[Area] Gli organi del "vecchio" fallimento e della "nuova" liquidazione giudiziale di Alessandro Nastri

thorgiov thorgiov a libero.it
Lun 1 Lug 2019 15:55:15 CEST


La nuova disciplina sarà una formidabile occasione per la crescita degli 
incarichi ai professionisti, che oggi sono in crisi vista la mancanza di 
prospettive di lavoro, ma non servirà ad eliminare il problema 
fondamentale della nostra economia finanziaria, costituito dall'abnorme 
numero di insolvenze. Ma alla fine bisogna sempre fare finta di fare 
qualcosa per nascondere i veri interessi che si vogliono soddisfare. La 
moltiplicazione delle consulenze assicurata dalla riforma somiglia molto 
alla moltiplicazione dei pani e dei pesci di evangelica memoria. Del 
resto fra credenti bisogna aiutarsi gli uni con gli altri.

FELICE  PIZZI  ( Giudice del contenzioso del Tribunale di Napoli Nord )

Il 01/07/2019 15:45, Giustizia Insieme ha scritto:
> *Gli organi del “vecchio” fallimento e della “nuova” liquidazione 
> giudiziale di Alessandro Nastri*
> Sono ormai trascorsi più di quattro mesi dalla pubblicazione in 
> Gazzetta Ufficiale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, 
> introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in attuazione della l.d. 
> 19 ottobre 2017, n. 155), che entrerà in vigore – tranne che per poche 
> norme, già vigenti dal 16 marzo 2019 – il 15 agosto 2020. L’attenzione 
> di molti commentatori si è finora concentrata, oltre che sul nuovo 
> istituto delle procedure di allerta e di composizione assistita della 
> crisi, sulle discipline del concordato preventivo e delle procedure di 
> composizione della crisi da sovraindebitamento, maggiormente incise 
> dalla riforma. Anche la trasformazione del fallimento in liquidazione 
> giudiziale, tuttavia, al di là dell’innovazione linguistica e della 
> portata ideologica (di indubbio rilievo) ad essa sottesa, non è 
> consistita una mera “trasposizione” delle disposizioni sul fallimento 
> nel nuovo Codice. Se è vero, infatti, che numerosi articoli della 
> legge fallimentare sono stati fedelmente riprodotti nel titolo 
> dedicato alla liquidazione giudiziale, l’occasione è stata colta dal 
> legislatore non solo per tentare di risolvere alcune incertezze 
> applicative mediante il recepimento di diffuse elaborazioni 
> giurisprudenziali, ma anche per introdurre significativi cambiamenti 
> che, “annidandosi” per lo più in brevi incisi o nell’aggiunta o 
> modificazione di poche parole, rischiano di sfuggire ad un’analisi 
> sommaria e superficiale del nuovo testo normativo. Il contributo che 
> segue si pone l’obiettivo di segnalare ed esaminare sinteticamente 
> alcuni cambiamenti che riguardano specificamente i poteri e i doveri 
> degli organi della liquidazione giudiziale e i nuovi equilibri che 
> verranno a determinarsi tra gli stessi, nel tentativo di fare 
> chiarezza sul punto. La convinzione di chi scrive è che l’ampia 
> /vacatio legis /voluta dal legislatore della riforma debba essere 
> sfruttata nel miglior modo possibile da tutti gli operatori del 
> settore per attenuare l’inevitabile sensazione di confusione e 
> “smarrimento” ingenerata da un così ampio riassetto della disciplina 
> ed evitare ricadute negative sulla funzionalità del servizio giustizia 
> nel settore delle procedure concorsuali.
> https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-civile/697-gli-organi-del-vecchio-fallimento-e-della-nuova-liquidazione-giudiziale
>
> _______________________________________________
> Area mailing list
> Area a areaperta.it
> http://mail.areaperta.it/mailman/listinfo/area_areaperta.it
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://mail.areaperta.it/mailman/private/area_areaperta.it/attachments/20190701/38edbe97/attachment.html>


Maggiori informazioni sulla lista Area