[Area] [Nuovarea] AreaDG sul DDL sul voto di scambio

Domenico Gozzo domenico.gozzo a giustizia.it
Mar 30 Ott 2018 10:49:56 CET


Molto interessanti le notazioni di Roberto Aniello.
Il problema - che ho vissuto sulla mia “pelle” (professionale) - e’ che terminologia adoperata in una legislazione (quella delle misure di prevenzione) in un determinato modo e con determinati significati, non è detto sia intesa nello stesso modo quando adottata dalla legislazione penale stricto sensu.
Non vedo perché correre il rischio, lo stesso corso dal legislatore del 2014 per altra parte della norma, che in un caso (Antinoro) ha creato un contrasto di giurisprudenza, che, pur risolto positivamente alla fine dalla Cassazione, ha portato assoluzioni di soggetti già condannati.
Del resto, mi si dice che lo stesso legislatore del 2018 si è reso conto di questo pericolo, tanto che la modifica della nuova norma è stata poi effettivamente approvata, per quanto riguarda la previsione anche del protagonismo del soggetto non intraneo. Vedremo in che termini.
Quanto alla considerazione (sulla notorietà della appartenenza) che la consapevolezza può entrare anche come elemento del dolo, e che lo stesso può accadere per il metodo mafioso, si tratta di fatto indubbio.
Ma è cosa diversa dalla espressa previsione legislativa di un elemento della fattispecie penale. Ricordo a tutti, proprio la espressa previsione di un elemento già previsto come necessario dalla giurisprudenza nella legge del 2014 (parlo del metodo mafioso) ha spinto la cassazione a dire, in Antinoro, che questa circostanza ulteriore espressamente prevista dal legislatore fosse divenuta elemento costitutivo della fattispecie di reato e, dunque,  vi fosse stato un cambiamento normativo essenziale, più favorevole all’imputato, con le conseguenze che tutti voi potete capire di successione di leggi.
Quello che voglio dire è che la formulazione delle norme è una cosa seria, e il legislatore deve essere il più possibile specifico nelle previsioni legislative. Per evitare interpretazioni che possano non corrispondere alla volontà del legislatore stesso.
Questo credo sia una tutela anche per chi la legge la deve applicare.
Mi sembra che il comunicato di Area vada in questa direzione e sia pienamente condivisibile.
Ciao a tutti
Nico Gozzo


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Il giorno 30 ott 2018, alle ore 00:53, Roberto Aniello <roberto.aniello a giustizia.it<mailto:roberto.aniello a giustizia.it>> ha scritto:


Non condivido quasi nessuna delle perplessità esposte dal documento di Area DG sul nuovo testo dell'art. 416 ter c.p.

La qualifica soggettiva di appartenente ad associazione di tipo mafioso fa riferimento ad un concetto, quello di appartenenza, che certamente non è proprio delle fattispecie penali, ma che corrisponde letteralmente a quello utilizzato dalla normativa in materia di misure di prevenzione, fin dalla legge n. 575 del 1965. L'elaborazione giurisprudenziale ha, fin da anni ormai remoti, distinto il concetto di appartenenza da quello di partecipazione, essendo il primo molto più ampio e inclusivo anche delle posizioni dei concorrenti esterni e dei soggetti che commettono reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991. Tale estensione è stata recepita dal legislatore già con la legge 125/2008, che ha appunto incluso tra i destinatari delle misure di prevenzione tutti questi soggetti.

Non vedo perché, essendo identico il termine utilizzato, gli si debba ora attribuire un significato diverso.

Trovano quindi risposta gli interrogativi posti nel documento.

Se una persona è estranea ad una associazione mafiosa esistente, ma è in grado di avvalersi della sua forza di intimidazione, è per ciò stesso appartenente all'associazione, potendo evidentemente vantare un rapporto privilegiato con la stessa.

E' appartenente alla cosca anche chi, pur da una posizione esterna, si fa portatore della sua volontà, dato che certamente agevola l'attività criminale dell'associazione, a maggior ragione se risulta concorrente esterno.

Quanto all'accertamento dell'appartenenza, non penso sia necessario attendere una sentenza di condanna, in primo luogo perché in sede penale va accertato il reato di partecipazione e non la mera appartenenza; ma non sarà neanche necessario attendere che diventi irrevocabile una misura di prevenzione, trattandosi di accertamento che può essere svolto incidentalmente dal giudice penale. Del resto, il testo vigente dell'art. 416 ter non richiede necessariamente il passaggio in giudicato di una sentenza che stabilisca la sussistenza dell'associazione mafiosa.

Infine, la critica alla previsione che l'appartenenza debba essere nota a chi accetta la promessa di voti: proviamo a eliminare questa espressa previsione. Non sarebbe ugualmente necessario provare il dolo, cioè la consapevolezza di rivolgersi ad un appartenente ad associazione mafiosa? Del resto, la norma attuale prevede - secondo la giurisprudenza più recente - che l'accordo di scambio o contempli l'attuazione o programmazione di una campagna elettorale mediante intimidazioni, oppure che il soggetto che promette i voti sia intraneo ad un'associazione mafiosa, nel qual caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso con metodo mafioso è ritenuto immanente alla pattuizione. Ed in quest'ultimo caso non è forse necessario provare la consapevolezza dell'intraneità della controparte?


Roberto Aniello


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Da: Nuovarea <nuovarea-bounces a nuovarea.it<mailto:nuovarea-bounces a nuovarea.it>> per conto di Coordinamento AreaDG <coordinamentoarea a gmail.com<mailto:coordinamentoarea a gmail.com>>
Inviato: martedì 30 ottobre 2018 00:05
A: area; <nuovarea a nuovarea.it<mailto:nuovarea a nuovarea.it>>; mailinglist-anm a associazionemagistrati.com<mailto:mailinglist-anm a associazionemagistrati.com>
Oggetto: [Nuovarea] AreaDG sul DDL sul voto di scambio

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In allegato il documento predisposto da AreaDG sul disegno di legge sul voto di scambio; info sul medesimo testo al seguente link: http://www.areadg.it/documento/voto-di-scambio-politico-mafioso-una-riforma-discutibile-forse-dannosa .
Il Coordinamento nazionale di Area Democratica per la Giustizia
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