[Area] R: R: fiesoli

Pietro Mondaini pietro.mondaini a giustizia.it
Mar 10 Lug 2018 13:25:41 CEST


C’entra, eccome,  nel senso che quelli che … ritengono comunque giusto non punire nessuno, ma ritengono sufficiente la sola stigmatizzazione formale e, quindi, anche siffatta decisione sarebbe più che mai afflittiva per il condannato, no? Si tratta della rappresentazione del contesto in cui viene comunicata l’opinione, in questo senso c’entra, era evidente

pm

 

Da: Oscar Magi [mailto:oscar.magi a giustizia.it] 
Inviato: martedì 10 luglio 2018 11:47
A: Pietro Mondaini; area a areaperta.it
Oggetto: Re: [Area] R: fiesoli

 

Cosa c’entra il diritto penale minimo per una persona che, se ho ben letto i resoconti della stampa, è stato condannato a quindici anni di carcere ?

Magari non ho capito bene la questione, se, per favore, me la spiegate .

Grazie

Oscar Magi 

 

From: Pietro Mondaini <mailto:pietro.mondaini a giustizia.it>  

Sent: Tuesday, July 10, 2018 11:22 AM

To: area a areaperta.it 

Subject: [Area] R: fiesoli

 

Attenzione a dire ‘ste cose, che qui ci sono alcuni sostenitori del “diritto penale minimo”, quelli per cui la pena non è necessaria e se proprio bisogna infliggerla che, ossimoricamente, non sia “afflittiva”. L’effetto dissuasivo si realizzerebbe con la semplice stigmatizzazione formale, no? Ciò in base al principio evoluzionistico della esperienza consolidatasi nel pleistocene tra i nostri antenati cacciatori raccoglitori  circa le conseguenze dell’isolamento dal clan in un contesto ambientale ostile. Avanti così.

P.M.

p.s. scusate il sarcasmo, ma quando ci vuole ci vuole.

 

Da: Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] Per conto di u.nannucci a alice.it
Inviato: martedì 10 luglio 2018 09:26
A: area a areaperta.it
Oggetto: [Area] fiesoli

 

la scarcerazione di rodolfo fiesoli rivela che c’è qualcosa di sbagliato nella amministrazione della giustizia. quando le decisioni giudiziarie suscitano riserve, anzi indignazione nella società civile, vuol dire che c’è qualcosa di aberrante nel nostro modo di amministrare giustizia. il giudice è percepito come padrone della giustizia, non come organo indipendente che applica la legge. e non basta nascondersi dietro formalismi tecnici, che ignorano il senso vero della giurisdizione. se la giustizia è amministrata in nome del popolo, non possono i suoi sacerdoti suscitare scandalo. quando i fatti sono accertati in termini di ragionevole certezza, l’applicazione della pena è un dovere istituzionale. neanche la cassazione se ne può sciogliere, se non vuol diventare un legislatore libero di inventarsi sentenze creative. come recenti e molteplici decisioni, spesso tra loro contradditorie, rivelano

ubaldo nannucci

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