[Area] G. Melis, L'art. 20, d.p.r. n. 131/1986 e l’interpretazione degli atti sottoposti al registro: The End!

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Ven 11 Set 2020 08:31:52 CEST


L'art. 20, d.p.r. n. 131/1986 e l'interpretazione degli atti sottoposti
al registro: _The End!_ 

di Giuseppe Melis   

_ __La tormentata vicenda dell'art. 20, d.p.r. n. 131/1986 (e dei suoi
antecedenti storici, prima l'art. 19, d.p.r. n. 634/1972 e prima ancora
l'art. 8, R.D. n. 3269/1923), giunge finalmente, a quasi un secolo
dall'avvio del dibattito, ad una conclusione grazie alla precisa
sentenza n. 158/2020 della Consulta, la quale ha negato che la modifica
normativa recata dalla L. n. 205/2017, in specie consistente nella
sostituzione del termine "atti" con "atto", nell'esclusione della
possibilità di riferirsi nell'interpretazione dell'atto ad elementi
extratestuali e a negozi collegati (oltreché nel richiamo all'art.
10-bis, L. n. 212/2000), possa ritenersi in violazione degli artt. 3 e
53 Cost.. Si tratta, infatti, di modifiche che conformano l'imposta di
registro alla sua tradizionale natura di imposta d'atto, senza che la
diversa soluzione proposta dalla Cassazione possa considerarsi
costituzionalmente necessitata. Grazie poi all'assist involontario -
rivelatosi un boomerang - della suadente ipotesi di inammissibilità
"interpretativa" prospettata dall'Avvocatura dello Stato, la Consulta
preclude ulteriori fantasiose interpretazioni della modifica normativa,
bollandole come interpretatio abrogans, consentendo così di ritenere
attuale testo dell'art. 20 ormai assestato nel suo significato
squisitamente letterale. Si ripercorrono, di seguito, i passaggi storici
della vicenda, evidenziando, da un lato, come la soluzione normativa
adottata sia quella più lineare possibile, anche in termini sistematici
e concettuali, anche alla luce del coordinamento con il più generale
istituto dell'abuso del diritto; e, dall'altro, come la certamente non
impeccabile (ma efficace) formulazione finale sia dovuta a scelte
"cautelative" chiaramente preordinate al sicuro raggiungimento del
risultato perseguito, scelte peraltro rivelatesi, anche alla luce delle
modalità con cui si è articolato l'ultimo round dinanzi alla Consulta,
del tutto azzeccate._ 

Sommario. - 1. Le origini del dibattito. - 2. L'intervento
"chiarificatore" (ma non abbastanza) del 1972. - 3. L'interpretazione
giurisprudenziale dell'art. 20 tra norma antielusiva e "causa in
concreto". - 4. Il nuovo intervento legislativo e la remissione della
questione alla Consulta. - 5. La sentenza della Consulta che scrive la
parola fine.   

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