[Area] R: R: R: R: quesito
thorgiov
thorgiov a libero.it
Lun 15 Gen 2018 16:45:50 CET
Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al nostro interno di
criticare l'operato dei colleghi senza conoscere le carte. Se non si
conoscono gli atti, è meglio tacere.
FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:
> Si potrebbe discutere all'infinito; le posizioni sono chiare e
> ciascuno ha la sua sensibilità.
> Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio, è gravissimo, è che si
> stiano insinuando sospetti di favoritismo su un Ufficio giudiziario
> sulla base di interpretazioni opinabili e che purtroppo, anche al
> nostro interno, c'è chi segue questa logica.
> Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio potente e rispettato, domani
> potrà toccare a ciascuno di noi doversi difendere da insinuazioni
> basate su interpretazioni.
> Già il fatto in se' della polemica su una questione come questa
> costituisce un ulteriore tassello della progressiva erosione della
> nostra indipendenza.
>
> Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De Ninis Luca
> <luca.deninis a giustizia.it <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>> Infatti è ermeneutico.
>>
>> Secondo la tua lettura, nella “corretta discriminazione dell’attività
>> politica da quella funzionale ordinaria” si coglierebbe un interesse
>> superiore che giustifica la “propalazione prioritaria” della notizia
>> dal capo del governo ad un imprenditore politicamente a lui vicino ed
>> auto-dichiaratosi suo consulente, sì da fornirgli l’occasione di un
>> cospicuo profitto.
>>
>> Io non lo vedo.
>>
>> Luca De Ninis
>>
>> *Da:*Siddi Massimiliano
>> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
>> *A:* De Ninis Luca
>> *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>> *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>>
>> Gli atti normativi del Governo non sono ontologicamente diversi da
>> quelli del Parlamento ai fini della riservatezza penalmente
>> rilevante, a nulla rilevando il soggetto che li pone in essere.
>>
>> Quanto alla tua affermazione di principio, non è questione di cosa
>> limiti cosa, ma di interpretazione del sistema nel suo complesso, per
>> cui la norma penale non può non tenere conto, come nel caso di
>> specie, delle norme che disciplinano gli organi di rilevanza
>> costituzionale ai fini di una corretta discriminazione dell'attività
>> politica da quella funzionale ordinaria.
>>
>> Il problema è ermeneutico, non dogmatico - morale.
>>
>> Massimiliano Siddi
>>
>>
>>
>> Inviato da iPhone
>>
>>
>> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De Ninis Luca
>> <luca.deninis a giustizia.it <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>> scritto:
>>
>> Non credo che sia così: la qualità di capo del governo
>> attribuisce contenuto e valore alla notizia riservata.
>>
>> E comunque ho sempre pensato che, in uno stato di diritto, sia la
>> legge penale a dover costituire il limite dell’attività
>> politicamente lecita, non viceversa.
>>
>> Luca De Ninis
>>
>> *Da:*Siddi Massimiliano
>> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 09:45
>> *A:* De Ninis Luca
>> *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>> <mailto:area a areaperta.it>
>> *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>>
>> È solo una situazione analoga che, a mio avviso, non cambia la
>> sostanza penalistica.
>>
>> Massimiliano Siddi
>>
>> Inviato da iPhone
>>
>>
>> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14, De Ninis Luca
>> <luca.deninis a giustizia.it <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>> scritto:
>>
>> Membro influente della maggioranza parlamentare o presidente
>> del consiglio dei ministri ?
>>
>> La notizia, per capire se si tratti di notizia di reato,
>> bisogna considerarla tutta..
>>
>> Luca De Ninis
>>
>> *Da:*Siddi Massimiliano
>> *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 21:55
>> *A:* De Ninis Luca
>> *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>> <mailto:area a areaperta.it>
>> *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>>
>> Se ho ben compreso il quesito alternativo per persone
>> intelligenti, il sibillino proponente suggerisce la
>> qualificazione dell'attività di formazione delle norme in
>> seno al Consiglio dei Ministri come attività funzionale nel
>> senso che il termine assume nell'art. 184 TUF.
>>
>> E' del tutto evidente che i Ministri svolgano una pubblica
>> funzione, ma ci sono, a mio sommesso avviso, attività che,
>> pur rientrando in senso lato nelle loro competenze
>> funzionali, hanno, tuttavia, carattere squisitamente
>> politico, proprio come le attività culturali e relazionali
>> prodromiche, contemporanee e successive all'iter di proposta
>> e formazione delle norme, a nulla rilevando che queste siano
>> rese pubbliche o meno.
>>
>> Se un membro influente della maggioranza parlamentare confida
>> ad un terzo riservatamente che il suo gruppo intende proporre
>> una determinata legge che, proprio per la qualità dei
>> proponenti, ha ottime "chances" di approvazione, questa
>> rimane attività politica, anche se il parlamentare svolge una
>> pubblica funzione e se il terzo ne approfitta per speculare
>> finanziariamente.
>>
>> Se il Presidente del Consiglio rivela ad un direttore di
>> giornale che farà approvare un certo decreto, magari
>> confidando nel fatto che quel direttore, vicino al Governo,
>> appoggi politicamente l'iniziativa presso l'opinione
>> pubblica, o solo per favorirlo con la propalazione
>> prioritaria della notizia, anche tale attività rimane
>> prettamente politica, a prescindere dalla speculazione
>> finanziaria che se ne possa fare.
>>
>> La responsabilità, in questi casi, è esclusivamente politica:
>> un popolo maturo, alle successive elezioni, dovrebbe tenerne
>> conto.
>>
>> Massimiliano Siddi
>>
>> Inviato da iPad
>>
>>
>> Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36, De Ninis Luca
>> <luca.deninis a giustizia.it
>> <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>>
>> Attività politica o funzione pubblica ?
>>
>> Intelligenti pauca..
>>
>> Luca De Ninis
>>
>> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto
>> di *Fontana Gian Luigi
>> *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 01:05
>> *A:* Siddi Massimiliano
>> *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>> *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>>
>> *Copio incollo le norme.*
>>
>> *Gian Luigi FONTANA *
>>
>> *Art. 181 del TUF*
>>
>>
>> *Informazione privilegiata *
>>
>> 1. Ai fini del presente titolo per informazione
>> privilegiata si intende un'informazione din carattere
>> preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente,
>> direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti
>> strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari,
>> che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
>> sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
>> 2. In relazione ai derivati su merci, per informazione
>> privilegiata si intende un'informazione di carattere
>> preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente,
>> direttamente o indirettamente, uno o piu' derivati su
>> merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati
>> sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di
>> mercato ammesse in tali mercati.
>> 3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
>> a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente
>> o che si possa ragionevolmente prevedere che verra' ad
>> esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa
>> ragionevolmente prevedere che si verifichera';
>> b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre
>> conclusioni sul possibile effetto del complesso di
>> circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui
>> prezzi degli strumenti finanziari.
>> 4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe
>> influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti
>> finanziari si intende un'informazione che presumibilmente
>> un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli
>> elementi su cui fondare le proprie decisioni di
>> investimento.
>> 5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di
>> ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione
>> privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da
>> un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa
>> di esecuzione, che ha un carattere preciso e che
>> concerne, direttamente o indirettamente, uno o piu'
>> emittenti di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti
>> finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in
>> modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
>>
>> *Art. 184 del TUF*
>>
>>
>>
>> *Abuso di informazioni privilegiate *
>>
>> 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
>> multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque,
>> essendo in possesso di informazioni privilegiate in
>> ragione della sua qualita' di membro di organi di
>> amministrazione, direzione o controllo dell'emittente,
>> della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero
>> dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una
>> professione o di una funzione, anche pubblica, o di un
>> ufficio:
>> a) acquista, vende o compie altre operazioni,
>> direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
>> conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le
>> informazioni medesime;
>> b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del
>> normale esercizio del lavoro, della professione, della
>> funzione o dell'ufficio;
>> c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al
>> compimento di taluna delle operazioni indicate nella
>> lettera a).
>> 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque
>> essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo
>> della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose
>> compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
>> 3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o
>> fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
>> profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
>> offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
>> colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
>> conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
>> applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni
>> relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo
>> 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale
>> e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e
>> duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
>> 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari
>> si intendono anche gli strumenti finanziari di cui
>> all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
>> strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1,
>> lettera a).
>>
>> Inviato da iPad
>>
>>
>> Il giorno 13 gen 2018, alle ore 00:50, Siddi Massimiliano
>> <massimiliano.siddi a giustizia.it
>> <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>> ha scritto:
>>
>> Non sono un esperto di questo tipo di reati, ma,
>> ragionando sulla norma, nutro il serio dubbio che sia
>> applicabile all'attività normativa del Presidente del
>> Consiglio e del Consiglio dei Ministri, così come,
>> più in generale, all'attività politica.
>>
>> Penso che l'oggetto dei lavori del Consiglio dei
>> Ministri non costituisca "informazione privilegiata"
>> in senso tecnico, e di esso i suoi membri possano
>> liberamente parlare con chi vogliono, anche in anticipo.
>>
>> La conseguente responsabilità, in caso di
>> comunicazione "privilegiata" (nel senso etimologico
>> di privata "in privos lata") a taluno, e', a mio
>> avviso, esclusivamente politica, e non penale.
>>
>> Lo stesso autore dell'articolo, un po'
>> pindaricamente, incentra tutta la polemica - che,
>> sotto le mentite e un po' sgangherate spoglie del
>> diritto, e', in realtà, tutta politica - più sulla
>> mancata iscrizione della presunta notitia criminis
>> che sull'effettiva fondatezza della stessa.
>>
>> Se, dunque, come penso, la responsabilità fosse solo
>> politica, bene avrebbe fatto la Procura di Roma a non
>> iscrivere alcuna notizia di reato a carico del
>> Presidente del Consiglio.
>>
>> Trovo, invece, molto grave che un magistrato chieda
>> ad un Ufficio di Procura di spiegare "il suo
>> silenzio", giacché gli atti di cui occorre dare
>> motivazione sono tipici e, tra questi, non rientra,
>> nel modo più assoluto, la mancata iscrizione.
>>
>> Ne', peraltro, risulta che, tra le fonti di tale
>> tipicità, vi siano le rispettabili, ma non certo
>> vincolanti, interpretazioni normative del Sig.
>> Travaglio o degli organi di stampa che, magari
>> strumentalmente, battono la gran cassa.
>>
>> Massimiliano Siddi
>>
>>
>> Inviato da iPad
>>
>>
>> Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:00, andreale
>> <andreale a yahoo.com <mailto:andreale a yahoo.com>> ha
>> scritto:
>>
>> Caro Procuratore Nannucci , se davvero la
>> Procura di Roma ha agito come dice Travaglio,
>> nell'articolo di oggi, che allego, la risposta ce
>> l'hai già.
>>
>> È davvero molto grave quanto descritto e
>> meriterebbe certamente gli interventi da te
>> indicati.
>>
>> Ma sono purtroppo convinto che tutto continuerà a
>> tacere , né alcuno dei consiglieri al CSM (di
>> Area o no) adotterà qualsivoglia iniziativa.
>>
>> Andrea Reale
>>
>> Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
>>
>> -------- Messaggio originale --------
>>
>> Da: u.nannucci a alice.it <mailto:u.nannucci a alice.it>
>>
>> Data: 12/01/18 14:44 (GMT+01:00)
>>
>> A: area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>>
>> Oggetto: [Area] quesito
>>
>> Ma come fa la Procura di Roma a non proferir
>> parola, dinanzi a quanto emerge dalle rivelazioni
>> del Fatto Quotidiano e de La Verità in merito
>> alle telefonate tra Renzi e De Benedetti? E alle
>> specifiche accuse che su quei giornali sono
>> espresse? L’hanno letto a Roma l’articolo 184 del
>> decreto legislativo n. 58/1998?
>>
>> Eppure quell’ufficio ha con grande solerzia agito
>> nei confronti ad esempio del sindaco di Roma, per
>> un reato ancora tutto da capire, e contro alcuni
>> funzionari emersi nel corso delle indagini CONSIP…
>>
>> Nell’interesse dell’immagine e della credibilità
>> della magistratura tutta, sarebbe urgente che
>> quell’ufficio spiegasse il suo silenzio; e la
>> stessa domanda investe i vari uffici di procura
>> generale, che in altri tempi attivamente si mossero…
>>
>> E finalmente, cosa fanno in consiglieri di Area
>> nel Consiglio superiore della magistratura; non
>> ravvisano l’opportunità della, cosiddetta,
>> “apertura di una pratica”?
>>
>> nannucci
>>
>> <Insider Premier.pdf>
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