[Area] AreaDG sulle sfide della nuova crisi globale - parte seconda (Il processo civile davanti alla Cassazione civile)

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Ven 24 Apr 2020 16:41:22 CEST


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*AreaDG sulle sfide della nuova crisi globale*



*L’emergenza epidemiologica, la crisi globale e le nuove sfide – 4*



-8-

*Il processo civile davanti alla Corte di Cassazione*.

L’emergenza pandemica ci ha costretto a ripensare ai modelli organizzativi
e a creare nuove regole per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale
anche nel giudizio di legittimità; ma ha anche evidenziato ritardi ed
esitazioni nel progredire dei processi tecnologici indispensabili per
mettere la Corte di Cassazione al passo con i tempi. Con particolare
acutezza oggi si sente la mancanza del processo civile telematico in
Cassazione.



A seguito della riforma del giudizio civile di cassazione introdotta dalla
legge n. 197/2016, di conversione del decreto-legge n. 168/2016 (“misure
urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione”),
circa il 70% del contenzioso civile in Cassazione – quello giudicato privo
di rilevanza nomofilattica – viene trattato in camera di consiglio non
partecipata (con possibilità delle parti di depositare memorie) e definito
con ordinanza.



La necessità di costruire nuovi modelli organizzativi che rendano possibile
la trattazione dei procedimenti in Cassazione in condizioni di sicurezza
sanitaria riguarda sia la trattazione in camera di consiglio, sia la
trattazione nell’udienza pubblica, che ovviamente presenta profili di
maggiore complessità.



Comune al procedimento in udienza pubblica e al procedimento in camera di
consiglio è la questione delle modalità di deposito delle memorie previste
dagli articoli 380 bis e 380 bis 1 cpc per la trattazione in camera di
consiglio e dall’articolo 378 cpc. per la trattazione in pubblica udienza.



Non applicandosi al giudizio di cassazione il regime di deposito telematico
degli atti processuali di cui al processo civile telematico, il 9 aprile
2020 il Primo Presidente della Corte di cassazione, il Procuratore Generale
presso la stessa Corte e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense
hanno sottoscritto un protocollo per la trattazione delle adunanze camerali
che prevede che il difensore trasmetta tali memorie, in formato pdf, dal
proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal
RE.G.IND.E, agli indirizzi di posta elettronica certificata delle
cancellerie della Corte di cassazione, delle segreterie della Procura
Generale e dei difensori delle altre parti processuali. In detto protocollo
si è altresì previsto, per agevolare il lavoro delle cancellerie e dei
magistrati della Corte, che con le medesime modalità vengano trasmesse,
sempre in formato pdf, le copie digitali degli atti introduttivi del
procedimento (ricorso e controricorso) già a suo tempo depositati in
cartaceo. Secondo modalità analoghe la Procura Generale trasmetterà le
proprie conclusioni scritte ex artt. 380 bis 1 e 380 ter cpc agli indirizzi
di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte e dei
difensori delle parti.



Le suddette modalità di trasmissione delle memorie previste nel rito
camerale potrebbero essere adottate anche in relazione alla trasmissione
delle memorie previste dall’articolo 378 cpc per l’udienza pubblica, sulla
base di un protocollo dedicato a tale modalità di trattazione che venisse
concordato tra i medesimi soggetti che hanno stipulato il protocollo del 9
aprile 2020.



Per quanto specificamente concerne lo svolgimento delle udienze pubbliche,
va premesso che, secondo la disciplina generale, la direzione dell’udienza
spetta al giudice, il quale, ai sensi dell’articolo 128 comma 1 cpc, può
disporne lo svolgimento a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza
dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Per fronteggiare
l’emergenza Covid, il primo Presidente della Cassazione non ha ritenuto di
avvalersi di tale opzione e ha disposto il rinvio di tutte le udienze
pubbliche fissate fino al 30 giugno 2020 (salvo quelle relative alle
materie di cui all’art. 83, terzo comma, DL n. 18/2020), verosimilmente per
la considerazione che un’udienza in Cassazione impone lo spostamento a Roma
di magistrati e avvocati da tutta Italia.



Secondo l’articolo 83, comma 7, del DL n. 18/2020 i capi degli uffici
possono prevedere:



che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi
dai difensori e dalle parti vengano svolte da remoto, assicurando, in ogni
caso, il diritto al contraddittorio e la partecipazione effettiva delle
parti (lettera f);

che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi
dai difensori delle parti vengano svolte mediante lo scambio e il deposito
in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e
la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (lettera
h).

Con tali modalità l’udienza fisica scompare e si apre, così, un nuovo e
complesso capitolo tra corporeità e decisione.



Il discorso è troppo complesso per essere affrontato in questa sede e,
pertanto, ci si limiterà a dire che tramite un provvedimento insindacabile
di carattere organizzativo-amministrativo del capo dell'ufficio si realizza
un potere straordinario di dematerializzazione dell’udienza che impone
estrema cautela e senso della misura.



Nell’incertezza di un ritorno a breve alla normalità sarebbe forse
possibile valorizzare il modello della cd. “udienza cartolare” di cui alla
lettera h) dell’articolo 83, comma 7, del DL n. 18/2020, ricorrendo, per il
deposito delle memorie ex art. 378 cpc, ad un meccanismo analogo a quello
sopra descritto, previa redazione di un protocollo d’intesa tra Corte di
cassazione, Procura Generale e CNF specificamente dedicato alla trattazione
dei procedimenti in pubblica udienza. In questa prospettiva, per rispettare
l’ordine di discussione fissato dal secondo comma dell’art. 379 cpc,
sarebbe ipotizzabile prevedere un termine di trasmissione via PEC della
requisitoria del Procuratore Generale anteriore al termine di trasmissione
via PEC delle memorie delle parti.



Dal meccanismo cartolare rimarrebbe però fuori l’esposizione introduttiva
del relatore che, in verità, come scansione imprescindibile, riemerge solo
nel caso di questione rilevata d’ufficio che necessita, non essendo mai
stata discussa prima, di un rinvio con note, dunque di una fase cartolare
(art. 384, comma terzo, cpc).



Vi è però anche l’opzione, che sembra preferibile, di cui alla lettera f)
dell’articolo 83, comma 7, del DL n. 18/2020, ossia l’udienza da svolgersi
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia, salvaguardando il contraddittorio. Per l’udienza
civile si tratta di una novità che va opportunamente colta utilizzando il
sistema del collegamento audiovisivo e le comunicazioni per e-mail
dell’invito a partecipare alla riunione per difensori e Procuratore
Generale, i quali si collegheranno dai loro spazi secondo i programmi
informatici ministeriali.



Una tale profonda innovazione non deve generare diffidenza rispetto al
modello organizzativo che, allo stato, appare inseribile nel complesso
delle norme processuali vigenti e può costituire un presidio quanto mai
efficace di difesa della salute di tutti gli attori del processo, secondo
lo spirito del DL n 18/2020.



Per quanto specificamente concerne lo svolgimento del procedimento in
camera di consiglio, esso si presta più facilmente alla celebrazione di
adunanze non partecipate da remoto, purché sia garantita la segretezza del
collegamento.



Nella fase emergenziale rimane problematico il tema della presenza fisica
dei componenti del Collegio nella sede di Palazzo di Giustizia. La Corte ha
inteso affrontare questa emergenza richiedendo la presenza fisica del
Presidente o di un suo delegato in considerazione di tutti gli adempimenti
collegati alla deliberazione all’esito della camera di consiglio.



Può osservarsi che, confrontando questa evenienza con la disposizione
prevista per il processo amministrativo e contabile, non sembra che la
necessità della presenza fisica nei locali della Corte del Presidente o del
delegato sia imprescindibile. Infatti, l’art. 84, comma 6, del medesimo
decreto, nell’ambito della speciale disciplina dettata per i processi
innanzi al giudice amministrativo, prevede che “il giudice delibera in
camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.
Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è
considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”.



Per quanto riguarda la tutela della salute del personale amministrativo,
una turnazione, per le eventualità di un intervento di tale personale,
potrebbe favorire il raggiungimento di condizioni di sicurezza.



Va poi affrontata, anche a regime, la questione del deposito telematico
degli atti tramite posta certificata, oggi consentito per il periodo
emergenziale, ma che lascia aperta la questione dei documenti “nativi
digitali”. Si tratta di un problema non rinviabile, che si è posto per il
PCT del giudizio di merito e che, anche per il giudizio di legittimità,
deve essere superato, non solo con la creazione originaria di un documento
informatico non più modificabile, ma anche con la creazione di un registro
informatico che consenta la conservazione e la consultazione dei documenti
trasmessi telematicamente dall’avvocato e firmati digitalmente nonché con
la realizzazione di un fascicolo telematico sostitutivo di quello cartaceo
posto a disposizione dei consiglieri e contenente gli atti necessari alla
decisione



Se queste sono le premesse e le possibili alternative è il caso di cogliere
l’opportunità di un nuovo approccio culturale verso le potenzialità della
digitalizzazione del processo in Cassazione prendendo atto che, fino ad
oggi, l’informatizzazione e il processo telematico in Corte hanno risentito
della mancata attuazione del processo telematico, anche se è in corso un
progetto di dotazione di un ”Desk per il Consigliere”, la cui piattaforma è
ancora in corso di monitoraggio, che consentirà, a regime, il deposito
telematico degli atti da parte degli avvocati e la visualizzazione degli
stessi da parte dei consiglieri ai fini della decisione, che può essere
redatta attraverso il Desk.



L’esperienza complessivamente positiva del PCT negli uffici di merito
indica la strada da seguire per un processo come quello in Cassazione,
estremamente semplice e duttile; l’informatizzazione a regime, inoltre,
condurrebbe, comunque, a risultati positivi rispetto alla durata
ragionevole del processo, oggi pregiudicato dal blocco delle udienze
causato dalla pandemia.



Va dunque sostenuto il modello organizzativo di un’udienza camerale da
remoto in Cassazione, da disimpegnare, anche qui, con una dotazione
informatica ministeriale come Teams, o, comunque, mediante programmi che
consentano oltre il collegamento audio, anche la condivisione di documenti
e messaggi a supporto della discussione, almeno fino a che la pandemia non
sia definitivamente debellata.



Non dobbiamo sprecare questa nuova esperienza, anche a regime, in quanto
essa consente – per esempio con la piattaforma Teams – un lavoro
partecipato di scrittura contemporanea della minuta condivisa in tempo
reale con contestuale collegamento alle banche dati, ossia qualcosa in più
rispetto alle talora scarse dotazioni informatiche delle aule. Insomma, in
assenza del PCT e dello stesso Desk, sarà possibile condividere realmente
un fascicolo.



Questo modello organizzativo, che, si ripete, riguarda il numero più
rilevante di procedimenti esaminati in Cassazione – quelli trattati con il
rito camerale – sarebbe già spendibile indipendentemente dagli esiti della
sperimentazione del Desk del Consigliere che sarà, verosimilmente,
adottabile nell’autunno del 2020.



Per ottenere questo obiettivo, sarà indispensabile (vedi però art. 84  DL
n. 18/ 2020, comma sesto, per il processo amministrativo) la presenza
fisica – nel giorno fissato per l’udienza – del presidente del collegio o
un suo delegato presso la Corte per l’attestazione del collegamento via
Teams con tutti i consiglieri designati e per la loro identificazione; è
altresì auspicabile che ivi sia disponibile personale amministrativo per le
funzioni indispensabili di ricerca di documenti nel fascicolo d’ufficio a
supporto del relatore.



Come detto, nelle more dell’emergenza rimane aperta la questione del
fascicolo telematico, che frattanto si giova, come si è detto, della
collaborazione degli avvocati che inviano i files pdf degli atti in loro
possesso agli indirizzi delle cancellerie. Questi files potrebbero essere
inseriti in una cartella condivisa già presente nella dotazione informatica
della Corte e, dunque, disponibile per tutto il Collegio (One Drive).



In questa prospettiva, sembra indispensabile coltivare la collaborazione
con l’Avvocatura (ivi compresa l’Avvocatura dello Stato, che gestisce quote
molto rilevanti del contenzioso in Cassazione) e favorire, secondo le
indicazioni dell’Organo di autogoverno, forme di collaborazione estese a
tutti i soggetti coinvolti, compreso il personale amministrativo.



In relazione alla situazione di emergenza, e richiamando le “Linee guida
agli Uffici Giudiziari in ordine all emergenza COVID 19” del CSM, va
promossa e perseguita l’incentivazione del deposito in via telematica degli
atti del processo civile davanti alla Corte di Cassazione, fino alla
definitiva attuazione del PCT anche in sede di legittimità. Naturalmente
occorrerà affrontare, con consapevolezza e competenza, i numerosi problemi
legati alla protezione dei dati che transitano sulla piattaforma secondo i
parametri della accountability – ossia l’efficacia dei comportamenti
assunti – e alla prevenzione del rischio di violazioni ed abusi che possano
vulnerare o danneggiare diritti e libertà individuali.



Sembra, dunque, indispensabile che gli uffici tecnici verifichino che da
parte del fornitore delle piattaforme tecnologiche vi sia una supervisione
indipendente, una documentazione, una progettualità e struttura di sistema;
e, infine, una valutazione di adeguatezza, secondo il Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che ha abrogato la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

*(4 - continua …)*
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