[Area] (senza oggetto)

thorgiov thorgiov a libero.it
Mer 20 Giu 2018 20:33:49 CEST


Ma anche senza adesioni acritiche rispetto alla giurisprudenza 
consolidata, che può mutare, insieme con lo spirito del tempo. Perchè 
tutto scorre, e nulla è dato per sempre.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 20/06/2018 20:14, Renoldi Carlo ha scritto:
>
> Nello stralcio proposto da Franco Maisto, il Ministro Bonafede dice, 
> sostanzialmente, tre cose: che la “certezza della pena” è in sé un 
> valore; che questo giudizio è largamente condiviso dai cittadini; che 
> lo Stato deve assicurare ai cittadini una giustizia “effettiva e 
> sostanziale”.
>
>
> Ora, se noi interpretiamo queste affermazioni con il linguaggio 
> “light” dell’agorà mediatica, non potremmo che convenire su tutta la 
> linea.
>
> Chi può dire, come giustamente osserva il collega Centini, che la pena 
> deve essere “incerta”? Chi può dire che lo Stato non deve garantire 
> una giustizia effettiva? E che queste affermazioni incontrino, tra i 
> cittadini, un diffuso favore, mi pare una constatazione che rasenta 
> l’ovvio.
>
>
> Se però proviamo a decostruire il discorso del Ministro, le cose forse 
> sono meno scontate.
>
>
> In questo concordo con Centini: occorre intendersi sulla espressione 
> “certezza della pena”.
>
>
> Questa locuzione richiama, nella vulgata politica e mediatica, la tesi 
> secondo cui, nella fase dell’esecuzione penale, la pena assuma – per 
> l’azione convergente di norme permissive, prassi interpretative e 
> culture professionali in genere dominate da riflessi indulgenziali – 
> una forma diversa da quella stabilita nel processo di cognizione; 
> sicché, cambiando nel tempo, per effetto delle decisioni della 
> magistratura di sorveglianza, la pena diverrebbe appunto “incerta”. E 
> dal momento che questo cambiamento avviene sempre /in bonam partem/, 
> al giudizio fattuale in genere si accompagna, tra i fautori di questa 
> ideologia, un giudizio di valore: ovvero che questo cambiamento sia 
> negativo, in quanto muterebbe la pena “giusta” inflitta dal giudice 
> della cognizione e ormai coperta dal giudicato, secondo un incedere 
> che spesso richiama l’immagine della tela di Penelope.
>
> Tuttavia, siccome la pena inflitta dal giudice della cognizione è, 
> ovviamente, il carcere, soprattutto dopo lo storico fallimento delle 
> cd. sanzioni sostitutive, ecco che la sequenza che dà compiuto 
> significato alla locuzione “certezza della pena” diventa, in realtà, 
> la seguente: quando una persona commette un reato, deve essere 
> condannata al carcere e, una volta che la pena del carcere è stata 
> inflitta, il condannato la deve espiare integralmente, senza sconti o 
> benefici di sorta.
>
>
> Ora, questa idea di giustizia, “effettiva e sostanziale” direbbe forse 
> Bonafede, ha una radice storica antichissima e solidissime ascendenze 
> filosofiche, giuspolitiche e addirittura religiose. E mi pare ovvio 
> che sia pienamente legittima la professione di questa ideologia da 
> parte di chiunque.
>
>
> Tuttavia, come sottolinea Maisto, non è questa la prospettiva 
> costituzionale, come ci rammenta, ormai da oltre quarant’anni, la 
> Consulta, le cui ormai innumerevoli sentenze in argomento ci hanno 
> insegnato – magistrati di sorveglianza come pubblici ministeri – che 
> affermare che la pena è quella della cognizione, la cui certezza viene 
> erosa in fase di esecuzione, è un errore “in diritto” molto grave. La 
> pena, al contrario, è una realtà dinamica, che cambia nel tempo le 
> forme del suo intervento risocializzante in funzione delle condizioni 
> di contesto, personale e socio-ambientale, del condannato.
>
> Questa è, in definitiva, l’unica vera “certezza” che caratterizza la 
> pena, quantomeno se si rimane ancorati a una prospettiva 
> costituzionale: quella di un intervento, attuato dallo Stato in forme 
> mutevoli e con differenti gradi di afflittività, che appartiene, 
> sempre, pur nelle sue forme cangianti, al mededimo universo 
> sanzionatorio. Detto altrimenti, la pena, sia quando è espiata in 
> carcere, magari anche solo nelle ore notturne (semilibertà), sia 
> quando è eseguita presso il domicilio, sia quando si realizza 
> attraverso misure prescrittive a contenuto risocializzante o 
> riparativo, è sempre “pena certa”.
>
>
> E a riprova del fatto che la pena non può essere solo il carcere, ma 
> che essa può presentare le forme mutevoli di cui si è detto, vi è il 
> fatto che tutti gli ordinamenti, sottolineo tutti, conoscono pene 
> diverse dal carcere e consentono gradi differenti di flessibilità, per 
> mezzo dei quali adeguare l’intervento punitivo alla evoluzione del 
> percorso esecutivo. Questo per varie ragioni, non ultima quella della 
> insostenibilità, economica e sociale, di uno strumento costosissimo, 
> in tutti i sensi, come il carcere.
>
>
> In conclusione, se il Ministro ha inteso dire che la pena “deve essere 
> certa” nel senso che chi è stato condannato deve finire in carcere e 
> lì restarci per tutto il tempo stabilito nella sentenza di condanna, 
> credo che la sua affermazione, al di là del giudizio che ciascuno può 
> dare sulla base delle sue personali convinzioni, sia destinata a 
> infrangersi sul solido edificio costruito dalla Corte costituzionale e 
> dalla Magistratura, oltre che sulle ragioni di compatibilità economica 
> che, quantomeno nel nostro Paese, hanno reso impraticabili i periodici 
> auspici (e le cicliche promesse) di interventi straordinari 
> sull’edilizia penitenziaria, costosissimi e destinati a rivelarsi 
> sempre inidonei a risolvere “il problema della pena”.
>
> Se, invece, il Ministro avesse inteso affermare, con il richiamo alla 
> “certezza della pena”, che il processo penale deve essere riportato a 
> livelli di efficienza, grazie ai quali arrivare ad accertare 
> l’esistenza di reati e a individuare i colpevoli, da sottoporre a una 
> sanzione penale dagli obiettivi risocializzanti, gestita in maniera 
> flessibile da un giudice terzo, beh, allora non si potrebbe che essere 
> d’accordo, atteso che egli avrebbe affermato l’ovvio.
>
>
> Staremo a vedere.
>
>
> Senza pregiudizi, ma senza acritiche adesioni allo spirito del tempo, 
> come si conviene a dei magistrati.
>
>
> Carlo Renoldi
>
> ------------------------------------------------------------------------
> *Da:* Area <area-bounces a areaperta.it> per conto di CENTINI MATTEO 
> <matteo.centini a giustizia.it>
> *Inviato:* mercoledì 20 giugno 2018 18:50
> *A:* Francesco Maisto Gmail
> *Cc:* ISCRITTI; Area Md- Movimenti; area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] (senza oggetto)
> Presidente Maisto, vedo che chi non la pensa come te finisce per 
> propugnare un omicidio di Stato (o “stato” a questo punto). I toni 
> vivaci e un tantinello assertivi che usi dimostrano la passione con 
> cui svolgi o hai svolto la tua funzione, il che è una cosa bellissima.
> Tieni presente, perché evidentemente ti sfugge, che anche noialtri che 
> svolgiamo altre funzioni, tipo requirente, ci mettiamo la stessa 
> passione. Ed abbiamo posizioni giuridiche non politiche. Del resto la 
> tua chiosa potrebbe lasciar pensare ad una tua impostazione “politica” 
> del tema, ma sono convinto che noi si ragioni in punta di diritto.
> Recentemente sono stato ad un corso della scuola proprio in tema di 
> riforma penitenziaria e ho notato che tra i relatori c’erano tutti, 
> proprio tutti, salvo che uno straccio di pm. La cosa mi ha colpito 
> parecchio, indicativa com’è del poco dialogo che c’è tra magistratura 
> di sorveglianza e Procura. Direi che da lì dovrebbe ripartirsi, sono 
> convinto che le distanze potrebbero essere colmate.
> Saluti
> Matteo
>
>
>
> Inviato da iPhone
>
> Il giorno 20 giu 2018, alle ore 18:29, Francesco Maisto 
> <francescomaisto2 a gmail.com <mailto:francescomaisto2 a gmail.com>> ha 
> scritto:
>
>> Cerco di rispondere perché rispetto tutte le persone e le opinioni.
>> Premesso che la lettura integrale del testo consente di cogliere 
>> esattamente il pensiero del Ministro sulla bozza di decreto di 
>> Riforma penitenziaria per la quale non lascerà scadere invano la 
>> delega, resta il fatto che potrebbe praticare una delle due 
>> alternative: o lasciare il vigente ordinamento penitenziario ( come 
>> dire ex valgo, la pena incerta) oppure controriformarlo nella linea 
>> di una incostituzionale certezza della pena, intesa come pena 
>> inflessibile, immodificabile in sede di esecuzione.
>> Non mi è chiaro a quale livello situare la risposta, e cioè, se nel 
>> confronto di opinioni tra magistrati o narratori di storielle. Se 
>> questa ultima fosse la strada, allora, altro che il racconto evocato 
>> di quell’avvocato potrei narrare dopo 41 anni di magistratura. Le 
>> storie, anche dolorose sarebbero tante.
>> Ho preso atto che in un intervento scritto per la presentazione 
>> ufficiale del Rapporto 2018 del Garante nazionale delle persone 
>> private della libertà, il Ministro ha enunciato esattamente quelle 4 
>> tesi. Ed allora: il principio della certezza della pena, intesa come 
>> lui ed altri di quel movimento hanno sempre chiarito, come pena 
>> immodificabile, inflessibile, non esiste in dottrina ed in 
>> giurisprudenza. La certezza delle pene ( e non della pena che 
>> ossessiona la visione carcerocentrica) derivante dal principio di 
>> legalità di cui all’art. 25 Cost., è il baluardo Costituzionale che 
>> contro le pene arbitrarie, illegali e null’altro.
>> È poi un errore l’opinione della compatibilità del cd.principio della 
>> certezza delle pene, come sopra indicata, con la funzione rieducativa 
>> delle stesse, perché, come ha chiarito la Corte Costituzionale fin 
>> dal 1974 ( quindi prima della legge penitenziaria), la pena secondo 
>> Costituzione, è ontologicamente flessibile. Il principio della 
>> flessibilità delle pene è ormai costituzionalizzato, secondo gli 
>> insegnamenti a cadenza biennale sempre precisati meglio dalla Corte 
>> Costituzionale.
>> Il neoretribuzionismo, anche nella versione americana dei “ 3 colpi e 
>> sei fuori” , ha prodotto solo guasti, come impostazione criminologica 
>> per un verso, e, per altro verso, è stato man mano smantellato dalla 
>> nostra Corte Costituzionale in relazione a preclusioni ed ostativita’.
>> Avrei tanto da scrivere su abolizionismo e riformismo, ma posso 
>> inviare in privato le mie pubblicazioni e così non tediare le nostre 
>> amiche ed amici in lista.
>> Ho visto terre e cieli per dire che quando e dove quel cosiddetto 
>> principio è stato praticato, o poi è stato smantellato o ha portato 
>> rovina.
>> La pena certa è una sola: l’omicidio di Stato.
>> Saluti
>> Francesco Maisto
>>
>> Il giorno mar 19 giu 2018 alle 20:22 CENTINI MATTEO 
>> <matteo.centini a giustizia.it <mailto:matteo.centini a giustizia.it>> ha 
>> scritto:
>>
>>     Scusami ma non ho capito gli errori. Anzitutto, non mi pare che
>>     il ministro si sia avventurato nell’interpretazione
>>     costituzionale. In secondo luogo, dire che la certezza della pena
>>     non è un principio costituzionale mi pare provi troppo: quindi
>>     sarebbe accettabile in uno stato di diritto che le pene siano
>>     “incerte”? Forse è il caso di intendersi sul senso della
>>     locuzione. Terzo, la costituzione parla effettivamente di pene,
>>     ma non specifica quali. Pertanto, potrebbe astrattamente
>>     eliminarsi il carcere (e darci tutti alle pene di comunità), ma
>>     sarai d’accordo anche tu che si tratta di prospettiva politica e
>>     non giuridica (e devo dire che un ministro che fa politica non mi
>>     mette a disagio, un po’ di più un giudice se lo fa con i suoi
>>     provvedimenti). Infine quanto all’ultimo errore devo dire che
>>     aveva ragione l’avvocato da cui feci pratica anni fa: non ti dare
>>     pena per una condanna severa, tanto poi si può rimediare in
>>     esecuzione.
>>     Saluti
>>     Matteo Centini
>>
>>     Inviato da iPhone
>>
>>     Il giorno 19 giu 2018, alle ore 17:17, Francesco Maisto
>>     <francescomaisto2 a gmail.com
>>     <mailto:francescomaisto2 a gmail.com><mailto:francescomaisto2 a gmail.com
>>     <mailto:francescomaisto2 a gmail.com>>> ha scritto:
>>
>>
>>      I 4 errori del Ministro di Giustizia da voi esattamente
>>     indicati, come avevo previsto
>>
>>     Intervento del Guardasigilli Alfonso Bonafede in occasione della
>>     presentazione al Parlamento della Relazione del Garante dei
>>     detenuti - 2018
>>
>>     “Voglio chiarire che la certezza della pena non è incompatibile
>>     con la finalità rieducativa della pena stessa. Sono due principi
>>     che necessariamente e fisiologicamente convivono, ma il principio
>>     della certezza della pena, va ribadito e va tenuto presente per
>>     dare una risposta di credibilità ai cittadini e non a una
>>     presunta opinione pubblica, perché i cittadini quella risposta
>>     oggi ce la chiedono e da quella risposta passa la fiducia che i
>>     cittadini hanno nei confronti dello Stato italiano nella sua
>>     capacità di dare una risposta di giustizia effettiva e sostanziale.”
>>
>>     Ogni attento penalista vi rinvenirebbe almeno 4 errori grossolani.
>>
>>     1.La certezza della pena non è un precetto costituzionale. È solo
>>     il primo errore. E già si deve aggiungere che non è previsto da
>>     nessuna legge e che la Corte Costituzionale lo ha ribadito in
>>     numerose sentenze con cadenza.
>>
>>     2 la Costituzione parla di pene e non di pena, e la pena non può
>>     essere identificata col solo carcere
>>
>>     3 la giustizia non può servire a "dare una risposta di
>>     credibilità ai cittadini": la giustizia non può avere una
>>     funzione strumentale
>>
>>     4 La certezza della pena niente ha a che fare con l"esecuzione
>>     della stessa
>>
>>     Saluti
>>
>>     Francesco Maisto
>>
>>
>>     Il giorno mar 19 giu 2018 alle 16:52 <u.nannucci a alice.it
>>     <mailto:u.nannucci a alice.it><mailto:u.nannucci a alice.it
>>     <mailto:u.nannucci a alice.it>>> ha scritto:
>>
>>     potresti segnalare cortesemente i quattro o più errori?
>>     nannucci
>>     -----Messaggio originale-----
>>     From: CENTINI MATTEO
>>     Sent: Tuesday, June 19, 2018 12:27 PM
>>     To: Francesco Maisto Gmail
>>     Cc: ISCRITTI ; Area Md- Movimenti ; area a areaperta.it
>>     <mailto:area a areaperta.it><mailto:area a areaperta.it
>>     <mailto:area a areaperta.it>>
>>     Subject: Re: [Area] (senza oggetto)
>>
>>     Devo essere proprio scarso
>>
>>     Inviato da iPhone
>>
>>     > Il giorno 19 giu 2018, alle ore 11:10, Francesco Maisto
>>     > <francescomaisto2 a gmail.com
>>     <mailto:francescomaisto2 a gmail.com><mailto:francescomaisto2 a gmail.com
>>     <mailto:francescomaisto2 a gmail.com>>> ha scritto:
>>     >
>>     > Intervento del Guardasigilli Alfonso Bonafede in occasione della
>>     > presentazione al Parlamento della Relazione del Garante dei
>>     detenuti -
>>     > 2018
>>     > “Voglio chiarire che la certezza della pena non è
>>     incompatibile con la
>>     > finalità rieducativa della pena stessa. Sono due principi che
>>     > necessariamente e fisiologicamente convivono, ma il principio della
>>     > certezza della pena, va ribadito e va tenuto presente per dare una
>>     > risposta di credibilità ai cittadini e non a una presunta opinione
>>     > pubblica, perché i cittadini quella risposta oggi ce la
>>     chiedono e da
>>     > quella risposta passa la fiducia che i cittadini hanno nei
>>     confronti dello
>>     > Stato italiano nella sua capacità di dare una risposta di giustizia
>>     > effettiva e sostanziale.”
>>     > Ogni attento penalista vi rinvenirebbe almeno 4 errori grossolani.
>>     > Francesco Maisto
>>     > _______________________________________________
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>>     > Area a areaperta.it
>>     <mailto:Area a areaperta.it><mailto:Area a areaperta.it
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>>
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