[Area] R: QUESTIONE GIUSTIZIA- Immigrazione e protezione internazionale

nicola clivio nicola.clivio a giustizia.it
Gio 1 Feb 2018 14:36:48 CET


Lo strumento dell’applicazione straordinaria ha dato un buon risultato,
anche se ovviamente non può essere risolutivo.

 

Nella fase applicativa in settima commissione ci troviamo sempre di fronte a
scelte piuttosto difficili, perché tendenzialmente gli aspiranti provengono
da uffici in grave difficoltà, spesso già depauperati da precedenti
applicazioni. Di ciò si deve necessariamente tenere conto e anche se in
questi casi non opera la preclusione di precedenti richieste su base
distrettuale (“i distretti con applicazioni in uscita

non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni
in entrata non possono fornire applicazioni in uscita”), si evita di
procedere ad ulteriori applicazioni dallo stesso ufficio.

 

L’orientamento della commissione è, poi, rigoroso nel senso di non
consentire deroghe ai requisiti soggettivi previsti dalla circolare e quindi
anche in quest’ultima tornata di procedure sono stati esclusi coloro che non
avevano un anno di servizio (abbiamo avuto la domanda di un collega che
aveva preso servizio nella prima sede a novembre 2017), nonché i presidenti
di sezione e i magistrati distrettuali (v. prima delibera in calce).

 

Con delibera di qualche settimana fa, si è invece stabilito che in via di
eccezione rispetto alla ipotesi ordinaria, il regime speciale possa
consentire il rinnovo della applicazione straordinaria per immigrazione alla
sua naturale scadenza. In questo senso, oltre alla previsione legislativa di
generale deroga all’art. 110 dell’ordinamento giudiziario, è stato
richiamato un passaggio della risoluzione dello scorso anno, laddove il
Consiglio aveva ritenuto di dover espressamente indicare come valore da
tutelare quello della conservazione dell’acquisita specializzazione nel
periodo della prima applicazione al punto da dover favorire “la rinnovazione
delle applicazioni in essere, ferma, naturalmente, la verifica comparativa
fra le esigenze degli uffici, la disponibilità del magistrato applicato e la
richiesta del dirigente dell’ufficio di applicazione; (v. seconda delibera).
Anche in sede di sostanziale reiterazione della applicazione si procede,
quindi, alla valutazione del permanere in concreto delle imprescindibili e
prevalenti esigenze dell’ufficio richiedente, valutazione che precede
logicamente quella relativa alla esperienza maturata dal magistrato nel
periodo precedente. 

 

Pur essendo l’istituto previsto in via straordinaria per l’emergenza
immigrazione, si ritiene in definitiva che i punti di riferimento della
normativa consiliare in materia di applicazioni debbano restare fermi.

 

Un caro saluto a tutti.

 

Nicola Clivio

 

 

 

 

 

17/AX/2015 - (relatore Consigliere CLIVIO)

Interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale
di Bologna –

sezione immigrazione.

Il Consiglio,

visto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n.
46 del 13 aprile

2017, ed in particolare l'art. 11 (Applicazioni straordinarie di magistrati
per l'emergenza

connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona
internazionalmente

protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni
dell'immigrazione), nella parte in

cui prevede che “In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti
dell'ordinamento

giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, il

Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di
applicazioni

extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di
procedimenti

giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione
internazionale e

umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di
altri procedimenti

giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio
procede

all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il
maggiore incremento

dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a
un massimo di

venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la
procedura di interpello e

la sua definizione”;

- considerato che la dott.ssa Raffaella MASCARINO, già applicata al
Tribunale di Bologna ai

sensi della norma ora citata, è stata nelle more trasferita al Tribunale di
Milano, e che tale

ultimo Tribunale, con delibera del 22 dicembre 2016, è stato a sua volta
destinatario di un

magistrato in applicazione nell'ambito della stessa procedura con la quale
il Consiglio

Superiore ha disposto l'interpello per applicazioni extradistrettuali
straordinarie volte

fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali
connessi con la presenza

dei migranti sul territorio nazionale;

- considerato, quindi, che il trasferimento della dott.ssa Mascarino al
Tribunale di Milano ha

determinato il sopravvenire di una situazione ostativa al prosieguo della
sua applicazione al

Tribunale di Bologna in quanto al Tribunale di Milano verrebbero a trovarsi

contemporaneamente un magistrato ivi destinato in applicazione ed altro
magistrato ivi

addetto ma destinato in applicazione ad altro ufficio per la stessa
finalità;

- che pertanto con delibera n. 21792/2017, adottata nella seduta del 6
dicembre 2017, il

Consiglio ha disposto nuovo interpello per un posto di applicazione
extradistrettuale al

Tribunale di Bologna per fronteggiare l'incremento del numero di
procedimenti

giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione
internazionale e

umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale;

- considerato che a seguito di tale interpello non si è potuto disporre
l’applicazione di nessuno

dei candidati in quanto: il dott. Enrico CARIA ricopre un posto
semidirettivo (cfr. art. 34.1, n.

5, della suddetta Circolare, non derogata dal bando tanto più considerando
l’inopportunità

della scopertura di fatto, per un lungo arco temporale della posizione
semidirettiva o

direttiva); il dott. Mario MONTANARO è magistrato distrettuale presso la
Corte d’appello di

Roma (cfr. art. 34.1, n. 6, della stessa Circolare; il dott. Corrado ASCOLI,
perché proveniente

dal Tribunale di Macerata, ufficio giudiziario già privato di un magistrato
destinato in

applicazione extradistrettuali in materia di immigrazione, con conseguente
impossibilità di

disporre una seconda applicazione, eccessivamente ed irragionevolmente
gravosa per

quell’ufficio; il dott. Maurizio Lubrano trasferito ai sensi della legge n.
104/1992 con delibera

del CSM in data 10.1.2018 al tribunale di Forlì;

- ritenuto pertanto necessario disporre un nuovo interpello;

- considerato in proposito opportuno chiarire che, così come disposto dalla
disciplina primaria

in esame, “In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110
dell'ordinamento

giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni,

l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non
superiore a ulteriori

sei mesi viene fissato in diciotto mesi il termine di durata della
applicazione”;

- ritenuto, peraltro che, stante la straordinarietà della situazione
determinatasi in alcuni uffici

giudiziari a seguito dell'incremento dei procedimenti comunque connessi con
il fenomeno

dell'immigrazione ed alla deroga rispetto alla disciplina di cui all'art.
110 e seg. O.G.,

introdotta dalla L. 132/2015, appare opportuno prevedere la possibilità di
derogare a quanto

statuito dal paragrafo 34.1 della Circolare su applicazioni, supplenze,
tabelle infradistrettuali e

magistrati distrettuali, nella parte in cui stabilisce che “i distretti con
applicazioni in uscita

non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni
in entrata non

possono fornire applicazioni in uscita” e, dunque, la possibilità di non
tenere conto, a tali fini,

dei magistrati destinati in applicazione per fronteggiare le esigenze
connesse con

l'immigrazione;

- ritenuto, in ogni caso, necessario effettuare una valutazione comparativa
tra le esigenze

dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle
degli uffici di

provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;

- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati
dovranno essere

destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la
protezione

internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio e che, all'esito
dell'applicazione, dovrà

essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio
giudiziario sull'attività svolta

così da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento
dell'applicazione in ordine ai

procedimenti su indicati;

- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno
riconosciuti i

benefici di cui all'art. 11 del Decreto Legge citato;

delibera

- di rinnovare l'interpello per la destinazione in applicazione di un
magistrato al Tribunale

di Bologna;

- di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il
dirigente

dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 23
febbraio 2018,

direttamente a questo Consiglio all’indirizzo mail: settima a cosmag.it. Il
dirigente

dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a
trasmettere con lo

stesso mezzo, entro e non oltre il 2 marzo 2018 il proprio parere, in modo
da consentire al

Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra
le esigenze

dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle
degli uffici di

provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli Uffici Giudiziari cui saranno destinati Magistrati in
applicazione all'esito

della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio
una relazione

semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta
dal magistrato.

 

 

 

11) - 15/AX/2015 - (relatore Consigliere CLIVIO)

Applicazione extradistrettuale straordinaria del dott. Gabriello ERASMO,
giudice del Tribunale di Macerata, al Tribunale di Roma, sezione
immigrazione.

Il Consiglio, 

- vista la delibera in data 5 ottobre 2017 con la quale il Consiglio
Superiore ha disposto l’interpello per l’applicazione extradistrettuale di
un magistrato alla sezione immigrazione del Tribunale di Roma, in attuazione
dell'art. 11 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 conv. in L. 13 aprile 2017, n.
46 in materia di applicazioni extradistrettuali straordinarie dirette a
fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali
connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale
e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di
altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione, con
invito ai magistrati interessati a far pervenire la comunicazione di
disponibilità entro il 27 ottobre 2017;

- considerato che al suddetto interpello hanno espresso la disponibilità i
dottori:

*                           Anna Maria Teresa GREGORI, giudice del Tribunale
di Ascoli Piceno, ufficio giudiziario con organico di 11 magistrati e 2
vacanze, con una scopertura pari al 18,2%; 

*                           Gennaro MASTRANGELO, giudice del Tribunale di
Milano, ufficio giudiziario con organico di 232 magistrati e 19 vacanze, con
una scopertura pari al 8,2%; 

*                           Gabriello ERASMO, giudice del Tribunale di
Macerata, ufficio giudiziario con organico di 19 magistrati e 2 vacanze, con
una scopertura pari al 10,5%; 

*                           Virgilio NOTARI, giudice del Tribunale di Reggio
Emilia, ufficio giudiziario con organico di 23 magistrati e 3 vacanze, con
una scopertura pari al 13%; 

*                           Ilaria CORDA, Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ufficio giudiziario con
organico di 27 magistrati e 3 vacanze, con una scopertura pari all’11,1%; 

*                           Anna MULTARI, giudice de Tribunale di Grosseto,
ufficio giudiziario con organico di 13 magistrati e 3 vacanze, con una
scopertura pari al 23,1%; 

*	Vincenzo CARNI’, giudice del Tribunale di Trapani, ufficio
giudiziario con organico di 21 magistrati e 2 vacanze, con una scopertura
pari al 9,5%;

*                           Paola GINESI, giudice del Tribunale di Isernia,
ufficio giudiziario con organico di 8 magistrati e 3 vacanze, con una
scopertura pari al 37,5%; 

*                           Mario LA ROSA, giudice del Tribunale di Locri,
ufficio giudiziario con organico di 22 magistrati e 3 vacanze, con una
scopertura pari al 13,6%;

*                           Elisabetta TRIMANI, giudice del Tribunale di
Ragusa, ufficio giudiziario con organico di 21 magistrati e 3 vacanze, con
una scopertura pari al 14,3%; 

*                           Giuseppe MOLFESE, giudice del Tribunale di
Fermo, ufficio giudiziario con organico di 11 magistrati e nessuna vacanza;

*                           Daniela URSO, giudice del Tribunale di Fermo,
ufficio giudiziario con organico di 11 magistrati e nessuna vacanza; 

*                           Carlo BARILE, giudice del Tribunale di Tempio
Pausania, ufficio giudiziario con organico di 11 magistrati e 6 vacanze, con
una scopertura pari al 54,5%; 

*                           Marina ROSSI, giudice del Tribunale di Tempio
Pausania, ufficio giudiziario con organico di 11 magistrati e 6 vacanze, con
una scopertura pari al 54,5%; 

*                           Simona DI PAOLO, giudice del Tribunale di Reggio
Emilia, ufficio giudiziario con organico di 23 magistrati e 3 vacanze, con
una scopertura pari al 13%; 

*                           Paolo MARIOTTI, giudice del Tribunale di
Catanzaro, ufficio giudiziario con organico di 42 magistrati e 5 vacanze,
con una scopertura pari al 11,9%; 

*                           Virgilio Dante BERNARDI, giudice del Tribunale
di Gela, ufficio giudiziario con organico di 12 magistrati e 1 vacanza, con
una scopertura pari all’8,3%;

*                           Maurizio LUBRANO, giudice del Tribunale di
Oristano, ufficio giudiziario con organico di 15 magistrati e 3 vacanze, con
una scopertura pari al 20%;

- considerato che l’art. 11 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in
L. 13 aprile 2017, n. 46 espressamente al Co. 1 prevede che In deroga alla
disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il
Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario  di
applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del
numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso
al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti
presenti sul territorio nazionale e di altri  procedimenti giudiziari
connessi ai fenomeni dell'immigrazione ed ancora al Co. 2 che In deroga a
quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario,
di cui  al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
l'applicazione ha durata  di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non
superiore a ulteriori sei mesi. 

- rilevato, dunque, che in virtù della predetta disposizione non trovano
applicazione, nella materia in oggetto, i limiti previsti dall’art. 110
dell’Ordinamento Giudiziario e non è dunque preclusa la possibilità di
procedere ad una nuova applicazione dello stesso magistrato al medesimo
ufficio nel quale era già stato applicato per il periodo di 18 mesi
prorogati a 24;  ferma la necessità, ovviamente, di effettuare di nuovo la
verifica comparativa fra le esigenze degli uffici; 

- considerato, inoltre, che con delibera n. Prot. P. 9859 del 06.06.2017 il
Consiglio ha adottato una risoluzione avente ad oggetto la disciplina in
tema di Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea a
seguito del decreto-legge 17 febbraio 2017 in cui ha stabilito, tra l’altro,
in relazione al piano di applicazioni straordinarie disposte dal CSM che,
alla scadenza del periodo di 24 mesi, al fine di non disperdere l’acquisita
specializzazione e di non arrestare programmi organizzativi virtuosi già in
atto, potrà senz’altro essere favorita la rinnovazione delle applicazioni in
essere, ferma, naturalmente, la verifica comparativa fra le esigenze degli
uffici, la disponibilità del magistrato applicato e la richiesta del
dirigente dell’ufficio di applicazione;

- rilevato che il dott. ERASMO è già applicato presso il Tribunale di Roma a
far data dal 18 gennaio 2015 nell’ambito della procedura diretta a
fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali
connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale
e umanitaria da parte dei migranti, e che pertanto, onde non disperdere la
positiva esperienza maturata, peraltro certificata dalle relazioni
semestrali trasmesse dal Presidente del Tribunale di Roma, unitamente alla
richiesta di rinnovo della applicazione in scadenza;

- vista la “Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali
e magistrati distrettuali (P. n. 19197 del 27 luglio 2011, e successive
modifiche)” e valutate altresì le percentuali delle scoperture degli uffici
di provenienza dei magistrati che hanno dato la loro disponibilità,

delibera

l’applicazione extradistrettuale del dott. Gabriello ERASMO, giudice del
Tribunale di Macerata, al Tribunale di Roma,  a decorrere dal 18 gennaio
2018 per la durata di diciotto mesi.

 

 

 

 

 

  _____  

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Minniti Luca
Inviato: giovedì 1 febbraio 2018 09:07
A: area a areaperta.it; Questione Giustizia
Oggetto: Re: [Area] QUESTIONE GIUSTIZIA- Immigrazione e protezione
internazionale

 

Segnalo che si tratta dell'intervento della Presidente della sezione
specializzata, pronunciato nella cerimonia di inaugurazione dell'anno
giudiziario di Firenze 2018 anche per cercare di far comprendere la
drammaticità della situazione del settore e l'inadeguatezza degli strumenti
messi in atto sino ad oggi dal sistema giustizia nel suo complesso.

Luca Minniti 

trib Firenze 

  _____  

Da: Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Questione Giustizia
<redazione a questionegiustizia.it>
Inviato: giovedì 1 febbraio 2018 07:07
A: area a areaperta.it
Oggetto: [Area] QUESTIONE GIUSTIZIA- Immigrazione e protezione
internazionale 

 

 <mailto:iscritti a magistraturademocratica.it> 

Un focus sulla sezione specializzata del Tribunale di Firenze

 

http://www.questionegiustizia.it/articolo/immigrazione-e-protezione-internaz
ionale_01-02-2018.php

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