[Area] R: QUESTIONE GIUSTIZIA - Legittima difesa: una legge per un Paese più pericoloso

thorgiov thorgiov a libero.it
Ven 29 Mar 2019 16:52:49 CET


Per l'appunto preferisco ragionare sul merito della nuova formulazione 
della norma, che non mi sembra affatto una sciagura. In effetti il 
legislatore è intervenuto sia sui presupposti che sui limiti della 
legittima difesa. Per quanto riguarda i presupposti, il nuovo ultimo 
comma dell'art. 52 c.p. stabilisce che essi sussistono sempre quando 
l'atto viene compiuto per _respingere_ l’intrusione posta in essere. 
Ora, questo era già un presupposto della scriminante contenuto 
implicitamente nella vecchia previsione , perchè evidentemente non si 
può respingere chi sta già scappando, e se l'intruso non sta scappando 
esiste per forza di cose la necessità di difendere un diritto proprio od 
altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta. Non vedo, 
sotto questo profilo, una grossa novità. Al contrario, le modifiche 
veramente significative sono quelle che riguardano gli artt. 52 e 55 
c.p. laddove il presupposto della scriminante viene identificato in 
circostanze oggettive e soggettive  che ostacolano la difesa ( per es. 
intrusione effettuata nottetempo o in casa di persona anziana o malata ) 
oppure, in alternativa, in _uno stato di grave turbamento_. Ecco, questa 
seconda alternativa effettivamente crea a me un turbamento, perchè a 
differenza della prima è di difficile riscontro e anche di difficile 
determinazione. Però non è la prima volta che il legislatore utilizza 
simili concetti. Pensiamo all'art. 612 bis c.p., laddove vengono punite 
le molestie che provocano _grave stato di ansia o di paura_.  Perchè mai 
simili nozioni possono essere utilizzate per punire, e lì nessuno ha 
qualcosa da obiettare, e non per scriminare ? Dovrebbe essere il 
contrario. In ogni caso la prima delle alternative, quella che si 
identifica nella situazione di cui all'art. 61 n. 5 c.p., mi sembra 
ragionevole, perchè si tratta di una situazione di inferiorità in cui 
per definizione esiste sempre la necessità di difendersi.

Per quanto riguarda i limiti della legittima difesa, il legislatore è 
intervenuto sul limite della proporzione, sostituendo una presunzione 
assoluta di proporzionalità  ad una relativa. Ora, spetta al legislatore 
effettuare un bilanciamento tra i diversi interessi, decidendo quali di 
essi sacrificare, salvo che la sua scelta sia irragionevole. In questo 
caso la legge dà la prevalenza, una volta per tutte, alla incolumità 
dell'aggredito rispetto a quella di un aggressore. Certo, può apparire 
irragionevole questa scelta quando ad essere sacrificata è l'incolumità 
personale di un aggressore rispetto alla salvaguardia del patrimonio di 
un aggredito. Però nella situazione contemplata dalla norma ( intrusione 
in casa ) viene di fatto sempre in rilievo una aggressione della 
persona, e non del suo solo patrimonio. In proposito voglio raccontarvi 
un episodio. Molti anni fa, nel corso di una rapina a mano armata, un 
poliziotto, che non era in servizio e neppure in divisa, intervenne e 
sparò, uccidendo uno dei rapinatori. Il P.M. chiese l'archiviazione. Il 
G.I.P. respinse la richiesta e impose al P.M. di formulare 
l'imputazione. A distanza di pochi mesi, nel corso di una conversazione 
che ebbi con il collega G.I.P., incominciammo a discutere di una serie 
di rapine in villa che all'epoca erano state effettuate con modalità 
efferate, posto che alcune delle vittime erano state torturate, e di cui 
mi stavo occupando avendo ricevuto, a mia volta in veste di G.I.P., una 
richiesta di misura cautelare nei confronti dei presunti autori di tali 
reati. Nell'occasione il collega mi disse : "Sai, Felice, se di notte 
qualcuno entrasse a casa mia, non perderei tempo, prenderei la pistola e 
gli sparerei direttamente, poi succeda quello che deve succedere, perchè 
non posso far correre rischi alla mia famiglia". Una simile 
dichiarazione non me la sarei mai aspettata da quello stesso magistrato 
che aveva considerato infondata la richiesta della Procura di archiviare 
la posizione di un poliziotto che era intervenuto in una situazione di 
adempimento del proprio dovere, quando per lui sarebbe stato sicuramente 
più comodo fare finta di nulla e cambiare aria.

Ora, vorrei che si provasse, da parte dei magistrati, a ragionare ogni 
tanto come persone comuni, senza pretese elitarie ogni qualvolta il 
legislatore interviene, tutto sommato, a tutela di persone deboli. 
Vorrei che ci fosse un  atteggiamento di maggiore umiltà, se non altro 
perchè non esistono solo le norme, ma anche la vita reale. I nuovi artt. 
52 e 55 c.p. ormai sono stati approvati. Chi vorrà, potrà chiedere 
l'intervento della Corte costituzionale nel corso di un giudizio. Però 
rendiamoci conto che se Salvini fa demagogia, non è detto che noi 
dobbiamo replicare facendo pedagogia. A me i maestri di vita non sono 
mai piaciuti, nemmeno quando sono magistrati. Anzi, soprattutto quando 
sono magistrati. Qui siamo di fronte a trasformazioni epocali, non 
necessariamente in positivo, ma non è che dobbiamo reagire per forza di 
cose con una mentalità ottocentesca, perchè alla fine saremo noi 
perdenti, per forza di cose. Insomma, se dobbiamo morire per delle idee, 
facciamolo pure, ma di morte lenta.

FELICE   PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 29/03/2019 13:19, rainer13 a libero.it ha scritto:
>
> si può ragionare nel merito argomentando e distinguendo... ma sta mail 
> è un arzigogolo embricato degna
>
> del premio Asimov o Orwell...frank
>
>
>> Il 29 marzo 2019 alle 9.23 Pietro Mondaini 
>> <pietro.mondaini a giustizia.it> ha scritto:
>>
>> Penso che questo provvedimento sulla “difesa sempre legittima” sia 
>> una sciagura, però bisogna dire che è strana la posizione di MD sul 
>> punto. Questo provvedimento riduce la potestà punitiva dello Stato e, 
>> come tutti i provvedimenti aventi questo effetto, è in linea con la 
>> ideologia del “diritto penale minimo”. Mi pare che sia la prima volta 
>> che MD è contraria ad un provvedimento del genere. Di solito saluta 
>> benevolmente le varie depenalizzazioni, riduzioni di pena, sentenze 
>> della corte cost. che incidono sulla obbligatorietà della recidiva, 
>> estensione dei casi di affidamento in prova, etc. Mi chiedo quindi 
>> come mai un provvedimento che riduce  l’ambito repressivo dello Stato 
>> sia accolto con tutta questa diffidenza. Non vorrei che si trattasse 
>> di una discriminazione ideologica su base antropologica, ricordando 
>> che, spesso, anche chi commette delitti violenti e/o predatori fa 
>> parte della stessa categoria antropologica di chi in casa propria 
>> detiene armi ed è pronto ad usarle.
>>
>> Piero
>>
>> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *Questione 
>> Giustizia
>> *Inviato:* giovedì 28 marzo 2019 14:35
>> *A:* area a areaperta.it
>> *Oggetto:* [Area] QUESTIONE GIUSTIZIA - Legittima difesa: una legge 
>> per un Paese più pericoloso
>>
>> La legge sulla “difesa sempre legittima” è stata approvata oggi dal 
>> Senato. Crediamo si tratti di disposizioni idonee a creare ulteriori 
>> pericoli per quello stesso bisogno di sicurezza che la nuova legge 
>> assume di voler tutelare
>>
>> http://questionegiustizia.it/articolo/legittima-difesa-una-legge-per-un-paese-piu-pericoloso_28-03-2019.php
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