[Area] Le legge italiana che dovrebbe essere applicata agli stranieri soccorsi in mare e imbarcati sulla Sea Watch 3

mario ardigo marioardigo a yahoo.com
Mer 30 Gen 2019 05:23:53 CET


Questa le legge italiana che dovrebbe essere applicata agli stranieri soccorsi in mare e imbarcati sulla Sea Watch 3, dopo che la nave č giunta nelle acque territoriali italiane, che, secondo il codice della navigazione, sono territorio della Repubblica italiana , sottoposto ai poteri dello Stato (č  per questo che la Capitaneria di porto di Siracusa ha potuto  ordinare di non avvicinarsi a quella nave):
Legge 286 del 1998 Art.10-ter (in vigore dal 18-2-17) (( (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieririntracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsinel corso di operazioni di salvataggio in mare).)) 

1. Lo straniero rintracciato in occasionedell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giuntonel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e'condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositipunti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi'effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, ancheai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 delParlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicuratal'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma diricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita'di ricorso al rimpatrio volontario assistito. 

2. Le operazioni di rilevamentofotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi dicui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeoe del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieririntracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
3. Il rifiuto reiterato dello straniero disottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai finidel trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento e'disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la suaefficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo chenon cessino prima le esigenze per le quali e' stato disposto. Si applicano ledisposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se iltrattenimento e' disposto nei confronti di un richiedente protezioneinternazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decretolegislativo 19 novembre 2007, n. 251, e' competente alla convalida il Tribunalesede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionalee libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 4. L'interessato e'informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui aicommi 1 e 2.))Il testo č tratto da:http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.codiceRedazionale=098G0348&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D10%2Bter%26numeroProvvedimento%3D286%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1998%26giornoProvvedimento%3DĪtPage=1

 E' evidente che, come giā accaduto nell'agosto scorso per il caso di Nave Diciotti, quelle norme non vengono seguite. La differenza, rispetto al caso di Nave Diciotti, era che allora si trattava di una nave militare della nostra Guardia Costiera, che č considerata territorio italiano anche in acque internazionali,  e che i militari a bordo esercitavano un potere di polizia come articolazioni del nostro stato. A bordo della Sea Watch 3 quel potere č esercitato dal comandante. Si tratta di una nave civile che č considerata territorio dello stato presso il quale č stata registrata fintanto che rimane in acque internazionali o nelle acque territoriali di quello stato, altrimenti, nel territorio (e il mare territoriale lo č) di un altro stato, č inclusa nel territorio dello stato in cui si trova. Questo ha grande rilevanza, ad esempio, per l'applicazione della nostra legge penale. Un reato commesso su una nave straniera civile che si trovi nelle nostre acque territoriali non č considerato come  commesso all'estero.Mario Ardigō 
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