[Area] R: R: R: R: quesito

thorgiov thorgiov a libero.it
Lun 15 Gen 2018 16:45:50 CET


Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al nostro interno di 
criticare l'operato dei colleghi senza conoscere le carte. Se non si 
conoscono gli atti, è meglio tacere.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:
> Si potrebbe discutere all'infinito; le posizioni sono chiare e 
> ciascuno ha la sua sensibilità.
> Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio, è gravissimo, è che si 
> stiano insinuando sospetti di favoritismo su un Ufficio giudiziario 
> sulla base di interpretazioni opinabili e che purtroppo, anche al 
> nostro interno, c'è chi segue questa logica.
> Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio potente e rispettato, domani 
> potrà toccare a ciascuno di noi doversi difendere da insinuazioni 
> basate su interpretazioni.
> Già il fatto in se' della polemica su una questione come questa 
> costituisce un ulteriore tassello della progressiva erosione della 
> nostra indipendenza.
>
>       Massimiliano Siddi
>
> Inviato da iPhone
>
> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De Ninis Luca 
> <luca.deninis a giustizia.it <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>> Infatti è ermeneutico.
>>
>> Secondo la tua lettura, nella “corretta discriminazione dell’attività 
>> politica da quella funzionale ordinaria” si coglierebbe un interesse 
>> superiore che giustifica la “propalazione prioritaria” della notizia 
>> dal capo del governo ad un imprenditore politicamente a lui vicino ed 
>> auto-dichiaratosi suo consulente, sì da fornirgli l’occasione di un 
>> cospicuo profitto.
>>
>> Io non lo vedo.
>>
>> Luca De Ninis
>>
>> *Da:*Siddi Massimiliano
>> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
>> *A:* De Ninis Luca
>> *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>> *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>>
>> Gli atti normativi del Governo non sono ontologicamente diversi da 
>> quelli del Parlamento ai fini della riservatezza penalmente 
>> rilevante, a nulla rilevando il soggetto che li pone in essere.
>>
>> Quanto alla tua affermazione di principio, non è questione di cosa 
>> limiti cosa, ma di interpretazione del sistema nel suo complesso, per 
>> cui la norma penale non può non tenere conto, come nel caso di 
>> specie, delle norme che disciplinano gli organi di rilevanza 
>> costituzionale ai fini di una corretta discriminazione dell'attività 
>> politica da quella funzionale ordinaria.
>>
>> Il problema è ermeneutico, non dogmatico - morale.
>>
>>          Massimiliano Siddi
>>
>>
>>
>> Inviato da iPhone
>>
>>
>> Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De Ninis Luca 
>> <luca.deninis a giustizia.it <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha 
>> scritto:
>>
>>     Non credo che sia così: la qualità di capo del governo
>>     attribuisce contenuto e valore alla notizia riservata.
>>
>>     E comunque ho sempre pensato che, in uno stato di diritto, sia la
>>     legge penale a dover costituire il limite dell’attività
>>     politicamente lecita, non viceversa.
>>
>>     Luca De Ninis
>>
>>     *Da:*Siddi Massimiliano
>>     *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 09:45
>>     *A:* De Ninis Luca
>>     *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>>     <mailto:area a areaperta.it>
>>     *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>>
>>     È solo una situazione analoga che, a mio avviso, non cambia la
>>     sostanza penalistica.
>>
>>          Massimiliano Siddi
>>
>>     Inviato da iPhone
>>
>>
>>     Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14, De Ninis Luca
>>     <luca.deninis a giustizia.it <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>>     scritto:
>>
>>         Membro influente della maggioranza parlamentare o presidente
>>         del consiglio dei ministri ?
>>
>>         La notizia, per capire se si tratti di notizia di reato,
>>         bisogna considerarla tutta..
>>
>>         Luca De Ninis
>>
>>         *Da:*Siddi Massimiliano
>>         *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 21:55
>>         *A:* De Ninis Luca
>>         *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>>         <mailto:area a areaperta.it>
>>         *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>>
>>         Se ho ben compreso il quesito alternativo per persone
>>         intelligenti, il sibillino proponente suggerisce la
>>         qualificazione dell'attività di formazione delle norme in
>>         seno al Consiglio dei Ministri come attività funzionale nel
>>         senso che il termine assume nell'art. 184 TUF.
>>
>>         E' del tutto evidente che i Ministri svolgano una pubblica
>>         funzione, ma ci sono, a mio sommesso avviso, attività che,
>>         pur rientrando in senso lato nelle loro competenze
>>         funzionali, hanno, tuttavia, carattere squisitamente
>>         politico, proprio come le attività culturali e relazionali
>>         prodromiche, contemporanee e successive all'iter di proposta
>>         e formazione delle norme, a nulla rilevando che queste siano
>>         rese pubbliche o meno.
>>
>>         Se un membro influente della maggioranza parlamentare confida
>>         ad un terzo riservatamente che il suo gruppo intende proporre
>>         una determinata legge che, proprio per la qualità dei
>>         proponenti, ha ottime "chances" di approvazione, questa
>>         rimane attività politica, anche se il parlamentare svolge una
>>         pubblica funzione e se il terzo ne approfitta per speculare
>>         finanziariamente.
>>
>>         Se il Presidente del Consiglio rivela ad un direttore di
>>         giornale che farà approvare un certo decreto, magari
>>         confidando nel fatto che quel direttore, vicino al Governo,
>>         appoggi politicamente l'iniziativa presso l'opinione
>>         pubblica, o solo per favorirlo con la propalazione
>>         prioritaria della notizia, anche tale attività rimane
>>         prettamente politica, a prescindere dalla speculazione
>>         finanziaria che se ne possa fare.
>>
>>         La responsabilità, in questi casi, è esclusivamente politica:
>>         un popolo maturo, alle successive elezioni, dovrebbe tenerne
>>         conto.
>>
>>         Massimiliano Siddi
>>
>>         Inviato da iPad
>>
>>
>>         Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36, De Ninis Luca
>>         <luca.deninis a giustizia.it
>>         <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>>
>>             Attività politica o funzione pubblica ?
>>
>>             Intelligenti pauca..
>>
>>             Luca De Ninis
>>
>>             *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto
>>             di *Fontana Gian Luigi
>>             *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 01:05
>>             *A:* Siddi Massimiliano
>>             *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>>             *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>>
>>             *Copio incollo le norme.*
>>
>>             *Gian Luigi FONTANA *
>>
>>             *Art. 181 del TUF*
>>
>>
>>             *Informazione privilegiata *
>>
>>             1. Ai fini del presente titolo per informazione
>>             privilegiata si intende un'informazione din carattere
>>             preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente,
>>             direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti
>>             strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari,
>>             che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
>>             sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
>>             2. In relazione ai derivati su merci, per informazione
>>             privilegiata si intende un'informazione di carattere
>>             preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente,
>>             direttamente o indirettamente, uno o piu' derivati su
>>             merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati
>>             sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di
>>             mercato ammesse in tali mercati.
>>             3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
>>             a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente
>>             o che si possa ragionevolmente prevedere che verra' ad
>>             esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa
>>             ragionevolmente prevedere che si verifichera';
>>             b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre
>>             conclusioni sul possibile effetto del complesso di
>>             circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui
>>             prezzi degli strumenti finanziari.
>>             4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe
>>             influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti
>>             finanziari si intende un'informazione che presumibilmente
>>             un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli
>>             elementi su cui fondare le proprie decisioni di
>>             investimento.
>>             5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di
>>             ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione
>>             privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da
>>             un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa
>>             di esecuzione, che ha un carattere preciso e che
>>             concerne, direttamente o indirettamente, uno o piu'
>>             emittenti di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti
>>             finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in
>>             modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
>>
>>             *Art. 184 del TUF*
>>
>>
>>
>>             *Abuso di informazioni privilegiate *
>>
>>             1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
>>             multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque,
>>             essendo in possesso di informazioni privilegiate in
>>             ragione della sua qualita' di membro di organi di
>>             amministrazione, direzione o controllo dell'emittente,
>>             della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero
>>             dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una
>>             professione o di una funzione, anche pubblica, o di un
>>             ufficio:
>>             a) acquista, vende o compie altre operazioni,
>>             direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
>>             conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le
>>             informazioni medesime;
>>             b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del
>>             normale esercizio del lavoro, della professione, della
>>             funzione o dell'ufficio;
>>             c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al
>>             compimento di taluna delle operazioni indicate nella
>>             lettera a).
>>             2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque
>>             essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo
>>             della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose
>>             compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
>>             3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o
>>             fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
>>             profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
>>             offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
>>             colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
>>             conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
>>             applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni
>>             relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo
>>             180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale
>>             e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e
>>             duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
>>             4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari
>>             si intendono anche gli strumenti finanziari di cui
>>             all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
>>             strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1,
>>             lettera a).
>>
>>             Inviato da iPad
>>
>>
>>             Il giorno 13 gen 2018, alle ore 00:50, Siddi Massimiliano
>>             <massimiliano.siddi a giustizia.it
>>             <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>> ha scritto:
>>
>>                 Non sono un esperto di questo tipo di reati, ma,
>>                 ragionando sulla norma, nutro il serio dubbio che sia
>>                 applicabile all'attività normativa del Presidente del
>>                 Consiglio e del Consiglio dei Ministri, così come,
>>                 più in generale, all'attività politica.
>>
>>                 Penso che l'oggetto dei lavori del Consiglio dei
>>                 Ministri non costituisca "informazione privilegiata"
>>                 in senso tecnico, e di esso i suoi membri possano
>>                 liberamente parlare con chi vogliono, anche in anticipo.
>>
>>                 La conseguente responsabilità, in caso di
>>                 comunicazione "privilegiata" (nel senso etimologico
>>                 di privata "in privos lata") a taluno, e', a mio
>>                 avviso, esclusivamente politica, e non penale.
>>
>>                 Lo stesso autore dell'articolo, un po'
>>                 pindaricamente, incentra tutta la polemica - che,
>>                 sotto le mentite e un po' sgangherate spoglie del
>>                 diritto, e', in realtà, tutta politica - più sulla
>>                 mancata iscrizione della presunta notitia criminis
>>                 che sull'effettiva fondatezza della stessa.
>>
>>                 Se, dunque, come penso, la responsabilità fosse solo
>>                 politica, bene avrebbe fatto la Procura di Roma a non
>>                 iscrivere alcuna notizia di reato a carico del
>>                 Presidente del Consiglio.
>>
>>                 Trovo, invece, molto grave che un magistrato chieda
>>                 ad un Ufficio di Procura di spiegare  "il suo
>>                 silenzio", giacché gli atti di cui occorre dare
>>                 motivazione sono tipici e, tra questi, non rientra,
>>                 nel modo più assoluto, la mancata iscrizione.
>>
>>                 Ne', peraltro, risulta che, tra le fonti di tale
>>                 tipicità, vi siano le rispettabili, ma non certo
>>                 vincolanti, interpretazioni normative del Sig.
>>                 Travaglio o degli organi di stampa che, magari
>>                 strumentalmente, battono la gran cassa.
>>
>>                          Massimiliano Siddi
>>
>>
>>                 Inviato da iPad
>>
>>
>>                 Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:00, andreale
>>                 <andreale a yahoo.com <mailto:andreale a yahoo.com>> ha
>>                 scritto:
>>
>>                      Caro Procuratore Nannucci , se davvero  la 
>>                      Procura di Roma ha agito  come dice Travaglio, 
>>                     nell'articolo di oggi, che allego, la risposta ce
>>                     l'hai già.
>>
>>                     È davvero molto grave quanto descritto e
>>                     meriterebbe certamente gli interventi da te
>>                     indicati.
>>
>>                     Ma sono purtroppo convinto che tutto continuerà a
>>                     tacere , né  alcuno dei consiglieri al CSM (di
>>                     Area o no) adotterà qualsivoglia iniziativa.
>>
>>                     Andrea Reale
>>
>>                     Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
>>
>>                     -------- Messaggio originale --------
>>
>>                     Da: u.nannucci a alice.it <mailto:u.nannucci a alice.it>
>>
>>                     Data: 12/01/18 14:44 (GMT+01:00)
>>
>>                     A: area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>>
>>                     Oggetto: [Area] quesito
>>
>>                     Ma come fa la Procura di Roma a non proferir
>>                     parola, dinanzi a quanto emerge dalle rivelazioni
>>                     del Fatto Quotidiano e de La Verità in merito
>>                     alle telefonate tra Renzi e De Benedetti? E alle
>>                     specifiche accuse che su quei giornali sono
>>                     espresse? L’hanno letto a Roma l’articolo 184 del
>>                     decreto legislativo n. 58/1998?
>>
>>                     Eppure quell’ufficio ha con grande solerzia agito
>>                     nei confronti ad esempio del sindaco di Roma, per
>>                     un reato ancora tutto da capire, e contro alcuni
>>                     funzionari emersi nel corso delle indagini CONSIP…
>>
>>                     Nell’interesse dell’immagine e della credibilità
>>                     della magistratura tutta, sarebbe urgente che
>>                     quell’ufficio spiegasse il suo silenzio; e la
>>                     stessa domanda investe i vari uffici di procura
>>                     generale, che in altri tempi attivamente si mossero…
>>
>>                     E finalmente, cosa fanno in consiglieri di Area
>>                     nel Consiglio superiore della magistratura; non
>>                     ravvisano l’opportunità della, cosiddetta,
>>                     “apertura di una pratica”?
>>
>>                     nannucci
>>
>>                     <Insider Premier.pdf>
>>
>>                     _______________________________________________
>>                     Area mailing list
>>                     Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
>>                     http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>>
>>                 _______________________________________________
>>                 Area mailing list
>>                 Area a areaperta.it <mailto:Area a areaperta.it>
>>                 http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
>>
>
>
> _______________________________________________
> Area mailing list
> Area a areaperta.it
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