[Area] AreaDG sulla separazione delle carriere nel d.d.l. costituzionale in materia di giustizia

thorgiov thorgiov a libero.it
Mer 27 Mar 2019 11:50:47 CET


L'ho scritto più volte quando ho commentato le pubbliche prese di 
posizione di Area sul caso della nave Diciotti e sulla questione della 
immigrazione : qui stiamo rischiando di perdere la democrazia liberale 
con il principio di separazione dei poteri. Speriamo che il disegno di 
legge venga bocciato, se non dal Parlamento, almeno dal corpo 
elettorale, in sede di probabile referendum confermativo.

FELICE  PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 26/03/2019 23:51, Coordinamento AreaDG ha scritto:
> AreaDG.jpg
>
> *AreaDG sulla separazione delle carriere *
>
> *nel **d.d.l. costituzionale in materia di giustizia ***
>
> Il d.d.l. costituzionale in materia di giustizia (si tratta di 
> modifiche agli artt. 87, 104, 105, 106, 107, 110 e 112 Costituzione e 
> dell’introduzione di un nuovo art. 105 bis) distrugge la magistratura 
> costituzionale e apre scenari in cui vengono attaccati e messi a 
> rischio l’indipendenza e l’autonomia della magistratura.
>
> *Areadg ha organizzato su questo tema un convegno nazionale che si 
> terrà il prossimo 13 maggio 2019 dalle ore 14.00 presso le Sale del 
> Convento San Domenico in  Bologna, di cui diffonderemo a breve il 
> programma. Riteniamo importante fornire qualche anticipazione sui 
> contenuti di un testo che suscita gravissime preoccupazioni.*
>
> Il d.d.l. attualmente in discussione avanti la Commissione Affari 
> Costituzionali prevede quattro diversi interventi:
>
> -*la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti 
> con l’accesso per concorsi separati*,
>
> -*la creazione di due diversi CSM, uno per i magistrati giudicanti ed 
> uno per i magistrati requirenti;*
>
> -*un diverso rapporto tra magistrati eletti e membri laici nominati 
> dal Parlamento, portati  da due terzi ed un terzo a metà e metà;*
>
> -*la possibilità di un “un reclutamento parallelo” di avvocati in 
> magistratura;*
>
> -*una forte attenuazione dell’obbligatorietà dell’azione penale.*
>
> Sono proposte indirizzate a dividere la magistratura ed a rendere più 
> forte il potere esecutivo: una chiara alterazione del necessario 
> equilibrio tra i poteri dello Stato ed uno stravolgimento complessivo 
> della nostra Carta costituzionale.
>
> Si dirà che è una scelta necessaria, anzi tardiva, data la riforma del 
> processo penale del 1989 e dell’art.111 della Costituzione, o che 
> semplicemente risponde all’esigenza di uniformare l’ordinamento 
> giudiziario del nostro Paese a quelli delle altre nazioni occidentali.
>
> Non è proprio così:
>
> *Parità delle parti nel giudizio e contraddittorio non significano in 
> alcun modo specularità delle funzioni di accusa e difesa:* compito del 
> Pubblico Ministero, organo pubblico, è quello di svolgere le indagini, 
> di prendere le proprie determinazioni all’esito e di sostenere 
> l’accusa nel giudizio laddove quello, indefettibile, del difensore, 
> professione privata, è quello di difendere facendo l’interesse 
> preminente del cittadino accusato.
>
> Non esiste un appiattimento dei giudici sulle richieste della Pubblica 
> Accusa; al contrario le statistiche esistenti evidenziano un elevato 
> tasso di assoluzioni nel merito, così come, presso gli uffici del 
> G.I.P., una significativa quota di richieste di misure cautelari non 
> accolta.
>
> Si tratta, con evidenza, di affermazioni fondate su un’idea sbagliata 
> del lavoro dei giudici per cui le decisioni dei tribunali verrebbero 
> adottate non già dal più rigoroso rispetto delle regole processuali ed 
> in particolare di quelle attinenti la valutazione della prova (o dei 
> gravi indizi in sede cautelare) quanto piuttosto in modo parziale, per 
> una precostituita adesione all’orientamento culturale del p.m.
>
> Pensare o addirittura prospettare come obiettivo di questa riforma che 
> la radicale separazione (forse un desiderio di contrapposizione?) tra 
> Pubblici Ministeri e Giudici favorisca un esito diverso dei processi è 
> quindi in primo luogo l’espressione di un infondato pregiudizio 
> riguardante l’attività dei magistrati nel loro complesso.Del resto, ad 
> ulteriore testimonianza del fatto che si sta parlando di un falso 
> problema,  sotto il profilo delle funzioni svolte dal singolo 
> magistrato nel corso della carriera, da diversi anni oramai, sia per 
> esigenze di specializzazione che per l’applicazione di rigide 
> limitazioni ai mutamenti, i numeri dei passaggi da funzioni giudicanti 
> a requirenti e viceversa risultano sempre più ridotti e spesso 
> limitati alla sola prima fase della vita professionale.
>
> Quali allora i vantaggi per i cittadini?
>
> Forse ridisegnare la figura del P.M. da ricercatore della verità, e 
> quindi anche di indizi e prove a favore dell’accusato, a strumento 
> dell’accusa dedito a cercare di esaltare solo gli elementi a sfavore 
> della persona soggetta alle indagini porterà, solo per questo, ad un 
> più “giusto processo”?
>
> L’idea che una separazione delle carriere possa irrobustire il ruolo 
> del giudice esaltandone la terzietà è del tutto infondata: in un Paese 
> nel quale tutta l’attenzione mediatica è sulle Procure e sulla fase 
> delle indagini, la separazione delle carriere vedrebbe ancor più 
> rafforzarsi il Pubblico Ministero ed il suo ruolo di “interprete” 
> delle esigenze di difesa sociale. Ciò che si intravede dietro 
> l’angolo, poi, non può che essere la progressiva sottoposizione della 
> pubblica accusa all’esecutivo.
>
> La strada maestra è un’altra: mantenere il P.M. strettamente ancorato 
> alla comune cultura della giurisdizione, perseguire un’osmosi delle 
> funzioni svolte ed una continuo confronto/collaborazione tra uffici 
> giudicanti e requirenti, coinvolgendo in questo anche l’avvocatura.
>
> ***
>
> Il Consiglio Superiore viene indebolito e normalizzato con plurimi 
> interventi. Viene anzitutto dimezzato con la creazione di un C.S.M. 
> giudicante ed uno requirente. I suoi poteri vengono limitati 
> prevedendo che ulteriori competenze possano essere attribuite solo con 
> legge costituzionale. Competenze attribuite dalla legge come quelle in 
> tema di organizzazione tabellare o di collaborazione sulle linee guida 
> in tema di formazione non sarebbero più possibili; la conseguenza in 
> un rapporto di diarchia come quello delineato dalla Costituzione con 
> il Ministero della Giustizia sarebbe inevitabilmente di rafforzare 
> enormemente Governo ed esecutivo.
>
> La composizione di entrambi i Consigli Superiori deprime la presenza 
> dei magistrati, non più i due terzi dell’organo, ma solo la metà. Non 
> solo: non si parla più di “eletti”, ma di “scelti”, aprendo la strada 
> a pericolose modalità di cooptazione.
>
> E’ il disegno (o il desiderio?) di un C.S.M. ridotto ad /ufficio del 
> personale/ della magistratura, con una pesante ingerenza 
> dell’esecutivo e senza più un rapporto di rappresentanza con la 
> magistratura.
>
> ***
>
> Viene introdotta la possibilità di un reclutamento laterale di 
> avvocati e professori universitari come giudici in tutti i livelli 
> della magistratura; la norma in esame sembra non tener conto del 
> bilancio, finora non entusiasmante dell’attuale art.106 co. 3 
> Costituzione. A differenza di quanto si proponeva il costituente non 
> si è riusciti a coinvolgere i migliori avvocati e luminari 
> semplicemente per il fatto che per un professionista o professore 
> affermato non è conveniente accedere alla Cassazione. Consentire un 
> accesso generalizzato, a quanto si legge senza concorso, semplicemente 
> con una nomina consiliare rischia di dare l’avvio a forme di 
> “reclutamento parallelo” di cui non si ravvisa davvero la necessità. 
> Si tratta di norma che, in uno con la “nuova” composizione del C.S.M. 
> sembra aprire la strada ad una magistratura di nominati da parte di un 
> organo numericamente condizionato dall’esecutivo o quanto meno dalle 
> forze politiche di maggioranza.
>
> ***
>
> Infine viene attenuata l’obbligatorietà dell’azione penale aggiungendo 
> in Costituzione l’inciso “nei casi e nei modi previsti dalla legge.” 
> Aggiunta che per quanto all’apparenza innocua o al più criptica, apre 
> la porta alla cancellazione, di fatto, del principio di obbligatorietà 
> dell’azione penale che fino ad oggi ha significato eguaglianza dei 
> cittadini di fronte alla legge.
>
> E’ vero, sono note le difficoltà che si oppongono ad una effettiva 
> realizzazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale; 
> troppo elevati i numeri, si assisterebbe di fatto ad una selezione 
> discrezionale dei processi “da fare” ad opera dei magistrati delle 
> Procure. Meglio allora attribuire queste scelte al Parlamento...
>
> Ancora una volta ci si fa schermo di un concreto problema di gestione 
> di numeri e sopravvenienze dato soprattutto dalla 
> */panpenalizzazione/* imperante proponendo una soluzione dietro la 
> quale si prospetta un concreto pregiudizio ad un principio 
> fondamentale della nostra Costituzione, quello dell’uguaglianza dei 
> cittadini di fronte alla legge.
>
> *Il Coordinamento nazionale di Area Democratica per la Giustizia*
>
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