[Area] R: L'annullamento della "rinomina"

thorgiov thorgiov a libero.it
Mar 3 Lug 2018 16:34:54 CEST


Hai scritto : "/si spera solo che abbia fine la sequela interminabile di 
adesioni all'appello etc. etc.; contano i fatti, e i fatti sono 
purtroppo sotto gli occhi di tutti./" Purtroppo non è così, l'adesione 
all'appello continua, senza interruzioni, perchè alla fine, se i fatti 
dicono qualcosa che non aggrada, peggio per i fatti ! Ciò che importa è 
solo il principio, perchè tanto poi al principio si può sempre derogare 
in separata sede ( molto separata ).

FELICE  PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )


Il 03/07/2018 15:20, Gioacchino Romeo ha scritto:
> Le ultime parole famose furono: /basta una piccola integrazione/. Oggi 
> vediamo com'è finita: ieri il Consiglio di Stato ha bocciato Musti e 
> il CSM, quest'ultimo a tal punto protervo da aver deliberato, in data 
> *14 marzo 2018*, in favore della già bocciata Musti, dopo aver 
> ricevuto la notifica dal controinteressato di ricorso per ottemperanza 
> della precedente decisione del supremo giudice amministrativo il *19 
> febbraio 2018*. Ogni commento è superfluo. Basterà ora una /piccola 
> integrazione/?  In fine settimana si voterà per il nuovo Consiglio: si 
> spera solo che abbia fine la sequela interminabile di adesioni 
> all'appello etc. etc.; contano i fatti, e i fatti sono purtroppo sotto 
> gli occhi di tutti. E su questa vicenda si registra ancora il più 
> assordante silenzio dei responsabili di Area che da essa hanno 
> ricevuto e continuano a ricevere un gravissimo danno d'immagine.
> Perché sia chiaro a tutti che cosa è accaduto con l'ultima puntata 
> della sgradevole telenovela, incollo in calce il testo della sentenza 
> del Consiglio di Stato  sopra ricordata.
> Gioacchino Romeo
> ______
>
> *
> N. 04042/2018REG.PROV.COLL.*
>
> *N. 01450/2018 REG.RIC.*
>
> *REPUBBLICA ITALIANA*
>
> *IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*
>
> *Il Consiglio di Stato*
>
> *in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)*
>
> ha pronunciato la presente
>
> *SENTENZA*
>
> sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2018, proposto da:
>
> Giovagnoli Paolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto 
> Graziosi e Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio A 
> Placidi s.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
>
> /*contro*/
>
> C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della 
> giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti /pro 
> tempore/, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale 
> dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
>
> /*nei confronti di*/
>
> Musti Lucia, non costituita in giudizio;
>
> /*per l’esecuzione*/
>
> della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 00271/2018, resa tra 
> le parti, concernente l’annullamento della delibera datata 13 gennaio 
> 2016, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato la 
> dott.ssa Lucia Musti a Procuratore della Repubblica presso il 
> Tribunale di Modena.
>
> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
>
> Visto l’atto di costituzione in giudizio del C.S.M. - Consiglio 
> Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;
>
> Viste le memorie difensive;
>
> Visti tutti gli atti della causa;
>
> Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 il Cons. 
> Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Graziosi e 
> l'avvocato dello Stato Dettori;
>
> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
>
> FATTO e DIRITTO
>
> 1.- Il dott. Giovagnoli Paolo chiede l’ottemperanza della sentenza di 
> questa V Sezione 17 gennaio 2018, n. 271, di accoglimento del suo 
> appello avverso la sentenza 10 marzo 2017, n. 3341 del Tribunale 
> amministrativo regionale per il Lazio, che aveva respinto il ricorso 
> avente ad oggetto la nomina della dott.ssa Musti Lucia a Procuratore 
> della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
>
> Più nel dettaglio, il dott. Giovagnoli, già titolare dell’ufficio di 
> Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, ha 
> partecipato alla procedura concorsuale indetta dal C.S.M. per il 
> conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di 
> Modena; lo scrutinio procedimentale si era concluso con il 
> conferimento dell’ufficio alla dott.ssa Musti, allora Procuratore 
> aggiunto presso la Procura della Repubblica di Modena, della quale 
> vennero ritenuti prevalenti i titoli.
>
> In particolare, la dott.ssa Musti fu preferita, in relazione al 
> parametro attitudinale, in considerazione della “marcata attitudine 
> organizzativa” dimostrata nelle funzioni di Procuratore aggiunto, 
> ritenuta prevalente rispetto alle pregresse esperienze direttive 
> maturate dal dott. Giovagnoli in posizione di livello pari rispetto 
> all’ufficio da assegnare (Procuratore della Repubblica di Rimini).
>
> La delibera consiliare in data 13 gennaio 2016 ha dunque ritenuto 
> prevalenti le esercitate funzioni di Procuratore aggiunto della 
> dott.ssa Musto rispetto alle esercitate funzioni direttive del dott. 
> Giovagnoli.
>
> 2.- La sentenza della Sezione di cui si chiede in questa sede 
> l’ottemperanza, in accoglimento dell’appello del dott. Giovagnoli e in 
> riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l’illegittimità 
> della nomina per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 12, 
> commi 10 e 11, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
>
> 3. – Dopo la sentenza, l’Amministrazione è inizialmente rimasta 
> inerte; e con il presente ricorso per ottemperanza, notificato il 19 
> febbraio 2018 e depositato il 23 febbraio 2018, il dott. Giovagnoli ha 
> chiesto che (nei limiti dell’art. 17 l. n. 195 del 1958) si disponga 
> che il C.S.M. dia immediata riapertura al procedimento di valutazione 
> e nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
> Modena, riesaminando le candidature proposte per tale ufficio nel 
> concorso avviato con delibera del C.S.M. del 25 marzo 2015, alla luce 
> dei principi statuiti con la detta sentenza.
>
> 4. - Nelle more del giudizio, costituendosi, il C.S.M. ha versato in 
> atti la delibera della sua Quinta Commissione, poi approvata dal 
> /Plenum /il 14 (19) marzo 2018, che ha ribadito il conferimento 
> dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di Modena alla 
> dott.ssa Musti.
>
> 5. - Con successiva memoria, depositata il 12 aprile 2018, il dott. 
> Giovagnoli ha allegato che il detto atto è elusivo del giudicato e va 
> conseguentemente dichiarato nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, 
> lett. /b)/, Cod. proc. amm..
>
> 6. - Con memoria depositata in data 4 maggio 2018, le Amministrazioni 
> intimate hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza 
> del ricorso per l’ottemperanza.
>
> 7.- Alla camera di consiglio del 10 maggio 2018 il ricorso è stato 
> trattenuto in decisione.
>
> 8. - Può prescindersi, per economia di giudizio, dalla disamina 
> dell’eccezione di tardività del deposito della memoria delle 
> Amministrazioni e dall’opposta ma reciproca istanza di rimessione in 
> termini proveniente dall’Avvocatura dello Stato, in quanto si tratta 
> di profili che potrebbero verosimilmente essere apprezzati entrambi 
> favorevolmente, elidendosi rispettivamente.
>
> 9. – Va inoltre disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso 
> per ottemperanza, svolta dalle Amministrazioni resistenti nell’assunto 
> che la delibera gravata abbia eseguito la sentenza, con la conseguenza 
> che, ove ne vengano postulati vizi propri, ciò debba avvenire mediante 
> la proposizione di un nuovo ed autonomo giudizio.
>
> Invero, in tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva 
> dell’amministrazione, in caso di avvenuto annullamento giurisdizionale 
> per difetto di motivazione, residua spazio per il riesercizio 
> dell’attività valutativa dell’amministrazione; e se si elimina il 
> vizio motivazionale e, ciò nonostante, si adotta un atto parimenti non 
> satisfattivo della pretesa nei sensi definiti in sentenza, potrà 
> esservi violazione o elusione del giudicato se l’attività, 
> asseritamente esecutiva dell’Amministrazione, risulti contrassegnata 
> da sviamento perché diretta ad eludere prescrizioni stabilite dal 
> giudicato; altrimenti viene in rilievo un’ipotetica nuova 
> illegittimità, l’atto adottato in riesercizio del potere potendo 
> essere viziato da illegittimità propria e autonoma (sindacabile in 
> sede di legittimità: e sempre che non ricorra il caso 
> dell’assorbimento di cui a Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
>
> Il discrimine discende dall’effetto conformativo del giudicato: se 
> l’attività dell’amministrazione si pone in collegamento funzionale con 
> l’esecuzione del giudicato, viene in questione una violazione o 
> elusione del giudicato, altrimenti un vizio proprio del provvedimento.
>
> Nel caso di specie la nuova delibera impugnata, fin dalle premesse, 
> afferma che è orientata a dare esecuzione a quanto deciso dal giudice 
> amministrativo, procedendo ad una nuova valutazione dei candidati che 
> non esorbita dai limiti dell’effetto conformativo del giudicato.
>
> 10. - Il ricorso è fondato e va accolto.
>
> La delibera del C.S.M. che ha rinnovato lo scrutinio, nel paragrafo 
> relativo alla “/comparazione con gli altri candidati”/, premette che 
> il profilo professionale della dott.ssa Musti è assolutamente 
> prevalente rispetto a quello degli altri candidati all’esito di una 
> valutazione globale dei profili di merito ed attitudinali; dopo avere 
> ricordato il di lei /curriculum/, desunto anche dalla sua 
> autorelazione, fa riferimento alle deleghe organizzative attribuitele 
> dal Procuratore della Repubblica di Modena, sottolineando in 
> particolare l’istituzione, su sollecitazione della stessa, 
> dell’articolazione denominata “/DAS” (Definizione Affari 
> Semplici)/ che ha consentito di assolvere ad un grande carico di 
> lavoro, la responsabilità dell’esecuzione penale, il coordinamento di 
> gruppi, la propensione per l’uso dell’informatica e delle tecnologie 
> applicate al processo penale, sottolineando, in più parti, anche la 
> piena conoscenza dell’ufficio e del territorio.
>
> Riguardo al dott. Giovagnoli, la delibera evidenzia le esperienze 
> pregresse, le capacità organizzative nello svolgimento delle funzioni 
> di Procuratore della Repubblica di Rimini, con adozione del programma 
> informatico “335 /on line/” in collaborazione con il Consiglio 
> dell’Ordine degli Avvocati, l’ottima produttività, la notevole 
> preparazione tecnico-professionale.
>
> Circa lo svolgimento delle funzioni direttive, anche in regime di 
> conferma alla conclusione del primo quadriennio, la nuova delibera del 
> C.S.M. precisa che non possono costituire motivo di prevalenza di un 
> candidato rispetto agli altri, perché la scelta del candidato più 
> idoneo si deve solo tradurre in una specifica valutazione comparativa 
> tra gli aspiranti ad un posto di livello direttivo. Corollario è che 
> il profilo professionale della dott.ssa Musti «/deve ritenersi 
> prevalente avendo ella mostrato preminenti capacità di organizzazione 
> del lavoro e di direzione dell’ufficio/», sì che le funzioni direttive 
> svolta dal dott. Giovagnoli recedono nella comparazione «/anche con 
> riferimento specifico al posto da ricoprire in concreto/».
>
> La delibera non è conforme al detto giudicato. Seppure abbia motivato, 
> appare non avere considerato l’accertata violazione dell’art. 12, 
> commi 10 e 11, del d.lgs. n. 160 del 2006: previsione che, alla luce 
> di quanto ampiamente detto dall’ottemperanda sentenza, impone la 
> valutazione specifica delle pregresse esperienze di direzione, 
> organizzazione, collaborazione, e con particolare riguardo ai 
> risultati conseguiti, nonché di ogni altro elemento che possa 
> evidenziare la specifica attitudine direttiva.
>
> La comparazione delle posizioni del ricorrente e della 
> controinteressata ora effettuata dal C.S.M. non è formalmente tale da 
> giustificare la prevalenza della dott.ssa Musti alla luce di siffatta 
> violazione di legge (rammenta la sentenza che a tenore dei due detti 
> commi, /«le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di 
> collaborazione e di coordinamento investigativo» /vanno 
> valutate/«specificamente»/: specificità che invece era stata 
> sostituita dall’assimilazione; e, quanto al difetto di motivazione, la 
> sentenza aveva rilevato che alla luce di detta specificità, escluso 
> l’automatismo dell’assimilazione di qualifiche o posizioni, nella 
> comparazione di candidati che hanno svolto funzioni di livello 
> differente, direttive e semidirettive, anche alla luce del solo detto 
> indicatore il C.S.M. doveva esternare puntualmente, pur nella 
> valutazione globale, le consistenti ragioni, basate sui fatti che 
> avevano caratterizzato l’attività degli interessati, portanti ad 
> accordare prevalenza a chi può vantare solo funzioni di livello 
> inferiore e a pretermettere la diversa e superiore, e di consolidato 
> periodo, esperienza altrui in qualifica superiore).
>
> Il solo elemento differenziale tra i due che ora viene fatto emergere 
> è la conoscenza dell’ufficio /ad quem/ e del suo territorio, ivi 
> prestando ella già servizio.
>
> Ma è questo un profilo che non può – anche alla luce del principio 
> costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 
> Cost., come del principio dell’art. 107, terzo comma, Cost. per cui i 
> magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni – 
> assumere rilievo alcuno in uno scrutinio comparativo che è per sua 
> natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal 
> radicamento personale sul singolo territorio. Diversamente, sotto la 
> veste della rinnovanda motivazione si introdurrebbe un criterio 
> selettivo nuovo e atipico, spurio e incongruo rispetto 
> all’impersonalità e uniformità degli uffici giudiziari; e si 
> determinerebbe nei fatti un’asimmetria fatalmente incolmabile tra i 
> candidati.
>
> È da sottolineare che nemmeno alla previa conoscenza, da parte del 
> candidato, dell’ufficio singolo si riferisce il punto 4.1 del 
> pertinente /Testo unico sulla dirigenza giudiziaria /del 2010 
> (circolare del C.S.M. 3 agosto 2010, n. P-19244),secondo cui la 
> valutazione comparativa deve tendere «/al fine di preporre all’ufficio 
> da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto 
> riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed eventualmente a 
> particolari profili ambientali/»: previsione che va letta 
> oggettivamente, come preposizione ad un ufficio del soggetto più 
> adatto in relazione alle caratteristiche specifiche del tipo generale 
> di ufficio da ricoprire, non già del singolo, determinato ufficio.
>
> Al contrario, invece, la nuova delibera consiliare continua – 
> rinnovando senz’altro i vizi riscontrati in quella annullata – a 
> manifestamente non riconoscere il dovuto rilievo alla patente 
> diversità di funzioni, e inerenti responsabilità, già svolte dai due 
> candidati e in particolare alle funzioni direttive svolte dal solo 
> dott. Giovagnoli. Anche a, ipoteticamente, guardare soltanto alla 
> prospettiva della capacità organizzativa, come emerge dalla sentenza, 
> è manifestamente irragionevole negare che maggiore sia l’impegno 
> profuso dal titolare di funzioni direttive. Valgono per il resto le 
> considerazioni svolte dall’ottemperanda sentenza. Né può essere 
> razionalmente pretermesso il significativo rilievo della circostanza 
> che lo stesso C.S.M., ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 160 del 2006, 
> aveva a suo tempo motivatamente confermato come idoneo, dopo il primo 
> quadriennio, il dott. Giovagnoli nell’ufficio direttivo: giudizio di 
> manifesto rilievo consiliare ed evidentemente qui non obliterabile 
> riguardo a quanto aveva accertato.
>
> 11. - Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata, ai sensi 
> dell’art. 21-/septies/, comma 1, l. n. 241 del 1990 e nei limiti dei 
> poteri del giudice amministrativo ex art. 17 l. n. 195 del 1958, la 
> nullità della delibera consiliare adottata in violazione ed elusione 
> del giudicato: situazione configurabile, secondo costante 
> giurisprudenza (Cons. Stato, III, 14 novembre 2017, n. 5250; V, 12 
> gennaio 2017, n. 51) allorché, come nella specie, il riesercizio 
> dell’attività valutativa dell’amministrazione elimina apparentemente 
> il vizio motivazionale, ma resta in realtà caratterizzata da uno 
> sviamento diretto ad aggirare i restanti rilievi e le prescrizioni 
> stabilite dal giudicato e a violare le rilevate norme primarie.
>
> 12.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel 
> dispositivo.
>
> P.Q.M.
>
> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), 
> definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 
> lo accoglie, e, per l’effetto, previa declaratoria di nullità della 
> delibera del C.S.M. in data 14 marzo 2018, ordina l’ottemperanza alla 
> sentenza 17 gennaio 2018, n. 271 della Sezione, mediante rinnovazione 
> del procedimento di valutazione, nel termine di giorni venti dalla 
> comunicazione della presente sentenza.
>
> Condanna le Amministrazioni resistenti alla rifusione, in favore del 
> ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro quattromila/00 
> (4.000,00).
>
> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
>
> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 
> 2018 con l'intervento dei magistrati:
>
> Giuseppe Severini, Presidente
>
> Roberto Giovagnoli, Consigliere
>
> Valerio Perotti, Consigliere
>
> Federico Di Matteo, Consigliere
>
> Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
>
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>     ----Messaggio originale----
>     Da: andreale a yahoo.com
>     Data: 3-lug-2018 12.06
>     A: "AREA Mailing List"<area a areaperta.it>
>     Ogg: [Area] L'annullamento della "rinomina"
>
>     A llego l'articolo di stampa apparso oggi sulla famigerata vicenda
>     della nomina del 'capo' della  Procura di Modena.
>     Attendiamo un'altra imperdibile intervista della dottoressa Musti 
>     a "la Gazzetta di Modena" , che possa tranquillizzare la
>     cittadinanza e che possa garantirci l'ottemperanza del giudice
>     amministrativo  alla decisione (annullata) dell'autogoverno!!
>     Andrea Reale
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> _______________________________________________
> Area mailing list
> Area a areaperta.it
> http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it

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