[Area] B. Capponi , Un piccolo dubbio sul rinvio civile

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Gio 4 Feb 2021 17:10:07 CET


Un piccolo dubbio sul rinvio civile di Bruno Capponi

Al giudizio di rinvio il codice di procedura civile dedica poche norme 
(artt. 392-394), che si integrano con quelle, proprie del giudizio di 
legittimità, che al rinvio fanno riferimento (artt. 383-384; 143 disp. 
att.). Sebbene si parli spesso del rescissorio che segue la cassazione 
come di un _quid_ unitario, caratterizzato dalla chiusura ai _nova_ e 
dominato dal principio di diritto e comunque da «_quanto statuito dalla 
Corte_» (art. 384, comma 2), dal rinvio proprio o prosecutorio vanno 
distinti, da un lato, la rimessione al primo giudice, che è fenomeno 
diverso dal rinvio (art. 383, comma 3) e, dall'altro lato, il rinvio 
restitutorio, che si caratterizza per il fatto che il giudice di rinvio 
non dovrà correggere un giudizio che la Suprema Corte ha riconosciuto 
erroneo e illegittimo, bensì compiere per la prima volta quel dovuto 
giudizio che, erroneamente, nella sentenza cassata (per le più varie 
ragioni) non era stato compiuto. La distinzione è quella classica tra 
vizi di giudizio e vizi di attività.

Ne deriva che nel caso della rimessione, come anche nel caso del rinvio 
restitutorio, il giudizio prosegue, senza le preclusioni e i 
condizionamenti tipici del rinvio prosecutorio, dinanzi al giudice _ad 
quem_, il quale pronuncerà una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di 
impugnazione.

È lo stesso per la sentenza che definisce il rinvio prosecutorio?

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