[Area] R: R: MUSTI:Dichiarazioni alla stampa

De Ninis Luca luca.deninis a giustizia.it
Lun 14 Maggio 2018 20:06:11 CEST


In effetti non si tratta di un errore di “previsione”, riferito cioè al contenuto di motivazioni non ancora note al momento della esternazione contestata, bensì di un errore di interpretazione del dispositivo che non trova ragionevole spiegazione, considerata la fonte qualificata da cui proviene.

La Corte ha “annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai falsi ideologici contestati a Modena Maria Grazia ai capi 11.9 e 15.5 perché i fatti non sussistono”: non poteva trattarsi, perciò, di un “provvedimento che ha solo (sic!) dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale di Bologna”, ma proprio di un provvedimento che ha accolto il ricorso dell’imputata, annullando i capi della sentenza di condanna perché i fatti non sussistono, senza rinvio.


Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di Gioacchino Romeo
Inviato: lunedì 14 maggio 2018 16:55
A: gioarom a alice.it; andreale a yahoo.com; area a areaperta.it
Oggetto: [Area] R: MUSTI:Dichiarazioni alla stampa


Come preannunciato con la sottostante mail, pubblico, in allegato, la sentenza resa dalla Corte di cassazione sul ricorso della prof.ssa Maria Grazia Modena nel processo che la vedeva imputata per residui capi di imputazione.

In relazione a tale sentenza, la dott.ssa Musti, che pure è dotata di formidabili virtù profetiche (aveva preannunciato – ricordiamolo – la sua riconferma a Procuratore capo di Modena da parte del CSM e così avvenne, pur dopo un inequivocabile annullamento del Consiglio di Stato), ha sbagliato clamorosamente previsione.

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena citata più sotto aveva affermato che l’indagine era valida e, senza conoscere le motivazioni della Corte suprema, testé depositate, ci aveva insegnato che la “Cassazione non dichiara le persone innocenti o colpevoli … è un provvedimento che ha solo (sic!) dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale di Bologna”.

Poiché siamo tutti in grado di leggere e capire, mi astengo da ogni commento, limitandomi solo a riportare due passaggi della sentenza di cassazione, che la dicono lunga su esternazioni così lontane dalla verità:

“Va premesso che, in entrambi i casi, è in contestazione il reato di cui all’art. 479 cod. pen. Nei capi di imputazione si riferisce di missive in cui la ricorrente «attestava falsamente»; sarebbe stato, invero, necessario anche indicare la tipologia di atti per valutarne la effettiva qualità di atto “destinato a provare la verità” dei fatti in esso attestati. La incertezza sul punto, invero, si può superare per la assenza di contestazioni al riguardo, per la particolare ampiezza di applicazione della norma in esame e, soprattutto, per la fondatezza dei motivi di ricorso che consentono di prescindere da una più esatta qualificazione.

Con riferimento ad entrambi i reati va innanzitutto considerato che la Corte di Appello non ha tenuto conto di avere in pratica escluso la sussistenza di quel quadro di condotte nel cui contesto poteva ricostruirsi il carattere doloso delle falsità e, quindi, ha fondato la responsabilità della ricorrente su argomentazioni sostanzialmente generiche [… ]

La Corte di Appello, invece, salva questa residua imputazione, pur essendo venuto meno il quadro accusatorio complessivo, ed indica nella conversazione la prova specifica (ed unica) della volontaria attestazione del falso.

Si tratta, quindi, di un chiaro travisamento della prova che è innanzitutto già evidente dal testo della sentenza perché la stessa Corte riporta che la conversazione era riferita alla comunicazione al «Comitato Etico» e non alla notifica telematica al «promotore della sperimentazione» (differenza significativa e ben chiara secondo le regole in materia richiamate dalla sentenza di primo grado, pag. 68)”.

Gioacchino Romeo

----Messaggio originale----
Da: gioarom a alice.it
Data: 2-feb-2018 22.46
A: <andreale a yahoo.com>, <area a areaperta.it>
Ogg: R: [Area] MUSTI:Dichiarazioni alla stampa

Della serie Siamo i migliori, non sbagliamo maie simili, già nota per una infelice sortita concernente una sentenza del Consiglio di Stato, della quale si è di recente scritto in questa ml. È una vicendaincredibile, in cui chi dovrebbe far sentire la sua voce contro simili esternazioni (e vi comprenderei i magistrati iscritti a questa ml) tace, non si sa se per convenienza, vergogna, solidarietà o altro e chi dovrebbe avere il buon gusto (non diciamo il dovere) di osservare il silenzio parla come un fiume in piena.Didatticamente,ammetto che èstato un intervento molto interessante.Ho (abbiamo)appreso – niente meno – che la Corte di cassazione non assolve, né condanna, e basta questo a smentire l’allestimento mediatico per cui la professoressa Modena sarebbe stata assolta, segno di censura all’operato del Procuratore, dopo lacui precisazione, di epocale importanza, possiamo tranquillamente dire: la professoressa Modena non è stata assolta.

Sono senza parole dinanzi a questo scenario da Lettres provinciales. Mi premurerò di informare gli iscritti a questa ml delle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione, non appena sarà stata depositata.

Gioacchino Romeo

----Messaggio originale----
Da: andreale a yahoo.com
Data: 31-gen-2018 23.17
A: <area a areaperta.it>
Ogg: [Area] MUSTI:Dichiarazioni alla stampa
Davvero incredibile ciò che si sente dire in Procura a Modena a séguito di una sentenza di Cassazione. Da restare sbalorditi e confusi!
Ma può essere che nessuno parli?
C'è una ANM da quelle parti?
Andrea Reale

http://m.gazzettadimodena.gelocal.it/video/locale/caso-cardiologiail-procuratore-musti-modena-assolta-ma-questa-indagine-unica-e-valida/90599/91184



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-------- Messaggio originale --------
Da: anna2010 a tiscali.it
Data: 31/01/18 23:04 (GMT+01:00)
A: area a areaperta.it
Oggetto: [Area] Candidata umiliata al concorso per magistrati


Candidata umiliata al concorso per magistrati

https://goo.gl/13n35W

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Saluti. Anna Venturieri (insegnante in pensione)



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