[Area] B. Capponi , Un piccolo dubbio sul rinvio civile
Giustizia Insieme
redazione a giustiziainsieme.it
Gio 4 Feb 2021 17:10:07 CET
Un piccolo dubbio sul rinvio civile di Bruno Capponi
Al giudizio di rinvio il codice di procedura civile dedica poche norme
(artt. 392-394), che si integrano con quelle, proprie del giudizio di
legittimità, che al rinvio fanno riferimento (artt. 383-384; 143 disp.
att.). Sebbene si parli spesso del rescissorio che segue la cassazione
come di un _quid_ unitario, caratterizzato dalla chiusura ai _nova_ e
dominato dal principio di diritto e comunque da «_quanto statuito dalla
Corte_» (art. 384, comma 2), dal rinvio proprio o prosecutorio vanno
distinti, da un lato, la rimessione al primo giudice, che è fenomeno
diverso dal rinvio (art. 383, comma 3) e, dall'altro lato, il rinvio
restitutorio, che si caratterizza per il fatto che il giudice di rinvio
non dovrà correggere un giudizio che la Suprema Corte ha riconosciuto
erroneo e illegittimo, bensì compiere per la prima volta quel dovuto
giudizio che, erroneamente, nella sentenza cassata (per le più varie
ragioni) non era stato compiuto. La distinzione è quella classica tra
vizi di giudizio e vizi di attività.
Ne deriva che nel caso della rimessione, come anche nel caso del rinvio
restitutorio, il giudizio prosegue, senza le preclusioni e i
condizionamenti tipici del rinvio prosecutorio, dinanzi al giudice _ad
quem_, il quale pronuncerà una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di
impugnazione.
È lo stesso per la sentenza che definisce il rinvio prosecutorio?
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