[Area] R: R: fiesoli

Francesco Maisto francescomaisto2 a gmail.com
Mar 10 Lug 2018 20:26:40 CEST


Allarmato  da talune affermazioni qui espresse a proposito di una delle
sentenze della Cassazione nel caso Fiesoli, ho letto, come, mi auguro tutti
gli interventori in lista, la motivazione adeguatamente sintetica di 2
pagine. E francamente non ho capito la relazione tra tante opinioni
sociologiche o politiche sul diritto penale minimo o sulla rilevanza
popolare delle sentenze da una parte ed il quasi complesso meccanismo
processuale sulla esecuzione del giudicato penale argomentato, dall’altra,
dalla Corte.
La sentenza richiama un consolidato principio di diritto:  “Non  è dubbio
che "anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non
simultanea, bensì progressiva: ciò avviene sia quando una sentenza di
annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi
solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando
detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo
imputato e ad un solo capo di imputazione, ché anche in tal caso il
giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate;
ne consegue che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre
in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile,
nonostante il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, debba
proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati" -
Sez. un., 9 ottobre 1996, n. 20, Vitale, C.E.D. Cass., n. 206170.
Per il resto intravedo negli interventi una gran confusione tra
abolizionismo penale, abolizionismo penitenziario, riformismo penale,
decriminalizzazione, decarcerizzazione, depenalizzazione e via dicendo, che
non sono parole, ma connotano, non solo precise opzioni accademiche in
Italia e fuori, ma anche filoni di pensiero di radicalismo cristiano o
radicalismo anarchico. Inutile dire che la scelta della nostra Costituzione
è stata diversa, come del resto, continua a precisare la Corte
Costituzionale.
Credo che il primo e fondamentale teorico del diritto penale minimo sia
stato Luigi Ferrajoli, ma francamente in tutte le sue opere, da Diritto e
ragione al monumentale Principia iuris, non ho mai letto che, se affermata
la responsabilità dell’imputato, la pena non sia necessaria.
Cordialmente
Francesco Maisto




Il giorno mar 10 lug 2018 alle 19:53 EDMONDO BRUTI LIBERATI <
mc9425 a mclink.it> ha scritto:

> Sono  sorpreso  da alcune delle mail in argomento che si sono inerpicate
> su sommi principi che non hanno proprio nulla a che fare con un caso in
> realtà molto circoscritto, a leggere la sentenza  della Cassazione messa in
> lista, che ha riaffermato principi pacifici in tema della cosiddetta
> esecuzione parziale o progressiva . Dice la Corte di Cassazione “ è
> eseguibile la pena che sia stata determinata  e non anche quella che sia
> già determinabile, sia pure in modo certo, ma non applicata
> specificamente”; la conseguenza ineluttabile è quella dell’annullamento
> della ordinanza della Corte fiorentina. Ciò che non sappiamo perché della
> sentenza 22 dicembre 2017 della Corte di Cassazione di cui ( a mesi di
> distanza!!) non è stata ancora depositata la motivazione, se eventualmente
> si sia allora errato nel non determinare una pena precisa, che quindi
> sarebbe stata eseguibile. Ove poi allora non vi sia stato errore
> occorrerebbe approfondire se sia possibile, a livello interpretativo, che
> la Cassazione in sede  annullamento parziale con rinvio determini comunque
> una pena minima indicandola specificamente  ovvero se non sia il caso di
> introdurre una modifica legislativa, che ripari alle storture che derivano
> dal nostro complicatissimo sistema di calcolo della pena, tra pena base,
> circostanze, continuazione etc.
>
> Ho rispolverato vecchie reminiscenze  in tema di esecuzione penale. Se ho
> sbagliato corrigetemi….
>
> Edmondo Bruti Liberati
>
>
>
> *Da:* Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *Stefano Celli
>
>
> *Inviato:* martedì 10 luglio 2018 18:01
> *A:* area a areaperta.it
> *Oggetto:* Re: [Area] R: fiesoli
>
>
>
> Beh, questa volta dissento da Lucia, pur con tante precauzioni.
>
> Trascrivo un paio di passaggi dell'ordinanza che Ornella ci ha inviato:
>
> Il senso dell'affermazione è che è eseguibile la pena che sia stata
> determinata
> e non anche quella che sia già determinabile, sia pure in modo certo, ma
> non
> ancora applicata specificamente.
>
> e ancora
>
> Il fatto che il risultato finale non potrà consistere in una pena
> inferiore a
> quella ora posta in esecuzione non significa che la pena sia stata già
> definita.
>
> La decisione sarà anche ineccepibile, ma cozza contro il buon senso. Che
> non c'entra nulla con il sentir della maggioranza, che può essere una
> maggioranza dissennata.
>
> Non vedo, nell'accorato sfogo di Ubaldo Nannucci, un'invocazione del
> meccanismo stigmatizzato da Ferrajoli.
>
> E credo fermamente che, fermo restando quel che dice Ferrajoli, che la
> società civile ci interpelli sempre, perché bisogna capire se chi ci
> critica (o ci approva) può avere una ragione. Insomma io non inseguo il
> consenso, ma se mi dicono che sbaglio cerco di capire se ho fatto bene o
> no. Sia che me lo dica il giudice, sia che venga criticato dal popolo. E
> ovviamente cerco i fondamenti delle mie ragioni nel diritto, mai nel
> consenso (altrimenti mi candiderei al parlamento).
>
> Non si tratta di condannare a morte o a trent'anni piuttosto che a dieci;
> non si tratta di assolvere l'imputato, in assonanza/dissonanza con la
> pubblica opinione o i potenti.
>
> Penso che sia singolare affermare che "il risultato finale non potrà
> consistere in una pena inferiore"(vedi sopra) e poi negare che questa pena
> sia stata (almeno per quella parte) definita.
>
> Questo, per me, è un formalismo. Che non mi piace, sia che Salvini, Di
> Maio, Bersani, Renzi, Orlando, Berlusconi, Fico e persino Mattarella siano
> consenzienti oppure no.
>
> E forse è pure sbagliato, ma io di esecuzioni capisco poco, quindi ...
>
> Stefano
>
>
>
>
>
> Il 10/07/2018 13:35, Lucia Vignale (Esterna) ha scritto:
>
> Da “Giurisdizione e consenso” di Luigi Ferrajoli:  deve “*esserci un
> giudice capace, per la sua indipendenza, di assolvere un cittadino in
> mancanza di prove della sua colpevolezza, anche quando il sovrano o la
> maggioranza della pubblica opinione ne chiedono la condanna, e di
> condannarlo in presenza di prove quando i medesimi poteri ne pretendono
> l'assoluzione*”.
>
> Io proprio non so nulla del caso Fiesoli, ma la mail di Ubaldo Nannucci mi
> ha subito richiamato alla mente la citazione che ho trascritto.
>
> Io credo che questa frase di Ferrajoli  sia ancora valida e lo sia oggi
> più che mai  perché l’indipendenza e l’autonomia dei Magistrati ha
> fondamento nel carattere *non consensuale né rappresentativo della loro
> legittimazione*.
>
> Cari saluti a tutti
>
> Lucia Vignale
>
>
>
> *Da:* Area [mailto:area-bounces a areaperta.it <area-bounces a areaperta.it>] *Per
> conto di *u.nannucci a alice.it
> *Inviato:* martedì 10 luglio 2018 09:26
> *A:* area a areaperta.it
> *Oggetto:* [Area] fiesoli
>
>
>
> la scarcerazione di rodolfo fiesoli rivela che c’è qualcosa di sbagliato
> nella amministrazione della giustizia. quando le decisioni giudiziarie
> suscitano riserve, anzi indignazione nella società civile, vuol dire che
> c’è qualcosa di aberrante nel nostro modo di amministrare giustizia. il
> giudice è percepito come padrone della giustizia, non come organo
> indipendente che applica la legge. e non basta nascondersi dietro
> formalismi tecnici, che ignorano il senso vero della giurisdizione. se la
> giustizia è amministrata in nome del popolo, non possono i suoi sacerdoti
> suscitare scandalo. quando i fatti sono accertati in termini di ragionevole
> certezza, l’applicazione della pena è un dovere istituzionale. neanche la
> cassazione se ne può sciogliere, se non vuol diventare un legislatore
> libero di inventarsi sentenze creative. come recenti e molteplici
> decisioni, spesso tra loro contradditorie, rivelano
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