[Area] QUESTIONE GIUSTIZIA – n. 1/2018, F. Regolo e G. Marseglia nell’obiettivo “Il pubblico ministero nella giurisdizione”
thorgiov
thorgiov a libero.it
Mar 22 Maggio 2018 20:12:19 CEST
Però questa condotta potrebbe configurare la ipotesi meno grave del
ricorso abusivo al credito di cui agli artt. 218 e 225 l. fall., posto
che tale ultima fattispecie si concreta nel caso in cui si ottengano
finanziamenti dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza, laddove
non siano presenti degli ulteriori elementi che, per contro,
caratterizzano il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, seconda
ipotesi, e cioè il cagionare il fallimento attraverso operazioni dolose.
Può dirsi che il solo fatto di creare una impresa che è una scatola
vuota sia una condotta fraudolenta che concorre a cagionare il dissesto,
in quanto viene aumentata l'esposizione debitoria della impresa
ottenendo crediti che, senza la condotta fraudolenta medesima, non
causerebbero il fallimento ? Poi effettivamente ci sono casi in cui
senza l'iniziativa del Pubblico Ministero non viene dichiarato il
fallimento, e senza il fallimento ovviamente non è possibile contestare
la bancarotta. Rimango però della mia idea : la concessione del credito
a tutto spiano, senza reali garanzie, è il vero male del sistema
bancario italiano, che fra l'altro è molto esposto anche su un altro
fronte, perchè le banche sono piene di titoli di Stato italiani che, con
il rialzo dei tassi e la fine del quantitative easing della BCE,
perderanno valore. Insomma, i fattori di rischio del sistema sono troppi
: come è possibile che le banche, le quali istituzionalmente fanno
credito, non siano in grado di capire con chi hanno a che fare?
FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 22/05/2018 16:18, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Qui concordo solo in parte.
>
> Se un imprenditore crea una scatola vuota, con la quale ottiene denari
> a credito, e poi li fa sparire, commette bancarotta fraudolenta…
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*thorgiov [mailto:thorgiov a libero.it]
> *Inviato:* martedì 22 maggio 2018 16:13
> *A:* De Ninis Luca; area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] QUESTIONE GIUSTIZIA – n. 1/2018, F. Regolo e G.
> Marseglia nell’obiettivo “Il pubblico ministero nella giurisdizione”
>
> Sono d'accordo. Quando il Pubblico Ministero indaga su condotte di
> bancarotta e poi esercita l'azione penale, fa il suo mestiere. Il
> problema di fondo, secondo me, è un altro. In realtà nella maggior
> parte dei fallimenti non si può dire che ci siano condotte distrattive
> dei fondi. Ciò in quanto la stragrande maggioranza delle imprese sono
> scatole vuote fin dall'inizio, nel senso che i capitali non li hanno
> mai avuti. Allora bisognerebbe chiedersi in base a quali criteri le
> banche concedono credito a questi soggetti. Con la nuova disciplina
> degli NPL, non a caso temutissima dalle banche italiane, i nodi
> verranno presto al pettine. Per l'appunto, in un Paese serio, non ci
> dovrebbero nemmeno essere fallimenti, perchè a certi soggetti nessuno
> dovrebbe dare credito.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
>
> Il 22/05/2018 16:00, De Ninis Luca ha scritto:
>
> Già… come al solito concordo con thorgiov.
>
> Però il P.M. dovrebbe invece svolgere indagini serie sulle
> condotte di bancarotta – frequentissime, soprattutto nell’ambito
> dei concordati – cosicché vi sia la possibilità che qualcuno
> finalmente paghi, almeno con sanzioni penali…
>
> o è una visione panpenalistica e reazionaria ?
>
> Luca De Ninis
>
> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *thorgiov
> *Inviato:* martedì 22 maggio 2018 15:37
> *A:* area a areaperta.it <mailto:area a areaperta.it>
> *Oggetto:* Re: [Area] QUESTIONE GIUSTIZIA – n. 1/2018, F. Regolo e
> G. Marseglia nell’obiettivo “Il pubblico ministero nella
> giurisdizione”
>
> Ma dai! Sono le procedure concorsuali che non servono a niente, se
> non a garantire ai Curatori pane e companatico grazie al
> patrocinio a spese dello Stato. L'assurdità del sistema italiano è
> evidente : nella stragrande maggioranza dei fallimenti non ci sono
> soldi. Se ci sono soldi servono a retribuire il Curatore e
> l'avvocato della Curatela. Se non ci sono soldi interviene lo
> Stato per pagarli. In un sistema razionale queste spese dovrebbero
> essere a carico dei creditori che fanno istanza di fallimento. Ma
> è proprio la possibile iniziativa del Pubblico Ministero, che è un
> organo pubblico, ad imporre il gratuito patrocinio. A mio parere,
> de iure condendo, dovrebbe essergli tolto il potere di chiedere il
> fallimento. In tal modo non ci sarebbero più alibi e le spese
> andrebbero pagate dai creditori.
>
> FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli
> Nord )
>
> Il 22/05/2018 13:59, Questione Giustizia ha scritto:
>
> *Da obiettivo 1: “Il pubblico ministero nella giurisdizione”
> (n. 1/2018)*
>
> /Quale pubblico ministero vogliamo nella crisi d’impresa?/, di
> Fabio Regolo
>
> Il settore delle procedure concorsuali costituisce un campo
> significativo di intervento del pubblico ministero.
>
> Il suo ruolo attivo può dare un decisivo contributo per far sì
> che le procedure concorsuali non soltanto producano utilità
> per i creditori ma colpiscano condotte fraudolente che causano
> danno all’intera economia. Il pubblico ministero opera
> istituzionalmente a vantaggio di tutti gli interessati in un
> contesto nel quale l’insolvenza produce esternalità negative
> che si riverberano ben oltre la cerchia dei creditori.
> L’attenzione degli uffici giudiziari a questa materia è dunque
> decisiva.
>
> http://questionegiustizia.it/rivista/2018/1/quale-pubblico-ministero-vogliamo-nella-crisi-d-impresa-_511.php
>
> ***
>
> /Pubblico ministero e persona: i procedimenti in materia di
> /status/, famiglia e minori/, di Giuseppe Marseglia
>
> La presenza del pubblico ministero nel processo civile,
> risalente all’epoca in cui esso era ancora di fatto fuori
> dalla giurisdizione, è da tempo messa in discussione,
> considerata anacronistica, poco utile alla tutela degli
> interessi pubblici a cui è sottesa ed addirittura dannosa per
> le sempre più pregnanti ragioni di economia processuali;
> tuttavia, pur ammettendo che in moltissime occasioni essa si
> risolve in un intervento meramente virtuale di cui in effetti
> si potrebbe anche fare a meno, tant’è che lo stesso
> legislatore in materia di processo civile telematico non lo
> aveva inizialmente considerato, residuano settori in cui il
> pubblico ministero resta obiettivamente l’unico soggetto che
> può agire per la tutela dei soggetti deboli e incapaci. Senza
> dubbio degno di nota è poi il dinamismo con cui molti Uffici
> di Procura hanno interpretato il nuovo ruolo del pubblico
> ministero nel procedimento di negoziazione assistita.
>
> http://questionegiustizia.it/rivista/2018/1/pubblico-ministero-e-persona-i-procedimenti-in-materia-di-status-famiglia-e-minori_510.php
>
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