[Area] R: R: MUSTI:Dichiarazioni alla stampa

andreale andreale a yahoo.com
Lun 14 Maggio 2018 20:17:06 CEST


A seguire  anche il mio commento alla vicenda sulla ml ANM .Spero che la dottoressa Musti possa illuminarci , possibilmente non con una intervista alla stampa.. ...GrazieAndrea Reale Come ricorderete la Procuratrice di Modena,  in una pubblica intervista (che potete leggere al link sotto riportato), ci aveva insegnato tante belle cose sul funzionamento della Corte di Cassazione,
 del tipo: "La Cassazione
 non dichiara le persone innocenti o colpevoli … è un provvedimento che ha solo(sic!)
 dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale di Bologna"....."Questo
 per dire che è tutto nella fisiologia delle cose .... questo ricorso in Cassazione poteva al 50% andare in un modo, al 50% andare in un altro".


(http://m.gazzettadimodena.gelocal.it/video/locale/caso-cardiologiail-procuratore-musti-modena-assolta-ma-questa-indagine-unica-e-valida/90599/91184).


La Corte di Cassazione è , infatti, certamente organo del tutto diverso dal  Consiglio Superiore della Magistratura.  
Con riferimento al CSM, invero, la Procuratrice di Modena aveva dimostrato - poco prima di quella intervista - di essere   bene a conoscenza dei criteri OGGETTIVI E MERITOCRATICI da decenni ivi praticati
 e delle dinamiche che connotano le decisioni dell'autogoverno , tanto da avere previsto , con certezza , la propria RINOMINA dopo l'annullamento, ad opera del giudice amministrativo, della delibera che aveva omesso di metterla in comparazione con altri
 candidati.....


Oggi la Corte di Cassazione , con sentenza depositata l'8 maggio 2018,  che allego, oltre a spiegare i motivi di inammissibilità dell'ufficio requirente sul ricorso della Dottoressa Modena (pagg.
 16-17 per chi voglia approfondire) , nel dispositivo usa una dicitura 'strana' , per chi non bazzica i palazzi della  Procura
 di Modena , perchè "annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai falsi ideologici contestati a Modena Maria Grazia ai capi 11.9 e 15.5 perché i fatti non sussistono".


Ora vorrei chiedere alla attuale , rinominata, Procuratrice di Modena, se può "rassicurare" i magistrati italiani iscritti a questa mailing list sul significato di cotale terminologia.
Vuol dire che al 50% la imputata è innocente o c'è qualche speranza che possa ancora essere condannata dalla indagine condotta da quell'ufficio requirente?
Con un deferente saluto, 
Andrea Reale 

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
-------- Messaggio originale --------Da: De Ninis Luca <luca.deninis a giustizia.it> Data: 14/05/18  20:06  (GMT+01:00) A: Gioacchino Romeo <gioarom a alice.it>, andreale a yahoo.com, area a areaperta.it Oggetto: R: [Area] R:  MUSTI:Dichiarazioni  alla stampa 


In effetti non si tratta di un errore di “previsione”, riferito cioè al contenuto di motivazioni non ancora note al momento della esternazione contestata, bensì di un errore
 di interpretazione del dispositivo che non trova ragionevole spiegazione, considerata la fonte qualificata da cui proviene.
 
La Corte ha “annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai falsi ideologici contestati a Modena Maria
 Grazia ai capi 11.9 e 15.5 perché i fatti non sussistono”: non poteva trattarsi, perciò, di un “provvedimento che ha
solo (sic!) dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale di Bologna”, ma proprio di un provvedimento che ha accolto il ricorso dell’imputata, annullando i capi della sentenza di condanna
perché i fatti non sussistono, senza rinvio.
 
 
Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it]
Per conto di Gioacchino Romeo

Inviato: lunedì 14 maggio 2018 16:55

A: gioarom a alice.it; andreale a yahoo.com; area a areaperta.it

Oggetto: [Area] R: MUSTI:Dichiarazioni alla stampa
 
Come preannunciato con la sottostante mail, pubblico, in allegato, la sentenza resa dalla Corte di cassazione sul ricorso della prof.ssa Maria Grazia Modena nel processo che la
 vedeva imputata per residui capi di imputazione.
In relazione a tale sentenza, la dott.ssa Musti, che pure è dotata di formidabili virtù profetiche (aveva preannunciato – ricordiamolo – la sua riconferma a Procuratore capo di
 Modena da parte del CSM e così avvenne, pur dopo un inequivocabile annullamento del Consiglio di Stato), ha sbagliato clamorosamente previsione.
Nell’intervista rilasciata alla
Gazzetta di Modena citata più sotto aveva affermato che l’indagine era valida
e, senza conoscere le motivazioni della Corte suprema, testé depositate, ci aveva insegnato che la “Cassazione non dichiara le persone innocenti o colpevoli … è un provvedimento che ha
solo (sic!) dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale di Bologna”.
Poiché siamo tutti in grado di leggere e capire, mi astengo da ogni commento, limitandomi solo a riportare due passaggi della sentenza di cassazione, che la dicono
 lunga su esternazioni così lontane dalla verità:
“Va premesso che, in entrambi i casi, è in contestazione il reato di cui all’art. 479 cod. pen. Nei capi di imputazione si riferisce di missive in cui la ricorrente
«attestava falsamente»; sarebbe stato, invero, necessario anche indicare la tipologia di atti per valutarne la effettiva qualità di atto “destinato a provare la verità”
dei fatti in esso attestati. La incertezza sul punto, invero, si può superare per la assenza di contestazioni al riguardo, per la particolare ampiezza di applicazione della norma in esame e, soprattutto, per la fondatezza dei motivi di ricorso che consentono
 di prescindere da una più esatta qualificazione.
Con riferimento ad entrambi i reati va innanzitutto considerato che la Corte di Appello non ha tenuto conto di avere in pratica escluso la sussistenza di quel quadro di condotte
 nel cui contesto poteva ricostruirsi il carattere doloso delle falsità e, quindi, ha fondato la responsabilità della ricorrente su argomentazioni sostanzialmente generiche [… ]
La Corte di Appello, invece, salva questa residua imputazione, pur essendo venuto meno il quadro accusatorio complessivo, ed indica nella conversazione la prova specifica (ed
 unica) della volontaria attestazione del falso.
Si tratta, quindi, di un chiaro travisamento della prova che è innanzitutto già evidente dal testo della sentenza perché la stessa Corte riporta che la conversazione era riferita
 alla comunicazione al «Comitato Etico» e non alla notifica telematica al «promotore della sperimentazione»
(differenza significativa e ben chiara secondo le regole in materia richiamate dalla sentenza di primo grado, pag. 68)”.
Gioacchino Romeo

 
----Messaggio originale---- 

Da: gioarom a alice.it 

Data: 2-feb-2018 22.46 

A: <andreale a yahoo.com>, <area a areaperta.it> 

Ogg: R: [Area] MUSTI:Dichiarazioni alla stampa 
Della serie
Siamo i migliori, non sbagliamo maie simili, già nota per una infelice sortita concernente una sentenza del Consiglio di Stato, della quale si è di recente scritto in questa ml. È una vicendaincredibile, in cui chi dovrebbe far sentire la sua voce contro
 simili esternazioni (e vi comprenderei i magistrati iscritti a questa ml) tace, non si sa se per convenienza, vergogna, solidarietà o altro e chi dovrebbe avere il buon gusto (non diciamo
il dovere) di osservare il silenzio parla come un fiume in piena.Didatticamente,ammetto che èstato un intervento molto interessante.Ho (abbiamo)appreso – niente meno – che la Corte di cassazione non assolve, né condanna, e basta questo a smentire l’allestimento
 mediatico per cui la professoressa Modena sarebbe stata assolta, segno di censura all’operato del Procuratore, dopo lacui precisazione, di epocale importanza, possiamo tranquillamente dire: la professoressa Modena
non è stata assolta.
Sono senza parole dinanzi a questo scenario da
Lettres provinciales. Mi premurerò di informare gli iscritti a questa ml delle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione, non appena sarà stata depositata.
Gioacchino Romeo

 
----Messaggio originale---- 

Da: andreale a yahoo.com 

Data: 31-gen-2018 23.17 

A: <area a areaperta.it> 

Ogg: [Area] MUSTI:Dichiarazioni alla stampa 

Davvero incredibile ciò che si sente dire in Procura a Modena a séguito di una sentenza di Cassazione. Da restare sbalorditi e confusi!



Ma può essere che nessuno parli? 


C'è una ANM da quelle parti? 


Andrea Reale 


 


http://m.gazzettadimodena.gelocal.it/video/locale/caso-cardiologiail-procuratore-musti-modena-assolta-ma-questa-indagine-unica-e-valida/90599/91184



 


 


 



Inviato da smartphone Samsung Galaxy.




 



-------- Messaggio originale --------



Da: anna2010 a tiscali.it 


Data: 31/01/18 23:04 (GMT+01:00) 



A: area a areaperta.it 


Oggetto: [Area] Candidata umiliata al concorso per magistrati



 




Candidata umiliata al concorso per magistrati




https://goo.gl/13n35W 

-- 
Saluti. Anna Venturieri (insegnante in pensione)

 

 

 

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