[Area] R: L'annullamento della "rinomina"
thorgiov
thorgiov a libero.it
Mar 3 Lug 2018 16:34:54 CEST
Hai scritto : "/si spera solo che abbia fine la sequela interminabile di
adesioni all'appello etc. etc.; contano i fatti, e i fatti sono
purtroppo sotto gli occhi di tutti./" Purtroppo non è così, l'adesione
all'appello continua, senza interruzioni, perchè alla fine, se i fatti
dicono qualcosa che non aggrada, peggio per i fatti ! Ciò che importa è
solo il principio, perchè tanto poi al principio si può sempre derogare
in separata sede ( molto separata ).
FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 03/07/2018 15:20, Gioacchino Romeo ha scritto:
> Le ultime parole famose furono: /basta una piccola integrazione/. Oggi
> vediamo com'è finita: ieri il Consiglio di Stato ha bocciato Musti e
> il CSM, quest'ultimo a tal punto protervo da aver deliberato, in data
> *14 marzo 2018*, in favore della già bocciata Musti, dopo aver
> ricevuto la notifica dal controinteressato di ricorso per ottemperanza
> della precedente decisione del supremo giudice amministrativo il *19
> febbraio 2018*. Ogni commento è superfluo. Basterà ora una /piccola
> integrazione/? In fine settimana si voterà per il nuovo Consiglio: si
> spera solo che abbia fine la sequela interminabile di adesioni
> all'appello etc. etc.; contano i fatti, e i fatti sono purtroppo sotto
> gli occhi di tutti. E su questa vicenda si registra ancora il più
> assordante silenzio dei responsabili di Area che da essa hanno
> ricevuto e continuano a ricevere un gravissimo danno d'immagine.
> Perché sia chiaro a tutti che cosa è accaduto con l'ultima puntata
> della sgradevole telenovela, incollo in calce il testo della sentenza
> del Consiglio di Stato sopra ricordata.
> Gioacchino Romeo
> ______
>
> *
> N. 04042/2018REG.PROV.COLL.*
>
> *N. 01450/2018 REG.RIC.*
>
> *REPUBBLICA ITALIANA*
>
> *IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*
>
> *Il Consiglio di Stato*
>
> *in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)*
>
> ha pronunciato la presente
>
> *SENTENZA*
>
> sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2018, proposto da:
>
> Giovagnoli Paolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto
> Graziosi e Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio A
> Placidi s.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
>
> /*contro*/
>
> C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della
> giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti /pro
> tempore/, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale
> dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
>
> /*nei confronti di*/
>
> Musti Lucia, non costituita in giudizio;
>
> /*per l’esecuzione*/
>
> della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 00271/2018, resa tra
> le parti, concernente l’annullamento della delibera datata 13 gennaio
> 2016, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato la
> dott.ssa Lucia Musti a Procuratore della Repubblica presso il
> Tribunale di Modena.
>
> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
>
> Visto l’atto di costituzione in giudizio del C.S.M. - Consiglio
> Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;
>
> Viste le memorie difensive;
>
> Visti tutti gli atti della causa;
>
> Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 il Cons.
> Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Graziosi e
> l'avvocato dello Stato Dettori;
>
> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
>
> FATTO e DIRITTO
>
> 1.- Il dott. Giovagnoli Paolo chiede l’ottemperanza della sentenza di
> questa V Sezione 17 gennaio 2018, n. 271, di accoglimento del suo
> appello avverso la sentenza 10 marzo 2017, n. 3341 del Tribunale
> amministrativo regionale per il Lazio, che aveva respinto il ricorso
> avente ad oggetto la nomina della dott.ssa Musti Lucia a Procuratore
> della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
>
> Più nel dettaglio, il dott. Giovagnoli, già titolare dell’ufficio di
> Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, ha
> partecipato alla procedura concorsuale indetta dal C.S.M. per il
> conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di
> Modena; lo scrutinio procedimentale si era concluso con il
> conferimento dell’ufficio alla dott.ssa Musti, allora Procuratore
> aggiunto presso la Procura della Repubblica di Modena, della quale
> vennero ritenuti prevalenti i titoli.
>
> In particolare, la dott.ssa Musti fu preferita, in relazione al
> parametro attitudinale, in considerazione della “marcata attitudine
> organizzativa” dimostrata nelle funzioni di Procuratore aggiunto,
> ritenuta prevalente rispetto alle pregresse esperienze direttive
> maturate dal dott. Giovagnoli in posizione di livello pari rispetto
> all’ufficio da assegnare (Procuratore della Repubblica di Rimini).
>
> La delibera consiliare in data 13 gennaio 2016 ha dunque ritenuto
> prevalenti le esercitate funzioni di Procuratore aggiunto della
> dott.ssa Musto rispetto alle esercitate funzioni direttive del dott.
> Giovagnoli.
>
> 2.- La sentenza della Sezione di cui si chiede in questa sede
> l’ottemperanza, in accoglimento dell’appello del dott. Giovagnoli e in
> riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l’illegittimità
> della nomina per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 12,
> commi 10 e 11, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
>
> 3. – Dopo la sentenza, l’Amministrazione è inizialmente rimasta
> inerte; e con il presente ricorso per ottemperanza, notificato il 19
> febbraio 2018 e depositato il 23 febbraio 2018, il dott. Giovagnoli ha
> chiesto che (nei limiti dell’art. 17 l. n. 195 del 1958) si disponga
> che il C.S.M. dia immediata riapertura al procedimento di valutazione
> e nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
> Modena, riesaminando le candidature proposte per tale ufficio nel
> concorso avviato con delibera del C.S.M. del 25 marzo 2015, alla luce
> dei principi statuiti con la detta sentenza.
>
> 4. - Nelle more del giudizio, costituendosi, il C.S.M. ha versato in
> atti la delibera della sua Quinta Commissione, poi approvata dal
> /Plenum /il 14 (19) marzo 2018, che ha ribadito il conferimento
> dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di Modena alla
> dott.ssa Musti.
>
> 5. - Con successiva memoria, depositata il 12 aprile 2018, il dott.
> Giovagnoli ha allegato che il detto atto è elusivo del giudicato e va
> conseguentemente dichiarato nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4,
> lett. /b)/, Cod. proc. amm..
>
> 6. - Con memoria depositata in data 4 maggio 2018, le Amministrazioni
> intimate hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza
> del ricorso per l’ottemperanza.
>
> 7.- Alla camera di consiglio del 10 maggio 2018 il ricorso è stato
> trattenuto in decisione.
>
> 8. - Può prescindersi, per economia di giudizio, dalla disamina
> dell’eccezione di tardività del deposito della memoria delle
> Amministrazioni e dall’opposta ma reciproca istanza di rimessione in
> termini proveniente dall’Avvocatura dello Stato, in quanto si tratta
> di profili che potrebbero verosimilmente essere apprezzati entrambi
> favorevolmente, elidendosi rispettivamente.
>
> 9. – Va inoltre disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso
> per ottemperanza, svolta dalle Amministrazioni resistenti nell’assunto
> che la delibera gravata abbia eseguito la sentenza, con la conseguenza
> che, ove ne vengano postulati vizi propri, ciò debba avvenire mediante
> la proposizione di un nuovo ed autonomo giudizio.
>
> Invero, in tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva
> dell’amministrazione, in caso di avvenuto annullamento giurisdizionale
> per difetto di motivazione, residua spazio per il riesercizio
> dell’attività valutativa dell’amministrazione; e se si elimina il
> vizio motivazionale e, ciò nonostante, si adotta un atto parimenti non
> satisfattivo della pretesa nei sensi definiti in sentenza, potrà
> esservi violazione o elusione del giudicato se l’attività,
> asseritamente esecutiva dell’Amministrazione, risulti contrassegnata
> da sviamento perché diretta ad eludere prescrizioni stabilite dal
> giudicato; altrimenti viene in rilievo un’ipotetica nuova
> illegittimità, l’atto adottato in riesercizio del potere potendo
> essere viziato da illegittimità propria e autonoma (sindacabile in
> sede di legittimità: e sempre che non ricorra il caso
> dell’assorbimento di cui a Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
>
> Il discrimine discende dall’effetto conformativo del giudicato: se
> l’attività dell’amministrazione si pone in collegamento funzionale con
> l’esecuzione del giudicato, viene in questione una violazione o
> elusione del giudicato, altrimenti un vizio proprio del provvedimento.
>
> Nel caso di specie la nuova delibera impugnata, fin dalle premesse,
> afferma che è orientata a dare esecuzione a quanto deciso dal giudice
> amministrativo, procedendo ad una nuova valutazione dei candidati che
> non esorbita dai limiti dell’effetto conformativo del giudicato.
>
> 10. - Il ricorso è fondato e va accolto.
>
> La delibera del C.S.M. che ha rinnovato lo scrutinio, nel paragrafo
> relativo alla “/comparazione con gli altri candidati”/, premette che
> il profilo professionale della dott.ssa Musti è assolutamente
> prevalente rispetto a quello degli altri candidati all’esito di una
> valutazione globale dei profili di merito ed attitudinali; dopo avere
> ricordato il di lei /curriculum/, desunto anche dalla sua
> autorelazione, fa riferimento alle deleghe organizzative attribuitele
> dal Procuratore della Repubblica di Modena, sottolineando in
> particolare l’istituzione, su sollecitazione della stessa,
> dell’articolazione denominata “/DAS” (Definizione Affari
> Semplici)/ che ha consentito di assolvere ad un grande carico di
> lavoro, la responsabilità dell’esecuzione penale, il coordinamento di
> gruppi, la propensione per l’uso dell’informatica e delle tecnologie
> applicate al processo penale, sottolineando, in più parti, anche la
> piena conoscenza dell’ufficio e del territorio.
>
> Riguardo al dott. Giovagnoli, la delibera evidenzia le esperienze
> pregresse, le capacità organizzative nello svolgimento delle funzioni
> di Procuratore della Repubblica di Rimini, con adozione del programma
> informatico “335 /on line/” in collaborazione con il Consiglio
> dell’Ordine degli Avvocati, l’ottima produttività, la notevole
> preparazione tecnico-professionale.
>
> Circa lo svolgimento delle funzioni direttive, anche in regime di
> conferma alla conclusione del primo quadriennio, la nuova delibera del
> C.S.M. precisa che non possono costituire motivo di prevalenza di un
> candidato rispetto agli altri, perché la scelta del candidato più
> idoneo si deve solo tradurre in una specifica valutazione comparativa
> tra gli aspiranti ad un posto di livello direttivo. Corollario è che
> il profilo professionale della dott.ssa Musti «/deve ritenersi
> prevalente avendo ella mostrato preminenti capacità di organizzazione
> del lavoro e di direzione dell’ufficio/», sì che le funzioni direttive
> svolta dal dott. Giovagnoli recedono nella comparazione «/anche con
> riferimento specifico al posto da ricoprire in concreto/».
>
> La delibera non è conforme al detto giudicato. Seppure abbia motivato,
> appare non avere considerato l’accertata violazione dell’art. 12,
> commi 10 e 11, del d.lgs. n. 160 del 2006: previsione che, alla luce
> di quanto ampiamente detto dall’ottemperanda sentenza, impone la
> valutazione specifica delle pregresse esperienze di direzione,
> organizzazione, collaborazione, e con particolare riguardo ai
> risultati conseguiti, nonché di ogni altro elemento che possa
> evidenziare la specifica attitudine direttiva.
>
> La comparazione delle posizioni del ricorrente e della
> controinteressata ora effettuata dal C.S.M. non è formalmente tale da
> giustificare la prevalenza della dott.ssa Musti alla luce di siffatta
> violazione di legge (rammenta la sentenza che a tenore dei due detti
> commi, /«le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di
> collaborazione e di coordinamento investigativo» /vanno
> valutate/«specificamente»/: specificità che invece era stata
> sostituita dall’assimilazione; e, quanto al difetto di motivazione, la
> sentenza aveva rilevato che alla luce di detta specificità, escluso
> l’automatismo dell’assimilazione di qualifiche o posizioni, nella
> comparazione di candidati che hanno svolto funzioni di livello
> differente, direttive e semidirettive, anche alla luce del solo detto
> indicatore il C.S.M. doveva esternare puntualmente, pur nella
> valutazione globale, le consistenti ragioni, basate sui fatti che
> avevano caratterizzato l’attività degli interessati, portanti ad
> accordare prevalenza a chi può vantare solo funzioni di livello
> inferiore e a pretermettere la diversa e superiore, e di consolidato
> periodo, esperienza altrui in qualifica superiore).
>
> Il solo elemento differenziale tra i due che ora viene fatto emergere
> è la conoscenza dell’ufficio /ad quem/ e del suo territorio, ivi
> prestando ella già servizio.
>
> Ma è questo un profilo che non può – anche alla luce del principio
> costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51
> Cost., come del principio dell’art. 107, terzo comma, Cost. per cui i
> magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni –
> assumere rilievo alcuno in uno scrutinio comparativo che è per sua
> natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal
> radicamento personale sul singolo territorio. Diversamente, sotto la
> veste della rinnovanda motivazione si introdurrebbe un criterio
> selettivo nuovo e atipico, spurio e incongruo rispetto
> all’impersonalità e uniformità degli uffici giudiziari; e si
> determinerebbe nei fatti un’asimmetria fatalmente incolmabile tra i
> candidati.
>
> È da sottolineare che nemmeno alla previa conoscenza, da parte del
> candidato, dell’ufficio singolo si riferisce il punto 4.1 del
> pertinente /Testo unico sulla dirigenza giudiziaria /del 2010
> (circolare del C.S.M. 3 agosto 2010, n. P-19244),secondo cui la
> valutazione comparativa deve tendere «/al fine di preporre all’ufficio
> da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto
> riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed eventualmente a
> particolari profili ambientali/»: previsione che va letta
> oggettivamente, come preposizione ad un ufficio del soggetto più
> adatto in relazione alle caratteristiche specifiche del tipo generale
> di ufficio da ricoprire, non già del singolo, determinato ufficio.
>
> Al contrario, invece, la nuova delibera consiliare continua –
> rinnovando senz’altro i vizi riscontrati in quella annullata – a
> manifestamente non riconoscere il dovuto rilievo alla patente
> diversità di funzioni, e inerenti responsabilità, già svolte dai due
> candidati e in particolare alle funzioni direttive svolte dal solo
> dott. Giovagnoli. Anche a, ipoteticamente, guardare soltanto alla
> prospettiva della capacità organizzativa, come emerge dalla sentenza,
> è manifestamente irragionevole negare che maggiore sia l’impegno
> profuso dal titolare di funzioni direttive. Valgono per il resto le
> considerazioni svolte dall’ottemperanda sentenza. Né può essere
> razionalmente pretermesso il significativo rilievo della circostanza
> che lo stesso C.S.M., ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 160 del 2006,
> aveva a suo tempo motivatamente confermato come idoneo, dopo il primo
> quadriennio, il dott. Giovagnoli nell’ufficio direttivo: giudizio di
> manifesto rilievo consiliare ed evidentemente qui non obliterabile
> riguardo a quanto aveva accertato.
>
> 11. - Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata, ai sensi
> dell’art. 21-/septies/, comma 1, l. n. 241 del 1990 e nei limiti dei
> poteri del giudice amministrativo ex art. 17 l. n. 195 del 1958, la
> nullità della delibera consiliare adottata in violazione ed elusione
> del giudicato: situazione configurabile, secondo costante
> giurisprudenza (Cons. Stato, III, 14 novembre 2017, n. 5250; V, 12
> gennaio 2017, n. 51) allorché, come nella specie, il riesercizio
> dell’attività valutativa dell’amministrazione elimina apparentemente
> il vizio motivazionale, ma resta in realtà caratterizzata da uno
> sviamento diretto ad aggirare i restanti rilievi e le prescrizioni
> stabilite dal giudicato e a violare le rilevate norme primarie.
>
> 12.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel
> dispositivo.
>
> P.Q.M.
>
> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
> definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
> lo accoglie, e, per l’effetto, previa declaratoria di nullità della
> delibera del C.S.M. in data 14 marzo 2018, ordina l’ottemperanza alla
> sentenza 17 gennaio 2018, n. 271 della Sezione, mediante rinnovazione
> del procedimento di valutazione, nel termine di giorni venti dalla
> comunicazione della presente sentenza.
>
> Condanna le Amministrazioni resistenti alla rifusione, in favore del
> ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro quattromila/00
> (4.000,00).
>
> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
>
> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio
> 2018 con l'intervento dei magistrati:
>
> Giuseppe Severini, Presidente
>
> Roberto Giovagnoli, Consigliere
>
> Valerio Perotti, Consigliere
>
> Federico Di Matteo, Consigliere
>
> Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
>
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> ----Messaggio originale----
> Da: andreale a yahoo.com
> Data: 3-lug-2018 12.06
> A: "AREA Mailing List"<area a areaperta.it>
> Ogg: [Area] L'annullamento della "rinomina"
>
> A llego l'articolo di stampa apparso oggi sulla famigerata vicenda
> della nomina del 'capo' della Procura di Modena.
> Attendiamo un'altra imperdibile intervista della dottoressa Musti
> a "la Gazzetta di Modena" , che possa tranquillizzare la
> cittadinanza e che possa garantirci l'ottemperanza del giudice
> amministrativo alla decisione (annullata) dell'autogoverno!!
> Andrea Reale
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Area mailing list
> Area a areaperta.it
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