[Area] udienze penali in teleconferenza - indispensabile la collaborazione dell'Avvocatura

mario ardigo marioardigo a yahoo.com
Mer 6 Maggio 2020 09:54:32 CEST


 Sulla possibilità, ora concreta in base alle legislazione emergenziale, di udienze penali totalmente in teleconferenza sono emerse divergenze di vedute tra la magistratura e l'Avvocatura. La pratica però  va dimostrando chiaramente che, con le tecnologie oggi disponibili, non sono possibili udienze penali totalmente in teleconferenza senza l'accordo e quindi la collaborazione di tutte le parti processuali, in primo luogo per mantenere e recuperare la connessione alla teleconferenza. E' un dato di fatto basato sull'osservazione dell'esperienza, non una petizione di principio: dunque è stata ragionevole la norma, introdotta dalla legge di conversione del decreto legge n.18/20, che subordina la possibilità di svolgere in teleconferenza le più importanti attività del giudizio al consenso delle parti.  Con tutto ciò  vi è ancora ampio spazio a questo strumento.  Proprio perché il consenso e soprattutto la collaborazione delle parti è così importante, anzi pregiudiziale, le parti devono vedere una loro convenienza all'impiego della teleconferenza per sostituire totalmente  l'udienza in aula, in compresenza fisica. La teleconferenza, essenzialmente, è un strumento per far risparmiare tempo non solo alle parti, ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'udienza come testimoni, periti, consulenti tecnici. Le parti vi vedranno una convenienza se sarà possibile la celebrazione di udienze in compresenza fisica, se vi sarà quindi l'alternativa: o la teleconferenza o l'udienza in compresenza fisica. Questo naturalmente solo quando la teleconferenza sostituirebbe del tutto l'udienza in compresenza fisica in un'aula giudiziaria: il giudice con il cancelliere in una stanza di ufficio, gli avvocati difensori presso il loro studio, periti e consulenti tecnici dal loro studio, i testimoni della polizia giudiziaria presso la loro sede di servizio, gli altri testimoni presso un ufficio di polizia giudiziaria presso il quale sia disponibile un terminale per la teleconferenza. Piuttosto che perdere due o tre ore in aula per compiere attività preliminari, o comunque di carattere non contenzioso, per formare quindi prove su cui non vi è divergenza di vedute tra le parti se non su particolari non centrali, il PM e gli avvocati difensori potrebbero trovare una convenienza ad accettare l'udienza totalmente in teleconferenza. Alcune attività, però, per loro natura non possono  essere svolte in teleconferenza: in questi giorni  è stato fatto il caso delle ricognizioni e dei confronti. In altri casi l'esame in teleconferenza di certi dichiaranti che, in base al loro precedente comportamento nel procedimento, devono considerarsi ostili nei riguardi di una delle prospettazioni proposte dalle parti, o tendenzialmente reticenti sarà (del tutto ragionevolmente) osteggiato dalla parte che preveda di essere sfavorita. Comunque, rimane ampio spazio all'utilizzo dell'udienza totalmente in teleconferenza. E, naturalmente, vi è sempre la possibilità di ricorrere all'esame da remoto, come già accade, nel corso di un'udienza in compresenza fisica in aula del giudice e delle parti, per l'esame di altre persone, quindi non per tutta  l'udienza, ma per un suo atto.   Risparmiare tempo è un'obiettivo che è sempre da considerare, perché, come si dice, il tempo è denaro. Ma esso diventa particolarmente cruciale in un'epoca, come quella attuale di pandemia, in cui, per l'esigenza di distanziamento interpersonale e di deconcentrazione sociale, si potranno fissare molto meno udienze in compresenza fisica in aula.   L'udienza in teleconferenza, pensata nella fase iniziale di reazione alla pandemia da Covid-19 e in tempo di lockdown,  di confinamento sociale generalizzata, in realtà mal si adatta a questo particolare tempo sociale, proprio perché non vi è alternativa alla teleconferenza. Le parti, di fronte alla proposta di teleconferenza, si sentiranno coartate e quindi saranno poi tentate da atteggiamenti ostruzionistici, nei confronti dei quali poco può fare il giudice, che dirige la teleconferenza (ne è il regista), almeno con le tecnologie attualmente disponibili, che non prevedono una linea di connessione dedicata alla quale le parti possano accedere in condizioni di parità. Pertanto in tempo di lockdown, che però si è appena concluso e che speriamo non torni, potranno svolgersi in teleconferenza solo alcuni tipi di atti urgenti e le fasi per le quali, comunque, le parti prestino consenso e soprattutto effettiva collaborazione. Nelle fasi successive, invece, la possibilità effettiva di un'udienza in compresenza fisica, quindi di un'alternativa che costa tempo, può spingere le parti a valutare la convenienza di un più ampio impiego dello strumento in teleconferenza. Va detto che la teleconferenza totale è uno strumento nuovo sia per la maggior parte dei magistrati che per la maggior parte degli avvocati. Ho potuto constatare una profonda diffidenza verso quella modalità di udienza in entrambe le categorie, fondamentalmente perché sentono di non averne ancora effettiva padronanza. Io poi capisco bene lo scrupolo di un difensore, che teme di arrecare danno al suo assistito perché, interloquendo in teleconferenza, può, ad esempio, per insufficiente pratica nello strumento,  non percepire in tempo utile un passaggio di fase processuale a cui è legato un termine di decadenza o non proporre con efficacia e tempestivamente ragioni sostanziali o procedimentali essenziali.  D'altra parte la stessa formazione dei magistrati alla teleconferenza, in particolare a quella mediante l'applicativo TEAMS, di Microsoft, inserito in una suite  che comprende altri importati applicativi (Office 365) per la quale sono state acquistate licenze per ogni magistrato, e individuato dal Ministero come lo strumento alternativo agli altri che erano già disponibili per la teleconferenza nel penale, non è ancora completa: si è  articolata finora in due seminari sul WEB (Webinar), ma non  è stata seguita da fasi di esercitazioni. Nell'apprendimento degli applicativi la pratica è cruciale: non basta vedere  come si fa, ma provare a fare.  Va anche detto che lo strumento TEAMS non è pensato specificamente per l'udienza giudiziaria, e per vari problemi che si sono posti nella pratica non si sa bene che pesci prendere (da parte degli utenti). Obiezioni alla teleconferenza hanno riguardato i principi di oralità, concentrazione e immediatezza che ispirarono il codice di procedura penale vigente. Bisogna dire che la pratica giudiziaria ha chiaramente dimostrato, fin dagli esordi praticamente, che quei principi erano irrealizzabili con le regole processuali introdotte e con i limiti strutturali della giustizia penale.  Quando si fanno rinvii a sei mesi o più e, nel corso di un dibattimento, cambiano più volte i giudici, non si può più parlare di effettività di quei principi se non come mera finzione. I giudici, in realtà, continuano prevalentemente a ragionare sulle carte, anche se in prevalenza, con il nuovo rito penale, esse sono formate nella fase dibattimentale. La teleconferenza  mediante TEAMS, con la possibilità di una semplificata tecnica di videoregistrazione, senza necessità di ricorrere ad ausiliari esterni, può anzi fornire al giudice un materiale documentario, non consistente in atti scritti, della massima importanza, che gli consente di rievocare più affidabilmente le prove dichiarative. Le riprese mediante webcam sono impietose, lo ricordo spesso parlando di queste cose, e sembra di avere la faccia del dichiarate a venti centimetri, con la possibilità di coglierne i minimi atteggiamenti espressivi.   La pratica giudiziaria è quella che è. Tirar fuori un processo che è rimasto in gran parte, purtroppo, solo sognato, quale quello disegnato dai riformatori del 1988, per contrastare uno strumento che serve a risparmiare tempo, come quello dell'udienza in teleconferenza,  non lo trovo saggio.  Ma analogamente non mi sembrano saggi i fondamentalismi di opposto segno: quelli di coloro che vorrebbero imporre sempre e da subito, e in tutti i processi, la teleconferenza nel penale. La questione è questa: la compresenza fisica indubbiamente consente un'interazione personale più completa, quindi acquisizioni cognitive migliori,  e non ci possiamo fare nulla perché siamo organismi viventi con una mente che si  è formata duecentomila anni fa, come ricorda il prof. Rumiati nel corso che fa ai magistrati nella loro Scuola, sulla psicologia del giudicare.  Quindi una parte,  non solo un difensore, ma anche chi lavora nel pubblico ministero, deve avere riconosciuto, sempre, il diritto di condurre una persona davanti alla persona fisica del giudice, in compresenza con lui,  perché, come è stato giustamente osservato da più parti in questi giorni, nel penale sono implicati valori umani molto importanti,  di quelli che distinguono, ad esempio, un regime totalitario da uno democratico.   In conclusione: in base alle prime esperienze più estese della teleconferenza per le udienze, dico che mi piacerebbe, con l'Avvocatura, mai  contro di essa, provare a sperimentare uno strumento che potrebbe farci risparmiare tempo, costruendo, insieme all'avvocatura, le linee guida di buona pratica che poi potrebbero orientare, sulla base dell'esperienza processuale, il normatore istituzionale a definire meglio la cornice giuridica dello strumento.Mario Ardigò - Roma 
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