[Area] R: R: R: R: quesito

thorgiov thorgiov a libero.it
Mar 16 Gen 2018 12:14:47 CET


Penso che la Procura di Roma, a differenza di noi, ha avuto a 
disposizione molti più elementi per decidere anche solo se iscrivere a 
carico di Renzi una notizia di reato. Il fatto non è mai nudo, nel senso 
che non è mai isolato. Al contrario, è sempre inserito in un contesto. 
Ovviamente possiamo farci una idea di massima sulla vicenda. Ma per 
affermare con sicurezza che la Procura ha omesso un atto dovuto, quale 
l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, da tecnici del 
diritto, dovremmo prima conoscere quel contesto, e quindi tutta la 
vicenda nei suoi particolari. Si tratta di una regola minima di 
prudenza, da osservare a prescindere dalla dimensione individuale o 
collettiva della indipendenza del magistrato. Insomma, non è che i 
colleghi della Procura di Roma perdono la loro indipendenza perchè noi 
sulla lista li critichiamo. Ma noi, in quanto magistrati, dovremmo 
rispettare il lavoro dei colleghi. Almeno noi. In linea di massima, a 
prescindere dal caso di cui si discute, sono contrario ad una visione 
panpenalistica della realtà, nel senso che il diritto penale, come si 
insegna nei manuali, è sempre la extrema ratio, e non dovrebbe 
costituire la regola. Non è che ogni comportamento riprovevole deve 
costituire per forza un reato, anche se solo in astratto, e quindi debba 
portare per forza di cosa ad una indagine, con i relativi costi, 
personali ed economici. Credo che le numerose assoluzioni, pronunciate 
con sentenza passata in giudicato, che hanno fatto seguito a processi 
penali imbastiti con grande risonanza mediatica, evidenzino un punto 
critico della giustizia : il rischio di sovrapporre valutazioni etiche e 
valutazioni giuridiche. E quindi, in ultima analisi, il rischio di 
creare per via giudiziale uno Stato etico.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 16/01/2018 10:37, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Caro Felice, non ci conosciamo, anche se io leggo spesso e non di rado 
> condivido i tuoi interventi, sicché provo a rassicurarti sul fatto che 
> “conoscere le carte” è il principio sul quale cerco di fondare, nei 
> limiti delle mie possibilità, tutto il mio lavoro.
>
> La questione che ci occupa sulla lista, tuttavia, non è assimilabile 
> alla definizione di un procedimento affidato alle nostre cure, ma è 
> soltanto teoretica. A me, del resto, non interessa affatto criticare 
> l’operato dei colleghi, ma solo ragionare sulla correttezza di una 
> soluzione che incide sul modo di intendere la funzione giudiziaria.
>
> Forse trascuri la circostanza che, per come si legge sui giornali, 
> l’interessato che ha usato la “propalazione prioritaria” ha 
> riconosciuto il fatto di cui discutiamo.
>
> Di quali carte senti quindi il bisogno per esprimere un’opinione su 
> una questione tecnico-giuridica ?
>
> Il punto che interessa, che prescinde dal caso in esame ma investe il 
> senso della nostra professione, è invece quale sia il concetto di 
> indipendenza della funzione giudiziaria che alberga in ognuno di noi.
>
> Secondo molti è un concetto che ha solo, o quanto meno 
> prevalentemente, una dimensione collettiva: quella dell’Ufficio 
> potente e rispettato che ha omesso l’iscrizione o addirittura quella 
> dell’intero ordine giudiziario (Siddi; Bruti Liberati; per quanto ho 
> capito, anche Lima).
>
> Ne consegue che ogni critica che, sia pure di riflesso, possa ledere 
> la rispettabilità della corporazione, costituisce di per sé un 
> affronto e non merita alcuna legittimazione, neppure per gli aspetti 
> meramente teoretici del problema.
>
> Lasciamo lavorare la Procura di Roma!
>
> La quale tuttavia, se le notizie di stampa non sono false,  non pare 
> proprio voler lavorare su questo problema ed ormai non lo potrebbe 
> neppure fare, visto che non ha ravvisato alcun reato a carico dei due 
> soggetti di cui ci occupiamo e non ha iscritto procedimenti a loro 
> carico.
>
> Non è dunque consentito, da tecnici che si rivolgono  ad altri 
> tecnici, intervenire sulla questione che sottende questa scelta?
>
> Io ritengo invece che il concetto di indipendenza della funzione 
> giudiziaria ha, quanto meno prevalentemente, una dimensione 
> individuale: quella della libertà di giudizio del singolo magistrato, 
> correlata alla sua responsabilità per il corretto esercizio della 
> funzione, sempre soggetta a valutazione critica.
>
> La dimensione collettiva dovrebbe invece avere solo un valore 
> strumentale e di ausilio di questa libertà di giudizio, per i casi in 
> cui il singolo si trovi esposto ad una sua compressione per l’opera di 
> altri poteri, non costituire essa stessa la ragione, la ratio 
> dell’indipendenza.
>
> Diversamente opinando si tradisce il senso dell’art. 101 della 
> Costituzione.
>
> Tu, come la pensi?
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *thorgiov
> *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 16:46
> *A:* area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] R: R: R: R: quesito
>
> Sono d'accordo. Almeno noi dovremmo evitare al nostro interno di 
> criticare l'operato dei colleghi senza conoscere le carte. Se non si 
> conoscono gli atti, è meglio tacere.
>
> FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 15/01/2018 12:00, Siddi Massimiliano ha scritto:
>
>     Si potrebbe discutere all'infinito; le posizioni sono chiare e
>     ciascuno ha la sua sensibilità.
>
>     Ciò che davvero conta, e che, a mio giudizio, è gravissimo, è che
>     si stiano insinuando sospetti di favoritismo su un Ufficio
>     giudiziario sulla base di interpretazioni opinabili e che
>     purtroppo, anche al nostro interno, c'è chi segue questa logica.
>
>     Oggi tocca alla Procura di Roma, Ufficio potente e rispettato,
>     domani potrà toccare a ciascuno di noi doversi difendere da
>     insinuazioni basate su interpretazioni.
>
>     Già il fatto in se' della polemica su una questione come questa
>     costituisce un ulteriore tassello della progressiva erosione della
>     nostra indipendenza.
>
>           Massimiliano Siddi
>
>     Inviato da iPhone
>
>
>     Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:50, De Ninis Luca
>     <luca.deninis a giustizia.it <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha
>     scritto:
>
>         Infatti è ermeneutico.
>
>         Secondo la tua lettura, nella “corretta discriminazione
>         dell’attività politica da quella funzionale ordinaria” si
>         coglierebbe un interesse superiore che giustifica la
>         “propalazione prioritaria” della notizia dal capo del governo
>         ad un imprenditore politicamente a lui vicino ed
>         auto-dichiaratosi suo consulente, sì da fornirgli l’occasione
>         di un cospicuo profitto.
>
>         Io non lo vedo.
>
>         Luca De Ninis
>
>         *Da:*Siddi Massimiliano
>         *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 11:33
>         *A:* De Ninis Luca
>         *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>         <mailto:area a areaperta.it>
>         *Oggetto:* Re: R: R: R: [Area] quesito
>
>         Gli atti normativi del Governo non sono ontologicamente
>         diversi da quelli del Parlamento ai fini della riservatezza
>         penalmente rilevante, a nulla rilevando il soggetto che li
>         pone in essere.
>
>         Quanto alla tua affermazione di principio, non è questione di
>         cosa limiti cosa, ma di interpretazione del sistema nel suo
>         complesso, per cui la norma penale non può non tenere conto,
>         come nel caso di specie, delle norme che disciplinano gli
>         organi di rilevanza costituzionale ai fini di una corretta
>         discriminazione dell'attività politica da quella funzionale
>         ordinaria.
>
>         Il problema è ermeneutico, non dogmatico - morale.
>
>                  Massimiliano Siddi
>
>
>
>         Inviato da iPhone
>
>
>         Il giorno 15 gen 2018, alle ore 11:15, De Ninis Luca
>         <luca.deninis a giustizia.it <mailto:luca.deninis a giustizia.it>>
>         ha scritto:
>
>             Non credo che sia così: la qualità di capo del governo
>             attribuisce contenuto e valore alla notizia riservata.
>
>             E comunque ho sempre pensato che, in uno stato di diritto,
>             sia la legge penale a dover costituire il limite
>             dell’attività politicamente lecita, non viceversa.
>
>             Luca De Ninis
>
>             *Da:*Siddi Massimiliano
>             *Inviato:* lunedì 15 gennaio 2018 09:45
>             *A:* De Ninis Luca
>             *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>             <mailto:area a areaperta.it>
>             *Oggetto:* Re: R: R: [Area] quesito
>
>             È solo una situazione analoga che, a mio avviso, non
>             cambia la sostanza penalistica.
>
>                  Massimiliano Siddi
>
>             Inviato da iPhone
>
>
>             Il giorno 15 gen 2018, alle ore 09:14, De Ninis Luca
>             <luca.deninis a giustizia.it
>             <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                 Membro influente della maggioranza parlamentare o
>                 presidente del consiglio dei ministri ?
>
>                 La notizia, per capire se si tratti di notizia di
>                 reato, bisogna considerarla tutta..
>
>                 Luca De Ninis
>
>                 *Da:*Siddi Massimiliano
>                 *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 21:55
>                 *A:* De Ninis Luca
>                 *Cc:* Fontana Gian Luigi; area a areaperta.it
>                 <mailto:area a areaperta.it>
>                 *Oggetto:* Re: R: [Area] quesito
>
>                 Se ho ben compreso il quesito alternativo per persone
>                 intelligenti, il sibillino proponente suggerisce la
>                 qualificazione dell'attività di formazione delle norme
>                 in seno al Consiglio dei Ministri come attività
>                 funzionale nel senso che il termine assume nell'art.
>                 184 TUF.
>
>                 E' del tutto evidente che i Ministri svolgano una
>                 pubblica funzione, ma ci sono, a mio sommesso avviso,
>                 attività che, pur rientrando in senso lato nelle loro
>                 competenze funzionali, hanno, tuttavia, carattere
>                 squisitamente politico, proprio come le attività
>                 culturali e relazionali prodromiche, contemporanee e
>                 successive all'iter di proposta e formazione delle
>                 norme, a nulla rilevando che queste siano rese
>                 pubbliche o meno.
>
>                 Se un membro influente della maggioranza parlamentare
>                 confida ad un terzo riservatamente che il suo gruppo
>                 intende proporre una determinata legge che, proprio
>                 per la qualità dei proponenti, ha ottime "chances" di
>                 approvazione, questa rimane attività politica, anche
>                 se il parlamentare svolge una pubblica funzione e se
>                 il terzo ne approfitta per speculare finanziariamente.
>
>                 Se il Presidente del Consiglio rivela ad un direttore
>                 di giornale che farà approvare un certo decreto,
>                 magari confidando nel fatto che quel direttore, vicino
>                 al Governo, appoggi politicamente l'iniziativa presso
>                 l'opinione pubblica, o solo per favorirlo con la
>                 propalazione prioritaria della notizia, anche tale
>                 attività rimane prettamente politica, a prescindere
>                 dalla speculazione finanziaria che se ne possa fare.
>
>                 La responsabilità, in questi casi, è esclusivamente
>                 politica: un popolo maturo, alle successive
>                 elezioni, dovrebbe tenerne conto.
>
>                 Massimiliano Siddi
>
>                 Inviato da iPad
>
>
>                 Il giorno 13 gen 2018, alle ore 12:36, De Ninis Luca
>                 <luca.deninis a giustizia.it
>                 <mailto:luca.deninis a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                     Attività politica o funzione pubblica ?
>
>                     Intelligenti pauca..
>
>                     Luca De Ninis
>
>                     *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per
>                     conto di *Fontana Gian Luigi
>                     *Inviato:* sabato 13 gennaio 2018 01:05
>                     *A:* Siddi Massimiliano
>                     *Cc:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
>                     *Oggetto:* Re: [Area] quesito
>
>                     *Copio incollo le norme.*
>
>                     *Gian Luigi FONTANA *
>
>                     *Art. 181 del TUF*
>
>
>                     *Informazione privilegiata *
>
>                     1. Ai fini del presente titolo per informazione
>                     privilegiata si intende un'informazione din
>                     carattere preciso, che non e' stata resa pubblica,
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>                     piu' emittenti strumenti finanziari o uno o piu'
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>                     tali strumenti finanziari.
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>                     informazione privilegiata si intende
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>                     stata resa pubblica, concernente, direttamente o
>                     indirettamente, uno o piu' derivati su merci, che
>                     i partecipanti ai mercati su cui tali derivati
>                     sono negoziati si aspettano di ricevere secondo
>                     prassi di mercato ammesse in tali mercati.
>                     3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso
>                     se:
>                     a) si riferisce ad un complesso di circostanze
>                     esistente o che si possa ragionevolmente prevedere
>                     che verra' ad esistenza o ad un evento
>                     verificatosi o che si possa ragionevolmente
>                     prevedere che si verifichera';
>                     b) e' sufficientemente specifica da consentire di
>                     trarre conclusioni sul possibile effetto del
>                     complesso di circostanze o dell'evento di cui alla
>                     lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
>                     4. Per informazione che, se resa pubblica,
>                     potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di
>                     strumenti finanziari si intende un'informazione
>                     che presumibilmente un investitore ragionevole
>                     utilizzerebbe come uno degli elementi su cui
>                     fondare le proprie decisioni di investimento.
>                     5. Nel caso delle persone incaricate
>                     dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti
>                     finanziari, per informazione privilegiata si
>                     intende anche l'informazione trasmessa da un
>                     cliente e concernente gli ordini del cliente in
>                     attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso
>                     e che concerne, direttamente o indirettamente, uno
>                     o piu' emittenti di strumenti finanziari o uno o
>                     piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
>                     potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di
>                     tali strumenti finanziari.
>
>                     *Art. 184 del TUF*
>
>
>
>                     *Abuso di informazioni privilegiate *
>
>                     1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e
>                     con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
>                     chiunque, essendo in possesso di informazioni
>                     privilegiate in ragione della sua qualita' di
>                     membro di organi di amministrazione, direzione o
>                     controllo dell'emittente, della partecipazione al
>                     capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di
>                     un'attivita' lavorativa, di una professione o di
>                     una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
>                     a) acquista, vende o compie altre operazioni,
>                     direttamente o indirettamente, per conto proprio o
>                     per conto di terzi, su strumenti finanziari
>                     utilizzando le informazioni medesime;
>                     b) comunica tali informazioni ad altri, al di
>                     fuori del normale esercizio del lavoro, della
>                     professione, della funzione o dell'ufficio;
>                     c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse,
>                     al compimento di taluna delle operazioni indicate
>                     nella lettera a).
>                     2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a
>                     chiunque essendo in possesso di informazioni
>                     privilegiate a motivo della preparazione o
>                     esecuzione di attivita' delittuose compie taluna
>                     delle azioni di cui al medesimo comma 1.
>                     3. Il giudice puo' aumentare la multa fino al
>                     triplo o fino al maggiore importo di dieci volte
>                     il prodotto o il profitto conseguito dal reato
>                     quando, per la rilevante offensivita' del fatto,
>                     per le qualita' personali del colpevole o per
>                     l'entita' del prodotto o del profitto conseguito
>                     dal reato, essa appare inadeguata anche se
>                     applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di
>                     operazioni relative agli strumenti finanziari di
>                     cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero
>                     2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino
>                     a euro centotremila e duecentonovantuno e
>                     dell'arresto fino a tre anni.
>                     4. Ai fini del presente articolo per strumenti
>                     finanziari si intendono anche gli strumenti
>                     finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui
>                     valore dipende da uno strumento finanziario di cui
>                     all'articolo 180, comma 1, lettera a).
>
>                     Inviato da iPad
>
>
>                     Il giorno 13 gen 2018, alle ore 00:50, Siddi
>                     Massimiliano <massimiliano.siddi a giustizia.it
>                     <mailto:massimiliano.siddi a giustizia.it>> ha scritto:
>
>                         Non sono un esperto di questo tipo di reati,
>                         ma, ragionando sulla norma, nutro il serio
>                         dubbio che sia applicabile all'attività
>                         normativa del Presidente del Consiglio e del
>                         Consiglio dei Ministri, così come, più in
>                         generale, all'attività politica.
>
>                         Penso che l'oggetto dei lavori del Consiglio
>                         dei Ministri non costituisca "informazione
>                         privilegiata" in senso tecnico, e di esso i
>                         suoi membri possano liberamente parlare con
>                         chi vogliono, anche in anticipo.
>
>                         La conseguente responsabilità, in caso di
>                         comunicazione "privilegiata" (nel senso
>                         etimologico di privata "in privos lata") a
>                         taluno, e', a mio avviso, esclusivamente
>                         politica, e non penale.
>
>                         Lo stesso autore dell'articolo, un po'
>                         pindaricamente, incentra tutta la polemica -
>                         che, sotto le mentite e un po' sgangherate
>                         spoglie del diritto, e', in realtà, tutta
>                         politica - più sulla mancata iscrizione della
>                         presunta notitia criminis che sull'effettiva
>                         fondatezza della stessa.
>
>                         Se, dunque, come penso, la responsabilità
>                         fosse solo politica, bene avrebbe fatto la
>                         Procura di Roma a non iscrivere alcuna notizia
>                         di reato a carico del Presidente del Consiglio.
>
>                         Trovo, invece, molto grave che un magistrato
>                         chieda ad un Ufficio di Procura di spiegare
>                          "il suo silenzio", giacché gli atti di cui
>                         occorre dare motivazione sono tipici e, tra
>                         questi, non rientra, nel modo più assoluto, la
>                         mancata iscrizione.
>
>                         Ne', peraltro, risulta che, tra le fonti di
>                         tale tipicità, vi siano le rispettabili, ma
>                         non certo vincolanti, interpretazioni
>                         normative del Sig. Travaglio o degli organi di
>                         stampa che, magari strumentalmente, battono la
>                         gran cassa.
>
>                                    Massimiliano Siddi
>
>
>                         Inviato da iPad
>
>
>                         Il giorno 12 gen 2018, alle ore 16:00,
>                         andreale <andreale a yahoo.com
>                         <mailto:andreale a yahoo.com>> ha scritto:
>
>                              Caro Procuratore Nannucci , se davvero 
>                             la   Procura di Roma ha agito  come dice
>                             Travaglio,  nell'articolo di oggi, che
>                             allego, la risposta ce l'hai già.
>
>                             È davvero molto grave quanto descritto e
>                             meriterebbe certamente gli interventi da
>                             te indicati.
>
>                             Ma sono purtroppo convinto che tutto
>                             continuerà a tacere , né   alcuno dei
>                             consiglieri al CSM (di Area o no) adotterà
>                             qualsivoglia iniziativa.
>
>                             Andrea Reale
>
>                             Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
>
>                             -------- Messaggio originale --------
>
>                             Da: u.nannucci a alice.it
>                             <mailto:u.nannucci a alice.it>
>
>                             Data: 12/01/18 14:44 (GMT+01:00)
>
>                             A: area a areaperta.it
>                             <mailto:area a areaperta.it>
>
>                             Oggetto: [Area] quesito
>
>                             Ma come fa la Procura di Roma a non
>                             proferir parola, dinanzi a quanto emerge
>                             dalle rivelazioni del Fatto Quotidiano e
>                             de La Verità in merito alle telefonate tra
>                             Renzi e De Benedetti? E alle specifiche
>                             accuse che su quei giornali sono espresse?
>                             L’hanno letto a Roma l’articolo 184 del
>                             decreto legislativo n. 58/1998?
>
>                             Eppure quell’ufficio ha con grande
>                             solerzia agito nei confronti ad esempio
>                             del sindaco di Roma, per un reato ancora
>                             tutto da capire, e contro alcuni
>                             funzionari emersi nel corso delle indagini
>                             CONSIP…
>
>                             Nell’interesse dell’immagine e della
>                             credibilità della magistratura tutta,
>                             sarebbe urgente che quell’ufficio
>                             spiegasse il suo silenzio; e la stessa
>                             domanda investe i vari uffici di procura
>                             generale, che in altri tempi attivamente
>                             si mossero…
>
>                             E finalmente, cosa fanno in consiglieri di
>                             Area nel Consiglio superiore della
>                             magistratura; non ravvisano l’opportunità
>                             della, cosiddetta, “apertura di una pratica”?
>
>                             nannucci
>
>                             <Insider Premier.pdf>
>
>                             _______________________________________________
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