[Area] G. Luccioli, Il parere preventivo della Corte edu e il diritto vivente italiano in materia di maternitą surrogata: un conflitto inesistente o un conflitto mal risolto dalla Corte di Cassazione?

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Ven 22 Maggio 2020 09:41:28 CEST


Il parere preventivo della Corte edu e il diritto vivente italiano in
materia di maternitą surrogata: un conflitto inesistente o un conflitto
mal risolto dalla Corte di Cassazione?

di Gabriella Luccioli

SOMMARIO: 1. La Corte di Cassazione al bivio tra diritto vivente e
parere preventivo della CEDU. 2. La lesione del principio di dignitą e
l'ordine pubblico internazionale.

Avevo auspicato che la sentenza delle Sezioni Unite n. 12193/2019 in
tema di maternitą surrogata avrebbe costituito un punto fermo per la
giurisprudenza successiva, di legittimitą e di merito, ed in tal senso
avevo titolato una mia nota adesiva a detta decisione[1]. Come č noto,
quella  sentenza aveva negato il riconoscimento di efficacia del
provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il
rapporto di filiazione tra un minore nato all' estero mediante ricorso
alla pratica di surrogazione ed il genitore di intenzione italiano,
stante il divieto posto dall' art. 12, comma 6, della legge n. 40 del
2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, ed aveva
affermato che la tutela di valori fondamentali, quali la dignitą umana
della gestante e l' istituto dell' adozione, non irragionevolmente
ritenuti dal legislatore prevalenti sull' interesse del minore, non
escludeva la possibilitą di conferire rilievo al rapporto genitoriale
mediante altri strumenti giuridici, quali l' adozione in casi
particolari.
Il mio auspicio  si č purtroppo dissolto alla lettura  dell' ordinanza
n. 8325 del 2020 della prima sezione della Corte di Cassazione, che dopo
meno di un anno ha preso le distanze dalla suindicata decisione ed ha
proposto la questione di costituzionalitą dell' art. 12, comma 6, della
legge n. 40 del 2004, degli artt. 18 del d.p.r. n. 396 del 2000 e 64,
comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995, nella parte in cui non
consentono, secondo il diritto vivente, che possa essere riconosciuto e
dichiarato esecutivo, per contrasto con l' ordine  pubblico, il
provvedimento giudiziario straniero relativo all' inserimento nell'atto
di stato civile di un minore procreato con le modalitą della gestazione
per altri del c.d. genitore d' intenzione non biologico, per contrasto
con gli artt. 2, 3, 30, 31, 117, comma 1, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della CEDU, 2, 3, 7, 8, 9 e 18
della Convenzione ONU sui diritti dei minori, e art. 24 della Carta dei
Diritti dell' UE.

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