[Area] Nota informativa sulla recente sentenza della Corte di Cassazione sul caso Sea Watch 3 del giugno 2019 - da Mario Ardig̣

mario ardigo marioardigo a yahoo.com
Dom 23 Feb 2020 07:36:10 CET


Nota informativasulla recente sentenza della Corte di Cassazione sul caso Sea Watch 3 delgiugno 2019 - da Mario Ardig̣
1. Il fatto.    Il 29giugno 2019, a Lampedusa, tra le una e le due di notte, la nave umanitaria SeaWatch3, che aveva soccorso migranti in mare avendo poi avuto la formalenotifica del divieto di attracco in porti italiani, dopo 17 giorni in mareattraccò al molo commerciale di Lampedusa in violazione di quel divieto,  senza autorizzazione preventiva delle autoritàmarittime e di pubblica sicurezza e nonostante che una pilotina della Guardiadi Finanza, in servizio di polizia marittima nel porto comandata da unsottufficiale, avesse tentato di sbarrarle la via frapponendosi al molo. Lacomandante della nave aveva invocato lo stato di necessità. Dopo un’ora dall’attracco,era stata arrestata in relazione ai delitti di "resistenza o violenza contro nave da guerra", un reato cheprevede una pena da tre a dieci anni di reclusione, e di “resistenza a pubblico ufficiale”, con pena massima fino a cinqueanni di reclusione.
 L’arresto in flagranza di reato tuttavia nonveniva convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, al quale laconvalida era stata richiesta dalla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Agrigento, ufficio del Pubblico ministero di primo grado, con dueargomenti: per l’ipotesi di delitto di resistenza a pubblico ufficiale vi erastata la scriminante dello stato dinecessità, prevista dall’art.51 del codice penale; l’altro delitto non eraconfigurabile in quanto la pilotina della Guardia di Finanza, benché nave militare, non poteva essereconsiderata nave da guerra, secondo ilCodice dell’ordinamento militare, inquanto, al momento del fatto, non era comandata da un ufficiale della Marinadello Stato. Il Pubblico ministero aveva proposto ricorso per cassazione.

  LaProcura generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’annullamentosenza rinvio dell’ordinanza impugnata.

  LaCorte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n.6626/20 pronunciatail 16-1-20, le cui motivazioni sono state pubblicate il 20-2-20, ha rigettatoil ricorso del Pubblico ministero. 

Il testo integraledella sentenza è leggibile e scaricabile in pdf sul sito della Corte diCassazione, alla pagina 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/6626_02_2020_no-index.pdf

 

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2. La sentenza della Corte di Cassazione
 La sentenza n.6626/20 della 3° Sezione dellaCorte di Cassazione, deliberata il 16-1-20, con motivazione depositata il20-2-20, che tratta del caso Sea Watch3 sopra sintetizzato, innanzi tuttorichiama la precedente giurisprudenza di legittimità sull'interpretazionedell'art.385 del codice di procedura penale, norma che pone dei limiti alpotere di arresto (cattura d’iniziativa, senza un ordine dell’autorità giudiziaria)da parte della polizia giudiziaria (personale di vari corpi di polizia e dialtri uffici che hanno funzioni nell’accertamento dei reati) di chi è coltonell’atto di commettere certi delitti. Quella norma stabilisce in particolare un divieto  di arresto  quando appaia  che il fattoche si ipotizza come delitto sia stato compiuto in presenza di una causa di nonpunibilità. Bisogna però che quest'ultima sia almeno riconoscibile, vale a dire ragionevolmente / verosimilmente esistente sullascorta delle circostanze di fatto conosciute o conoscibili con l'ordinariadiligenza. Lo era per la polizia giudiziaria che operò l'arresto dellaComandante di Sea Watch3 nel porto di Lampedusa? Il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Agrigento, la cui ordinanza di non convalidadell'arresto (l’arresto fatto dalla polizia giudiziaria diventa inefficace senon convalidato entro 96 ore dall’esecuzione) era giunta alla cognizione dellaCorte su ricorso del Pubblico ministero, aveva ritenuto che, per l'ipotesi direato di resistenza a pubblico ufficiale, sussistesse la scriminante (causa dinon punibilità) dell'adempimento di un dovere  imposto da una norma giuridica previstadall'art.51 del codice penale e che essa fosse anche riconoscibile, nel senso sopraprecisato, da parte del personale di polizia giudiziaria operante. La Corte haaccreditato questa interpretazione della fattispecie concreta, ritenendolacorretta sulla base della ricostruzione dei fatti operata nell’ordinanzaimpugnata. In particolare, e questo è l'argomento che mi pare fondare ilragionamento della Corte con specifico riguardo alla non convalidadell'arresto,  in quanto tutte le norme di diritto interno e del diritto internazionaleapplicabile nell'ordinamento italiano per recepimento legislativo o in forzadell'art.10, 1° comma, della Costituzione devono ritenersi ben conosciute dacoloro che operano il salvataggio in mare e da coloro che, per servizio,operano in mare svolgendo attività di polizia marittima (pag.10 in fine epag.11 della sentenza) e la situazione di fatto che si presentava agli operantiera quella di un soccorso in mare in relazione al quale, secondo il punto 3.1.9della Convenzione SAR di Amburgo del 1979, resa esecutiva con legge n.147 del1989, alla quale seguirono disposizioni attuative con decreto del Presidentedella Repubblica  n. 662 del 1994, l'Italia, quale parte interessata, aveva l'obbligo di adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarcodelle persone soccorse in mare avesse luogo nel più breve tempo ragionevolmentepossibile. A pag. 10 dellasentenza si elencano le fonti normativeapplicabili alla fattispecie del caso Sea Watch3 che imponevano di assicurareche la gente soccorsa in mare fosse sbarcata nel più breve tempo possibilenell'unico porto sicuro che si presentava come talenell'emergenza umanitaria che si era prodotta, vale a dire in Italia. Perché, apag. 12 della sentenza se ne fa menzione, la Corte ha ritenuto che non possaessere considerata al sicuro la gente che, soccorsa in mare, vengalasciata sulla nave dei soccorritori senza consentirne lo sbarco, oltre che inbalia degli eventi meteorologici avversi anche nell'impossibilità di ottenereil rispetto di propri diritti fondamentali e, tra essi, il diritto dipresentare domanda di protezione internazionale.

 La Corte infine non ha ritenuto possibile contestare, con riferimentoall’attracco della nave Sea Watch3, il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in quanto la pilotinadella Guardia di finanza coinvolta nel fatto tentando di impedire l’attracco diquella nave al porto di Lampedusa,  perquanto indubbiamente nave militare,  non poteva essere considerata nave da guerra  poiché inquel momento non era comandata da un ufficiale di Marina al servizio delloStato, secondo quanto prevede l'art.239, 2° comma,  del decretolegislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare), 

Mario Ardig̣

 

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