[Area] Una lezione (attuale) di Gramsci sugli affari penali semplici

thorgiov thorgiov a libero.it
Dom 29 Apr 2018 17:11:54 CEST


Io l'ho visto fare in molte occasioni. Utilizzano non le mani, come è 
ovvio, ma una sorta di gancio metallico molto lungo con il quale 
riescono ad agganciare i panni all'interno del contenitore e ad 
estrarli. Poi, una volta che li hanno presi, li rivendono in una sorta 
di mercato spontaneo all'aperto che di solito si tiene nei pressi della 
Stazione. Ovviamente non so se nella fattispecie i verbalizzanti 
riuscirono a sequestrare anche l'attrezzo in questione, perchè può darsi 
che fosse caduto all'interno del contenitore a causa dell'improvviso 
intervento della polizia. Però, credimi, è materialmente possibile la 
sottrazione, e secondo me integra gli estremi del furto aggravato. In 
proposito ti segnalo Cass. pen., sez. II, 15/03/2018,  n. 14960, secondo 
cui l'appropriazione di abiti trafugati da un cassonetto per la raccolta 
di vestiti usati integra furto aggravato poiché riguardante cose esposte 
alla pubblica fede e destinate a pubblica utilità.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso civile del Tribunale di Napoli 
Nord )


Il 29/04/2018 15:06, Vignale Lucia ha scritto:
>
> ...E ci sono anche casi come quello di cui alla sentenza che segue, 
> nel quale si è ritenuto di dover procedere ad arresto, richiesta di 
> convalida e contestuale giudizio direttissimo.
>
> In questo caso il P.M. non ha solo esercitato l'azione penale, ha 
> anche chiesto  l'applicazione di una misura cautelare (obbligo di 
> presentazione alla P.G.) ed è forse utile riferire (una circostanza 
> che al cronista Gramsci non sarebbe sfuggita) che il difensore 
> (d'ufficio) aveva ventilato la possibilità di chiedere un patteggiamento.
>
> Cordiali saluti a tutti .
>
> Lucia Vignale
>
>
> MOTIVI DELLA DECISIONE
>
> Verso le 13:55 del 6.8.2016, U.P.G. della Questura di Genova che 
> transitavano in Corso Martinetti a bordo di un’auto di servizio, 
> videro un uomo che aveva “/entrambe le braccia all’interno/” di un 
> contenitore per la raccolta di indumenti usati (c.d. “staccapanni”). 
> Scesi dall’auto gli operanti intimarono all’uomo di fermarsi ed egli 
> poggiò a terra un sacco contenente vestiti. Esibì poi il permesso di 
> soggiorno, sulla base del quale fu identificato in Z.D., nato in 
> Marocco il ____. Il sacco che Z. aveva appoggiato a terra /“non 
> risultava danneggiato” /e fu pertanto infilato nello “staccapanni”.
>
> Tratto in arresto per violazione degli artt. 56, 624, 625 n. 7 c.p. e 
> interrogato ai fini della convalida, Z. ha sostenuto di non aver 
> affatto prelevato indumenti dal contenitore, al cui interno non poteva 
> accedere per la presenza di una sorta di porta scorrevole 
> (testualmente: “/una specie di ventola che gira/”). Ha dichiarato che 
> il sacchetto poggiato a terra all’arrivo delle forze dell’ordine gli 
> era stato dato da una signora. Costei si era avvicinata allo 
> “staccapanni” con il sacchetto che intendeva buttare, ma aveva visto 
> Z. e aveva preferito dare a lui gli indumenti dei quali voleva 
> disfarsi. Gli aveva detto pertanto di scegliere quel che gli serviva e 
> di buttare il resto. Quando era arrivata la polizia lui stava mettendo 
> nel contenitore i capi che aveva deciso di non tenere.
>
> Le fotografie del contenitore (di cui è stata disposta l’acquisizione) 
> dimostrano che si tratta di un normale “staccapanni” provvisto, 
> sull’apertura, di una ruota orizzontale che consente di introdurre 
> oggetti nel contenitore, ma non di avere accesso a quegli oggetti 
> dall’esterno. Ne consegue che - a differenza di quanto sostenuto dai 
> verbalizzanti - è impossibile infilare le braccia all’interno del 
> contenitore, ma si può infilarle al massimo nella apertura della ruota 
> su cui si devono appoggiare gli oggetti; ruota che deve essere fatta 
> girare perché quegli oggetti possano cadere nel contenitore.
>
> Un sistema siffatto non consente di prelevare sacchi dal contenitore 
> senza danneggiarli ed è idoneo ad impedire che qualcuno, facendo uso 
> delle sole mani, possa prendere gli indumenti contenuti nello 
> “staccapanni”.
>
> Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno i sacchetti appoggiati 
> sulla ruota potrebbero non cadere all’interno e solo in quel caso 
> sarebbe possibile prenderli, ma il giorno dei fatti questa situazione 
> non si era certamente verificata perché, come risulta dal verbale di 
> arresto, gli operanti presero il sacchetto che Z. aveva appoggiato a 
> terra e lo introdussero nel contenitore senza nessuna difficoltà.
>
> Così stando le cose non si comprende come l’odierno imputato avrebbe 
> potuto prelevare indumenti mettendo “/entrambe le braccia 
> all’interno/” del contenitore, né si comprende come sarebbe stato per 
> lui possibile, senza danneggiare il sacchetto, tirarlo fuori dallo 
> “staccapanni”.
>
> Ne risulta confermata la tesi difensiva secondo la quale, all’arrivo 
> della Polizia, Z. stava buttando nel contenitore ciò che non gli 
> serviva e gli indumenti che posò a terra gli erano stati donati. Ciò 
> comporta una pronuncia assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p. per 
> insussistenza del fatto.
>
> Sotto diverso profilo si deve osservare che, quand’anche fosse provato 
> un furto, non si tratterebbe comunque di furto aggravato ex art. 625 
> n. 7 c.p. sicché l’azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata 
> per difetto di querela. Gli indumenti contenuti in uno “staccapanni”, 
> infatti, non sono /“esposti alla pubblica fede”/, ma custoditi in un 
> apposito raccoglitore chiuso, né risulta dagli atti che, nel caso di 
> specie, quel raccoglitore sia stato in qualche modo manomesso o 
> comunque danneggiato.
>
> P.Q.M.
>
> **
>
> *Il Tribunale in composizione monocratica*
>
> Visto l’art. 530  comma 2 c.p.p.
>
> ASSOLVE
>
> Z. D. dall’imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.
>
> Genova, 23.9.2016
>
> Il Giudice
>
> Dott.ssa Lucia Vignale
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> *Da:* Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di Gioacchino Romeo 
> <gioarom a alice.it>
> *Inviato:* domenica 29 aprile 2018 10:38
> *A:* area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] Una lezione (attuale) di Gramsci sugli affari 
> penali semplici
>
> E poi ci sono – purtroppo sempre più numerosi – esempi di giustizia 
> che si realizza con modalità la cui correttezza sarebbe tutta da 
> verificare, anche per affari penali semplici.
>
> È venuto occasionalmente a mia conoscenza questocaso: un’insegnante 
> affetta da patologia progressiva e altamente invalidante, con diritto 
> ad anticipo della pensione, da un anno e mezzo in attesa di una 
> “ricostruzione di carriera” arbitrariamente dilazionata da questo o 
> quell’Istituto scolastico, alla fine viene informata che al traguardo 
> manca solo un documento attestanteil positivosuperamentodell’anno di 
> prova. Atto dovuto da parte deldirigente dell’Istituto presso il quale 
> non ieri, ma quattro anni fa, la docente ha superato la prova. A 
> chidovrebbe emetterlo, più volte informalmentesollecitato a farlo, 
> specie per le ricadute sul trattamento di fine rapporto,ènotificata, 
> alla fine, una formale diffida il 5 febbraio 2018. Il 15 marzo 2018 
> viene presentata a una stazione locale dei CC denuncia, ampiamente 
> documentata,/ex/art. 328, cpv.,c.p.; il 17 aprile 2018 il P.M. formula 
> richiesta di archiviazione, come si può leggere dall’allegato. La 
> notifica della richiesta avviene il 28 aprile 2018. Noto solo due 
> particolari: il procedimento è iscritto a carico di IGNOTI, quando la 
> denuncia consentiva di identificare agevolmente il soggetto autore 
> dell’eventuale illecito; tenuto conto del periodo pasquale e dei tempi 
> di trasmissione dalla stazione dei CC alla Procura, la definizione è 
> stata non sollecita, ma fulminea. Come ha scritto Brecht, non basta la 
> mannaia, ci vuole pure la sentenza.
>
> Casi come questo, in una Procura che non brilla, in Italia, per 
> celerità di azione, sono migliaia: tutti riferibili a fatti penalmente 
> irrilevanti? Per esperienza personale, non è così. E ci sono 
> fattispecie criminose, come, ad esempio, l’appropriazione indebita, 
> l’abuso di ufficio, l’omissione o il rifiuto di atti di ufficio, che, 
> almeno in quella Procura, risultano, di fatto, decriminalizzati. È 
> questa la giustizia che vogliamo? A Gramsci, persona attenta, 
> sensibile e profonda, di sicuro non sarebbe piaciuta.
>
> Gioacchino Romeo
>
>
> In data aprile 2018 alle ore 16:17:37, Francesco Caruso 
> <francesco.caruso a giustizia.it> ha scritto:
>
>     Qualcosa di  fuorviante in questa nota redazionale, in sé e
>      rispetto al testo.
>
>     Per molti tribunali la ragionevole durata del processo e i mezzi
>     escogitati per attuarlo sono pensati e  moralmente giustificati
>         dall’imperativo di “prevenire la protrazione nel tempo della
>     sottoposizione del cittadino al potere dello Stato di giudicarlo”,
>     anche in reati senza vittime.
>
>     Senza l’impegno alla riduzione dei tempi, quell’ ”interferenza” si
>     aggrava, tutte le volte in cui la stessa non sia giustificata,
>     come spiega l’autore.
>
>     Nelle  situazioni descritte  dall’articolo e con alte
>        percentuali di assoluzione,  mi viene da pensare che Gramsci
>     apprezzerebbe.
>
>     Francesco Caruso
>
>     *Da:*Nuovarea [mailto:nuovarea-bounces a nuovarea.it] *Per conto di
>     *Questione Giustizia
>     *Inviato:* venerdì 27 aprile 2018 14:32
>     *A:* nuovarea a nuovarea.it
>     *Oggetto:* [Nuovarea] Una lezione (attuale) di Gramsci sugli
>     affari penali semplici
>
>     Turno affari di pronta definizione, turno reati di “fascia B” e,
>     addirittura, turno reati di “fascia C”. I disegni organizzativi
>     dei nostri tribunali e delle nostre procure – al lodevole scopo di
>     far funzionare l’elefantiaca macchina della giustizia – escogitano
>     congegni sempre più efficientisti, che tendono all’obiettivo della
>     ragionevole durata del processo. Ma che rischiano di sottovalutare
>     in modo grave la irripetibilità della vicenda di ciascun imputato
>     e di ciascuna vittima. E, allora, occorre chiedersi con l’Autore –
>     e con un osservatore d’altri tempi – se davvero questa sia la
>     ragionevole durata di un processo; e – più gravemente – se davvero
>     questa sia giurisdizione.
>
>     http://questionegiustizia.it/articolo/una-lezione-attuale-di-gramsci-sugli-affari-penali-semplici_27-04-2018.php
>
>
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