[Area] R: QUESTIONE GIUSTIZIA - Legittima difesa: una legge per un Paese più pericoloso
thorgiov
thorgiov a libero.it
Ven 29 Mar 2019 16:52:49 CET
Per l'appunto preferisco ragionare sul merito della nuova formulazione
della norma, che non mi sembra affatto una sciagura. In effetti il
legislatore è intervenuto sia sui presupposti che sui limiti della
legittima difesa. Per quanto riguarda i presupposti, il nuovo ultimo
comma dell'art. 52 c.p. stabilisce che essi sussistono sempre quando
l'atto viene compiuto per _respingere_ l’intrusione posta in essere.
Ora, questo era già un presupposto della scriminante contenuto
implicitamente nella vecchia previsione , perchè evidentemente non si
può respingere chi sta già scappando, e se l'intruso non sta scappando
esiste per forza di cose la necessità di difendere un diritto proprio od
altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta. Non vedo,
sotto questo profilo, una grossa novità. Al contrario, le modifiche
veramente significative sono quelle che riguardano gli artt. 52 e 55
c.p. laddove il presupposto della scriminante viene identificato in
circostanze oggettive e soggettive che ostacolano la difesa ( per es.
intrusione effettuata nottetempo o in casa di persona anziana o malata )
oppure, in alternativa, in _uno stato di grave turbamento_. Ecco, questa
seconda alternativa effettivamente crea a me un turbamento, perchè a
differenza della prima è di difficile riscontro e anche di difficile
determinazione. Però non è la prima volta che il legislatore utilizza
simili concetti. Pensiamo all'art. 612 bis c.p., laddove vengono punite
le molestie che provocano _grave stato di ansia o di paura_. Perchè mai
simili nozioni possono essere utilizzate per punire, e lì nessuno ha
qualcosa da obiettare, e non per scriminare ? Dovrebbe essere il
contrario. In ogni caso la prima delle alternative, quella che si
identifica nella situazione di cui all'art. 61 n. 5 c.p., mi sembra
ragionevole, perchè si tratta di una situazione di inferiorità in cui
per definizione esiste sempre la necessità di difendersi.
Per quanto riguarda i limiti della legittima difesa, il legislatore è
intervenuto sul limite della proporzione, sostituendo una presunzione
assoluta di proporzionalità ad una relativa. Ora, spetta al legislatore
effettuare un bilanciamento tra i diversi interessi, decidendo quali di
essi sacrificare, salvo che la sua scelta sia irragionevole. In questo
caso la legge dà la prevalenza, una volta per tutte, alla incolumità
dell'aggredito rispetto a quella di un aggressore. Certo, può apparire
irragionevole questa scelta quando ad essere sacrificata è l'incolumità
personale di un aggressore rispetto alla salvaguardia del patrimonio di
un aggredito. Però nella situazione contemplata dalla norma ( intrusione
in casa ) viene di fatto sempre in rilievo una aggressione della
persona, e non del suo solo patrimonio. In proposito voglio raccontarvi
un episodio. Molti anni fa, nel corso di una rapina a mano armata, un
poliziotto, che non era in servizio e neppure in divisa, intervenne e
sparò, uccidendo uno dei rapinatori. Il P.M. chiese l'archiviazione. Il
G.I.P. respinse la richiesta e impose al P.M. di formulare
l'imputazione. A distanza di pochi mesi, nel corso di una conversazione
che ebbi con il collega G.I.P., incominciammo a discutere di una serie
di rapine in villa che all'epoca erano state effettuate con modalità
efferate, posto che alcune delle vittime erano state torturate, e di cui
mi stavo occupando avendo ricevuto, a mia volta in veste di G.I.P., una
richiesta di misura cautelare nei confronti dei presunti autori di tali
reati. Nell'occasione il collega mi disse : "Sai, Felice, se di notte
qualcuno entrasse a casa mia, non perderei tempo, prenderei la pistola e
gli sparerei direttamente, poi succeda quello che deve succedere, perchè
non posso far correre rischi alla mia famiglia". Una simile
dichiarazione non me la sarei mai aspettata da quello stesso magistrato
che aveva considerato infondata la richiesta della Procura di archiviare
la posizione di un poliziotto che era intervenuto in una situazione di
adempimento del proprio dovere, quando per lui sarebbe stato sicuramente
più comodo fare finta di nulla e cambiare aria.
Ora, vorrei che si provasse, da parte dei magistrati, a ragionare ogni
tanto come persone comuni, senza pretese elitarie ogni qualvolta il
legislatore interviene, tutto sommato, a tutela di persone deboli.
Vorrei che ci fosse un atteggiamento di maggiore umiltà, se non altro
perchè non esistono solo le norme, ma anche la vita reale. I nuovi artt.
52 e 55 c.p. ormai sono stati approvati. Chi vorrà, potrà chiedere
l'intervento della Corte costituzionale nel corso di un giudizio. Però
rendiamoci conto che se Salvini fa demagogia, non è detto che noi
dobbiamo replicare facendo pedagogia. A me i maestri di vita non sono
mai piaciuti, nemmeno quando sono magistrati. Anzi, soprattutto quando
sono magistrati. Qui siamo di fronte a trasformazioni epocali, non
necessariamente in positivo, ma non è che dobbiamo reagire per forza di
cose con una mentalità ottocentesca, perchè alla fine saremo noi
perdenti, per forza di cose. Insomma, se dobbiamo morire per delle idee,
facciamolo pure, ma di morte lenta.
FELICE PIZZI ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )
Il 29/03/2019 13:19, rainer13 a libero.it ha scritto:
>
> si può ragionare nel merito argomentando e distinguendo... ma sta mail
> è un arzigogolo embricato degna
>
> del premio Asimov o Orwell...frank
>
>
>> Il 29 marzo 2019 alle 9.23 Pietro Mondaini
>> <pietro.mondaini a giustizia.it> ha scritto:
>>
>> Penso che questo provvedimento sulla “difesa sempre legittima” sia
>> una sciagura, però bisogna dire che è strana la posizione di MD sul
>> punto. Questo provvedimento riduce la potestà punitiva dello Stato e,
>> come tutti i provvedimenti aventi questo effetto, è in linea con la
>> ideologia del “diritto penale minimo”. Mi pare che sia la prima volta
>> che MD è contraria ad un provvedimento del genere. Di solito saluta
>> benevolmente le varie depenalizzazioni, riduzioni di pena, sentenze
>> della corte cost. che incidono sulla obbligatorietà della recidiva,
>> estensione dei casi di affidamento in prova, etc. Mi chiedo quindi
>> come mai un provvedimento che riduce l’ambito repressivo dello Stato
>> sia accolto con tutta questa diffidenza. Non vorrei che si trattasse
>> di una discriminazione ideologica su base antropologica, ricordando
>> che, spesso, anche chi commette delitti violenti e/o predatori fa
>> parte della stessa categoria antropologica di chi in casa propria
>> detiene armi ed è pronto ad usarle.
>>
>> Piero
>>
>> *Da:*Area [mailto:area-bounces a areaperta.it] *Per conto di *Questione
>> Giustizia
>> *Inviato:* giovedì 28 marzo 2019 14:35
>> *A:* area a areaperta.it
>> *Oggetto:* [Area] QUESTIONE GIUSTIZIA - Legittima difesa: una legge
>> per un Paese più pericoloso
>>
>> La legge sulla “difesa sempre legittima” è stata approvata oggi dal
>> Senato. Crediamo si tratti di disposizioni idonee a creare ulteriori
>> pericoli per quello stesso bisogno di sicurezza che la nuova legge
>> assume di voler tutelare
>>
>> http://questionegiustizia.it/articolo/legittima-difesa-una-legge-per-un-paese-piu-pericoloso_28-03-2019.php
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