[Area] Ufficio sindacale ANM sulle novità in materia di massimale contributivo

Marcello Basilico marcello.basilico a giustizia.it
Mer 30 Gen 2019 13:56:14 CET


 

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Cari Colleghi,

come anticipato nella comunicazione di ieri, iniziamo l’analisi delle singole novità normative contenute nel D.L.n.4/2019, partendo da quella che incide sul meccanismo del massimale contributivo.

Ci riferiamo all’

Art. 21.

Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

Osserviamo:

*	la norma in esame consente, a domanda, di essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo anche ai lavoratori c.d. “nuovi iscritti” alla gestione previdenziale (cioè coloro i quali non hanno contribuzione – né effettiva, né da riscatto o figurativa – anteriore al 1.1.1996) che, in forza del disposto dell’art.18 L.n.335/95, invece sono ordinariamente assoggettati all’applicazione di detto massimale;
*	la nuova disposizione si applica certamente anche ai magistrati, per effetto dell’esplicito richiamo all’art. 3 d.lgs. n.165/2001 (il c.d. testo unico del pubblico impiego, che all’art. 3 tratta del personale pubblico non contrattualizzato e dunque soggetto integralmente alla disciplina pubblicistica, tra cui i magistrati);
*	è noto che i magistrati ordinari sono lavoratori che “prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro”;
*	il riferimento alla necessità di “essere iscritti a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie” deriva dal fatto che quanti già fossero iscritti a tale data (i c.d. vecchi iscritti) non riceverebbero alcuna utilità dall’esercizio della facoltà riconosciuta dalla norma in esame, in quanto già per legge esentati dal meccanismo del massimale contributivo;
*	per la presentazione della domanda ci sono 6 mesi di tempo, con plurimi termini alternativi di decorrenza. Va precisato che quello dalla data di entrata in vigore del decreto legge decorre dal 2 gennaio 2019;
*	in difetto di espressi criteri di “preferenza” tra i termini alternativi in questione si ritiene che (salva diversa indicazione in sede di conversione) per i magistrati non ancora in servizio i sei mesi decorreranno certamente dalla data di assunzione in servizio; considerazioni di prudenza inducono a consigliare i colleghi già in servizio ad assumere come decorrenza del proprio termine la data di pubblicazione del decreto legge, sebbene la formulazione letterale della norma consenta di ipotizzare una decorrenza successiva (dalla data di superamento del massimale) per i colleghi che non abbiano ancora raggiunto il livello retributivo “inciso” dal meccanismo del massimale;
*	si pone il caso dei colleghi che, avendo presentato domanda di riscatto degli anni di laurea e non avendo ancora esaurito con il pagamento il relativo iter, possano avere interesse o convenienza - al limitato fine dell’esenzione dal massimale - a rinunciare a detta domanda, che comporta oneri economici, per utilizzare il nuovo meccanismo, del tutto gratuito; al riguardo pare utile evidenziare che il nuovo “meccanismo” di esenzione dal massimale avrà effetto, evidentemente, solo per il futuro, mentre l’efficacia del riscatto oneroso retroagisce al momento della presentazione della domanda.

Queste indicazioni preliminari sono condizionate dalla conversione del decreto legge, oltre che dalla possibile emanazione, da parte dell’INPS, d’una circolare esplicativa, della quale daremo conto appena ne avessimo notizia.

L’Ufficio Sindacale ANM
(Marcello Basilico, Francesca Bonanzinga, Pasquale Grasso, Daniela Monaco Crea)

 

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