[Area] Gli organi del "vecchio" fallimento e della "nuova" liquidazione giudiziale di Alessandro Nastri

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Lun 1 Lug 2019 15:45:53 CEST


GLI ORGANI DEL “VECCHIO” FALLIMENTO E DELLA “NUOVA” LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE DI ALESSANDRO NASTRI 

Sono ormai trascorsi più di quattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto
dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in attuazione della l.d. 19 ottobre
2017, n. 155), che entrerà in vigore - tranne che per poche norme, già
vigenti dal 16 marzo 2019 - il 15 agosto 2020. L'attenzione di molti
commentatori si è finora concentrata, oltre che sul nuovo istituto delle
procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, sulle
discipline del concordato preventivo e delle procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento, maggiormente incise dalla riforma.
Anche la trasformazione del fallimento in liquidazione giudiziale,
tuttavia, al di là dell'innovazione linguistica e della portata
ideologica (di indubbio rilievo) ad essa sottesa, non è consistita una
mera "trasposizione" delle disposizioni sul fallimento nel nuovo Codice.
Se è vero, infatti, che numerosi articoli della legge fallimentare sono
stati fedelmente riprodotti nel titolo dedicato alla liquidazione
giudiziale, l'occasione è stata colta dal legislatore non solo per
tentare di risolvere alcune incertezze applicative mediante il
recepimento di diffuse elaborazioni giurisprudenziali, ma anche per
introdurre significativi cambiamenti che, "annidandosi" per lo più in
brevi incisi o nell'aggiunta o modificazione di poche parole, rischiano
di sfuggire ad un'analisi sommaria e superficiale del nuovo testo
normativo. Il contributo che segue si pone l'obiettivo di segnalare ed
esaminare sinteticamente alcuni cambiamenti che riguardano
specificamente i poteri e i doveri degli organi della liquidazione
giudiziale e i nuovi equilibri che verranno a determinarsi tra gli
stessi, nel tentativo di fare chiarezza sul punto. La convinzione di chi
scrive è che l'ampia _vacatio legis _voluta dal legislatore della
riforma debba essere sfruttata nel miglior modo possibile da tutti gli
operatori del settore per attenuare l'inevitabile sensazione di
confusione e "smarrimento" ingenerata da un così ampio riassetto della
disciplina ed evitare ricadute negative sulla funzionalità del servizio
giustizia nel settore delle procedure concorsuali.  

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