[Area] UCPI e protocolli per udienze da remoto

massimiliano sicilia sternahirundo3 a yahoo.it
Ven 3 Apr 2020 13:54:09 CEST


 
      Non conoscevo la presa di posizione dei penalisti. ho trovato il loro documento e lo giro alla lista, accluso alla presente. Si tratta della delibera: "Disciplina emergenziale per la celebrazione delle udienze penali. Le osservazioni della Giunta UCPI".

     Premesso che non ho ancora letto la recente letteratura sul processo penale in videoconferenza, ex art. 83 del d.l. n. 18/2020, mi pare che la delibera offra senz'altro spunti per l'urgente riflessione degli addetti ai lavori e del legislatore. 
     Trascrivo una pericope tanto eloquente quanto inquietante, augurandomi che quanto va sostenendo l'Unione delle camere penali sia giuridicamente infondato:  È quanto mai opportuno ribadire che il comma 12 dell’art 83 del D.L. n. 18/2020 non ha introdotto, neppure in via temporanea, nel nostro ordinamento il processo a distanza, bensì si è limitato ad estendere, rispetto alla disciplina codicistica, limitatamente al periodo emergenziale, la partecipazione a distanza alle udienze dei detenuti, degli internati e dei sottoposti a misura coercitiva e conseguentemente, se da loro ritenuto, dei loro difensori; per tutti gli altri soggetti, nulla cambia neppure nel periodo dell’emergenza: dovranno recarsi negli Uffici giudiziari. 

      Cordialmente                                                                          m.s.

 
carlocitt a alice.it   Mar 31 Mar 2020 19:35
Spiace che il documento odierno (31/3) della GiuntaUCPI, in esito a ripetuta sollecitazione al rigoroso rispetto delle norme dilegge (con argomenti alcuni obiettivamente importanti che meritano riflessionee potrebbero richiedere un intervento di chiarimento del ‘legislatoreesecutivo’), chiuda invitando alla ‘denuncia’ della eventuale adozione deglistrumenti per il collegamento a distanza (in concreto skyforbusiness e teams)indicati dal direttore generale competente del Ministero della Giustizia,sostenendone la contrarietà anche alle stesse norme previste per la fase diemergenza. 
Proprio il comma 12 dell’art. 83 del decreto-legge18/2020 (cioè la norma specificamente prevista per disciplinare sul punto lafase di emergenza covid-19) attribuisce a tale funzione l’individuazione dellemodalità dei collegamenti da remoto diversi dal sistema di videoconferenze. Elo fa consapevolmente, e in realtà inequivocamente, perché, come parrebbe nonnoto a chi sollecita la denuncia per contrarietà alle norme e accusa di‘leggerezza’ che ‘meraviglia’, la maggior parte degli istituti di custodiacircondariale attualmente non sono dotati del sistema che permette lavideoconferenza (esemplificativamente, in Veneto solo Padova Casa direclusione). Sicché anche l’indicazione in termini risoluti rigorosidell’alternativa soluzione di generale utilizzazione dei soli strumenti divideoconferenza risulta contributo vano. 
 
Forse, insieme ci si sarebbe dovuti accorgere pertempo che, ancora una volta, veniva introdotta una norma (l’art. 146-bis disp.att. cod. proc. pen.) che presupponeva conseguenti necessarie strumentazionidiffuse nei luoghi istituzionali di ritenzione, che invece risulterebbero esserstate fornite ai soli istituti dove sono generalmente ristrette le personeinteressate alla particolare tipologia di reati considerata dal comma 1. Ciò,nonostante la previsione generale di possibile videoconferenza nei casi delcomma 1-quater.
 
Oggi si cerca così di correre ai ripari, con sistemipiù farraginosi e incerti. Ma l’emergenza sanitaria, che ha sconvolto anche ilmondo della giurisdizione, lo impone. Per questo, la scelta rimane solo quelladi osteggiare tutto e lasciare che altri decidano ovvero favorire proprio queiprotocolli che meritoriamente stanno nascendo in tanti Uffici per cercare,dall’esperienza della vita giudiziaria quotidiana di ciascuno e comune (diAvvocatura e Magistratura), di trovare il miglior punto di equilibrio, checoniughi le esigenze ora primarie della tutela della salute e della vita deicittadini coinvolti con i principi processuali essenziali e mai rinunciabili.
 
Carlo Citterio 

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