[Area] R: R: ma a che serve questa sentenza?

Crescenti Emanuele emanuele.crescenti a giustizia.it
Lun 4 Dic 2017 12:56:41 CET


Credo sia fondamentale evitare lavoro inutile, anche per la credibilità esterna (una sentenza dibattimentale di prescrizione è devastante sotto questo profilo).
Nel mio ufficio, forzando il dato letterale dell’art.125 delle norme di attuazione al c.p.p., abbiamo sviluppato un modello che consente di sottoporre al GIP i procedimenti prossimi alla prescrizione con richiesta di archiviazione motivando sulla impossibilità di arrivare a condanna (facendo leva sulla inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio dati gli elementi acquisiti nel corso delle indagini  –e in ciò considerando ricompresa la data del commesso reato).
Non è tornato alcun procedimento così trattato, anche perché spesso il termine finisce per decorrere nei tempi di esame da parte del GIP.
L’accantonamento dei fascicoli prossimi  alla prescrizione lo ho comunque inserito in un provvedimento organizzativo assumendomi la responsabilità  tramite il  visto.
                                                                                                                                                                                          Emanuele Crescenti

Ecco il dato letterale del modello di cui ho detto:

2.- Considerato che alcuna attività istruttoria ulteriore può processualmente e produttivamente, essere disposta, tenuto conto altresì, a tranciare ogni eventuale diversa valutazione di merito che possa emergere dalla verifica dell’incartamento processuale, che i fatti di possibile contestazione, come sopra rubricati, risalgono a date per le quali ogni verifica fattuale risulta ormai preclusa dal trascorrere del tempo.
Prossimo, infine, il decorrere del termine ultimo di prescrizione del reato, di talché, tenuto conto degli ordinari tempi di celebrazione del giudizio, risulta impossibile apportare adeguato sostegno all’ipotesi di condanna.
3.- Richiamato il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, costante sin dalle prime pronunce sulla portata della norma - secondo il quale : “ Il pubblico ministero all’esito delle indagini preliminari deve chiedere l’archiviazione ogni qual volta l’analisi dei risultati investigativi lasci prevedere che il quadro probatorio a carico dell’imputato sarebbe, in caso di rinvio a giudizio, contraddittorio o, comunque, insufficiente ai fini di una pronuncia di condanna. Allo scopo l’art. 125 della norma di attuazione ha introdotto una regola di giudizio che assume come parametro il quantum di prove indispensabili per sostenere l’accusa, talché è da escludere l’esercizio dell’azione penale ogni qual volta il pubblico ministero valuti di non poter adempiere l’onere probatorio su di lui gravante”. (Cassazione penale, sez. III, 22 giugno 1990, Cass. pen. 1990 II 397.)
            Visto l’art. 125 disp.att. c.p.p.,
CHIEDE
disporsi l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.


Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di De Ninis Luca
Inviato: lunedì 4 dicembre 2017 11:38
A: Interlandi Caterina <caterina.interlandi a giustizia.it> carlocitt a alice.it; area a areaperta.it
Oggetto: [Area] R: ma a che serve questa sentenza?

Con la modifica dell’art. 159 c.p. ad opera della c.d riforma Orlando simili problemi si dovrebbero risolvere, almeno per il futuro.
Credo però che sia il caso di porsi la seguente domanda, che potrebbe azzerare il problema anche sui processi pendenti.
Ma è proprio così impensabile sostenere la tesi per la quale – avendo L 103/2017 introdotto nuove cause di sospensione della prescrizione attinenti alle vicende del processo, non modificato i suoi termini – la riforma possa seguire il regime del tempus regit actum anziché quello dell’art. 2 c.p. e quindi consentire l’operatività delle nuove cause di sospensione anche ai delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma decisi, in primo o in secondo grado, dopo?
Se qualcuno volesse provare a misurarsi con un tentativo del genere,  il momento è ora, perché in seguito non servirebbe più …

Luca De Ninis
Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Caterina Interlandi
Inviato: lunedì 4 dicembre 2017 10:49
A: carlocitt a alice.it<mailto:carlocitt a alice.it>; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] ma a che serve questa sentenza?

Dobbiamo fare protocolli procura-dibattimento primo grado- appello sulle priorità e i tempi di trattazione –utile appunto – dei procedimenti.
Lo spazio ordinamentale e normativo c’è, e ogni ufficio deve assumersi le sue responsabilità di prescrizione, senza  scaricare a valle i procedimenti che, già si sa, saranno inutilmente celebrati.
Caterina Interlandi


From: carlocitt a alice.it<mailto:carlocitt a alice.it>
Sent: Sunday, December 03, 2017 6:28 PM
To: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Subject: [Area] ma a che serve questa sentenza?



Reati procedibili a querela; data di consumazione il 19/03/2010; la sentenza non segnala rinvii che sospendano la prescrizione

i reati si prescrivono il 19/09/2017; la sentenza viene deliberata il 01/02/2017;

il Giudice riserva 90 giorni per il deposito della motivazione; deposita la sentenza il 25/07/2017; la motivazione è particolarmente articolata (sette pagine con caratteri fitti)

avviso di deposito al difensore ed all'imputato il 01/08/2017 (ma cambia poco anche se la motivazione fosse stata depositata nei termini, con i 45 giorni si arrivava a metà giugno); appello depositato il 26/09/2017

l'appello è ammissibile perché ha motivi specifici ed evita di dire solo che nel frattempo i reati sono prescritti (deduzione inammissibile perché non censurerebbe il contenuto della statuizione di primo grado)

il fascicolo parte dal primo grado con i reati prescritti e arriva con i reati già prescritti

dopo le varie incombenze di cancelleria (in partenza ed in arrivo), non essendovi statuizioni civili su cui fare le valutazioni del 578 cpp, sto facendo lo 'spoglio': costituendo allo stato reato il getto del fascicolo nel Canal grande (soluzione tra l'altro non prevista dagli schemi del SICP), il fascicolo sarà domani inserito tra quelli per i quali predisporremo una sentenza di 'prescrizione predibattimentale'

sono sentenze tutte nulle, perché in appello non esiste lo spazio sistematico per le sentenze predibattimentali de plano di qualsiasi tipo (SU 28954/17 ), ma la stessa sentenza SU ha, in concreto, legittimato la prassi illegittima perché ha insegnato detto che anche in questo caso la nullità cede alla mancanza allo stato delle condizioni ex 129.2 (noi comunque nei ns schemi di sentenze nulle motivavamo e motiviamo espressamente l'insussistenza del 129.2 con riferimenti specifici al caso concreto, proprio per far da sponda a questa giurisprudenza, nell'idea che comunque un ricorso che invochi di non aver potuto interloquire sulla ricorrenza del 129.2 qualcosina sul perché ci sarebbe il 129.2 debba dirla).

bene; tutti contenti?

no

la domanda è a che serve quella sentenza (che, motivatissima, non è segno di superficialità, tutt'altro)

quanto tempo e quante risorse (di persone, mezzi, vite) sono stati dispersi CON PREVENTIVA CERTEZZA di quanto andava accadendo: il fascicolo che già parte con una sentenza inutile perché i reati sono, come tutt'altro che imprevedibile, prescritti e neppure c'è un interesse civile che può essere; e ulteriore lavoro inutile ma indispensabile per chi viene dopo.

torno allo spoglio serale (giovedì me ne arriveranno altri 40/45).

carlo citterio


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