[Area] (senza oggetto)

Francesco Maisto francescomaisto2 a gmail.com
Mer 20 Giu 2018 18:29:32 CEST


Cerco di rispondere perché rispetto tutte le persone e le opinioni.
Premesso che la lettura integrale del testo consente di cogliere
esattamente il pensiero del Ministro sulla bozza di decreto di Riforma
penitenziaria per la quale non lascerà scadere invano la delega, resta il
fatto che potrebbe praticare una delle due alternative: o lasciare il
vigente ordinamento penitenziario ( come dire ex valgo, la pena incerta)
oppure controriformarlo nella linea di una incostituzionale certezza della
pena, intesa come pena inflessibile, immodificabile in sede di esecuzione.
Non mi è chiaro a quale livello situare la risposta, e cioè, se nel
confronto di opinioni tra magistrati o narratori di storielle. Se questa
ultima fosse la strada, allora, altro che il racconto evocato di
quell’avvocato potrei narrare dopo 41 anni di magistratura. Le storie,
anche dolorose sarebbero tante.
Ho preso atto che in un intervento scritto per la presentazione ufficiale
del Rapporto 2018 del Garante nazionale delle persone private della
libertà, il Ministro ha enunciato esattamente quelle 4 tesi. Ed allora: il
principio della certezza della pena, intesa come lui ed altri di quel
movimento hanno sempre chiarito, come pena immodificabile, inflessibile,
non esiste in dottrina ed in giurisprudenza. La certezza delle pene ( e non
della pena che ossessiona la visione carcerocentrica) derivante dal
principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., è il baluardo
Costituzionale che contro le pene arbitrarie, illegali e null’altro.
È poi un errore l’opinione della compatibilità del cd.principio della
certezza delle pene, come sopra indicata, con la funzione rieducativa delle
stesse, perché, come ha chiarito la Corte Costituzionale fin dal 1974 (
quindi prima della legge penitenziaria), la pena secondo Costituzione, è
ontologicamente flessibile. Il principio della flessibilità delle pene è
ormai costituzionalizzato, secondo gli insegnamenti a cadenza biennale
sempre precisati meglio dalla Corte Costituzionale.
Il neoretribuzionismo, anche nella versione americana dei “ 3 colpi e sei
fuori” , ha prodotto solo guasti, come impostazione criminologica per un
verso, e, per altro verso, è stato man mano smantellato dalla nostra Corte
Costituzionale in relazione a preclusioni ed ostativita’.
Avrei tanto da scrivere su abolizionismo e riformismo, ma posso inviare in
privato le mie pubblicazioni e così non tediare le nostre amiche ed amici
in lista.
Ho visto terre e cieli per dire che quando e dove quel cosiddetto principio
è stato praticato, o poi è stato smantellato o ha portato rovina.
La pena certa è una sola: l’omicidio di Stato.
Saluti
Francesco Maisto

Il giorno mar 19 giu 2018 alle 20:22 CENTINI MATTEO <
matteo.centini a giustizia.it> ha scritto:

> Scusami ma non ho capito gli errori. Anzitutto, non mi pare che il
> ministro si sia avventurato nell’interpretazione costituzionale. In secondo
> luogo, dire che la certezza della pena non è un principio costituzionale mi
> pare provi troppo: quindi sarebbe accettabile in uno stato di diritto che
> le pene siano “incerte”? Forse è il caso di intendersi sul senso della
> locuzione. Terzo, la costituzione parla effettivamente di pene, ma non
> specifica quali. Pertanto, potrebbe astrattamente eliminarsi il carcere (e
> darci tutti alle pene di comunità), ma sarai d’accordo anche tu che si
> tratta di prospettiva politica e non giuridica (e devo dire che un ministro
> che fa politica non mi mette a disagio, un po’ di più un giudice se lo fa
> con i suoi provvedimenti). Infine quanto all’ultimo errore devo dire che
> aveva ragione l’avvocato da cui feci pratica anni fa: non ti dare pena per
> una condanna severa, tanto poi si può rimediare in esecuzione.
> Saluti
> Matteo Centini
>
> Inviato da iPhone
>
> Il giorno 19 giu 2018, alle ore 17:17, Francesco Maisto <
> francescomaisto2 a gmail.com<mailto:francescomaisto2 a gmail.com>> ha scritto:
>
>
>  I 4 errori del Ministro di Giustizia da voi esattamente indicati, come
> avevo previsto
>
> Intervento del Guardasigilli Alfonso Bonafede in occasione della
> presentazione al Parlamento della Relazione del Garante dei detenuti - 2018
>
> “Voglio chiarire che la certezza della pena non è incompatibile con la
> finalità rieducativa della pena stessa. Sono due principi che
> necessariamente e fisiologicamente convivono, ma il principio della
> certezza della pena, va ribadito e va tenuto presente per dare una risposta
> di credibilità ai cittadini e non a una presunta opinione pubblica, perché
> i cittadini quella risposta oggi ce la chiedono e da quella risposta passa
> la fiducia che i cittadini hanno nei confronti dello Stato italiano nella
> sua capacità di dare una risposta di giustizia effettiva e sostanziale.”
>
> Ogni attento penalista vi rinvenirebbe almeno 4 errori grossolani.
>
> 1.La certezza della pena non è un precetto costituzionale. È solo il primo
> errore. E già si deve aggiungere che non è previsto da nessuna legge e che
> la Corte Costituzionale lo ha ribadito in numerose sentenze con cadenza.
>
> 2 la Costituzione parla di pene e non di pena, e la pena non può essere
> identificata col solo carcere
>
> 3 la giustizia non può servire a "dare una risposta di credibilità ai
> cittadini": la giustizia non può avere una funzione strumentale
>
> 4 La certezza della pena niente ha a che fare con l"esecuzione della stessa
>
> Saluti
>
> Francesco Maisto
>
>
> Il giorno mar 19 giu 2018 alle 16:52 <u.nannucci a alice.it<mailto:
> u.nannucci a alice.it>> ha scritto:
>
> potresti segnalare cortesemente i quattro o più errori?
> nannucci
> -----Messaggio originale-----
> From: CENTINI MATTEO
> Sent: Tuesday, June 19, 2018 12:27 PM
> To: Francesco Maisto Gmail
> Cc: ISCRITTI ; Area Md- Movimenti ; area a areaperta.it<mailto:
> area a areaperta.it>
> Subject: Re: [Area] (senza oggetto)
>
> Devo essere proprio scarso
>
> Inviato da iPhone
>
> > Il giorno 19 giu 2018, alle ore 11:10, Francesco Maisto
> > <francescomaisto2 a gmail.com<mailto:francescomaisto2 a gmail.com>> ha
> scritto:
> >
> > Intervento del Guardasigilli Alfonso Bonafede in occasione della
> > presentazione al Parlamento della Relazione del Garante dei detenuti -
> > 2018
> > “Voglio chiarire che la certezza della pena non è incompatibile con la
> > finalità rieducativa della pena stessa. Sono due principi che
> > necessariamente e fisiologicamente convivono, ma il principio della
> > certezza della pena, va ribadito e va tenuto presente per dare una
> > risposta di credibilità ai cittadini e non a una presunta opinione
> > pubblica, perché i cittadini quella risposta oggi ce la chiedono e da
> > quella risposta passa la fiducia che i cittadini hanno nei confronti
> dello
> > Stato italiano nella sua capacità di dare una risposta di giustizia
> > effettiva e sostanziale.”
> > Ogni attento penalista vi rinvenirebbe almeno 4 errori grossolani.
> > Francesco Maisto
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