[Area] AreaDG sulle sfide della nuova crisi globale - parte seconda

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Lun 20 Apr 2020 08:57:39 CEST


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*L’emergenza epidemiologica, la crisi globale e le nuove sfide – 2*



-4-

*Il lavoro agile nella Giustizia*

La crisi epidemiologica ha messo in chiara evidenza l’arretratezza
tecnologica del sistema informatico della giustizia e la sua assoluta
incapacità di adeguarsi all’emergenza.

Di fatto il lavoro a distanza, per quanto attiene al personale
amministrativo, si è limitato ad alcuni applicativi che gestiscono attività
amministrative: ma sia il settore civile che quello penale sono rimasti
esclusi da tale opzione con conseguente blocco di ogni attività. Eppure
anche nelle agenzie spaziali, che gestiscono procedure ancora più sensibili
delle nostre, sono state sperimentate forme di lavoro a distanza.

Appare indispensabile l’avvio di un serio ed avanzato progetto per la
realizzazione di VPN (virtual private network) che potranno rispondere
all’esigenza del lavoro a distanza del personale amministrativo, che è una
esigenza a prescindere dall’emergenza, e alle esigenze del settore penale
per permettere ai Pubblici Ministeri e ai Giudici delle Indagini
Preliminari di accedere da remoto agli atti coperti dal segreto istruttorio.



-5-

*Il processo civile dopo l’emergenza: completare il processo civile
telematico.*

Va detto che la priorità nel settore civile non sono le videoconferenze ma
è il completamento, a 360 gradi, del processo civile telematico.

E’ cioè necessaria l’adozione integrale di un sistema di comunicazioni
esclusivamente per via telematica e la digitalizzazione integrale degli
atti del processo.

La previsione di cui al comma 11 dell’art. 83 D.L. 18/2020 (“11. Dal 9
marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del
servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui
all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati
esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo
articolo.”) rappresenta una scelta che va resa irreversibile per ogni grado
di giudizio e per ogni settore del contenzioso civile e della volontaria
giurisdizione (con esclusione dell’obbligo del deposito telematico solo dei
casi in cui l’atto introduttivo può essere depositato personalmente da un
privato cittadino).

Ugualmente va resa irreversibile la scelta del pagamento telematico dei
diritti.

Si tratta di completare il percorso avviato 9 anni fa nel processo civile e
pervenire, nel giro di poco tempo, ad una totale digitalizzazione degli
atti.

Ciò significa semplificare molte attività di cancelleria, eliminare in
breve tempo la stessa esistenza degli archivi cartacei con tutti i costi di
gestione che comportano (lasciando soltanto per tutti i casi, numericamente
comunque ridotti, in cui siano non sostituibili: si pensi all’originale di
documenti sottoposti a querela di falso, etc.), eliminare le richieste di
copie atti e quindi ridurre lo stesso afflusso nelle cancellerie.

Accanto a tale opzione va prevista, al più presto, la digitalizzazione di
tutte le comunicazioni in uscita trasmesse dagli uffici giudiziari. Il
processo civile telematico è molto avanzato, in questo senso, ma ancora
permangono flussi di lavoro gestiti solo cartaceamente (trasmissione da e
verso l’Unep, verso l’Ufficio del Registro, verso lo Stato civile, verso
altre Pubbliche Amministrazioni, etc.).

In una parola: la priorità assoluta è la sostituzione di ogni comunicazione
cartacea da e verso l’ufficio giudiziario, in uscita o in entrata, con
comunicazioni digitali.

Per realizzare ciò in tempi brevi occorre abbandonare la logica della
ricerca di progetti e accordi omnicomprensivi con le varie amministrazioni
che scontano pesanti tempi sia in fase di ideazione che di realizzazione.

Con l’introduzione della pec si è scelto uno strumento molto agile e
flessibile di comunicazione ed ogni Pubblica Amministrazione è tenuta a
dotarsi di pec: è sufficiente prevedere che il pct possa trasmettere
qualunque atto, in qualunque fase, agli indirizzi di pec dei destinatari,
introitando le ricevute, lasciando agli uffici giudiziari di individuare
localmente le pec di destinazione delle comunicazioni e creando quindi
progressivamente un archivio di tali indirizzi. Saranno poi le singole
amministrazioni a dotarsi di strumenti per la gestione interna del flusso
di informazioni.

Accanto all’introduzione delle comunicazioni telematiche vanno previste
forme di certificazione della provenienza degli atti trasmessi anche quando
trasformati in copie analogiche. A tale fine l’uso di strumenti quali il
QR, apposto sull’atto che permette di controllare con una applet la
conformità ad originale dell’atto, potrebbe permettere l’eliminazione di
numerose incombenze burocratico e un profondo snellimento dell’attività di
cancelleria.

Tale scelta deve poi portare alla completa eliminazione del rilascio di
copie cartacee in favore della consultazione online (anche affidando a
notai e pubblici ufficiali il compito di certificazione)  liberando risorse
negli uffici giudiziari per altre attività.

Infine nel primo grado va dato un assoluto impulso alla digitalizzazione di
tutti i residui settori (es. volontaria giurisdizione in materia di
successioni) nei quali l’informatica non ha fatto ancora neppure una timida
comparsa.



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*Il processo civile dopo l’emergenza: centralità dell’udienza ed
accessorietà dei sistemi di videoconferenza*.

Il giudizio di primo grado.

Il giudizio di primo grado richiede una rivisitazione del rito che riduca
il numero di incombenti e restituisca centralità all’udienza di trattazione
come luogo privilegiato di svolgimento del processo: poche udienze ma
decisive ai fini della trattazione della causa.

Ciò renderebbe meno importante il ricorso agli strumenti per la
celebrazione dell’udienza a distanza o virtuale (a trattazione scritta) che
potrebbero essere usati solo per snodi secondari del processo.

Viceversa l’uso di strumenti di videoconferenza, o meglio di collaborazione
a distanza, appare da incentivare in tutte le attività “gestorie” tipiche
del primo grado nei settori dei fallimenti, amministrazioni di sostegno,
rapporti con assistenti sociali etc. Tutte le attività in cui il giudice ha
continui rapporti con soggetti che svolgono delle attività di gestione
all’interno del procedimento beneficerebbero enormemente dell’uso della
telematica.

Viceversa per le udienze formali servono strumenti più performanti di
quelli messi a disposizione in questa fase emergenziale e dotazioni
hardware nelle aule.

Il giudizio di appello.

Il giudizio di appello ordinario, che meriterebbe una rivisitazione anche
nella fase iniziale della trattazione (che si potrebbe demandare al singolo
consigliere, reintroducendo la figura del ‘consigliere istruttore’, per le
incombenze preliminari – verifiche sulle notificazioni, sulla corretta
instaurazione del contraddittorio, sulla necessità di regolarizzazione di
atti, etc.), poi, non potrebbe che beneficiare della innovazioni apportate
dalla normativa emergenziale anche nella fase decisoria. E difatti, pur
rimanendo anche in secondo grado apparentemente principio cardine del
processo civile l’oralità – prescritta peraltro dall’art. 180 c.p.c. -, è
notorio che l’udienza di discussione sovente si risolve in una ‘pura
formalità’, senza effettiva interlocuzione tra le parti e il Collegio.
Dunque, anche pensando al rilievo distrettuale della Corte d’Appello, e
alla necessità quindi di tanti avvocati di doversi spostare per sola
celebrazione dell’udienza finale, va sollecitata una riforma processuale
che consenta il ricorso agli strumenti per la celebrazione dell’udienza o a
distanza o “virtuale” (a trattazione scritta), limitando la celebrazione
dell’udienza stessa ai casi in cui effettivamente serve, e comunque
lasciando alle parti la facoltà di richiederne la celebrazione nelle forme
previste già oggi dall’art. 281quinquies c.p.c. (udienza di discussione).

Anche nel rito del lavoro, come negli altri riti (ad esempio, quello
‘fallimentare’) a impronta camerale, si dovrebbe limitare la presenza di
parti e giudice a momenti effettivamente significativi, quale può essere la
prima udienza, lasciando margine al Collegio, previa interlocuzione con le
parti, di sostituire i momenti successivi con udienze a trattazione scritta
o tenute ‘da remoto’.



*(2 - continua …)*
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