[Area] R: R: ma a che serve questa sentenza?

Manuela Fasolato manuelafasolato1 a gmail.com
Lun 4 Dic 2017 14:49:23 CET


 Che serve la sentenza di primo grado tutte le volte che si prescrive un
reato dopo che è intervenuta sentenza di condanna - o anche di
assoluzione-  in primo grado, prima della decisione d'appello, se non vi è
parte civile?

La domanda fatta è importante.
Per la risposta pongo però due altri, per me fondamentali, punti di vista,
rispetto a quelli emersi che sono rivolti principalmente alla
concentrazione di forze sul vivo anzichè sul prossimo alla morte.

Il primo.



Ho sempre pensato che serva lo stesso.

Mettiamoci nei panni della persona offesa,sia essa persona fisica o
giuridica.

Mettiamoci nei panni del cittadino che fa  parte di quella collettività in
molti casi offesa dal reato.

Credete voi che preferisca un indististinto mucchio di atti e documenti
processuali che non pongono ordine alla vicenda e che lasciano adito a
diverse letture - è come sappiamo le parti processuali o  la stampa e i
social, ecc.. ne fanno di variopinte -  o invece una sentenza che spieghi
in maniera ordinata '*dove stanno i torti e le ragioni in modo che il mondo
torni diritto*'?

Una sentenza che potrà non essere condivisa, ma che è la risposta dello
Stato  ad una legittima pretesa di giustizia.

Una risposta azzoppata, certo, ma pur sempre una risposta di cui il
cittadino che ha avuto ragione potrà 'consolarsi', 'vantarsi', comunque
utilizzare.

La frustrazione della declaratoria di prescrizione che pure subentrerà,
sarà meno dura e comunque meno invasiva.



Non lavoriamo solo per l'esito.

Se il processo era in linea con i criteri di priorità -  ce ne sono ora,
oltreché legali, anche convenzionali stipulati in protocolli distrettuali
condivisi da tutti i dirigenti di uffici, che lasciano in fondo alla lista
pochi reati -  la sentenza a mio parere nel caso individuato da Carlo era
da scriversi.

E la declaratoria di prescrizione predibattimentale brucerà meno a quella
parte offesa che avrà almeno una storia scritta in maniera ordinata in
mano,con un inizio e una fine certificata,dove potrà dire 'il giudice ha
scritto che'.


Se fossi una parte offesa preferirei così.
E anche se fosso un imputato innocente.



Il secondo.


Teniamo presente che non spetta alla magistratura, se non nel solco
rigoroso dei criteri di priorità, sia legislativi che convenzionali sulla
base dei protocolli distrettuali eventualmente conclusi, scegliere  - con
scelte che sono di politica giudiziaria che appartiene al legislatore e che
se fatte dalla magistratura risultano discrezionali - quali siano i
processi da far morire perché  non arriviao al giudicato prima della
prescrizione.

L'eutanasia è giustificata solo se rigorosamente disciplinata.

Nel caso fatto da Carlo mancano i contorni della vicenda, tipologia di
reato e interessi lesi in primis, per capire se si trattava di processo che
sebbene di prescrizione imminente e senza parti civili, fosse o meno da
celebrare secondo i criteri di priorità legale o convenzionale.

Altrimenti la critica di sostituirsi al legislatore appare fondata.

In molti protocolli distrettuali per l'individuazione delle linee guida in
materia di priorità nella trattazione dei procedimenti penali, frutto di
confronti e intese tra Uffici giudiziari e proposte degli Ordini degli
Avvocati, sono considerati prioritari non solo i procedimenti espressamente
qualificati tali dall'art.132 bis disp. att. c.p.p., ma anche altri
procedimenti, dove per il particolare contesto territoriale, l'attenzione
all'impatto che alcuni reati possono avere sulla popolazione e la tutela di
interessi collettivi portano ad individuare altre ipotesi di priorità.

E tra essi vi sono anche processi per reati non procedibili d'ufficio e
senza parti civili.

Se i reati rientrano nelle priorità convenzionali - ad esempio nelle linee
guida individuate nel documento ufficiale del Distretto di Brescia  del
3/2/2017 vi sono altre 15 categorie oltreché quelle legali  -* non si
applica agli stessi la regola della non fissazione - con *differimento
della loro trattazione e la conseguente collocazione nell'ultima fascia dei
procedimenti non prioritario - *in caso di ragionevole previsione che il
termine massimo di prescrizione maturi entro i 15 mesi successivi
all'esercizio dell'azione penale*, giacchè ciò vale solo per i processi non
prioritari trattai in primo grado.




Manuela Fasolato

Il giorno 4 dicembre 2017 12:56, Crescenti Emanuele <
emanuele.crescenti a giustizia.it> ha scritto:

> Credo sia fondamentale evitare lavoro inutile, anche per la credibilità
> esterna (una sentenza dibattimentale di prescrizione è devastante sotto
> questo profilo).
>
> Nel mio ufficio, forzando il dato letterale dell’art.125 delle norme di
> attuazione al c.p.p., abbiamo sviluppato un modello che consente di
> sottoporre al GIP i procedimenti prossimi alla prescrizione con richiesta
> di archiviazione motivando sulla impossibilità di arrivare a condanna
> (facendo leva sulla *inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio dati gli
> elementi acquisiti nel corso delle indagini*  –e in ciò considerando
> ricompresa la data del commesso reato).
>
> Non è tornato alcun procedimento così trattato, anche perché spesso il
> termine finisce per decorrere nei tempi di esame da parte del GIP.
>
> L’accantonamento dei fascicoli prossimi  alla prescrizione lo ho comunque
> inserito in un provvedimento organizzativo assumendomi la responsabilità
>  tramite il  visto.
>
> *
>                                                   Emanuele
> Crescenti               *
>
>
>
> Ecco il dato letterale del modello di cui ho detto:
>
>
>
> *2.- Considerato che alcuna attività istruttoria ulteriore può
> processualmente e produttivamente, essere disposta, tenuto conto altresì, a
> tranciare ogni eventuale diversa valutazione di merito che possa emergere
> dalla verifica dell’incartamento processuale, che i fatti di possibile
> contestazione, come sopra rubricati, risalgono a date per le quali ogni
> verifica fattuale risulta ormai preclusa dal trascorrere del tempo.*
>
> *Prossimo, infine, il decorrere del termine ultimo di prescrizione del
> reato, di talché, tenuto conto degli ordinari tempi di celebrazione del
> giudizio, risulta impossibile apportare adeguato sostegno all’ipotesi di
> condanna. *
>
> *3.- Richiamato il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione,
> costante sin dalle prime pronunce sulla portata della norma - secondo il
> quale : “ Il pubblico ministero all’esito delle indagini preliminari deve
> chiedere l’archiviazione ogni qual volta l’analisi dei risultati
> investigativi lasci prevedere che il quadro probatorio a carico
> dell’imputato sarebbe, in caso di rinvio a giudizio, contraddittorio o,
> comunque, insufficiente ai fini di una pronuncia di condanna. Allo scopo
> l’art. 125 della norma di attuazione ha introdotto una regola di giudizio
> che assume come parametro il quantum di prove indispensabili per sostenere
> l’accusa, talché è da escludere l’esercizio dell’azione penale ogni qual
> volta il pubblico ministero valuti di non poter adempiere l’onere
> probatorio su di lui gravante”. (Cassazione penale, sez. III, 22 giugno
> 1990, Cass. pen. 1990 II 397.)*
>
> *            Visto l’art. 125 disp.att. c.p.p.,*
>
> *CHIEDE*
>
> *disporsi l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione
> degli atti al proprio Uffi*cio.
>
>
>
>
>
> *Da:* Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *De Ninis Luca
> *Inviato:* lunedì 4 dicembre 2017 11:38
> *A:* Interlandi Caterina <caterina.interlandi a giustizia.it>
> carlocitt a alice.it; area a areaperta.it
> *Oggetto:* [Area] R: ma a che serve questa sentenza?
>
>
>
> Con la modifica dell’art. 159 c.p. ad opera della c.d riforma Orlando
> simili problemi si dovrebbero risolvere, almeno per il futuro.
>
> Credo però che sia il caso di porsi la seguente domanda, che potrebbe
> azzerare il problema anche sui processi pendenti.
>
> Ma è proprio così impensabile sostenere la tesi per la quale – avendo L
> 103/2017 introdotto nuove cause di sospensione della prescrizione attinenti
> alle vicende del processo, non modificato i suoi termini – la riforma possa
> seguire il regime del *tempus regit actum* anziché quello dell’art. 2
> c.p. e quindi consentire l’operatività delle nuove cause di sospensione
> anche ai delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma decisi, in
> primo o in secondo grado, dopo?
>
> Se qualcuno volesse provare a misurarsi con un tentativo del genere,  il
> momento è ora, perché in seguito non servirebbe più …
>
>
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:* Area [mailto:area-bounces a areaperta.it <area-bounces a areaperta.it>] *Per
> conto di *Caterina Interlandi
> *Inviato:* lunedì 4 dicembre 2017 10:49
> *A:* carlocitt a alice.it; area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] ma a che serve questa sentenza?
>
>
>
> Dobbiamo fare protocolli procura-dibattimento primo grado- appello sulle
> priorità e i tempi di trattazione –utile appunto – dei procedimenti.
>
> Lo spazio ordinamentale e normativo c’è, e ogni ufficio deve assumersi le
> sue responsabilità di prescrizione, senza  scaricare a valle i procedimenti
> che, già si sa, saranno inutilmente celebrati.
>
> Caterina Interlandi
>
>
>
>
>
> *From:* carlocitt a alice.it
>
> *Sent:* Sunday, December 03, 2017 6:28 PM
>
> *To:* area a areaperta.it
>
> *Subject:* [Area] ma a che serve questa sentenza?
>
>
>
>
>
> Reati procedibili a querela; data di consumazione il 19/03/2010; la
> sentenza non segnala rinvii che sospendano la prescrizione
>
> i reati si prescrivono il 19/09/2017; la sentenza viene deliberata il
> 01/02/2017;
>
> il Giudice riserva 90 giorni per il deposito della motivazione; deposita
> la sentenza il 25/07/2017; la motivazione è particolarmente articolata
> (sette pagine con caratteri fitti)
>
> avviso di deposito al difensore ed all'imputato il 01/08/2017 (ma cambia
> poco anche se la motivazione fosse stata depositata nei termini, con i 45
> giorni si arrivava a metà giugno); appello depositato il 26/09/2017
>
> l'appello è ammissibile perché ha motivi specifici ed evita di dire solo
> che nel frattempo i reati sono prescritti (deduzione inammissibile perché
> non censurerebbe il contenuto della statuizione di primo grado)
>
> il fascicolo parte dal primo grado con i reati prescritti e arriva con i
> reati già prescritti
>
> dopo le varie incombenze di cancelleria (in partenza ed in arrivo), non
> essendovi statuizioni civili su cui fare le valutazioni del 578 cpp, sto
> facendo lo 'spoglio': costituendo allo stato reato il getto del fascicolo
> nel Canal grande (soluzione tra l'altro non prevista dagli schemi del
> SICP), il fascicolo sarà domani inserito tra quelli per i quali
> predisporremo una sentenza di 'prescrizione predibattimentale'
>
> sono sentenze tutte nulle, perché in appello non esiste lo spazio
> sistematico per le sentenze predibattimentali *de plano *di qualsiasi
> tipo (SU 28954/17 ), ma la stessa sentenza SU ha, in concreto, legittimato
> la prassi illegittima perché ha insegnato detto che anche in questo caso la
> nullità cede alla mancanza allo stato delle condizioni ex 129.2 (noi
> comunque nei ns schemi di sentenze nulle motivavamo e motiviamo
> espressamente l'insussistenza del 129.2 con riferimenti specifici al caso
> concreto, proprio per far da sponda a questa giurisprudenza, nell'idea che
> comunque un ricorso che invochi di non aver potuto interloquire sulla
> ricorrenza del 129.2 qualcosina sul perché ci sarebbe il 129.2 debba dirla).
>
> bene; tutti contenti?
>
> no
>
> la domanda è a che serve quella sentenza (che, motivatissima, non è segno
> di superficialità, tutt'altro)
>
> quanto tempo e quante risorse (di persone, mezzi, vite) sono stati
> dispersi CON PREVENTIVA CERTEZZA di quanto andava accadendo: il fascicolo
> che già parte con una sentenza inutile perché i reati sono, come tutt'altro
> che imprevedibile, prescritti e neppure c'è un interesse civile che può
> essere; e ulteriore lavoro inutile ma indispensabile per chi viene dopo.
>
> torno allo spoglio serale (giovedì me ne arriveranno altri 40/45).
>
> carlo citterio
>
>
>
>
>
> __._,_.___
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>
> Inviato da: "carlocitt a alice.it" <carlocitt a alice.it>
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>
> *Rispondi post su web
> <https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/anm-triveneto/conversations/messages/9472;_ylc=X3oDMTJvYTEwa28zBF9TAzk3NDkwNDg3BGdycElkAzcwNzcxNjEEZ3Jwc3BJZAM1NTkwMDA1MTcEbXNnSWQDOTQ3MgRzZWMDZnRyBHNsawNycGx5BHN0aW1lAzE1MTIzMjEwMjQ-?act=reply&messageNum=9472>*
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