che, essendo stato investito della
                  decisione dal giudice istruttore a norma dell’art. 189
                  cod. proc. civ., avrebbe potuto, comunque sia,
                  definire nel merito la controversia, a prescindere dal
                  previo esame della domanda in sede di filtro. Nella
                  stessa ordinanza di rimessione si rileva, d’altro
                  canto, che alcune delle eccezioni di inammissibilità
                  prospettate dalla parte convenuta potrebbero rivelarsi
                  fondate. Di conseguenza, il collegio avrebbe dovuto
                  darsi carico di verificare se la causa potesse essere
                  decisa, esaminando le questioni preliminari pur di
                  fronte all’erronea rimessione della causa da parte del
                  giudice istruttore sulla base della disciplina
                  previgente.
                  
                Nel merito, le questioni sarebbero, ad ogni modo,
                  infondate. 
                Quanto al dedotto contrasto con l’art. 111 Cost., la
                  difesa dell’interveniente rileva che, pur essendo
                  ovvio che un rito accelerato è più breve di un rito
                  ordinario, nondimeno anche l’ordinario giudizio di
                  cognizione si presta ad essere definito in tempi brevi
                  in base alle scansioni processuali delineate dalla
                  normativa vigente, sulle quali possono incidere
                  negativamente solo mere circostanze di fatto,
                  irrilevanti ai fini del giudizio di costituzionalità,
                  quali l’organizzazione degli uffici giudiziari o la
                  limitatezza delle risorse disponibili. 
                Né l’eliminazione del filtro potrebbe ritenersi
                  contraddittoria rispetto all’avvenuta introduzione di
                  meccanismi di valutazione preliminare
                  dell’ammissibilità e della non manifesta infondatezza
                  con riguardo al giudizio di appello e al giudizio di
                  cassazione. Tali ultimi meccanismi attengono, infatti,
                  alle impugnazioni, mentre il filtro previsto dall’art.
                  5 della legge n. 117 del 1988 condizionava l’accesso
                  al giudizio di primo grado.
                  
                Seguendo il ragionamento del rimettente, poi, si
                  dovrebbe ritenere che l’applicazione del rito
                  ordinario a qualsiasi tipo di controversia determini
                  una violazione del principio di ragionevole durata del
                  processo.
                  
                Privo di pregio sarebbe, altresì, l’assunto del
                  giudice a quo, secondo il quale l’eliminazione del
                  filtro di ammissibilità creerebbe il pericolo di un
                  atteggiamento “difensivo” del magistrato, il quale
                  sarebbe indotto ad adottare la soluzione per lui meno
                  “rischiosa” a detrimento della giustizia sostanziale.
                  L’alta professionalità che caratterizza la funzione
                  giurisdizionale dovrebbe essere, infatti, idonea a
                  scongiurare un simile pericolo; d’altra parte, la
                  decisione meno “rischiosa” per il giudice è quella
                  presa secondo legge e sulla base del prudente
                  apprezzamento dei fatti e delle prove, non quella che
                  pregiudichi la parte più «agguerrita» o «larvatamente
                  minacciosa».
                  
                Il rimettente non valorizzerebbe, poi, adeguatamente
                  la duplice circostanza che l’azione risarcitoria ha
                  come unico legittimato passivo lo Stato e che la
                  proposizione di cause pretestuose o preordinate ad
                  incidere sulla serenità del giudicante è già
                  scoraggiata dalla responsabilità aggravata del
                  soccombente temerario prevista dall’art. 96 cod. proc.
                  civ.
                  
                Quanto alla censura di violazione dei principi di
                  autonomia e indipendenza della magistratura,
                  l’Avvocatura generale dello Stato, dopo aver ribadito
                  alcune delle considerazioni svolte su questioni
                  consimili nei precedenti atti di intervento, pone in
                  risalto come il principio che si ricava dalla
                  giurisprudenza costituzionale evocata dal giudice a
                  quo sia solo quello della necessità di prevedere
                  adeguate garanzie e limiti nella disciplina della
                  responsabilità civile dei magistrati, correlate alla
                  peculiarità delle funzioni giudiziarie e alla natura
                  dei relativi provvedimenti, non anche quello
                  dell’imprescindibilità di una fase di valutazione
                  preliminare dell’ammissibilità della domanda
                  risarcitoria indiretta (contro lo Stato).
                  
                Dette garanzie e limiti non mancherebbero
                  nell’attuale assetto normativo, caratterizzato dalla
                  previsione della sola legittimazione passiva dello
                  Stato nell’azione risarcitoria, con esclusione
                  dell’azione diretta verso il magistrato; dalla
                  previsione di un termine di decadenza (ora triennale)
                  per la proposizione dell’azione, inferiore a quello
                  quinquennale valevole per tutti gli altri dipendenti
                  pubblici, e di uno ancora più breve (biennale) per
                  l’azione di rivalsa; dall’onere, per il danneggiato,
                  di esperire preventivamente tutti i rimedi impugnatori
                  avverso il provvedimento che si assume dannoso; dalla
                  previsione di rigidi presupposti sostanziali che
                  delimitano l’àmbito della colpa grave e di un tetto
                  massimo (pari alla metà dello stipendio annuo) alla
                  eventuale condanna del magistrato in sede di rivalsa.
                  
                La questione riferita all’art. 25 Cost. sarebbe,
                  infine, inammissibile per difetto di rilevanza,
                  essendo argomentata con il riferimento all’astratta
                  possibilità che il magistrato sia indotto a spiegare
                  intervento volontario nella causa risarcitoria con
                  maggiore frequenza che non in passato: evenienza che
                  non risulta, tuttavia, essersi concretamente
                  verificata nel giudizio a quo. Lo stesso rimettente,
                  d’altra parte, condivide la tesi secondo cui la
                  proposizione dell’azione di responsabilità non
                  comporta alcun obbligo di astensione del magistrato e,
                  correlativamente, non ne consente la ricusazione.
                  
                La questione risulterebbe, comunque sia, infondata
                  nel merito, posto che, in nessun caso, l’esercizio
                  dell’azione risarcitoria potrebbe costituire strumento
                  per sottrarre la causa al giudice naturale. Seguendo
                  il ragionamento del rimettente, d’altronde, anche
                  nella vigenza del filtro una situazione come quella
                  ipotizzata (intervento del magistrato e richiesta di
                  astensione) si sarebbe potuta parimente verificare.
                  
                 
                Considerato in diritto 
                1.– Questa Corte è chiamata a pronunciarsi su un
                  articolato complesso di questioni di legittimità
                  costituzionale, dianzi analiticamente descritte, tutte
                  attinenti alla disciplina della responsabilità civile
                  dei magistrati, quale risultante a seguito delle
                  modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2015, n.
                  18 (Disciplina della responsabilità civile dei
                  magistrati) alle previgenti disposizioni della legge
                  13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
                  cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e
                  responsabilità civile dei magistrati). 
                2.– In ragione della rilevata comunanza di oggetto e
                  dei profili problematici coinvolti, le questioni vanno
                  riunite per essere decise con unica sentenza.
                  
                3.– Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione
                  con cui l’Avvocatura generale dello Stato ha
                  contestato l’ammissibilità, per difetto di rilevanza,
                  di tutte le questioni sollevate con le ordinanze dei
                  Tribunali ordinari di Verona (r.o. n. 198 del 2015),
                  di Treviso (r.o. n. 218 del 2015), di Catania (r.o. n.
                  113 del 2016) e di Enna (r.o. n. 126 del 2016).
                  
                Nei vari atti di intervento, la difesa del Presidente
                  del Consiglio dei ministri, con argomentazioni
                  similari, ove non anche identiche, pone in evidenza
                  che i giudici rimettenti non sono chiamati a fare
                  diretta applicazione delle disposizioni della cui
                  costituzionalità dubitano, sicché la rilevanza di
                  esse, nei rispettivi giudizi a quibus, è affermata
                  «solo in linea teorica ed eventuale». Le disposizioni
                  impugnate – secondo l’Avvocatura − potrebbero venire
                  in rilievo esclusivamente nell’ipotesi «in cui il
                  giudicante adottasse un provvedimento errato con dolo
                  o colpa grave» e, dunque, nel caso di una «patologia
                  conclamata del futuro provvedimento». Ma, in tale
                  ipotesi, esso sarebbe rimediabile dallo stesso giudice
                  che lo ha emesso ovvero dal giudice cui sarebbe
                  devoluta l’impugnazione, considerata la natura
                  dell’azione di responsabilità, la quale presuppone che
                  il rimedio previsto sia stato esperito. In
                  conseguenza, risulterebbe del tutto insussistente la
                  dedotta incidenza sulla serenità del giudicante, come
                  invece ipotizzato dai giudici a quibus. 
                In ogni caso – risultando imprescindibile presupposto
                  dell’azione risarcitoria l’irrevocabilità del
                  provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 117
                  del 1988 − i dedotti profili di disarmonia
                  costituzionale potrebbero venire in rilievo solo dopo
                  l’eventuale esaurimento dei gradi dei rispettivi
                  giudizi incidentali, con la «definitività del
                  provvedimento giudiziario», che, invece, neppure
                  risulta adottato nei giudizi in questione. La
                  rilevanza delle questioni affermata dai giudici
                  rimettenti risulterebbe, pertanto, pressoché virtuale,
                  in quanto ancorata solo al mero «pericolo di una
                  valutazione errata delle risultanze di causa»: non
                  sussisterebbe, infatti, alcuna correlazione «tra la
                  regola da applicare e la soluzione della questione
                  controversa», fino al punto che, in alcune delle
                  ordinanze di rimessione, la «pericolosità decisionale»
                  sarebbe, addirittura, semplicemente postulata,
                  trattandosi piuttosto di semplici problemi decisori,
                  risolvibili in base ad elementari ed ordinarie regole
                  di diritto e sulla base del prudente apprezzamento del
                  giudice. 
                L’Avvocatura dello Stato ha ulteriormente osservato
                  che, nelle questioni di costituzionalità prospettate,
                  la sussistenza della rilevanza sarebbe stata dedotta
                  dall’asserito perturbamento del giudice conseguente ad
                  un’ipotetica azione di rivalsa intentabile, nei suoi
                  confronti, dallo Stato: azione a sua volta meramente
                  eventuale ed effetto di altra azione di risarcimento
                  danni esperita nei confronti di quest’ultimo, per la
                  responsabilità derivante dal provvedimento
                  giudiziario, frutto dell’«errore commesso dal
                  magistrato». Per effetto di tale catena ipotetica, la
                  rilevanza delle questioni di costituzionalità
                  sollevate risulterebbe, tuttavia, giustificata solo
                  dalla stessa «pericolosità […] della funzione
                  giurisdizionale», ritenuta, sempre e comunque sia,
                  incidente sulla serenità di giudizio e, quindi, sullo
                  status del magistrato. 
                Il presupposto della rilevanza, in conclusione,
                  riposerebbe solo su postulati ed «ipotetici
                  condizionamenti psicologici»: con la paradossale
                  conseguenza che qualsivoglia modifica della legge n.
                  117 del 1988 risulterebbe rilevante in tutte le
                  controversie di ogni tipo (civili, penali e
                  amministrative), «con effetti distorsivi sul
                  funzionamento dell’intero sistema giudiziario, in
                  contrasto, peraltro, con i principi costituzionali e
                  del diritto dell’U.E. sull’effettività della tutela
                  giurisdizionale».
                  
                3.1.– L’eccezione d’inammissibilità è fondata, per i
                  motivi che seguono. 
                  
                3.2.– Nelle quattro ordinanze di rimessione, i
                  giudici a quibus – di là dalla complessità o
                  difficoltà decisoria specifica dei singoli giudizi in
                  corso, di cui non è necessario dar conto in questa
                  sede − affermano che le sollevate questioni di
                  costituzionalità, pur concernenti alcune delle norme
                  introdotte dalla legge n. 18 del 2015, risultano
                  direttamente rilevanti nei rispettivi giudizi
                  incidentali in quanto tale disciplina normativa
                  sarebbe «concretamente ed immediatamente produttiva di
                  una responsabilità potenziale» di essi giudicanti,
                  «potendo dar luogo ad un giudizio di responsabilità»
                  (così, testualmente, l’ordinanza del Tribunale
                  ordinario di Verona, iscritta al r.o. n. 198 del
                  2015); ovvero in quanto essa va «ad incidere, in
                  generale, sulla libertà del giudice di valutare i
                  fatti e le prove secondo la legge e, quindi, anche
                  sulla valutazione che il Giudice è chiamato ad operare
                  nel presente processo» (in tal senso si esprime
                  l’ordinanza del Tribunale ordinario di Treviso,
                  iscritta al r.o. n. 218 del 2015); ovvero, ancora, che
                  non è da escludersi che ogni decisione adottabile
                  «possa essere contestata per ritenuto travisamento del
                  fatto e delle prove», integrando dunque un’ipotesi di
                  colpa grave ai sensi della normativa, come oggi
                  modificata, sulla responsabilità civile dei magistrati
                  (in tal senso opina, ad esempio, l’ordinanza del
                  Tribunale ordinario di Catania, iscritta al r.o. n.
                  113 del 2016).
                  
                Tali affermazioni – che pure delineano la semplice e
                  sola “potenzialità” dell’evenienza di una
                  responsabilità civile dello Stato (e della successiva,
                  eventuale, azione di rivalsa nei confronti del
                  magistrato) connessa ai provvedimenti adottati nel
                  giudizio a quo – assurgono a discorso giustificativo
                  della rilevanza delle plurime questioni di legittimità
                  costituzionale a mezzo del richiamo, comune a tutte le
                  predette ordinanze di rimessione e su cui esse
                  lungamente insistono, alle statuizioni della sentenza
                  n. 18 del 1989. 
                Rammentano invero i rimettenti che, in tale
                  pronuncia, questa Corte – chiamata a scrutinare alcune
                  questioni di legittimità costituzionale sollevate in
                  relazione alla disciplina della responsabilità civile
                  dei magistrati di cui alla legge n. 117 del 1988 ed a
                  fronte della eccezione di inammissibilità delle stesse
                  per difetto di rilevanza, anche allora avanzata
                  dall’Avvocatura generale dello Stato − ebbe a statuire
                  l’infondatezza di detta eccezione.
                  
                Si osservò, in proposito, che, effettivamente, l’art.
                  23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
                  costituzione e sul funzionamento della Corte
                  costituzionale), stabilendo che la questione di
                  costituzionalità proposta debba essere tale che «il
                  giudizio non possa essere definito indipendentemente
                  dalla risoluzione» di essa, «implica, di regola, che
                  la rilevanza sia strettamente correlata
                  all’applicabilità della norma impugnata nel giudizio a
                  quo». Tuttavia, si affermò che «debbono ritenersi
                  influenti sul giudizio anche le norme che, pur non
                  essendo direttamente applicabili al giudizio a quo,
                  attengono allo status del giudice, alla sua
                  composizione nonché, in generale, alle garanzie ed ai
                  doveri che riguardano il suo operare», e che pertanto
                  la «eventuale incostituzionalità di tali norme è
                  destinata a influire su ciascun processo pendente
                  davanti al giudice del quale regolano lo status, la
                  composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la
                  “protezione” dell’esercizio della funzione, nella
                  quale i doveri si accompagnano ai diritti».
                  
                Tali affermazioni, secondo i giudici a quibus,
                  risulterebbero ulteriormente corroborate, ai fini
                  della rilevanza delle odierne questioni di legittimità
                  costituzionale, dalla circostanza che la nuova
                  disciplina sulla responsabilità civile, risultante
                  dalle modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015,
                  ha ampliato le ipotesi che possono dar luogo a
                  responsabilità dello Stato e del magistrato,
                  introducendo, tra l’altro, quelle del «travisamento
                  del fatto o delle prove». Pertanto, quantomeno le
                  relative disposizioni modificate in tal senso (vale a
                  dire gli artt. 2, comma 3, e 7, comma 1, della legge
                  n. 117 del 1988) inciderebbero immediatamente su tutti
                  i giudizi in corso.
                  
                I soli Tribunali ordinari di Verona ed Enna, inoltre,
                  affermano che le statuizioni della sentenza n. 18 del
                  1989 sarebbero state implicitamente richiamate, da
                  questa Corte, nella sentenza n. 237 del 2013.
                  
                3.3.– Movendo dall’esame di tale ultimo argomento, si
                  deve rilevare che il convincimento dei due rimettenti
                  è erroneo.
                  
                Nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 237 del
                  2013, infatti, questa Corte era stata chiamata a
                  pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di norme
                  che avevano disposto la soppressione di diversi uffici
                  giudiziari: oggetto del giudizio di costituzionalità
                  era, dunque, la potestà di ius dicere dei giudici
                  rimettenti, direttamente e immediatamente dipendente
                  dalle norme censurate. Nessun dubbio poteva
                  sussistere, pertanto, sulla rilevanza – secondo
                  l’ordinaria regola posta dall’art. 23 della legge n.
                  87 del 1953 – delle sollevate questioni di legittimità
                  costituzionale, «ben potendo, in limine litis, ogni
                  giudice investire questa Corte della verifica di
                  conformità a Costituzione delle disposizioni
                  legislative che affermino, ovvero escludano, la sua
                  legittimazione a trattare un determinato procedimento»
                  (ordinanza n. 258 del 2016), rientrando detta facoltà
                  nel suo «potere-dovere di verificare la regolare
                  costituzione dell’organo giudicante, anche in rapporto
                  alla legittimità costituzionale delle norme che la
                  disciplinano» (sentenza n. 71 del 1975). 
                3.4.– Quanto, poi, al richiamo operato da tutti i
                  giudici rimettenti alla sentenza n. 18 del 1989, in
                  funzione di giustificazione della rilevanza delle
                  odierne questioni di legittimità costituzionale, esso
                  non risulta pertinente.
                  
                È qui doveroso sottolineare il ben diverso àmbito
                  dell’incidente di costituzionalità nel quale vennero a
                  collocarsi le richiamate affermazioni di questa Corte.
                  In quella circostanza, infatti, il nucleo principale
                  delle varie questioni sollevate dai diversi giudici
                  (ordinari, amministrativi e tributari), che dubitavano
                  della legittimità costituzionale della prima legge
                  sulla responsabilità civile dei magistrati, fece leva
                  – per dedurre la rilevanza delle questioni stesse –
                  sul fatto che nei diversi giudizi veniva in discorso
                  l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 16
                  della legge n. 117 del 1988 (poi dichiarata
                  parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 18
                  del 1989), la quale introduceva – nel processo civile
                  (art. 131 del codice di procedura civile) ed in quello
                  penale (art. 148 del codice di procedura penale) – il
                  verbale relativo alla opinione dissenziente per i
                  provvedimenti collegiali, per i conseguenti riverberi
                  che la stessa disciplina presentava proprio sul piano
                  della responsabilità civile.
                  
                Veniva in rilievo inoltre – e in relazione a ciò
                  questa Corte affermò quanto oggi è richiamato − la
                  stessa struttura e composizione dell’organo
                  giudicante, assumendosi, da una delle ordinanze di
                  rimessione, che il “concorso decisorio”, all’interno
                  dell’organo collegiale civile, non potesse essere
                  egualmente distribuito tra il relatore e gli altri
                  componenti del collegio, poiché era da escludere che
                  questi ultimi fossero «tenuti ad esaminare gli atti di
                  causa, a ciò ostando l’immensa mole di lavoro gravante
                  sui tribunali» e che, conseguentemente, a tale diversa
                  collocazione “funzionale” interna avrebbe dovuto
                  corrispondere anche una diversa graduazione di
                  responsabilità. Prospettiva che indusse questa Corte a
                  ribadire, al contrario, e proprio in ordine alla
                  struttura e funzione dell’organo, che «la decisione
                  emessa dall’organo giudiziario collegiale è un atto
                  unitario, alla formazione del quale concorrono i
                  singoli membri del collegio in base allo stesso titolo
                  ed agli stessi doveri» (sentenza n. 18 del 1989).
                  
                Altra ordinanza di rimessione, poi, era stata
                  adottata dalla sezione specializzata per le
                  tossicodipendenze, a componente mista, in relazione
                  alla quale si prospettava questione di legittimità
                  costituzionale in ordine alla responsabilità dei laici
                  componenti il collegio. 
                Infine, per le questioni sollevate da una commissione
                  tributaria, si osservava, nella ordinanza di
                  rimessione, che esse attenevano «alla costituzione del
                  giudice», con la conseguenza che la rilevanza
                  sussisteva in quanto, «ove le norme impugnate fossero
                  illegittime, la decisione della Commissione tributaria
                  sarebbe nulla», anche in questo caso evocando (come
                  pure nella questione sollevata da un pretore onorario)
                  il tema della partecipazione dei laici alla giustizia.
                  
                Nello scrutinio allora operato da questa Corte in
                  punto di ammissibilità delle questioni di legittimità
                  costituzionale, pertanto, ben si spiega la motivazione
                  adottata (poi meramente richiamata soltanto
                  dall’immediatamente successiva sentenza n. 243 del
                  1989). Essa, appunto, si fondava – coerentemente con
                  il rilievo delle norme processuali allora coinvolte
                  nei diversi giudizi a quibus – sui profili che
                  concernevano lo «status di giudice», la «sua
                  composizione, nonché, in generale, [le] garanzie e [i]
                  doveri che riguardano il suo operare»: aspetti,
                  questi, ontologicamente rilevanti nell’àmbito dei
                  relativi procedimenti – ordinari, speciali,
                  amministrativi o tributari – dai quali le questioni
                  provenivano. Come dire che le quaestiones sulla
                  responsabilità civile dei magistrati erano allora
                  rilevanti in quanto direttamente collegate con profili
                  attinenti alla struttura dell’organo e ad ipotizzate
                  “distinzioni” funzionali interne ad esso: dunque, alla
                  sua stessa composizione.
                  
                3.5.– Si trattava di un quadro profondamente diverso
                  da quello che viene oggi in attenzione e che, in sé,
                  vale a tracciare un netto distinguo tra dette
                  statuizioni – pertinenti a quello specifico quadro di
                  riferimento – e le altre che questa Corte è chiamata
                  ad adottare circa la rilevanza delle questioni ora in
                  esame. 
                Nell’àmbito delle odierne questioni, infatti, ciò che
                  questa Corte è tenuta a verificare è la necessaria
                  relazione di “dipendenza funzionale” tra giudizio a
                  quo e tema agitato attraverso la questione di
                  legittimità costituzionale: relazione che, secondo la
                  costante giurisprudenza di questa Corte, deve assumere
                  i connotati della pregiudizialità, la quale comporta
                  l’impossibilità di definire il procedimento
                  pregiudicato in assenza della delibazione della
                  quaestio pregiudicante.
                  
                Ebbene, alla luce di tali preliminari rilievi e
                  tenuto conto di quanto gli stessi giudici rimettenti
                  hanno posto in luce al fine di asseverare la
                  sussistenza della rilevanza, se ne deve desumere che
                  le questioni sono state dai rimettenti delibate a
                  prescindere da qualsiasi considerazione circa una loro
                  diretta incidenza sullo statuto di autonomia e di
                  indipendenza dei magistrati, tale da condizionare
                  strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere, ma
                  facendo esclusivo riferimento alle sue modalità di
                  esercizio. Né rileva che tali modalità possano
                  costituire elementi variamente perturbatori della
                  condizione psicologica di questo o quel magistrato,
                  secondo i principi, del resto, costantemente ribaditi
                  – sia prima sia dopo la sentenza n. 18 del 1989 –
                  dalla giurisprudenza di questa Corte. 
                Si è escluso, infatti, che potesse strutturare il
                  nesso di pregiudizialità, richiesto ai fini di rendere
                  rilevante la questione, il mero richiamo del giudice a
                  quo al turbamento psicologico e della propria serenità
                  di giudizio prodotto dall’applicazione dei «ferri di
                  sicurezza» nelle operazioni di traduzione degli
                  imputati detenuti, «non potendosi ovviamente
                  qualificare per tale una soggettiva situazione
                  psicologica come quella allegata dal giudicante che,
                  oltre tutto, deriva da norme assolutamente estranee
                  all’oggetto del processo principale» (sentenza n. 147
                  del 1974). 
                Allo stesso modo, si è pure escluso che potessero
                  considerarsi rilevanti, in un qualsiasi giudizio di
                  competenza della Corte dei conti, questioni volte a
                  denunciare l’asserita menomazione della serenità e
                  autonomia di giudizio dei magistrati di detta Corte
                  derivante dal carattere, in assunto, «troppo latamente
                  discrezionale» dei poteri riconosciuti al Presidente
                  della Corte stessa in materia di assegnazione di
                  funzioni e promozioni: le doglianze attenevano,
                  infatti, a disposizioni che non dovevano essere
                  applicate dal giudice rimettente, riflettendo
                  «violazioni solo potenziali ma non attuali delle
                  garanzie costituzionali» (sentenza n. 19 del 1978).
                  
                Nessun seguito hanno avuto, altresì, più di recente,
                  le questioni intese a censurare, nell’àmbito di
                  ordinari giudizi, la previsione di compensi dei
                  giudici di pace e dei componenti delle commissioni
                  tributarie collegati ad ogni singolo processo
                  definito: sistema che si asseriva idoneo a
                  condizionare psicologicamente l’operato di detti
                  giudici, e dunque a comprometterne la terzietà ed
                  imparzialità, inducendoli ad optare non per le
                  soluzioni ritenute più corrette, ma per quelle che
                  permettevano di decidere un maggior numero di cause in
                  minor tempo, e consentendo, inoltre, alla parte
                  attrice o ricorrente di avvantaggiarli economicamente
                  con la proposizione di domande o ricorsi separati,
                  anziché di domande o ricorsi cumulativi. Anche simili
                  questioni sono state ritenute, infatti, prive di
                  rilevanza, in quanto attinenti a norme che non
                  venivano affatto in rilievo ai fini della decisione
                  delle controversie di cui i giudici rimettenti erano
                  investiti (ex plurimis, ordinanze n. 421 del 2008, n.
                  180 del 2006 e n. 326 del 1987).
                  
                3.6.– Più in generale, va riconosciuto, tuttavia, che
                  un sistema che non garantisse un adeguato presidio
                  istituzionale in capo alla posizione del giudice si
                  presenterebbe, a sua volta, fortemente asintonico
                  rispetto a quel rigoroso presupposto di legalità a cui
                  il giudice è costituzionalmente tenuto. 
                Il ruolo del giudice, nell’architettura
                  costituzionale della giurisdizione, appare infatti
                  peculiare, non potendosi escludere a priori che norme,
                  pur non immediatamente applicabili nel processo,
                  vadano ad incidere in maniera evidente ed attuale
                  sulle garanzie costituzionali della funzione
                  giurisdizionale, così condizionando l’esercizio della
                  relativa attività. Ciò tuttavia presuppone che tale
                  incidenza – per qualità, intensità, univocità ed
                  evidenza della sua direzione, immediatezza ed
                  estensione dei suoi effetti – sia tale da determinare
                  una effettiva interferenza sulle condizioni di
                  indipendenza e terzietà nel decidere, a prescindere da
                  qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale
                  “perturbamento psicologico” del singolo giudice.
                  
                Di là da questa prospettiva, ai fini della rilevanza
                  occorrerà ulteriormente verificare se la norma
                  asseritamente interferente sullo status di magistrato
                  ne comprometta o possa comprometterne l’indipendenza e
                  la terzietà in relazione alla concreta regiudicanda
                  posta al suo esame ed alla specifica e conseguente
                  decisione che è chiamato ad adottare nel giudizio a
                  quo. Presupposti − questi – che non è dato rinvenire
                  nelle odierne questioni, alla luce della stessa
                  motivazione sulla rilevanza fornita dai giudici a
                  quibus in relazione all’attuale sistema normativo
                  sulla responsabilità civile del giudice.
                  
                3.7.– In conclusione sul punto, devono pertanto
                  essere dichiarate inammissibili, perché irrilevanti,
                  tutte le questioni sollevate con le ordinanze dei
                  Tribunali ordinari di Verona (r.o. n. 198 del 2015),
                  di Treviso (r.o. n. 218 del 2015), di Catania (r.o. n.
                  113 del 2016) e di Enna (r.o. n. 126 del 2016). 
                4.– I profili di inammissibilità dianzi evidenziati
                  non coinvolgono, invece, l’ordinanza di rimessione del
                  Tribunale ordinario di Genova (r.o. n. 130 del 2016),
                  unica, fra quelle in esame, emessa nell’àmbito di un
                  giudizio risarcitorio promosso nei confronti dello
                  Stato ai sensi della legge n. 117 del 1988. 
                4.1.– Con riguardo alle questioni sollevate da detta
                  ordinanza, l’Avvocatura generale dello Stato ha
                  formulato una diversa eccezione di inammissibilità.
                  
                In base al previgente art. 5 della legge n. 117 del
                  1988 – abrogato dall’impugnato art. 3, comma 2, della
                  legge n. 18 del 2015 – il giudice istruttore della
                  causa volta ad ottenere il ristoro dei danni
                  conseguenti all’esercizio delle funzioni giudiziarie
                  doveva rimettere le parti davanti al collegio alla
                  prima udienza, ai fini della preliminare verifica
                  della sussistenza dei presupposti dell’azione, della
                  sua tempestività in rapporto al previsto termine
                  biennale di proposizione e della sua non manifesta
                  infondatezza (cosiddetto “filtro di ammissibilità”). 
                Nel caso di specie, il giudice istruttore ha
                  provveduto nel modo ora indicato, sul presupposto che,
                  in assenza di una disciplina transitoria, il
                  meccanismo di “filtro” dovesse ritenersi ancora
                  applicabile in rapporto alle domande risarcitorie
                  proposte dopo l’entrata in vigore della legge di
                  riforma, ma per illeciti anteriori ad essa, quale
                  quella di cui si discute nel giudizio principale.
                  
                Il collegio rimettente reputa, tuttavia, di dover
                  aderire alle opposte indicazioni della giurisprudenza
                  di legittimità (e, in particolare, della sentenza
                  della Corte di cassazione, sezione terza civile, 15
                  dicembre 2015, n. 25216), secondo le quali
                  l’abolizione del “filtro” – in ragione della sua
                  valenza processuale e non sostanziale – opera per
                  tutti i giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore
                  della legge n. 18 del 2015 (ancorché relativi ad
                  illeciti pregressi): circostanza che imporrebbe al
                  collegio stesso di restituire gli atti al giudice
                  istruttore per la prosecuzione del giudizio nelle
                  forme ordinarie. Di qui la ritenuta rilevanza delle
                  questioni sollevate, intese a censurare proprio e
                  soltanto l’avvenuta soppressione del “filtro”.
                  
                Obietta il Presidente del Consiglio dei ministri che
                  il collegio rimettente, essendo stato investito della
                  decisione dal giudice istruttore ai sensi dell’art.
                  189 cod. proc. civ., avrebbe potuto definire in ogni
                  caso la controversia, a prescindere dal previo esame
                  della domanda in sede di filtro. Nella stessa
                  ordinanza di rimessione si dà atto, d’altro canto, di
                  come alcune fra le plurime eccezioni di
                  inammissibilità della domanda risarcitoria, formulate
                  dalla parte convenuta nel giudizio a quo, potrebbero
                  rivelarsi fondate. A parere dell’Avvocatura generale
                  dello Stato, pertanto, il collegio avrebbe dovuto
                  verificare preventivamente se la causa potesse essere
                  decisa, esaminando le questioni preliminari pur di
                  fronte all’erronea rimessione della causa da parte del
                  giudice istruttore sulla base della disciplina
                  previgente. 
                4.2.– L’eccezione della difesa dell’interveniente non
                  è fondata. 
                Ove pure fosse immediatamente riscontrabile una
                  ragione di inammissibilità della domanda, le questioni
                  inciderebbero, comunque sia, sulle modalità
                  procedurali della relativa verifica, che l’abrogato
                  art. 5 regolava con disciplina ad hoc, allo stato non
                  più applicabile e che il rimettente mira per l’appunto
                  a ripristinare, tramite la dichiarazione di
                  illegittimità costituzionale della norma meramente
                  abrogatrice.
                  
                In base alla disposizione abrogata, infatti, il
                  tribunale doveva deliberare entro 40 giorni in camera
                  di consiglio, anziché nelle forme ordinarie del
                  giudizio di cognizione (che prevedono la possibile
                  discussione in udienza pubblica, ai sensi dell’art.
                  275 cod. proc. civ.), dichiarando l’inammissibilità
                  della domanda con decreto motivato (e non già con
                  sentenza), impugnabile non nei modi ordinari, ma in
                  quelli previsti dall’art. 739 cod. proc. civ. per i
                  provvedimenti in camera di consiglio.
                  
                Se la domanda era ritenuta ammissibile, d’altro
                  canto, il tribunale doveva disporre la prosecuzione
                  del processo e la trasmissione degli atti ai titolari
                  dell’azione disciplinare (previsione anche questa
                  venuta meno).
                  
                La rilevanza delle questioni è, pertanto, indubbia. 
                5.– Ancorché ammissibili, le questioni prospettate
                  dall’ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario
                  di Genova (r.o. n. 130 del 2016) sono tuttavia
                  infondate.
                  
                5.1.– Il giudice a quo prospetta plurimi dubbi di
                  legittimità costituzionale del solo art. 3, comma 2,
                  della legge n. 18 del 2015, il quale, come già detto,
                  abrogando l’art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha
                  eliminato il “filtro di ammissibilità” della domanda
                  risarcitoria proposta nei confronti dello Stato. 
                Il Tribunale ordinario di Genova reputa,
                  preliminarmente, che la soppressione del meccanismo
                  dianzi descritto non possa trovare «pertinente»
                  giustificazione nel richiamo alle pronunce «della
                  Corte di Strasburgo» o di quelle della Corte di
                  giustizia dell’Unione europea, il cui fondamento non
                  riposerebbe sulla «responsabilità del singolo
                  magistrato, ma (su) quella dello Stato», con la
                  conseguenza che tali decisioni «non imponevano alcuna
                  modifica della legge n. 117/1988 dal punto di vista
                  processuale».
                  
                Ciò premesso, il rimettente ritiene che la
                  disposizione denunciata violerebbe, anzitutto, l’art.
                  111 Cost., per contrasto con il principio di
                  ragionevole durata del processo. Il meccanismo di
                  “filtro” risponderebbe, infatti, al comune interesse
                  tanto del cittadino, che si ritenga leso, quanto dello
                  Stato, potenziale responsabile, a che l’eventuale
                  inammissibilità della domanda risarcitoria sia
                  dichiarata al più presto e con procedura snella. In
                  assenza di tale meccanismo, i tempi per la pronuncia
                  sono invece quelli del processo ordinario, di
                  «lunghezza eccessiva ed irragionevole». 
                La norma censurata violerebbe, inoltre, l’art. 3
                  Cost., sotto il duplice profilo della disparità di
                  trattamento e della irragionevolezza. L’abolizione del
                  “filtro”, da essa disposta, contrasterebbe, infatti,
                  con il sempre più diffuso ricorso del legislatore a
                  meccanismi di questo tipo e, in particolare, con
                  l’avvenuta introduzione di «pronunce semplificate di
                  inammissibilità» in rapporto alle impugnazioni
                  ordinarie: istituti, questi ultimi, comparabili
                  all’azione prevista dalla legge n. 117 del 1988,
                  atteggiandosi essa, spesso, come un «processo sul
                  processo» (il riferimento del rimettente è alle
                  previsioni degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc.
                  civ., quanto all’appello, e degli artt. 360-bis e 375,
                  primo comma, numeri 1 e 5, cod. proc. civ., quanto al
                  ricorso per cassazione). 
                L’intervento abrogativo censurato pregiudicherebbe,
                  inoltre, l’attuazione del giusto processo – così
                  integrando un ulteriore vulnus all’art. 111 Cost. −
                  anche nel giudizio nel quale si assume essersi
                  verificato il fatto dannoso. Imbrigliando
                  immediatamente le azioni di responsabilità
                  inammissibili o palesemente infondate, il meccanismo
                  processuale soppresso svolgerebbe, infatti, una
                  essenziale funzione di tutela della serenità di
                  giudizio del giudice, scongiurando il pericolo della
                  cosiddetta «giurisprudenza “difensiva”», ossia che il
                  giudice abdichi alla propria posizione di terzietà e
                  imparzialità in favore delle decisioni che appaiono
                  per lui meno “rischiose”.
                  
                Risulterebbero altresì violati i principi di
                  soggezione del giudice solo alla legge (art. 101
                  Cost.) e di autonomia e indipendenza della
                  magistratura (art. 104 Cost.), alla luce delle
                  affermazioni della giurisprudenza costituzionale
                  secondo cui la presenza di un “filtro”, che ponga il
                  giudice al riparo da domande temerarie o
                  intimidatorie, dovrebbe ritenersi indispensabile per
                  la salvaguardia dei corrispondenti valori (sono citate
                  le sentenze n. 468 del 1990, n. 18 del 1989 e n. 2 del
                  1968).
                  
                La norma censurata si porrebbe, infine, in contrasto
                  con il principio del giudice naturale precostituito
                  per legge (art. 25 Cost.). In mancanza del meccanismo
                  del “filtro”, infatti, il magistrato sarebbe
                  incentivato ad esercitare la facoltà di intervento nel
                  giudizio risarcitorio prevista dall’art. 6 della legge
                  n. 117 del 1988, non essendo più nettamente distinto
                  l’esame dei profili di ammissibilità della domanda da
                  quello del merito: ciò che, rendendolo parte di quel
                  giudizio, farebbe scattare l’obbligo di astensione nel
                  processo originario ai sensi dell’art. 51, primo
                  comma, numero 3), cod. proc. civ. In ogni caso, il
                  giudice potrebbe ravvisare i presupposti per
                  un’astensione facoltativa. In conseguenza, la
                  proposizione dell’azione di responsabilità potrebbe
                  costituire indiretto strumento per distogliere la
                  causa dal suo giudice naturale.
                  
                5.2.– Movendo dal preliminare riferimento del giudice
                  a quo alle decisioni della Corte di giustizia
                  dell’Unione europea, va rammentato come un forte
                  stimolo alla riforma operata dalla legge n. 18 del
                  2015 sia venuto proprio dai principi affermati dalla
                  Corte di Lussemburgo, riguardo all’obbligo degli Stati
                  membri di riparare i danni causati ai singoli dalle
                  violazioni del diritto comunitario (ora, dell’Unione
                  europea) commesse da organi giurisdizionali nazionali
                  (anche di ultimo grado): principi con i quali alcune
                  delle limitazioni previste dalla legge n. 117 del 1988
                  sono state ritenute incompatibili (Corte di giustizia,
                  grande sezione, sentenza 13 giugno 2006, in causa
                  C-173/03, Traghetti del Mediterraneo spa), tanto da
                  dar luogo all’apertura di una procedura di infrazione,
                  decisa in senso sfavorevole per il nostro Paese (Corte
                  di giustizia, sentenza 24 novembre 2011, in causa
                  C-379/10, Commissione europea contro Repubblica
                  italiana).
                  
                Nel contesto di tali principi, assumono qui rilievo,
                  in particolare, quelli relativi alla “giustiziabilità”
                  della pretesa risarcitoria del danneggiato.
                  
                La Corte di Giustizia, a partire dalla nota pronuncia
                  Köbler (sentenza 30 settembre 2003, in causa C-224/01,
                  Gerhard Köbler), ebbe infatti a statuire che «[…] è
                  nell’ambito delle norme del diritto nazionale relative
                  alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare
                  le conseguenze del danno provocato, fermo restando che
                  le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali
                  in materia di risarcimento dei danni non possono
                  essere meno favorevoli di quelle che riguardano
                  reclami analoghi di natura interna e non possono
                  essere congegnate in modo da rendere praticamente
                  impossibile o eccessivamente difficile ottenere il
                  risarcimento».
                  
                In tale affermazione – ribadita dai costanti arresti
                  successivi (ex multis, Corte di giustizia dell’Unione
                  europea, grande sezione, sentenza 13 marzo 2007, in
                  causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group
                  Litigation; Corte di giustizia dell’Unione europea,
                  sentenza 25 novembre 2010, in causa C-429/09, Günter
                  Fuß; Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza
                  9 settembre 2015, in causa C-160/14, João Filipe
                  Ferreira da Silva e Brito e altri) – risultano
                  compendiati tanto il «principio di equivalenza» quanto
                  il «principio di effettività», i quali così assurgono
                  a cardini necessari di ogni diritto nazionale in tema
                  di responsabilità dello Stato per le conseguenze del
                  danno provocato da provvedimenti giurisdizionali
                  adottati in violazione del diritto europeo.
                  
                Il «principio di equivalenza» − secondo denominazione
                  propria ed originale della Corte di giustizia –
                  postula che le condizioni stabilite dalle legislazioni
                  nazionali in materia di risarcimento dei danni nei
                  confronti dello Stato, per la responsabilità civile in
                  esito alla violazione del diritto europeo per mezzo di
                  provvedimento giurisdizionale, non possono essere
                  «meno favorevoli» di quelle riguardanti analoghi
                  reclami di natura interna, vale a dire delle altre
                  “normali” azioni risarcitorie esercitabili dai
                  cittadini nei confronti dello Stato in altre e diverse
                  materie. 
                Il «principio di effettività» esige, poi, che i
                  meccanismi procedurali del diritto nazionale non siano
                  congegnati in modo da rendere praticamente impossibile
                  o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.
                  
                5.3.– L’affermazione di tali principi − pur se non
                  immediatamente e specificamente pretensivi
                  dell’abolizione del cosiddetto “filtro di
                  ammissibilità” contemplato dall’art. 5 della legge n.
                  117 del 1988 – ha rappresentato un considerevole
                  mutamento del quadro normativo di riferimento in tema
                  di responsabilità civile dello Stato e del giudice,
                  finendo inevitabilmente per ispirare e permeare
                  l’intervento riformatore, sul punto, della legge n. 18
                  del 2015. Al riguardo, il legislatore ha ritenuto che,
                  per un verso, l’azione di responsabilità nei confronti
                  dello Stato per i danni conseguenti ad un
                  provvedimento giudiziario non si collocasse in una
                  condizione di equivalenza rispetto alle azioni
                  risarcitorie nei confronti dello Stato in altre
                  materie che non prevedono un simile “filtro” e, per
                  altro verso, che l’esperienza applicativa della legge
                  n. 117 del 1988, arrestando le azioni di danno contro
                  lo Stato in larghissima misura nella fase della
                  delibazione preliminare, non avesse garantito
                  l’effettività del risarcimento per il cittadino
                  danneggiato. È appena il caso di sottolineare, al
                  proposito, che l’intervento riformatore non era
                  evidentemente limitabile alle sole violazioni del
                  diritto europeo, se non al prezzo di determinare una
                  irragionevole disparità di trattamento rispetto alle
                  violazioni delle norme del diritto nazionale che
                  fossero all’origine, anch’esse, di danno per il
                  cittadino.
                  
                Come più volte affermato da questa Corte, nella
                  materia in esame occorre perseguire il delicato
                  bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un
                  lato, il diritto del soggetto ingiustamente
                  danneggiato da un provvedimento giudiziario ad
                  ottenere il ristoro del pregiudizio patito, posto che
                  «una legge che negasse al cittadino danneggiato dal
                  giudice qualunque pretesa verso l’amministrazione
                  statale sarebbe contraria a giustizia» (sentenza n. 2
                  del 1968); dall’altro, la salvaguardia delle funzioni
                  giudiziarie da possibili condizionamenti, a tutela
                  dell’indipendenza e dell’imparzialità della
                  magistratura, «in quanto la peculiarità delle funzioni
                  giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti
                  suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità
                  dei magistrati, specie in considerazione dei disposti
                  costituzionali appositamente dettati per la
                  Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua
                  indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni»
                  (sentenza n. 26 del 1987).
                  
                Tale bilanciamento è stato operato anche dalla legge
                  di riforma n. 18 del 2015, fondamentalmente tramite
                  una più netta divaricazione tra la responsabilità
                  civile dello Stato nei confronti del danneggiato − che
                  le istituzioni europee chiedevano con forza di
                  espandere − e la responsabilità civile del singolo
                  magistrato. Il legislatore della riforma ha cioè
                  mirato a superare la piena coincidenza oggettiva e
                  soggettiva degli àmbiti di responsabilità dello Stato
                  e del magistrato e, in tale prospettiva, ha ritenuto
                  di ampliare il perimetro della prima a prescindere dai
                  confini, più ristretti, della seconda, così
                  stemperando il meccanico ed automatico effetto
                  dell’accertamento della responsabilità dello Stato sul
                  magistrato nel giudizio di rivalsa.
                  
                In tale cornice di rinnovato bilanciamento normativo
                  − i cui termini sono rimessi alla discrezionalità del
                  legislatore, nei limiti della ragionevolezza − si
                  colloca la scelta legislativa di abolizione del
                  cosiddetto “filtro di ammissibilità”, ritenuta
                  funzionale al nuovo impianto normativo, specie se
                  riguardata alla luce dei già ricordati principi
                  affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione
                  europea. Non è costituzionalmente necessario, infatti,
                  che, per bilanciare i contrapposti interessi di cui si
                  è detto, sia prevista una delibazione preliminare
                  dell’ammissibilità della domanda contro lo Stato,
                  quale strumento indefettibile di protezione
                  dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.
                  Tale esigenza può essere infatti soddisfatta dal
                  legislatore per altra via: ciò è quanto accaduto con
                  la legge n. 18 del 2015, per un verso mediante il
                  mantenimento del divieto dell’azione diretta contro il
                  magistrato e con la netta separazione dei due àmbiti
                  di responsabilità, dello Stato e del giudice; per un
                  altro, con la previsione di presupposti autonomi e più
                  restrittivi per la responsabilità del singolo
                  magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e
                  dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio
                  di danno; per un altro ancora, tramite il mantenimento
                  di un limite della misura della rivalsa. Tanto vale a
                  stornare il paventato pericolo che l’abolizione del
                  meccanismo processuale in esame determini un
                  pregiudizio alla «serenità del giudice» come pure la
                  temuta deriva verso una «giurisprudenza difensiva»,
                  ipotesi, questa, che evidentemente oblitera l’elevato
                  magistero proprio di ogni funzione giurisdizionale.
                  Che tutto ciò valga ad escludere il rischio – secondo
                  una direttrice opposta a quanto riscontrato nel
                  precedente assetto circa la sostanziale
                  “irresponsabilità” dei magistrati – di un eventuale
                  abuso dell’azione risarcitoria è questione, poi, che
                  solo l’attuazione nel tempo della nuova disciplina
                  potrà chiarire.
                  
                5.4.– Né le conclusioni sopra assunte palesano
                  disarmonia o, tantomeno, contrasto con le pregresse
                  affermazioni sul punto di questa Corte, richiamate dal
                  Tribunale rimettente.
                  
                Il giudice a quo evoca taluni contenuti argomentativi
                  delle sentenze n. 2 del 1968 e, soprattutto, n. 18 del
                  1989 e n. 468 del 1990.
                  
                È agevole tuttavia rilevare che la più remota di tali
                  pronunce si è limitata ad affermare in termini
                  generali, come già ricordato, l’esigenza di prevedere
                  «condizioni e limiti» alla responsabilità del
                  magistrato, avuto riguardo alla situazione normativa
                  dell’epoca (che prevedeva una responsabilità civile
                  diretta del magistrato limitata ai casi di dolo,
                  frode, concussione e denegata giustizia, condizionando
                  la domanda risarcitoria all’autorizzazione del
                  Ministro di grazia e giustizia: originari artt. 55, 56
                  e 74 cod. proc. civ.). Affermazione, questa, di
                  imprescindibile ed immutabile valenza, ma che risulta,
                  al più, neutra rispetto all’odierno thema decidendum.
                  
                Le affermazioni sul preteso «rilievo costituzionale»
                  del filtro sono piuttosto contenute nella già citata
                  sentenza n. 18 del 1989 e, soprattutto, nella n. 468
                  del 1990. Nella prima di tali pronunce, questa Corte
                  ebbe ad affermare che «la previsione del giudizio di
                  ammissibilità della domanda (art. 5, l. cit.)
                  garantisce adeguatamente il giudice dalla proposizione
                  di azioni “manifestamente infondate”, che possano
                  turbarne la serenità, impedendo, al tempo stesso, di
                  creare con malizia i presupposti per l’astensione e la
                  ricusazione». Nella sentenza n. 468 del 1990, si
                  enunciò poi l’assunto della «indispensabilità di un
                  “filtro” a garanzia della indipendenza ed autonomia
                  della funzione giurisdizionale».
                  
                Se doverosamente riguardate nella cornice storica e
                  normativa, oltre che nella specifica occasio che ebbe
                  a determinarle, queste affermazioni risultano tuttavia
                  di valore assai meno dirimente rispetto a quello loro
                  attribuito dalle argomentazioni del tribunale
                  rimettente. 
                L’affermazione – contenuta nella sentenza n. 18 del
                  1989 − relativa alla “garanzia adeguata” derivante dal
                  preventivo giudizio di ammissibilità rispetto alla
                  proposizione di azioni manifestamente infondate o
                  temerarie non individua di certo, in tale rimedio, la
                  soluzione unica e costituzionalmente obbligata
                  affinché un sistema di responsabilità civile non
                  risulti strutturalmente lesivo dell’autonomia ed
                  indipendenza della magistratura, incidendo sul
                  “perturbamento della serenità” del giudice. Già si è
                  osservato che, in un mutato quadro storico e
                  normativo, il legislatore ha praticato, in forme
                  diverse e non censurabili per irragionevolezza, quel
                  bilanciamento di valori contrapposti che, vigente la
                  legge n. 117 del 1988, risultava svolto dal meccanismo
                  procedurale in esame, oggi abrogato dalla norma
                  censurata. Ciò è tanto più vero considerando, inoltre,
                  che, anche a mezzo della citata argomentazione, questa
                  Corte, con la sentenza n. 18 del 1989, ebbe a ritenere
                  non fondato il dubbio di costituzionalità inerente
                  all’«intera l. 13 aprile 1988, n. 117»: dubbio allora
                  prospettato per «la previsione, in sé, di tale
                  responsabilità», reputando, il giudice rimettente
                  dell’epoca, che la stessa introduzione di una
                  disciplina della responsabilità civile dei giudici per
                  colpa grave compromettesse «l’imparzialità della
                  magistratura, con l’attribuire alle parti uno
                  strumento di pressione idoneo ad influenzarne le
                  decisioni». Da qui la precisa valenza che il
                  riferimento alla “garanzia adeguata” del filtro
                  assumeva in quella decisione.
                  
                Parimente, anche l’indicata affermazione della
                  sentenza n. 468 del 1990 – circa la «indispensabilità
                  di un “filtro” a garanzia della indipendenza ed
                  autonomia della funzione giurisdizionale» − assume una
                  connotazione diversa rispetto a quella propugnata dal
                  tribunale rimettente di soluzione costituzionalmente
                  imposta. Mette conto, infatti, di rammentare
                  l’assoluta peculiarità della prospettiva da cui tale
                  affermazione trasse origine: quella, cioè,
                  dell’estensione del meccanismo del filtro alle azioni
                  di danno promosse per fatti anteriori alla sua entrata
                  in vigore; azioni che – se pure fortemente limitate
                  nei presupposti, in base all’abrogato art. 55 cod.
                  proc. civ. – avevano, però, come destinatario diretto
                  il magistrato. Come dire che il riferimento
                  all’«indispensabilità di un “filtro”» quale garanzia
                  dell’indipendenza ed autonomia del giudice risultava
                  riferito ad un sistema così congegnato, del tutto
                  diverso da quello odierno che non prevede forme di
                  responsabilità diretta del magistrato.
                  
                Alla luce di quanto precede, le questioni sollevate
                  dal Tribunale ordinario di Genova in riferimento ai
                  principi di indipendenza e autonomia della
                  magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice,
                  di cui agli artt. 101, 104 e 111 Cost., debbono
                  ritenersi quindi non fondate. 
                5.5.– Infondato è, altresì, il dubbio di
                  costituzionalità avanzato dal giudice a quo in
                  relazione all’art. 3 Cost., sulla base della ritenuta
                  irragionevolezza intrinseca della soppressione del
                  filtro di ammissibilità e della violazione del
                  principio di eguaglianza rispetto alle «pronunce
                  semplificate di inammissibilità» introdotte dal
                  legislatore in rapporto alle impugnazioni ordinarie.
                  
                Invero, l’àmbito del tutto eterogeneo in cui si muove
                  il raffronto prospettato dal rimettente – e
                  rappresentato dagli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc.
                  civ., in relazione all’appello, e dagli artt. 360-bis
                  e 375, primo comma, numeri 1) e 5), cod. proc. civ.,
                  riguardo al ricorso per cassazione – rende la censura
                  priva di fondamento. La mera «comunanza logica»
                  evocata dal giudice a quo non vale evidentemente ad
                  accomunare normativamente – e, dunque, a rendere
                  comparabili − strumenti deflattivi e semplificativi
                  innestati dal legislatore nel regime delle
                  impugnazioni civili con l’abrogato meccanismo del
                  “filtro di ammissibilità”, il quale riguardava il
                  giudizio di primo grado, la cui disciplina generale
                  non contempla analoghi meccanismi. E ciò anche a
                  prescindere dalla diversità di scopi degli istituti
                  nonché dalla discrezionalità di cui gode il
                  legislatore nelle scelte in materia processuale, il
                  cui limite della manifesta irragionevolezza, ad ogni
                  modo, non risulta, nel caso in esame, travalicato né
                  in senso assoluto, né “per comparazione”. 
                5.6.– È altresì infondata la censura dell’art. 3,
                  comma 2, della legge n. 18 del 2015 per violazione del
                  principio del giudice naturale precostituito per legge
                  (art. 25 Cost.), che si verificherebbe, secondo il
                  giudice rimettente, perché la contemporanea pendenza
                  del giudizio contro lo Stato e di quello principale –
                  agevolata dall’eliminazione del “filtro di
                  ammissibilità” – indurrebbe il giudice del secondo
                  giudizio ad astenersi o all’astensione addirittura lo
                  obbligherebbe, nel caso in cui intervenisse nel
                  giudizio intentato nei confronti dello Stato. 
                A prescindere dalla considerazione che l’identica
                  situazione oggi paventata dal rimettente ben poteva
                  verificarsi anche in vigenza del meccanismo abrogato,
                  è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza
                  di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite
                  civili, sentenza 22 luglio 2014, n. 16627), la
                  pendenza della causa di danno contro lo Stato non
                  costituisce motivo di astensione o ricusazione del
                  giudice autore del provvedimento. E ciò – come
                  recentemente affermato dalla Corte di cassazione,
                  sezioni unite civili, sentenza 23 giugno 2015, n.
                  13018 – neppure nel caso di intervento del magistrato
                  in detta causa: non vi è, infatti, un rapporto diretto
                  parte-magistrato, che valga a qualificare il secondo
                  come debitore – anche solo potenziale – della prima.
                  
                5.7.– È infine non fondata la questione in
                  riferimento all’art. 111 Cost., sotto il profilo del
                  contrasto con il principio della ragionevole durata
                  del processo.
                  
                Il giudice a quo – motivando tale dubbio di
                  legittimità costituzionale sulla base dell’assunto
                  che, abolito il filtro preliminare, i tempi per
                  pervenire ad una pronuncia sull’ammissibilità sono
                  invece quelli del processo ordinario, di «lunghezza
                  eccessiva ed irragionevole» − non considera che detto
                  dubbio dovrebbe per ciò stesso inerire a tutti i
                  giudizi civili ordinari se non preceduti da meccanismi
                  di preliminare delibazione della domanda simili a
                  quello contemplato dall’abrogato art. 5 della legge n.
                  117 del 1988. Ciò che rende di evidente precarietà
                  logica la premessa argomentativa del rimettente e,
                  dunque, non fondata la questione che da essa si
                  sviluppa.
                  
                5.8.– In conclusione, tutte le questioni di
                  legittimità costituzionale, aventi per oggetto l’art.
                  3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, prospettate
                  dal Tribunale ordinario di Genova, debbono essere
                  dichiarate non fondate.
                  
                 
                per questi motivi 
                LA CORTE COSTITUZIONALE 
                riuniti i giudizi, 
                1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
                  costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a), b)
                  e c), 3, comma 2, e 4 della legge 27 febbraio 2015, n.
                  18 (Disciplina della responsabilità civile dei
                  magistrati), e dell’art. 9, comma 1, della legge 13
                  aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
                  nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e
                  responsabilità civile dei magistrati), come modificato
                  dall’art. 6 della legge n. 18 del 2015, sollevate, in
                  riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 81,
                  terzo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma,
                  della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona,
                  con l’ordinanza indicata in epigrafe;
                  
                2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
                  costituzionale degli artt. «4 e/o 7», 7 e 8, comma 3,
                  della legge n. 117 del 1988, come modificati o
                  sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell’art. 3,
                  comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in
                  riferimento agli artt. 3, 25, 101, «101 e seguenti»,
                  104 e 113 Cost., dal Tribunale ordinario di Treviso,
                  con l’ordinanza indicata in epigrafe;
                  
                3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
                  costituzionale degli artt. 4, comma 3, 7, 8, comma 3,
                  e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come
                  modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e
                  dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015,
                  sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 101,
                  111 e «101-113» Cost., dal Tribunale ordinario di
                  Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
                  
                4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
                  costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge
                  n. 117 del 1988, come sostituito dall’art. 2, comma 1,
                  lettere b) e c), della legge n. 18 del 2015,
                  sollevate, in riferimento agli artt. 101, secondo
                  comma, 104, primo comma, 107, terzo comma, e 134
                  Cost., dal Tribunale ordinario di Enna, con
                  l’ordinanza indicata in epigrafe;
                  
                5) dichiara non fondate le questioni di legittimità
                  costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge n. 18
                  del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25,
                  101, 104 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di
                  Genova con l’ordinanza indicata in epigrafe.
                  
                Così deciso in Roma, nella sede della Corte
                  costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile
                  2017.
                  
                F.to: 
                Paolo GROSSI, Presidente 
                Franco MODUGNO, Redattore 
                Roberto MILANA, Cancelliere 
                Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2017. 
                Il Direttore della Cancelleria 
                F.to: Roberto MILANA 
              
            
          
        
      
      
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