[Area] R: R: R: ma a che serve questa sentenza?

antonello ardituro antonio.ardituro a giustizia.it
Lun 4 Dic 2017 14:38:44 CET


Il Consiglio ormai si è espresso chiaramente; credo sia un punto già
avanzatissimo sul quale è difficile fare di più in termini di normativa
secondaria. 

La risoluzione dell’11 maggio 2016, in allegato, è oggi espressamente
richiamata dalla circolare Procure. 

L’importante è non lasciare solo il p.m. o il giudice davanti al suo
fascicolo, ma inserire la questione in un quadro organizzativo condiviso,
interno all’ufficio e, soprattutto, FRA uffici. 

Saluti,

Antonello

 

  _____  

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Crescenti Emanuele
Inviato: lunedì 4 dicembre 2017 12:57
A: carlocitt a alice.it; area a areaperta.it
Oggetto: [Area] R: R: ma a che serve questa sentenza?

 

Credo sia fondamentale evitare lavoro inutile, anche per la credibilità
esterna (una sentenza dibattimentale di prescrizione è devastante sotto
questo profilo).

Nel mio ufficio, forzando il dato letterale dell’art.125 delle norme di
attuazione al c.p.p., abbiamo sviluppato un modello che consente di
sottoporre al GIP i procedimenti prossimi alla prescrizione con richiesta di
archiviazione motivando sulla impossibilità di arrivare a condanna (facendo
leva sulla inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio dati gli elementi
acquisiti nel corso delle indagini  –e in ciò considerando ricompresa la
data del commesso reato).

Non è tornato alcun procedimento così trattato, anche perché spesso il
termine finisce per decorrere nei tempi di esame da parte del GIP.

L’accantonamento dei fascicoli prossimi  alla prescrizione lo ho comunque
inserito in un provvedimento organizzativo assumendomi la responsabilità
tramite il  visto.

 
Emanuele Crescenti               

 

Ecco il dato letterale del modello di cui ho detto:

 

2.- Considerato che alcuna attività istruttoria ulteriore può
processualmente e produttivamente, essere disposta, tenuto conto altresì, a
tranciare ogni eventuale diversa valutazione di merito che possa emergere
dalla verifica dell’incartamento processuale, che i fatti di possibile
contestazione, come sopra rubricati, risalgono a date per le quali ogni
verifica fattuale risulta ormai preclusa dal trascorrere del tempo.

Prossimo, infine, il decorrere del termine ultimo di prescrizione del reato,
di talché, tenuto conto degli ordinari tempi di celebrazione del giudizio,
risulta impossibile apportare adeguato sostegno all’ipotesi di condanna. 

3.- Richiamato il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione,
costante sin dalle prime pronunce sulla portata della norma - secondo il
quale : “ Il pubblico ministero all’esito delle indagini preliminari deve
chiedere l’archiviazione ogni qual volta l’analisi dei risultati
investigativi lasci prevedere che il quadro probatorio a carico
dell’imputato sarebbe, in caso di rinvio a giudizio, contraddittorio o,
comunque, insufficiente ai fini di una pronuncia di condanna. Allo scopo
l’art. 125 della norma di attuazione ha introdotto una regola di giudizio
che assume come parametro il quantum di prove indispensabili per sostenere
l’accusa, talché è da escludere l’esercizio dell’azione penale ogni qual
volta il pubblico ministero valuti di non poter adempiere l’onere probatorio
su di lui gravante”. (Cassazione penale, sez. III, 22 giugno 1990, Cass.
pen. 1990 II 397.)

            Visto l’art. 125 disp.att. c.p.p.,

CHIEDE

disporsi l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione
degli atti al proprio Ufficio.

                                                             

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di De Ninis Luca
Inviato: lunedì 4 dicembre 2017 11:38
A: Interlandi Caterina <caterina.interlandi a giustizia.it>
carlocitt a alice.it; area a areaperta.it
Oggetto: [Area] R: ma a che serve questa sentenza?

 

Con la modifica dell’art. 159 c.p. ad opera della c.d riforma Orlando simili
problemi si dovrebbero risolvere, almeno per il futuro.

Credo però che sia il caso di porsi la seguente domanda, che potrebbe
azzerare il problema anche sui processi pendenti.

Ma è proprio così impensabile sostenere la tesi per la quale – avendo L
103/2017 introdotto nuove cause di sospensione della prescrizione attinenti
alle vicende del processo, non modificato i suoi termini – la riforma possa
seguire il regime del tempus regit actum anziché quello dell’art. 2 c.p. e
quindi consentire l’operatività delle nuove cause di sospensione anche ai
delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma decisi, in primo o in
secondo grado, dopo?

Se qualcuno volesse provare a misurarsi con un tentativo del genere,  il
momento è ora, perché in seguito non servirebbe più …

 

Luca De Ninis

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Caterina Interlandi
Inviato: lunedì 4 dicembre 2017 10:49
A: carlocitt a alice.it; area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] ma a che serve questa sentenza?

 

Dobbiamo fare protocolli procura-dibattimento primo grado- appello sulle
priorità e i tempi di trattazione –utile appunto – dei procedimenti.

Lo spazio ordinamentale e normativo c’è, e ogni ufficio deve assumersi le
sue responsabilità di prescrizione, senza  scaricare a valle i procedimenti
che, già si sa, saranno inutilmente celebrati. 

Caterina Interlandi 

 

 

From: carlocitt a alice.it 

Sent: Sunday, December 03, 2017 6:28 PM

To: area a areaperta.it 

Subject: [Area] ma a che serve questa sentenza?

 

 

Reati procedibili a querela; data di consumazione il 19/03/2010; la sentenza
non segnala rinvii che sospendano la prescrizione

i reati si prescrivono il 19/09/2017; la sentenza viene deliberata il
01/02/2017; 

il Giudice riserva 90 giorni per il deposito della motivazione; deposita la
sentenza il 25/07/2017; la motivazione è particolarmente articolata (sette
pagine con caratteri fitti)

avviso di deposito al difensore ed all'imputato il 01/08/2017 (ma cambia
poco anche se la motivazione fosse stata depositata nei termini, con i 45
giorni si arrivava a metà giugno); appello depositato il 26/09/2017

l'appello è ammissibile perché ha motivi specifici ed evita di dire solo che
nel frattempo i reati sono prescritti (deduzione inammissibile perché non
censurerebbe il contenuto della statuizione di primo grado)

il fascicolo parte dal primo grado con i reati prescritti e arriva con i
reati già prescritti

dopo le varie incombenze di cancelleria (in partenza ed in arrivo), non
essendovi statuizioni civili su cui fare le valutazioni del 578 cpp, sto
facendo lo 'spoglio': costituendo allo stato reato il getto del fascicolo
nel Canal grande (soluzione tra l'altro non prevista dagli schemi del SICP),
il fascicolo sarà domani inserito tra quelli per i quali predisporremo una
sentenza di 'prescrizione predibattimentale'

sono sentenze tutte nulle, perché in appello non esiste lo spazio
sistematico per le sentenze predibattimentali de plano di qualsiasi tipo (SU
28954/17 ), ma la stessa sentenza SU ha, in concreto, legittimato la prassi
illegittima perché ha insegnato detto che anche in questo caso la nullità
cede alla mancanza allo stato delle condizioni ex 129.2 (noi comunque nei ns
schemi di sentenze nulle motivavamo e motiviamo espressamente
l'insussistenza del 129.2 con riferimenti specifici al caso concreto,
proprio per far da sponda a questa giurisprudenza, nell'idea che comunque un
ricorso che invochi di non aver potuto interloquire sulla ricorrenza del
129.2 qualcosina sul perché ci sarebbe il 129.2 debba dirla).

bene; tutti contenti?

no

la domanda è a che serve quella sentenza (che, motivatissima, non è segno di
superficialità, tutt'altro)

quanto tempo e quante risorse (di persone, mezzi, vite) sono stati dispersi
CON PREVENTIVA CERTEZZA di quanto andava accadendo: il fascicolo che già
parte con una sentenza inutile perché i reati sono, come tutt'altro che
imprevedibile, prescritti e neppure c'è un interesse civile che può essere;
e ulteriore lavoro inutile ma indispensabile per chi viene dopo. 

torno allo spoglio serale (giovedì me ne arriveranno altri 40/45).

carlo citterio 

 

 

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Inviato da: "carlocitt a alice.it" <carlocitt a alice.it> 


  _____  


 
<https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/anm-triveneto/conversations/messages
/9472;_ylc=X3oDMTJvYTEwa28zBF9TAzk3NDkwNDg3BGdycElkAzcwNzcxNjEEZ3Jwc3BJZAM1N
TkwMDA1MTcEbXNnSWQDOTQ3MgRzZWMDZnRyBHNsawNycGx5BHN0aW1lAzE1MTIzMjEwMjQ-?act=
reply&messageNum=9472> Rispondi post su web

•

 
<javascript:handleMailto('mailto:carlocitt a alice.it?subject=ogg%3a%20i%3a%20
ma%20a%20che%20serve%20questa%20sentenza%3f');return%20false;> Rispondi a
mittente 

•

 
<javascript:handleMailto('mailto:anm-triveneto a yahoogroups.com?subject=ogg%3
a%20i%3a%20ma%20a%20che%20serve%20questa%20sentenza%3f');return%20false;>
Rispondi a gruppo 

•

 
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A1MTcEc2VjA2Z0cgRzbGsDbnRwYwRzdGltZQMxNTEyMzIxMDI0> Crea nuovo argomento

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