[Area] R: R: R: R: R: quesito

De Ninis Luca luca.deninis a giustizia.it
Mar 16 Gen 2018 10:37:10 CET


Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io leggo spesso e non di rado condivido i tuoi interventi, sicché provo a rassicurarti sul fatto che "conoscere le carte" è il principio sul quale cerco di fondare, nei limiti delle mie possibilità, tutto il mio lavoro.
La questione che ci occupa sulla lista, tuttavia, non è assimilabile alla definizione di un procedimento affidato alle nostre cure, ma è soltanto teoretica. A me, del resto, non interessa affatto criticare l'operato dei colleghi, ma solo ragionare sulla correttezza di una soluzione che incide sul modo di intendere la funzione giudiziaria.

Forse trascuri la circostanza che, per come si legge sui giornali, l'interessato che ha usato la "propalazione prioritaria" ha riconosciuto il fatto di cui discutiamo.
Di quali carte senti quindi il bisogno per esprimere un'opinione su una questione tecnico-giuridica ?
Il punto che interessa, che prescinde dal caso in esame ma investe il senso della nostra professione, è invece quale sia il concetto di indipendenza della funzione giudiziaria che alberga in ognuno di noi.

Secondo molti è un concetto che ha solo, o quanto meno prevalentemente, una dimensione collettiva: quella dell'Ufficio potente e rispettato che ha omesso l'iscrizione o addirittura quella dell'intero ordine giudiziario (Siddi; Bruti Liberati; per quanto ho capito, anche Lima).
Ne consegue che ogni critica che, sia pure di riflesso, possa ledere la rispettabilità della corporazione, costituisce di per sé un affronto e non merita alcuna legittimazione, neppure per gli aspetti meramente teoretici del problema.
Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
La quale tuttavia, se le notizie di stampa non sono false,  non pare proprio voler lavorare su questo problema ed ormai non lo potrebbe neppure fare, visto che non ha ravvisato alcun reato a carico dei due soggetti di cui ci occupiamo e non ha iscritto procedimenti a loro carico.
Non è dunque consentito, da tecnici che si rivolgono  ad altri tecnici, intervenire sulla questione che sottende questa scelta?

Io ritengo invece che il concetto di indipendenza della funzione giudiziaria ha, quanto meno prevalentemente, una dimensione individuale: quella della libertà di giudizio del singolo magistrato, correlata alla sua responsabilità per il corretto esercizio della funzione, sempre soggetta a valutazione critica.
La dimensione collettiva dovrebbe invece avere solo un valore strumentale e di ausilio di questa libertà di giudizio, per i casi in cui il singolo si trovi esposto ad una sua compressione per l'opera di altri poteri, non costituire essa stessa la ragione, la ratio dell'indipendenza.
Diversamente opinando si tradisce il senso dell'art. 101 della Costituzione.

Tu, come la pensi?

Luca De Ninis

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di thorgiov
Inviato: lunedì 15 gennaio 2018 16:46
A: area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] R: R: R: R: quesito


Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al nostro interno di criticare l'operato dei colleghi senza conoscere le carte. Se non si conoscono gli atti, è meglio tacere.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:
Si potrebbe discutere all'infinito; le posizioni sono chiare e ciascuno ha la sua sensibilità.
Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio, è gravissimo, è che si stiano insinuando sospetti di favoritismo su un Ufficio giudiziario sulla base di interpretazioni opinabili e che purtroppo, anche al nostro interno, c'è chi segue questa logica.
Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio potente e rispettato, domani potrà toccare a ciascuno di noi doversi difendere da insinuazioni basate su interpretazioni.
Già il fatto in se' della polemica su una questione come questa costituisce un ulteriore tassello della progressiva erosione della nostra indipendenza.

      Massimiliano Siddi

Inviato da iPhone

Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it<mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
Infatti è ermeneutico.
Secondo la tua lettura, nella "corretta discriminazione dell'attività politica da quella funzionale ordinaria" si coglierebbe un interesse superiore che giustifica la "propalazione prioritaria" della notizia dal capo del governo ad un imprenditore politicamente a lui vicino ed auto-dichiaratosi suo consulente, sì da fornirgli l'occasione di un cospicuo profitto.
Io non lo vedo.
Luca De Ninis


Da: Siddi Massimiliano
Inviato: lunedì 15 gennaio 2018 11:33
A: De Ninis Luca
Cc: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: R: R: R: [Area] quesito

Gli atti normativi del Governo non sono ontologicamente diversi da quelli del Parlamento ai fini della riservatezza penalmente rilevante, a nulla rilevando il soggetto che li pone in essere.
Quanto alla tua affermazione di principio, non è questione di cosa limiti cosa, ma di interpretazione del sistema nel suo complesso, per cui la norma penale non può non tenere conto, come nel caso di specie, delle norme che disciplinano gli organi di rilevanza costituzionale ai fini di una corretta discriminazione dell'attività politica da quella funzionale ordinaria.
Il problema è ermeneutico, non dogmatico - morale.

         Massimiliano Siddi


Inviato da iPhone

Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it<mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
Non credo che sia così: la qualità di capo del governo attribuisce contenuto e valore alla notizia riservata.
E comunque ho sempre pensato che, in uno stato di diritto, sia la legge penale a dover costituire il limite dell'attività politicamente lecita, non viceversa.
Luca De Ninis

Da: Siddi Massimiliano
Inviato: lunedì 15 gennaio 2018 09:45
A: De Ninis Luca
Cc: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: R: R: [Area] quesito

È solo una situazione analoga che, a mio avviso, non cambia la sostanza penalistica.

     Massimiliano Siddi

Inviato da iPhone

Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14, De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it<mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
Membro influente della maggioranza parlamentare o presidente del consiglio dei ministri ?
La notizia, per capire se si tratti di notizia di reato, bisogna considerarla tutta..
Luca De Ninis

Da: Siddi Massimiliano
Inviato: sabato 13 gennaio 2018 21:55
A: De Ninis Luca
Cc: Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: R: [Area] quesito

Se ho ben compreso il quesito alternativo per persone intelligenti, il sibillino proponente suggerisce la qualificazione dell'attività di formazione delle norme in seno al Consiglio dei Ministri come attività funzionale nel senso che il termine assume nell'art. 184 TUF.
E' del tutto evidente che i Ministri svolgano una pubblica funzione, ma ci sono, a mio sommesso avviso, attività che, pur rientrando in senso lato nelle loro competenze funzionali, hanno, tuttavia, carattere squisitamente politico, proprio come le attività culturali e relazionali prodromiche, contemporanee e successive all'iter di proposta e formazione delle norme, a nulla rilevando che queste siano rese pubbliche o meno.
Se un membro influente della maggioranza parlamentare confida ad un terzo riservatamente che il suo gruppo intende proporre una determinata legge che, proprio per la qualità dei proponenti, ha ottime "chances" di approvazione, questa rimane attività politica, anche se il parlamentare svolge una pubblica funzione e se il terzo ne approfitta per speculare finanziariamente.
Se il Presidente del Consiglio rivela ad un direttore di giornale che farà approvare un certo decreto, magari confidando nel fatto che quel direttore, vicino al Governo, appoggi politicamente l'iniziativa presso l'opinione pubblica, o solo per favorirlo con la propalazione prioritaria della notizia, anche tale attività rimane prettamente politica, a prescindere dalla speculazione finanziaria che se ne possa fare.
La responsabilità, in questi casi, è esclusivamente politica: un popolo maturo, alle successive elezioni, dovrebbe tenerne conto.

                      Massimiliano Siddi

Inviato da iPad

Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36, De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it<mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
Attività politica o funzione pubblica ?
Intelligenti pauca..
Luca De Ninis

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Fontana Gian Luigi
Inviato: sabato 13 gennaio 2018 01:05
A: Siddi Massimiliano
Cc: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: Re: [Area] quesito

Copio incollo le norme.
Gian Luigi FONTANA

Art. 181 del TUF

Informazione privilegiata

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione din carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu' derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verra' ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verifichera';
b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o piu' emittenti di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Art. 184 del TUF


Abuso di informazioni privilegiate

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualita' di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Inviato da iPad

Il giorno 13 gen 2018, alle ore 00:50, Siddi Massimiliano <massimiliano.siddi a giustizia.it<mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>> ha scritto:
Non sono un esperto di questo tipo di reati, ma, ragionando sulla norma, nutro il serio dubbio che sia applicabile all'attività normativa del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri, così come, più in generale, all'attività politica.
Penso che l'oggetto dei lavori del Consiglio dei Ministri non costituisca "informazione privilegiata" in senso tecnico, e di esso i suoi membri possano liberamente parlare con chi vogliono, anche in anticipo.
La conseguente responsabilità, in caso di comunicazione "privilegiata" (nel senso etimologico di privata "in privos lata") a taluno, e', a mio avviso, esclusivamente politica, e non penale.
Lo stesso autore dell'articolo, un po' pindaricamente, incentra tutta la polemica - che, sotto le mentite e un po' sgangherate spoglie del diritto, e', in realtà, tutta politica - più sulla mancata iscrizione della presunta notitia criminis che sull'effettiva fondatezza della stessa.
Se, dunque, come penso, la responsabilità fosse solo politica, bene avrebbe fatto la Procura di Roma a non iscrivere alcuna notizia di reato a carico del Presidente del Consiglio.
Trovo, invece, molto grave che un magistrato chieda ad un Ufficio di Procura di spiegare  "il suo silenzio", giacché gli atti di cui occorre dare motivazione sono tipici e, tra questi, non rientra, nel modo più assoluto, la mancata iscrizione.
Ne', peraltro, risulta che, tra le fonti di tale tipicità, vi siano le rispettabili, ma non certo vincolanti, interpretazioni normative del Sig. Travaglio o degli organi di stampa che, magari strumentalmente, battono la gran cassa.

                     Massimiliano Siddi

Inviato da iPad

Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:00, andreale <andreale a yahoo.com<mailto:andreale a yahoo.com>> ha scritto:

 Caro Procuratore Nannucci , se davvero  la   Procura di Roma ha agito  come dice Travaglio,  nell'articolo di oggi, che allego, la risposta ce l'hai già.
È davvero molto grave quanto descritto e meriterebbe certamente gli interventi da te indicati.
Ma sono purtroppo convinto che tutto continuerà a tacere , né   alcuno dei consiglieri al CSM (di Area o no) adotterà  qualsivoglia iniziativa.
Andrea Reale


Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

-------- Messaggio originale --------
Da: u.nannucci a alice.it<mailto:u.nannucci a alice.it>
Data: 12/01/18 14:44 (GMT+01:00)
A: area a areaperta.it<mailto:area a areaperta.it>
Oggetto: [Area] quesito

Ma come fa la Procura di Roma a non proferir parola, dinanzi a quanto emerge dalle rivelazioni del Fatto Quotidiano e de La Verità in merito alle telefonate tra Renzi e De Benedetti? E alle specifiche accuse  che su quei giornali sono espresse? L'hanno letto a Roma l'articolo 184 del decreto legislativo n. 58/1998?
Eppure quell'ufficio ha con grande solerzia agito nei confronti ad esempio del sindaco di Roma, per un reato ancora tutto  da capire, e contro alcuni funzionari emersi nel corso delle indagini CONSIP...
Nell'interesse dell'immagine e della credibilità della magistratura tutta, sarebbe urgente che quell'ufficio spiegasse il suo silenzio; e la stessa domanda investe i vari uffici di procura generale, che in altri tempi attivamente si mossero...
E finalmente, cosa fanno in consiglieri di Area nel Consiglio superiore della magistratura; non ravvisano l'opportunità della, cosiddetta, "apertura di una pratica"?
nannucci
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