[Area] Il processo di legittimità nell'emergenza Covid-19

AREA CASSAZIONE areacassazione a gmail.com
Mer 22 Apr 2020 22:42:14 CEST


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Approfondimento del documento del *Coordinamento nazionale di AreaDG*  sulle
sfide della nuova crisi globale


*IL PROCESSO DI LEGITTIMITÀ DI FRONTE ALL’EMERGENZA COVID-19 *



*1. Il processo penale di cassazione di fronte all’emergenza. *



    Nella consapevolezza della situazione  dall’emergenza e
dell’imprevedibilità dell’evoluzione della situazione è necessaria la messa
a punto di soluzioni che consentano di modulare l’attività giudiziaria  al
fine di  evitare, per quanto possibile, la paralisi del servizio giustizia.

Ogni modello non conforme al codice di rito seppure indispensabile per il
tempo dell’emergenza è complesso e presenta i rischi connessi all’uso della
tecnica. Un uso improprio degli strumenti tecnologici, che non hanno un
valore in sé, può vulnerare  i beni che attraverso il processo devono
essere tutelati.



*1.1. La digitalizzazione del fascicolo penale.*



L’emergenza epidemica ha reso evidente la necessità  di poter disporre,
quanto prima e al di là del periodo dell’emergenza, della copia informatica
del fascicolo processuale, anche in sostituzione dei cd. fascicoletti per
consigliere relatore e presidente, e ciò al fine di evitare il
trasferimento di materiale cartaceo dall’ufficio di merito alla cassazione
e di qui  alle residenze dei singoli magistrati. Ciò agevolerebbe lo studio
del procedimento, senza necessità degli spostamenti dei magistrati  per la
preventiva consultazione degli atti dell’intero fascicolo, ove necessaria.

E’ auspicabile, in tale direzione, la strutturazione a regime dell’obbligo
per i difensori di deposito anche in formato digitale di ricorsi, degli
atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (v. art.
165-*bis*, comma 2, c.p.p.), dei motivi “aggiunti” e delle e memorie.

E’ auspicabile la possibilità di deposito delle sentenze da remoto, per
rendere più agevole, senza la compromissione di alcuna posizione di
interesse, il relativo adempimento.

E’ indispensabile che i magistrati della Corte siano dotati dello strumento
della firma digitale.



*1.2.Trattazione da remoto.*



La trattazione da remoto nel giudizio di cassazione può riguardare solo i
procedimenti a camerali non partecipati ex art. 611 c.p.p., in quanto a
trattazione scritta.

Per il resto le udienze pubbliche relative a processi con detenuti e  le
camere di consiglio partecipate relative  procedimenti cautelari sono
trattati con l’adozione delle prescritte cautele.

La praticabilità del nuovo modulo da remoto, peraltro imposto
dall’emergenza sanitaria e da essa e in essa pienamente giustificato, è
resa poco agevole dal fatto che comunque il fascicolo processuale è
depositato in cartaceo in ufficio e che l’esigenza di una sua
consultazione, ipotesi non infrequente durante le camere di consiglio,
potrà essere di ostacolo all’utile prosecuzione dei lavori da remoto. Si
tratta, però, di inconveniente meramente organizzativo che, di per sé, non
mette in crisi irrimediabile il modulo di svolgimento dell’udienza da
remoto, pur potendo comportare nei fatti la necessità del rinvio di qualche
ricorso.

Appare difficilmente ipotizzabile, onde evitare il descritto inconveniente,
che si faccia carico al presidente del collegio, che dovrà in ogni caso
esser presente in ufficio durante lo svolgimento dell’udienza da remoto, di
consultare il fascicolo o che, in alternativa, si incarichi il consigliere
relatore di provvedere – con largo anticipo e compatibilmente con la
possibilità di recarsi in ufficio – all’incombente.

Comunque la trasmissione, in formato digitale, degli atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame riduce la necessità della
consultazione del fascicolo cartaceo.

Ulteriore profilo critico dell’udienza da remoto è che essa non appare
strutturata in modo tale da assicurare la segretezza della camera di
consiglio. A tal proposito si osserva che la presenza fisica dei giudici
per la discussione in camera di consiglio è preferibile alla deliberazione
da remoto, dovendosi convenire sulla necessità, specie in proiezione
futura, di una seria riflessione circa la compatibilità dell’udienza da
remoto con alcuni principi fondamentali del processo, tra questi il
contraddittorio orale.



*1.3. Prospettive future.*



Il modulo di svolgimento da remoto può  tuttavia essere oggetto di
approfondimento per una eventuale conservazione a regime – ma non come
soluzione tecnica obbligata – soltanto con riguardo alle udienze cd. non
partecipate, compresi i ricorsi assegnati alla settima Sezione penale, e
per la trattazione dei procedimenti con procedura *de plano.* Si deve, in
aggiunta, segnalare l’eventualità che lo svolgimento da remoto possa essere
di gradimento per i difensori che vogliano evitare trasferte in Corte per
la discussione dei ricorsi, dando loro la possibilità di intervenire
oralmente da remoto.

Si deve infine evidenziare l’utilità che il modulo da remoto potrebbe
offrire per lo svolgimento delle pre-camere di consiglio.





*2. Il processo civile di cassazione di fronte all’emergenza Covid 19. La
“risorsa” della camera di consiglio non partecipata.*



          Il processo civile di cassazione ha la particolarità di
concludersi ordinariamente non già con una pubblica udienza, bensì con una
camera di consiglio non partecipata (art. 375, commi primo e secondo, cod.
proc. civ.). Sull’adeguatezza di tale scelta legislativa non sono mancate,
soprattutto in passato, opinioni motivatamente discordi; tuttavia è
innegabile che tale modalità, estremamente semplificata e
“dematerializzata” di definizione del giudizio, il quale assume così
carattere totalmente scritto, costituisce, di fatto, una preziosa
opportunità normativa, che, accompagnata da appropriate misure
organizzative, può consentire alla Corte di cassazione di affrontare
l’emergenza epidemica da Covid 19 conservando buona parte della sua
produttività senza esporre a inutili rischi il personale (magistrati e
cancellieri) e gli utenti (avvocati e loro collaboratori). La mancanza,
infatti, di un’udienza o di una discussione orale, e dunque della presenza
personale (dei difensori) delle parti, elimina i corrispondenti rischi di
contagio. La prossimità fisica delle persone è invero limitata ai
componenti del collegio giudicante; essa, però, è agevolmente sostituibile
dal contatto virtuale, consentito dagli strumenti telematici, senza
apprezzabili ricadute negative sulle garanzie processuali.

          Quanto al processo civile di legittimità, dunque, non si pongono
le più impegnative problematiche di carattere giuridico, sotto il profilo
della effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, che occupano
l’analogo dibattito riguardante il processo penale, viceversa improntato,
di regola, alla oralità. Per il processo civile di legittimità si pongono,
piuttosto, questioni organizzative, che vanno risolte con la necessaria
efficacia e tempestività, perché disporre di una opportunità comporta la
connessa responsabilità del suo sfruttamento ottimale.





*2.1. Questioni giuridiche e problemi organizzativi.*



          Gli ipotizzabili ostacoli di carattere giuridico all’adozione di
modalità telematiche di svolgimento da remoto delle camere di consiglio non
partecipate, già superabili allo stato della legislazione vigente[1]
<#_ftn1>, risultano, invero, definitivamente appianati dalla espressa
previsione di tali modalità all’art. 83, comma 12 *quinquies*, del d.l. 17
marzo 2020, n. 18, introdotto dalla legge di conversione in corso di
approvazione da parte del Parlamento.

          Gli ostacoli di carattere organizzativo appaiono invece legati
principalmente (ma non esclusivamente) a due profili di criticità: la
disponibilità di personale di cancelleria che provveda ai necessari
adempimenti, in primo luogo agli avvisi ai difensori ai sensi degli artt.
380 *bis* e 380 *bis*-1 cod. proc. civ., e la connessa disponibilità degli
atti processuali regolamentari da parte dei consiglieri relatori e dei
presidenti che risiedono fuori Roma.

          In proposito, tuttavia, va registrata positivamente la
sottoscrizione del protocollo d’intesa 9 aprile 2020 tra Corte di
cassazione, Procura Generale e Consiglio Nazionale Forense, che promuove la
collaborazione da parte degli avvocati – ovviamente non obbligatoria, dati
i limiti giuridici della fonte – mediante l’invio telematico degli atti
processuali. Si tratta evidentemente di una minima anticipazione
“volontaria” del processo civile telematico, costituente invece la via
maestra per un forte miglioramento dell’organizzazione del lavoro anche
presso la Corte di cassazione e la cui implementazione va dunque
sollecitata con determinazione in ogni sede; non mancano però ragioni per
confidare che anche questo primo approccio, necessariamente limitato ma non
certo timido, possa dare risultati soddisfacenti grazie alla buona volontà
del foro civilista, più volte dimostratosi interessato alla funzionalità
del processo[2] <#_ftn2>. Si consideri, inoltre, che i fascicoli
regolamentari dei ricorsi già fissati a ruolo per le camere di consiglio
calendarizzate per i mesi di marzo e aprile sono in gran parte già in
possesso dei consiglieri relatori e dei presidenti, sicché non dovrebbe
mancare la possibilità di fissare sin da ora un buon numero di camere di
consiglio, fronteggiando in tal modo la prima fase dell’emergenza; e che la
fase più acuta del contagio, con le conseguenti severe restrizioni negli
spostamenti sul territorio nazionale, volgerà verosimilmente al termine,
con conseguente agevolazione della mobilità dei magistrati e del personale
amministrativo, la quale potenzierà a sua volta, con la maggiore presenza
in ufficio, le possibilità sia di prelievo diretto degli atti da parte dei
primi, sia di eventuale loro trasmissione, anche in forma digitale previa
scansione, da parte del secondo.

          Una ulteriore difficoltà sul piano organizzativo potrebbe
derivare dalla necessità che la camera di consiglio si tenga con la
presenza in sede, a Roma, del presidente del collegio o di un consigliere
da lui delegato, il quale redige e sottoscrive i dispositivi e l’estratto
del ruolo da consegnare alla cancelleria, procede alla consultazione degli
atti eventualmente necessaria e si avvale dell’assistenza del personale
tecnico in caso di interruzione o difficoltà della connessione. Tale
necessità potrebbe, infatti, incidere negativamente sulla formazione dei
ruoli, ove non si disponga di un numero adeguato di presidenti o
consiglieri residenti a Roma o che possano recarvisi. Va tuttavia condivisa
la decisione del Primo Presidente di imporla nei decreti nn. 44 e 47 del 23
e 31 marzo 2020, essendo tale scelta sicuramente preferibile, non solo in
funzione della opportunità di disporre dell’ausilio di personale tecnico in
caso di necessità, specie nella prima fase di “rodaggio” di questa nuova
modalità, ma soprattutto in vista della eventualità che si ponga in
concreto l’esigenza di esaminare gli atti del giudizio di merito o dei
fascicoli di parte: in mancanza di un componente del collegio che possa
procedere a tale esame, indispensabile ai fini della completezza e rigore
del giudizio[3] <#_ftn3>, si imporrebbe infatti il rinvio della causa a
nuovo ruolo. Per quanto, dunque, la presenza di un componente del collegio
nella sede della Corte non sembri imposta dalle norme di diritto vigenti o
in itinere[4] <#_ftn4>, è assai opportuno che si cerchi intanto di
assicurarla, sia pure riservandosi di verificare in avvenire se le sue
ricadute sulla formazione dei ruoli non rendano preferibile correre il
rischio di eventuali rinvii di alcune cause (per impossibilità di esame
degli atti), piuttosto che formare ruoli inadeguati. È presumibile,
peraltro, che siffatte difficoltà andranno progressivamente riducendosi via
via che, attenuandosi la morsa del contagio, migliorerà la mobilità dei
magistrati sul territorio nazionale.

          Presupposto, ovviamente, per la buona riuscita di questo nuovo
sforzo organizzativo è la predisposizione di opportunità di formazione (e
autoformazione) per l’utilizzo, in particolare, dei programmi informatici
necessari per il collegamento da remoto (allo stato, *Microsoft Teams*),
nonché la sussistenza – pur senza voler drammatizzare oltremodo il problema
– di sufficienti garanzie di sicurezza dei programmi stessi.





*2.2. Oltre l’emergenza.*



          Quanto sin qui osservato attiene strettamente alle problematiche
e alle esigenze determinate dall’emergenza epidemica in atto, che purtroppo
avrà una durata non breve (ed è questa la ragione per cui è necessario,
appunto, attrezzarsi con adeguate misure non solo di carattere strettamente
emergenziale), ma non esaurisce certo la riflessione possibile, e anzi
indispensabile, sulle prospettive di più ampio spettro e più lungo periodo
che può aprire l’implementazione, finalmente, anche presso la Corte di
cassazione di tecniche e modalità organizzative più efficienti, favorite
dall’uso degli strumenti informatici.

          Torna qui a proposito una forte sottolineatura della urgente
necessità di accelerare l’introduzione del processo telematico di
legittimità, del quale potrà giovarsi l’organizzazione del lavoro della
Corte a tutti i livelli, dallo svolgimento delle udienze agli adempimenti
di cancelleria, liberando risorse da destinare ad attività più proficue.

          Torna, altresì, la connessa continuità della riflessione e
discussione nell’ambito dell’apposito gruppo di lavoro costituito
all’interno di Area DG Cassazione, in una prospettiva di più ampio respiro,
che non deve essere abbandonata (e che potrà giovarsi, per il vero, anche
di rilevanti contributi elaborati da vari colleghi nel corso della
preparazione del presente documento). Ciò, ovviamente, nella consapevolezza
che l’informatica è uno strumento prezioso di ausilio alla comunicazione
tra gli uomini, ma che, per quanto efficace, è solo un surrogato di quella
presenza fisica che è funzionale allo svolgimento delle camere di
consiglio. Pertanto non ha senso abusarne, fermo che ben più complessi
problemi si pongono, a vari livelli, quanto ai processi in cui, invece,
l’oralità è da considerare presidio indispensabile della tutela dei diritti
e delle garanzie delle parti[5] <#_ftn5>.


La sezione AreaDG della Cassazionr



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[1] <#_ftnref1> Ci si riferisce alla previsione dei “collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della Giustizia”, contenuta
nell’art. 83, comma 6, lett. f), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, non sembrando
plausibile l’esclusione dei componenti del collegio giudicante dal novero
dei “soggetti” processuali cui attiene la previsione stessa.

[2] <#_ftnref2> Al protocollo, peraltro, non ha aderito l’Avvocatura dello
Stato; il che potrebbe creare problemi non trascurabili soprattutto nella
materia tributaria, tabellarmente affidata alla V Sezione civile, che è
anche la sezione maggiormente oberata. È pur vero, tuttavia, che il
protocollo prevede anche la possibilità dell’invio, da parte di ciascun
avvocato, di copia degli atti di controparte; inoltre potrebbe
privilegiarsi, nella prima fase dell’emergenza, la trattazione delle cause
in cui l’Avvocatura dello Stato non sia costituita, fermo restando che,
come meglio si dirà in prosieguo nel testo, la fase più critica
dell’emergenza – con i connessi più gravi problemi logistici – è destinata
comunque ad essere superata.

[3] <#_ftnref3> Peraltro, proprio in funzione della completezza e rigore
del giudizio, non va trascurata la potenzialità del mezzo telematico di
consentire lo svolgimento, sempre da remoto, di pre-camere di consiglio
nelle quali mettere bene a fuoco le questioni in vista della discussione e
decisione finale, che dunque non rischia di essere meno meditata di quelle
assunte in presenza.

[4] <#_ftnref4> Si consideri, infatti, che il già richiamato comma 12
*quinquies* dell’art. 83 d.l. n. 18/2020, in corso di introduzione con la
legge di conversione, non soltanto prevede espressamente che “Il luogo da
cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli
effetti di legge”, ma precisa altresì, sia pure con riferimento al processo
penale, che “dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il
componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della
sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai
fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso,
immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria”, con ciò
chiaramente presupponendo, e dunque legittimando, l’assenza di tutti i
componenti del collegio dalla sede della Corte finché dura la vera e
propria emergenza sanitaria. Né sembra, di contro, decisiva la previsione
della sostituzione del presidente con un consigliere da lui delegato (che
dovrebbe sopperire appunto alla assenza del primo nella sede della Corte),
considerato che, come si osserva nel testo, la presenza in Corte di un
componente del collegio è comunque auspicabile, e tanto appare sufficiente
a giustificare la previsione della sua agevolazione grazie al meccanismo
della delega.

  A fronte di tali considerazioni, ben poco rilievo sembra avere la
previsione della tenuta di un “ruolo di udienza per ciascuna sezione”, di
cui all’art. 13, comma 5, n. 2, d.m. 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento
recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari),
associata nella prassi alla redazione e sottoscrizione, da parte del
presidente del collegio, di un estratto del ruolo stesso, con indicazione
dell’esito di ciascun ricorso, da consegnare alla cancelleria all’esito
della camera di consiglio in vista dell’inserimento nel registro
informatico consultabile dalle parti. Si tratta, invero, non soltanto di
modalità affidata a una mera prassi, ma soprattutto di modalità ben
fungibile dall’invio telematico dell’estratto alla cancelleria.



[5] <#_ftnref5> L’oralità caratterizza anche il processo civile di
legittimità che si svolga in pubblica udienza, nei casi fatti salvi
dall’art. 375, comma secondo, cod. proc. civ. La praticabilità dello
svolgimento “da remoto” dell’udienza civile davanti alla Corte di
cassazione senza apprezzabile sacrificio dei diritti e garanzie delle parti
e della efficacia del contraddittorio, va attentamente valutata in
relazione alle modalità che siano eventualmente adottate.
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